Gazzetta n. 72 del 27 marzo 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 14 marzo 2003 |
Revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari non conformi alle disposizioni definite dal decreto del Ministero della salute del 9 agosto 2002, relativo all'iscrizione della sostanza attiva acido 2,4-diclorofenossiacetico (2,4-D) nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. |
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IL DIRETTORE GENERALE della sanita' pubblica veterinaria degli alimenti e della nutrizione - Ufficio XVI Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto ministeriale del 9 agosto 2002 di recepimento della direttiva 2001/103/CE del 28 novembre 2001, relativo all'iscrizione della sostanza attiva acido 2,4-diclorofenossiacetico (2,4-D) nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Considerato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale del 9 agosto 2002 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti; Ritenuto di dover procedere alla revoca dei prodotti riportati in allegato contenenti la sostanza attiva acido 2,4-diclorofenossiacetico (2,4-D) come previsto dal comma 3 del medesimo art. 2; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio; Decreta: Art. 1. 1. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati in allegato, contenenti la sostanza attiva acido 2,4-diclorofenossiacetico (2,4-D) sono revocate a far data dal 1 aprile 2003, come stabilito dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale del 9 agosto 2002. |
| Art. 2. 1. La commercializzazione delle scorte dei prodotti di cui all'art. 1, e' consentita fino al 30 aprile 2003, conformemente a quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del sopracitato decreto. 2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, alle imprese interessate ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 marzo 2003 Il direttore generale: Marabelli |
| Allegato
----> Vedere allegato di pag. 21 <---- |
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