Gazzetta n. 72 del 27 marzo 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 14 marzo 2003
Revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari non conformi alle disposizioni definite dal decreto del Ministero della salute del 9 agosto 2002, relativo all'iscrizione della sostanza attiva acido 2,4-diclorofenossiacetico (2,4-D) nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' pubblica veterinaria degli alimenti
e della nutrizione - Ufficio XVI
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto ministeriale del 9 agosto 2002 di recepimento della direttiva 2001/103/CE del 28 novembre 2001, relativo all'iscrizione della sostanza attiva acido 2,4-diclorofenossiacetico (2,4-D) nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Considerato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale del 9 agosto 2002 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;
Ritenuto di dover procedere alla revoca dei prodotti riportati in allegato contenenti la sostanza attiva acido 2,4-diclorofenossiacetico (2,4-D) come previsto dal comma 3 del medesimo art. 2;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
Decreta:
Art. 1.
1. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati in allegato, contenenti la sostanza attiva acido 2,4-diclorofenossiacetico (2,4-D) sono revocate a far data dal 1 aprile 2003, come stabilito dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale del 9 agosto 2002.
 
Art. 2.
1. La commercializzazione delle scorte dei prodotti di cui all'art. 1, e' consentita fino al 30 aprile 2003, conformemente a quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del sopracitato decreto.
2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.
Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, alle imprese interessate ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 marzo 2003
Il direttore generale: Marabelli
 
Allegato

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