Gazzetta n. 72 del 27 marzo 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 24 marzo 2003 |
Aggiornamento dell'albo degli esperti, di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori"; Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante: "Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297; Visto in particolare, l'art. 7, comma 1, del predetto decreto legislativo, nonche' l'art. 4, comma 5, del predetto decreto ministeriale, che prevedono che, per la valutazione degli aspetti tecnico-scientifici dei progetti e dei programmi presentati nell'ambito delle procedure valutative e negoziali, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca possa avvalersi di esperti iscritti in apposito elenco previo accertamento dei requisiti di onorabilita', qualificazione scientifica ed esperienza professionale nella ricerca industriale; Vista la deliberazione del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 13 febbraio 1996 con la quale venivano fissati i criteri per l'inserimento e la permanenza degli esperti tecnico-scientifici nell'albo previsto dal punto A.5 della deliberazione del MURST del 29 aprile 1994; Visto il decreto direttoriale 20 dicembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 2002, recante: "Selezione pubblica finalizzata alla formazione dell'albo degli esperti tecnico-scientifici, previsti dal punto A.5 della deliberazione 29 aprile 1994, n. 281"; Vista la nota del capo del Dipartimento del 16 gennaio 2002, prot. n. 5/Seg., con cui e' stata nominata la commissione incaricata, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del predetto decreto, di valutare le domande ai fini della prima costituzione dell'albo; Visto il decreto direttoriale n. 1176 del 2 agosto 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2002, con il quale e' stato istituito il primo albo degli esperti; Visto l'art. 6 del predetto decreto che prevede l'aggiornamento periodico dell'albo; Acquisite le proposte della commissione in ordine alle domande successivamente presentate; Ritenuta l'opportunita' di procedere all'adozione del provvedimento di cui all'art. 4, comma 6, del richiamato decreto direttoriale del 20 dicembre 2001; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni; Decreta: Art. 1. 1. E' formalmente approvato l'aggiornamento dell'albo degli esperti di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. L'albo e' consultabile al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/sirio alla voce "Albo degli esperti". 2. Il presente decreto e' comunicato al comitato di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 marzo 2003 Il capo del Dipartimento: D'Addona |
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