Gazzetta n. 73 del 28 marzo 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI BUTTRIO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Buttrio (provincia di Udine) ha adottato il 17 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
1. di approvare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nelle seguenti misure:
aliquota ordinaria: 5 per mille;
aliquota ridotta: 4 per mille a favore di:
persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per l'unita' adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale e affini entro il secondo grado esclusivamente se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza;
abitazioni possedute da un soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente e quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che le stesse non risultino locate;
pertinenze delle abitazioni principali, classificabili nelle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se distintamente iscritte in catasto;
aliquota del 7 per mille per i fabbricati destinati alla locazione e non locati.
2. di fissare in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale da applicarsi ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e dell'art. 10 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.
3. di stabilire l'aumento della detrazione per l'abitazione principale da Euro 103,29 a Euro 258,23 a favore dei contribuenti nel cui nucleo familiare, come risultante dai registri anagrafici, sia presente un soggetto portatore di handicap ai sensi della legge n. 104/1992.
4. di stabilire l'applicazione della detrazione per l'abitazione principale di Euro 103,29 anche alle unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale e affini entro il secondo grado esclusivamente se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza e alle unita' immobiliari possedute da un soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente e quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che le stesse non risultino beate; in nessun caso la detrazione d'imposta per ciascuna unita' immobiliare potra' superare l'importo massimo stabilito.
(Omissis).
 
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