Il comune di Buttrio (provincia di Udine) ha adottato il 17 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003: (Omissis). 1. di approvare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nelle seguenti misure: aliquota ordinaria: 5 per mille; aliquota ridotta: 4 per mille a favore di: persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per l'unita' adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale e affini entro il secondo grado esclusivamente se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza; abitazioni possedute da un soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente e quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che le stesse non risultino locate; pertinenze delle abitazioni principali, classificabili nelle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se distintamente iscritte in catasto; aliquota del 7 per mille per i fabbricati destinati alla locazione e non locati. 2. di fissare in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale da applicarsi ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e dell'art. 10 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili. 3. di stabilire l'aumento della detrazione per l'abitazione principale da Euro 103,29 a Euro 258,23 a favore dei contribuenti nel cui nucleo familiare, come risultante dai registri anagrafici, sia presente un soggetto portatore di handicap ai sensi della legge n. 104/1992. 4. di stabilire l'applicazione della detrazione per l'abitazione principale di Euro 103,29 anche alle unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale e affini entro il secondo grado esclusivamente se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza e alle unita' immobiliari possedute da un soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente e quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che le stesse non risultino beate; in nessun caso la detrazione d'imposta per ciascuna unita' immobiliare potra' superare l'importo massimo stabilito. (Omissis). |