Gazzetta n. 73 del 28 marzo 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI MODENA
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Modena ha adottato il 28 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
di determinare per l'anno 2003 le aliquote I.C.I. da applicare nel comune di Modena, nelle seguenti misure:
aliquota ridotta del 5,2 per mille da applicare a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel Comune, sulle unita' inimobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, cosi' come individuate nella deliberazione consiliare n. 177/1999;
aliquota del 5,2 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi, che danno in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al 1o grado abitazioni e relative pertinenze, come regolamentato con deliberazione consiliare n. 15 del 26 febbraio 2001;
aliquota ordinaria del 6,7 per mille da applicare a tutti gli altri immobili diversi da quelli previsti al punto precedente e fatti salvi quelli previsti nei punti successivi;
aliquota del 3,5 per mille a favore dei proprietari (o titolari di diritti reali di godimento, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 504/1992) che concedono in locazione a titolo di abitazione principale unita' immobiliari classificate o classificabili nel gruppo A delle categorie catastali e relative pertinenze, alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998;
aliquota del 9 per mille da applicare agli alloggi non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni e aliquota del 7 per mille da applicare a tutti gli altri alloggi non locati, specificando che:
per alloggi non locati devono intendersi gli alloggi non occupati o occupati ma privi di contratto di locazione registrato. Sono esclusi gli alloggi concessi in comodato o comunque utilizzati esclusivamente da parenti fino al 3a grado, che risultano ivi residenti; oppure occupati direttamente dal proprietario e l'uso sia comprovato dall'esistenza di adeguati consumi delle utenze domestiche, di cui deve essere intestatario, da certificare mediante apposita dichiarazione sostitutiva, entro il 31/12 dell'anno di riferimento;
l'aliquota del 7 o del 9 per mille va rapportata ai mesi dell'anno durante i quali l'alloggio risulta non locato ai sensi di quanto specificato nel precedente punto;
di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituiti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
di stabilire che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 3,5 per mille, i proprietari (o titolari di diritti reali di godimento, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 504/1992), che concedono in locazione a titolo di abitazione principale unita' inimobiliari, classificate o classificabili nel gruppo A delle categorie catastali e relative pertinenze, alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998, devono presentare entro il 31 dicembre 2003 apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante la data di stipula e registrazione del relativo contratto di locazione;
di determinare in Euro 103,29 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, secondo le modalita' indicate nell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come sostituito dalla legge n. 662/1996;
di approvare e determinare l'ulteriore detrazione di Euro 51,65 per un totale di Euro 154,94 da applicare secondo le modalita' sopra richiamate dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 alla abitazione principale del soggetto passivo, qualora ricorrano congiuntamente tutte le sottoindicate condizioni:
reddito complessivo IRPEF del nucleo familiare riferito all'anno 2002, al netto della deduzione per l'abitazione principale, pari o inferiore agli importi sotto indicati, dando atto che nel nucleo familiare sono comprese tutte le persone residenti nella medesima abitazione, indipendentemente da vincoli di parentela e affinita':
1 componente Euro 8.263,31;
2 componenti Euro 12.911,42;
3 componenti Euro 17.043,08;
4 componenti Euro 20.141,82;
5 componenti Euro 23.757,02.
Il reddito deve essere maggiorato di Euro 2.582,28 per ogni componente oltre il quinto.
i componenti del nucleo familiare devono possedere (a titolo di proprieta' o altro diritto reale) nel territorio nazionale, oltre l'eventuale pertinenza individuata ai sensi del regolamento comunale, solo l'abitazione principale e sempreche' la stessa sia catastalmente classificata o classificabile nelle categorie A2, A3, A4, A5 e A6;
i contribuenti che intendono usufruire dell'ulteriore detrazione devono presentare apposita dichiarazione, con validita' annuale, con la quale attestano il possesso dei requisiti di cui sopra; la dichiarazione deve essere presentata al comune al momento del pagamento dell'imposta, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003;
di applicare tali detrazioni anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, in conformita' a quanto previsto dall'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come sostituito dalla legge n. 662/1996 e parimenti, come regolamentato con deliberazione consiliare n. 15 del 26 febbraio 2001, agli alloggi dati in locazione dagli istituti di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB) con canoni di affitto agevolati, pari od inferiori a quelli concordati ai sensi della legge n. 431/1998.
(Omissis).
 
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