Gazzetta n. 73 del 28 marzo 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI PIASCO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Piasco (provincia di Cuneo) ha adottato il 15 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
di confermare nella misura del 5,95 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003.
di confermare, contestualmente, in ossequio alle disposizioni contenute nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, commi dal 48 al 59 e nel decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 58, le sotto elencate agevolazioni:
1) l'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
2) l'aliquota viene fissata nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita', la costruzione e l'alienazione di immobili;
3) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari, dimorano abitualmente. Viene considerata adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Nella fattispecie, prevista al punto 3) terzo capoverso, l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare viene ridotta al 50%.
(Omissis).
 
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