Gazzetta n. 73 del 28 marzo 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI TOLMEZZO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Tolmezzo (provincia di Udine) ha adottato il 19 novembre 2002 e 9 gennaio 2003 le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
Il comune di Tolmezzo ha adottato con delibera della giunta comunale n. 397 datata 19 novembre 2002 e con delibera di consiglio comunale n. 7 datata 9 gennaio 2003 le seguenti deliberazioni:
di confermare e quindi stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
a) aliquota I.C.I. pari al 4,5 per mille per le abitazioni principali (prima casa);
b) aliquota I.C.I. pari al 5,5 per mille per gli altri immobili e per le aree fabbricabili.
(Omissis).
2. di stabilire, per l'anno 2003, nella misura di Euro 139,44 la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali ubicate nelle frazioni alte di Cazzaso, Cazzaso Nuova, Fusea, Illegio e localita' Navarlons, mentre viene determinata in Euro 103,29 la detrazione d'imposta per le abitazioni principali situate nelle restanti localita' del territorio comunale.
3. di considerare, per l'anno 2003, abitazione principale anche le unita' immobiliari site nelle frazioni alte e nelle localita' suindicate di proprieta' di cittadini, gia' residenti in dette localita' per un periodo non inferiore a tre anni, residenti in altri comuni del territorio nazionale. A dette unita' viene concessa la detrazione come sopra stabilita, pari a Euro 139,44, a condizione che il nucleo familiare sia titolare di regolare contratto di locazione e che l'unita' immobiliare ubicata in questo comune sia l'unica di proprieta' del contribuente e del suo nucleo familiare e non sia concessa in affitto.
4. di stabilire per l'anno 2003 in Euro 139,44 la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale a favore dei contribuenti il cui nucleo familiare comprenda persona o persone portatrici di handicap ai sensi della legge n. 104/1992, il cui reddito complessivo lordo ai fini IRPEF per l'anno 2002, escluso il reddito dell'abitazione principale ed accessori e l'indennita' di accompagnamento, non superi il limite di Euro 30.000,00.
5. di confermare, per l'anno 2003, l'aliquota agevolata pari al 2,875 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici del capoluogo e delle frazioni, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, con applicazione dell'aliquota agevolata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
(Omissis).
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone