Gazzetta n. 73 del 28 marzo 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI TRENTO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Trento ha adottato il 3 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
1. di esercitare la facolta' di cui all'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un periodo comunque non superiore a due anni relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili determinando l'aliquota nella misura del 4 per mille;
2. di esercitare la facolta' di cui all'art. 3, comma 56 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, riconoscendo quale abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
3. di esercitare la facolta' di cui all'art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concedendo l'aliquota agevolata ai proprietari che eseguano lavori finalizzati alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali e non al servizio di fabbricati gia' esistenti nonche' per i fabbricati in corso di costruzione limitatamente alle autorimesse o posti auto in esubero rispetto allo standard minimo previsto dalla L.P. 22/1991 per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, segnalati dal servizio edilizia privata;
4. di esercitare la facolta' di cui all'art. 2, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, concedendo un'aliquota agevolata ai proprietari che danno in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite sulla base di appositi accordi definiti in sede locale e per le medesime motivazioni prevedendo un'aliquota superiore al massimo stabilito dalla normativa vigente per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni;
5. di riconfermare per l'anno 2003, sulla base delle argomentazioni di cui in premessa le aliquote I.C.I. nel modo seguente:
un'aliquota ridotta del 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune per le sole unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, riconoscendo altresi', quale abitazione principale, anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purche' non locata, nonche' quelle unita' immobiliari assimilate ad abitazione principale ai sensi dell'art. 6 del regolamento per l'applicazione dell'imposta (concessione di abitazioni in uso gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta) tenendo altresi' conto di quanto previsto dall'art. 5 relativamente alle pertinenze dell'abitazione principale;
un'aliquota agevolata del 4 per mille:
a) per i proprietari che eseguano lavori finalizzati alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali e non, al servizio di fabbricati gia' esistenti nonche' per i fabbricati in corso di costruzione limitatamente alle autorimesse o posti auto in esubero rispetto allo standard minimo previsto dalla L.P. 22/1991 per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, segnalati dal servizio edilizia privata che non beneficiano dell'agevolazione di cui all'art. 6-quater del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
b) per le abitazioni principali concesse in locazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e dell'art. 1 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 5 marzo 1999, con contratti stipulati sulla base dell'accordo territoriale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative che prevede la stesura del contratto-tipo, depositato presso l'amministrazione comunale in data 16 luglio 1999;
c) per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili per un periodo non superiore a due anni;
un'aliquota ordinaria del 6 per mille da applicarsi a tutti gli immobili (fabbricati ed aree) ad eccezione di quelli soggetti alle diverse aliquote di seguito specificate;
un'aliquota del 7 per mille per gli immobili classificati o classificabili in categoria catastale D2 (alberghi e pensioni) che esercitano l'attivita' per un periodo inferiore o uguale a 60 giorni nell'anno d'imposta, o che non esercitano alcuna attivita', purche' non siano stati rilasciati atti di concessione o autorizzazione edilizia per il rinnovo dell'azienda alberghiera;
un'aliquota massima del 9 per mille per le abitazioni per le quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, intendendo per tali quelle comunque tenute sfitte indipendentemente dal fatto che siano destinate alla locazione o alla vendita, ad esclusione di quelle che godono dell'aliquota prevista dall'art. 3, comma 56 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, precisando che non rientrano in tale categoria:
a) gli alloggi a disposizione direttamente utilizzati dal soggetto passivo d'imposta o dai suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado), che scontano l'aliquota ordinaria;
b) gli alloggi dati in uso gratuito a parenti oltre il primo grado ed entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado, a condizione che gli stessi vi dimorino abitualmente, che scontano l'aliquota ordinaria;
c) le unita' immobiliari adibite a residenza secondaria o a disposizione in Italia da soggetto residente all'estero, che scontano l'aliquota ordinaria;
6. di riconfermare la detrazione prevista per l'abitazione principale in Euro 258,00 estesa anche:
alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari nonche' alle abitazioni possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetti anziani o disabili che hanno trasferito, a seguito di ricovero permanente, la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari, purche' le stesse non risultino locate;
agli alloggi regolarmente assegnati in locazione semplice dagli Istituti autonomi case popolari;
alle unita' immobiliari assimilate all'abitazione principale con l'art. 6 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
agli immobili dati in locazione dalle IPAB secondo i criteri previsti dalla legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16, e dalla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21;
7. di dare atto che le aliquote e detrazioni, oggetto della presente, avranno effetto per l'annualita' d'imposta 2003.
(Omissis).
 
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