Gazzetta n. 73 del 28 marzo 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 12 marzo 2003
Riconoscimento al sig. Khachab Badreddine Kamel di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti";
Vista l'istanza del sig. Khachab Bradreddine Kamel nato ad Almansouri (Libano) il 7 dicembre 1968, cittadino libanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale, di cui e' in possesso, conseguito in Libano ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;
Preso atto che il richiedente e' in possesso del titolo accademico di "Bachelor of Engineering" conseguito presso la "Beirut Arab University" nella sessione 1992-1993;
Considerato che il richiedente e' iscritto all'"Ordine degli ingegneri civili ed architetti" di Beirut dal 1 settembre 1994;
Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 25 febbraio 2003;
Sentito il parere scritto del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui e' in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti materie:
1) sistemi di elaborazione;
2) architettura di elaborazione per sistemi di controllo;
Visto il provvedimento del 4 dicembre 2001 della "Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato", che ha concesso al richiedente lo status di rifugiato, ai sensi della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 14 febbraio 1970, n. 95;
Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato dalla Questura di Roma in data 13 febbraio 2002, con scadenza in data 13 febbraio 2004, per asilo politico;
Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Decreta:
Art. 1.
Al sig. Khachab Badreddine Kamel, nato ad Almansouri (Libano) il 7 dicembre 1968, cittadino libanese, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli Ingegneri sezione A, settore dell'informazione e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:
1) sistemi di elaborazione;
2) architettura di elaborazione per sistemi di controllo.
 
Art. 3.
Le modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 12 marzo 2003
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A
a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli Ingegneri - sez. A - settore dell'informazione.
 
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