IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998 a norma dell'art. 1, comma 6; Visto, altresi', il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza della sig.ra Galante Rose Marie, nata a New York (U.S.A.) il 29 ottobre 1942, cittadina americana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del proprio titolo professionale di psicoterapeuta conseguito nello Stato della California (U.S.A.) ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "psicoterapeuta"; Considerato che la richiedente e' in possesso dei seguenti titoli accademici professionali: "Bachelor of Arts" conseguito presso la "San Jose State University" (California - U.S.A.) nel giugno 1974; "Master of Arts - Creative Arts Therapy: Art Therapy" conseguito presso la "Lone Mountain College" di San Francisco (California - U.S.A.) nel giugno 1978, titolo che conferisce nello Stato della California il diritto ad esercitare la professione di psicoterapeuta, come confermato dal Consolato generale d'Italia di San Francisco; Considerato che la richiedente possiede un'ampia esperienza professionale nel campo della psicoterapia, come certificato in atti; Rilevato la sig.ra Galante e' iscritta all'ordine degli psicologi per la regione Siciliana; Ritenuto che la sig.ra Galante abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di "psicoterapeuta", per cui non appare necessario applicare misure compensative; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 29 maggio 2002 e del 10 gennaio 2003; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che la sig.ra Galante possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Messina in data 9 marzo 1985 per motivi di lavoro subordinato e rinnovato fino al 26 marzo 2004; Decreta: Alla sig.ra Galante Rose Marie nata a New York (U.S.A.) il 29 ottobre 1942, cittadina americana, sono riconosciuti il titolo di cui in premessa quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio della psicoterapia in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori. Roma, 14 marzo 2003 Il direttore generale: Mele |