Gazzetta n. 73 del 28 marzo 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 27 dicembre 2002
Rettifica al decreto 3 aprile 2001, relativo alla iscrizione della sostanza attiva "bentazone" nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
Vista la direttiva della Commissione 2000/68/CE del 23 ottobre 2000, concernente l'iscrizione della sostanza attiva "bentazone" nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Visto il decreto ministeriale 3 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 - serie generale - del 13 luglio 2001, di recepimento della direttiva della Commissione 2000/68/CE del 23 ottobre 2000, con il quale la sostanza attiva "bentazone" e' stata iscritta fino al 31 luglio 2011, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Considerato che l'art. 4 del citato decreto ministeriale 3 aprile 2001 concede erroneamente alle aziende titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti "Bentazone" in miscela con altre sostanze attive in corso di inclusione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, un periodo di quattro anni per la presentazione al Ministero della salute di un fascicolo conforme ai requisiti dell'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con decorrenza dalla data dell'ultimo inserimento in allegato I delle sostanze attive che compongono il prodotto fitosanitario;
Considerato che il periodo di quattro anni concesso alle aziende viene in tal modo a coincidere con i quattro anni di cui gli Stati membri dispongono per la valutazione della documentazione presentata dalle aziende e per i necessari provvedimenti aniministrativi;
Ritenuto pertanto che il periodo di quattro anni concesso alle aziende deve essere ridotto a tre anni per consentire al Ministero della salute di poter disporre almeno di un periodo di dodici mesi per effettuare le necessarie valutazioni e adottare i provvedimenti amministrativi conseguenti;
Considerato, inoltre, che la data del 31 gennaio 2002 costituisce il termine concesso agli Stati membri per mettere in atto le necessarie procedure amministrative per la revoca dei prodotti fitosanitari non conformi al decreto ministeriale 3 aprile 2001;
Considerato che all'art. 6 del suddetto decreto la stessa data del 31 gennaio 2002 e' stata erroneamente indicata come termine ultimo per la commercializzazione dei prodotti fitosanitari non rispondenti alle caratteristiche tecniche prescritte;
Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo di tempo per la commercializzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari non conformi;
Considerato che e' concesso un periodo di dodici mesi per la commercializzazione delle scorte medesime e che, pertanto, occorre modificare la data del 31 gennaio 2002, riportata all'art. 6, con quella del 31 gennaio 2003;
Decreta:
Al decreto ministeriale in data 3 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 - Serie generale - del 13 luglio 2001, che recepisce la direttiva della Commissione 2000/68/CE del 23 ottobre 2000 e con il quale la sostanza attiva "bentazone" e' stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sono apportate le seguenti rettifiche:
1. l'art. 4 e' sostituito dal seguente: Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari, contenenti "bentazone" in associazione con altre sostanze attive in corso di inclusione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto, entro tre anni che decorrono dalla data dell'ultimo inserimento in allegato I delle sostanze attive che compongono il prodotto fitosanitario. Tali autorizzazioni saranno modificate o revocate entro i dodici mesi successivi, a conclusione dell'esame effettuato in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo.
2. La data del "31 gennaio 2002", riportata all'art. 6, e' sostituita con quella del "31 gennaio 2003".
Il presente decreto sara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
Roma, 27 dicembre 2002
Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 134
 
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