Gazzetta n. 74 del 29 marzo 2003 (vai al sommario)
LEGGE 26 marzo 2003, n. 48
Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006".

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 1 della legge n. 285 del 2000).
1. All'articolo 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, le parole: "costituito, in data 27 dicembre 1999, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalla citta' di Torino" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1-bis";
b) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente della regione Piemonte, d'intesa con gli enti locali interessati ed il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, sono individuati altresi' i soggetti competenti alla realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi e, ove occorra, sono dettate disposizioni per la destinazione finale delle medesime. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Parlamento entro il 31 dicembre di ogni anno sull'elenco delle opere connesse, sulla destinazione finale delle medesime e sullo stato di avanzamento dei lavori. L'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, di cui all'articolo 2, svolge l'attivita' di monitoraggio sui tempi di realizzazione delle opere connesse e ne riferisce al Comitato di regia di cui al comma 1-bis";
c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Ai fini dell'attuazione della presente legge e' costituito presso la regione Piemonte un Comitato di regia dei Giochi olimpici invernali "Torino 2006" composto dal presidente della regione Piemonte, dal sindaco di Torino, dal presidente della provincia di Torino, dal presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), o da soggetti da ciascuno di essi formalmente delegati, le cui spese di funzionamento sono a carico dell'Agenzia di cui all'articolo 2 e per le quali si provvede ai sensi dell'articolo 10, comma 2. Il Comitato di regia e' presieduto dal presidente della regione Piemonte. Partecipa alle riunioni del Comitato di regia, senza diritto di voto, un rappresentante del Presidente del Consiglio dei ministri. Alle riunioni del Comitato di regia possono essere di volta in volta invitati il presidente del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici ed il direttore dell'Agenzia o loro delegati e tutti i soggetti pubblici e privati interessati dall'attuazione della presente legge. Il presidente del Comitato di regia convoca e presiede le riunioni. La convocazione deve avvenire anche in caso di richiesta di almeno uno dei componenti aventi diritto di voto. Per la validita' delle riunioni del Comitato di regia e' necessaria la presenza di almeno due componenti aventi diritto di voto. Le determinazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parita', prevale il voto del presidente del Comitato di regia. Il Comitato di regia indirizza e coordina le attivita' inerenti le finalita' della presente legge, assumendo le opportune determinazioni per l'attuazione degli interventi, fatte salve le competenze proprie degli enti istituzionali e territoriali, del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e dell'Agenzia. Il Comitato di regia verifica i tempi ed i modi di attuazione, acquisendo la documentazione necessaria allo scopo";
d) al comma 2, le parole: "organizzatore dei Giochi olimpici" sono sostituite dalle parole: "di regia", e dopo le parole: "sono apportate" sono inserite le seguenti: ", sentito il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici,";
e) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, tramite appositi strumenti informatici, provvede alla pubblicita' di tutti gli atti formalmente presentati a corredo della conferenza di servizi e dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale previsti dall'articolo 9".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note all'art. 1:
- La legge 9 ottobre 2000, n. 285, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2000, reca
"Interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006 ".
- Si riporta il testo dell'art. 1, della legge 9
ottobre 2000, n. 285, come modificato dalla presente legge:
"Art. 1 (Finalita). - 1. La presente legge detta
disposizioni per la realizzazione di impianti sportivi,
infrastrutture olimpiche e viarie, necessari allo
svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali "Torino 2006",
di seguito denominati "Giochi olimpici", di cui agli
allegati 1, 2 e 3, finanziati dallo Stato, dalla regione
Piemonte, dagli enti locali e da privati. La presente legge
disciplina, altresi', la realizzazione delle opere connesse
allo svolgimento dei Giochi olimpici, sulla base della
valutazione di connessione dichiarata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con il
presidente della regione Piemonte, previo parere del
Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, di cui all'art.
1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Presidente della regione
Piemonte, d'intesa con gli enti locali interessati e il
Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, sono
individuati altresi' i soggetti competenti alla
realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei
Giochi e, ove occorra, sono dettate disposizioni per la
destinazione finale delle medesime. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti riferisce al Parlamento
entro il 31 dicembre di ogni anno sull'elenco delle opere
connesse, sulla destinazione finale delle medesime e sullo
stato di avanzamento dei lavori. L'Agenzia per lo
svolgimento dei Giochi olimpici, di cui all'art. 2, svolge
attivita' di monitoraggio sui tempi di realizzazione delle
opere connesse e ne riferisce al Comitato di regia di cui
al comma 1-bis.
1-bis. Ai fini dell'applicazione della presente legge
e' costituito presso la regione Piemonte un Comitato di
regia dei Giochi olimpici invernali "Torino 2006" composto
dal presidente della regione Piemonte, dal sindaco di
Torino, dal presidente della provincia di Torino, dal
presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI),
o da soggetti da ciascuno di essi formalmente delegati, le
cui spese di funzionamento sono a carico dell'Agenzia di
cui all'art. 2 e per le quali si provvede ai sensi
dell'art. 10, comma 2. Il Comitato di regia e' presieduto
dal presidente della regione Piemonte. Partecipa alle
riunioni del Comitato di regia, senza diritto di voto, un
rappresentante del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Alle riunioni del Comitato di regia possono essere di volta
in volta invitati il presidente del Comitato organizzatore
dei Giochi olimpici ed il direttore dell'Agenzia o loro
delegati e tutti i soggetti pubblici e privati interessati
dall'attuazione della presente legge. Il presidente del
Comitato di regia convoca e presiede le riunioni. La
convocazione deve avvenire anche in caso di richiesta di
almeno uno dei componenti aventi diritto di voto. Per la
validita' delle riunioni del Comitato di regia e'
assolutamente necessaria la presenza di almeno due
componenti aventi diritto di voto. Le determinazioni
vengono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di
parita', prevale il voto del presidente del Comitato di
regia. Il Comitato di regia indirizza e coordina le
attivita' inerenti le finalita' della presente legge,
assumendo le opportune determinazioni per l'attuazione
degli interventi, fatte salve le competenze proprie degli
enti istituzionali e territoriali, del Comitato
organizzatore dei Giochi olimpici e dell'Agenzia. Il
Comitato di regia verifica i tempi e i modi di attuazione,
acquisendo la documentazione necessaria allo scopo.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentito il Ministro per i beni e le attivita'
culturali relativamente alle opere di cui agli allegati 1 e
2, ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per
quanto di propria competenza, su richiesta del Comitato di
regia, sono apportate, sentito il Comitato organizzatore
dei Giochi olimpici, le variazioni agli elenchi di cui agli
allegati 1, 2 e 3, rese necessarie da particolari e
straordinarie esigenze, ivi comprese quelle conseguenti
all'inserimento di nuove discipline olimpiche entro i
limiti delle risorse finanziarie complessivamente
disponibili.
3. Le opere ed i lavori di cui ai commi 1 e 2 sono
dichiarati di pubblica utilita' ed urgenza.
4. La giunta della regione Piemonte approva, d'intesa
con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, sentiti gli enti locali interessati, la
valutazione di impatto ambientale del piano degli
interventi di cui alla presente legge, denominata
"valutazione ambientale strategica", anche sulla base dello
studio di compatibilita' ambientale definito dal
proponente. Tale valutazione ha luogo secondo contenuti e
procedure definiti dalla giunta della regione Piemonte di
intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, in relazione agli effetti sul
territorio, diretti ed indiretti, cumulativi, sinergici, a
breve ed a lungo termine, permanenti e temporanei, positivi
e negativi, al fine di verificare la sostenibilita'
ambientale del piano degli interventi. L'Osservatorio
regionale dei lavori pubblici assicura l'informazione e la
trasparenza nella realizzazione delle opere attraverso il
monitoraggio delle stesse. Restano salve le competenze del
Ministero per i beni e le attivita' culturali.
5. La giunta della regione Piemonte, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi
delle rilevazioni dell'Osservatorio regionale dei lavori
pubblici nonche' delle informazioni e dei dati messi a
disposizione dall'Agenzia di cui all'art. 2, provvede,
eventualmente attraverso l'istituzione di appositi
strumenti informatici e telematici, ad assicurare idonee
forme di informazione e di pubblicita' riguardo al processo
di realizzazione delle opere e alle decisioni relative
all'organizzazione dei Giochi olimpici, nonche' alle
modalita' di accesso agli atti relativi alle decisioni
stesse. L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici,
tramite appositi strumenti informatici, provvede alla
pubblicita' di tutti gli atti formalmente presentati a
corredo della conferenza di servizi e dei procedimenti di
valutazione di impatto ambientale previsti dall'art. 9.".



 
Art. 2.
(Comitato organizzatore dei Giochi olimpici).
1. Dopo l'articolo 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - (Comitato organizzatore dei Giochi olimpici). - 1. Il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e' la fondazione di diritto privato costituita in data 27 dicembre 1999 dal comune di Torino e dal CONI in adempimento degli impegni contrattuali dagli stessi assunti nei confronti del Comitato internazionale olimpico (CIO) con il contratto sottoscritto a Seul in data 19 giugno 1999.
2. Il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, subentrato nella titolarita' dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di cui al comma 1, li esercita e li adempie in armonia con le disposizioni contenute nella Carta olimpica assumendo la correlativa responsabilita' anche patrimoniale, senza utilizzare le risorse finanziarie di cui all'articolo 10, ne' alcun altro finanziamento, sovvenzione o contributo pubblico. Le attivita' e i compiti del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici previsti nella presente legge sono funzionali all'adempimento degli obblighi contrattuali con il CIO.
3. Nello svolgimento di tutte le proprie attivita', il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici agisce in regime di diritto privato applicando, nei contratti conclusi con i terzi, i principi della trasparenza e della non discriminazione in base alla nazionalita'".



Note all'art. 2:
- Per il riferimento alla legge 9 ottobre 2000, n. 285,
si vedano le note all'art. 1.



 
Art. 3.
(Modifiche all'articolo 3 della legge n. 285 del 2000).
1. All'articolo 3 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, nel primo periodo, le parole: "Comitato organizzatore dei Giochi olimpici" sono sostituite dalle seguenti: "Comitato di regia di cui all'articolo 1, comma 1-bis, con le modalita' di cui all'articolo 14-bis" e, nel secondo periodo, dopo le parole: "indicazioni del" la parola: "medesimo" e' soppressa;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Per gli interventi di cui alla presente legge, ad eccezione degli interventi relativi alla strada statale n. 24, degli interventi autostradali indicati nell'allegato 3, nonche' degli interventi relativi alla realizzazione delle opere connesse se non diversamente previsto dal decreto di cui all'articolo 1, comma 1, l'Agenzia svolge le funzioni di stazione appaltante. A tali fini, l'Agenzia e' assimilata ai soggetti indicati all'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni";
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. L'Agenzia, qualora stazione appaltante, e' competente per le procedure espropriative e di occupazione d'urgenza, nell'area della regione Piemonte, preordinate alla realizzazione di opere o interventi previsti dalla presente legge. Per gli impianti sportivi e le infrastrutture olimpiche e viarie di cui all'articolo 1, comma 1, per le quali il piano degli interventi individua la definitiva destinazione, l'Agenzia puo' delegare, previa convenzione e con specificazione dell'ambito e delle modalita' della delega, l'esercizio delle funzioni espropriative all'ente beneficiario finale.
2-ter. L'Agenzia, qualora stazione appaltante, ha la facolta' di procedere all'occupazione temporanea e, sussistendone i presupposti, d'urgenza, dei beni pubblici e privati attigui a quelli essenziali per la realizzazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1, come definiti nel piano degli interventi, qualora l'occupazione si renda necessaria ad integrare le finalita' delle infrastrutture e degli impianti stessi ed a soddisfarne le prevedibili esigenze future.
2-quater. La facolta' di cui al comma 2-ter puo' essere concessa nell'atto di dichiarazione di pubblica utilita' oppure successivamente dalla medesima autorita' che ha riconosciuto la pubblica utilita' delle opere. In tali casi spetta al proprietario un'indennita' determinata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge";
d) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
"3. L'Agenzia, qualora stazione appaltante, o i soggetti delegati dall'Agenzia ai sensi del comma 3-bis, possono stipulare convenzioni con soggetti terzi, anche privati, che concorrono in tutto o in parte al finanziamento delle opere di cui all'articolo 1. Tali convenzioni definiscono le risorse finanziarie messe a disposizione, le modalita' ed i tempi per la realizzazione delle opere nonche' gli interventi sostitutivi in caso di inadempienza.
3-bis. L'Agenzia puo' altresi' stipulare convenzioni al fine di delegare, tenuto conto della tipologia dell'intervento e della capacita' organizzativa e gestionale del soggetto delegato, le funzioni di stazione appaltante ad amministrazioni o soggetti pubblici, con particolare riguardo agli enti competenti istituzionalmente alla realizzazione degli impianti e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano degli interventi di cui agli allegati 1, 2 e 3. Le convenzioni che definiscono la delega di stazione appaltante prevedono altresi' le risorse finanziarie riconosciute all'ente delegato per le attivita' connesse alla delega nei limiti della dotazione finanziaria complessiva prevista per i singoli interventi, con esclusione delle spese riconosciute per il funzionamento dell'Agenzia indicate nell'articolo 10, comma 2. L'Agenzia stipula le predette convenzioni previa gara, da espletarsi almeno sulla base di studi di fattibilita', nel rispetto della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, e delle norme concernenti le verifiche antimafia; gli esecutori dovranno essere qualificati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34".



Note all'art. 3:
- Per il riferimento alla legge 9 ottobre 2000, n. 285,
si vedano le note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 3, della legge 9
ottobre 2000, n. 285, come modificato dalla presente legge:
"Art. 3 (Compiti dell'Agenzia). - 1. L'Agenzia realizza
il piano degli interventi di cui alla presente legge,
definito dal Comitato di regia di cui all'art. 1, comma
1-bis, con le modalita' di cui all'art. 14-bis, in modo da
consentire la coordinata e tempestiva riuscita delle
manifestazioni inerenti ai Giochi olimpici. A tale fine,
l'Agenzia opera in coerenza con le indicazioni del Comitato
organizzatore, relativamente alla predisposizione del
predetto piano degli interventi, alla localizzazione ed
alle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle
opere, all'ordine di priorita' ed ai tempi di ultimazione
delle stesse, nonche' alla quantificazione dell'onere
economico di ciascuna opera ed alla sua relativa copertura
finanziaria. Il piano degli interventi tiene altresi' conto
delle esigenze derivanti dall'uso degli impianti e delle
infrastrutture successivo allo svolgimento dei Giochi
olimpici, garantendo caratteristiche funzionali e
gestionali idonee, sul piano economico, sociale e sportivo,
con particolare riferimento all'utilizzo residenziale
definitivo dei villaggi olimpici.
2. Per gli interventi di cui alla presente legge, ad
eccezione degli interventi relativi alla strada statale n.
24, degli interventi autostradali indicati nell'allegato 3,
nonche' degli interventi relativi alla realizzazione delle
opere connesse se non diversamente previsto dal decreto di
cui all'art. 1, comma 1, l'Agenzia svolge le funzioni di
stazione appaltante. A tali fini, l'Agenzia e' assimilata
ai soggetti indicati all'art. 2, comma 2, lettera a), della
legge 11 febbraio 1994, n. 104, e successive modificazioni.
2-bis. L'Agenzia, qualora stazione appaltante, e'
competente per le procedure espropriative e di occupazione
d'urgenza, nell'area della regione Piemonte, preordinate
alla realizzazione di opere o interventi previsti dalla
presente legge. Per gli impianti sportivi e le
infrastrutture olimpiche e viarie di cui all'art. 1, comma
1, per le quali il piano degli interventi individua la
definitiva destinazione, l'Agenzia puo' delegare, previa
convenzione e con specificazione dell'ambito e delle
modalita' della delega, l'esercizio delle funzioni
espropriative all'ente beneficiario finale.
2-ter. L'Agenzia, qualora stazione appaltante, ha la
facolta' di procedere all'occupazione temporanea e,
sussistendone i presupposti d'urgenza, dei beni pubblici e
privati attigui a quelli essenziali per la realizzazione
degli impianti sportivi e delle infrastrutture di cui
all'art. 1, comma 1, come definiti nel piano degli
interventi, qualora l'occupazione si renda necessaria ad
integrare le finalita' delle infrastrutture e degli
impianti stessi ed a soddisfarne le prevedibili esigenze
future.
2-quater. La facolta' di cui al comma 2-ter puo' essere
concessa nell'atto di dichiarazione di pubblica utilita'
oppure successivamente dalla medesima autorita' che ha
riconosciuto la pubblica utilita' delle opere. In tali casi
spetta al proprietario un'indennita' determinata ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge.
3. L'Agenzia, qualora stazione appaltante, o i soggetti
delegati dall'Agenzia ai sensi del comma 3-bis, possono
stipulare convenzioni con soggetti terzi, anche privati,
che concorrono in tutto o in parte al finanziamento delle
opere di cui all'art. 1. Tali convenzioni definiscono le
risorse finanziarie messe a disposizione, le modalita' ed i
tempi per la realizzazione delle opere nonche' gli
interventi sostitutivi in caso di inadempienza.
3-bis. L'Agenzia puo' altresi' stipulare convenzioni al
fine di delegare, tenuto conto della tipologia
dell'intervento e della capacita' organizzativa e
gestionale del soggetto delegato, le funzioni di stazione
appaltante ad amministrazioni o soggetti pubblici, con
particolare riguardo agli enti competenti istituzionalmente
alla realizzazione degli impianti e delle infrastrutture
olimpiche e viarie comprese nel piano degli interventi di
cui agli allegati 1, 2 e 3. Le convenzioni che definiscono
la delega di stazione appaltante prevedono altresi' le
risorse finanziarie riconosciute all'ente delegato per le
attivita' connesse alla delega nei limiti della dotazione
finanziaria complessiva prevista per i singoli interventi,
con esclusione delle spese riconosciute per il
funzionamento dell'Agenzia indicate nell'art. 10, comma 2.
L'Agenzia stipula le predette convenzioni previa gara, da
espletarsi almeno sulla base di studi di fattibilita', nel
rispetto della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14
giugno 1993, e delle norme concernenti le verifiche
antimafia; gli esecutori dovranno essere qualificati ai
sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
4. Gli sportelli unici comunali possono avvalersi
dell'Agenzia per le attivita' inerenti agli interventi
previsti dalla presente legge.
5. Alle convenzioni di cui al comma 3 partecipa, nel
caso di opere riguardanti impianti gestiti da privati
concessionari, l'ente concedente, anche ai fini
dell'eventuale ridefinizione degli oneri per i servizi a
carico del concessionario.
6. L'Agenzia puo' stipulare convenzioni con soggetti
pubblici per l'utilizzazione di strutture in dotazione agli
stessi.
7. L'Agenzia termina la propria attivita' il 31
dicembre 2006.".
- La legge 11 febbraio 1994, n. 109, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1994, supplemento
ordinario, reca "Legge quadro in materia di lavori
pubblici".
- Si trascrive il testo dell'art. 2, comma 2, lettera
a) della legge 11 febbraio 1994, n. 109:
"2. Le norme della presente legge e del regolamento di
cui all'art. 3, comma 2, si applicano:
a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli
economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle
loro associazioni e consorzi nonche' agli altri organismi
di diritto pubblico;".
- La direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno
1993, pubblicata nella G.U.C.E. 9 agosto 1993, n. L199,
reca "Direttiva del Consiglio che coordina le procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del
29 febbraio 2000, supplemento ordinario, reca "Regolamento
recante istituzione del sistema di qualificazione per gli
esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni".



 
Art. 4.
(Modifiche all'articolo 4 della legge n. 285 del 2000).
1. All'articolo 4 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
"a-bis) due vicedirettori generali";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. I regolamenti e gli atti generali aventi a oggetto l'organizzazione, il funzionamento e l'attivita' dell'Agenzia sono adottati dal comitato direttivo. Tali deliberazioni sono approvate dal Comitato di alta sorveglianza e garanzia di cui all'articolo 7, nel termine di trenta giorni dalla loro ricezione, decorso inutilmente il quale le deliberazioni acquistano efficacia".
2. Agli oneri derivanti dall'istituzione della figura dei vicedirettori generali si provvede ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 9 ottobre 2000, n. 285.



Note all'art. 4:
- Per il riferimento alla legge 9 ottobre 2000, n.
285, si vedano le note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 4, della legge 9
ottobre 2000, n. 285, come modificato dalla presente legge:
"Art. 4 (Ordinamento dell'Agenzia). - 1. Sono organi
dell'Agenzia:
a) il direttore generale;
a- bis) due vicedirettori generali;
b) il comitato direttivo;
c) il collegio dei revisori dei conti.
2. I regolamenti e gli atti generali aventi a oggetto
l'organizzazione, il funzionamento e l'attivita'
dell'Agenzia sono adottati dal comitato direttivo. Tali
deliberazioni sono approvate dal Comitato di alta
sorveglianza e garanzia di cui all'art. 7, nel termine di
trenta giorni dalla loro ricezione, decorso inutilmente il
quale le deliberazioni acquistano efficacia.
3. Il collegio dei revisori dei conti effettua la
verifica della regolarita' amministrativa e contabile
dell'attivita' dell'Agenzia. Esso e' composto da tre membri
effettivi e due supplenti, nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. Gli organi dell'Agenzia durano in carica sino alla
cessazione dell'Agenzia medesima.
5. Agli organi dell'Agenzia ed ai loro componenti si
applicano le norme del codice civile che regolano i
rapporti degli amministratori e dei sindaci nei confronti
delle societa' per azioni, in quanto compatibili con la
presente legge.
6. All'interno dell'Agenzia viene costituito un ufficio
di controllo interno per l'attivita' di cui all'art. 4 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.".
- Per il riferimento all'art. 10, della legge 9 ottobre
1999, n. 285, si vedano le note all'art. 10.



 
Art. 5.
(Modifiche all'articolo 5 della legge n. 285 del 2000).
1. All'articolo 5 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il comitato direttivo e' composto dal direttore generale, nominato a norma dell'articolo 6, dai due vicedirettori generali, nominati a norma dell'articolo 6-bis, nonche' da nove membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui uno su designazione del Presidente del Consiglio dei ministri, uno su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze, uno su designazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, quattro su designazione, rispettivamente, del presidente della regione Piemonte, del presidente della provincia di Torino, del sindaco di Torino e del presidente del CONI, e due su designazione effettuata d'intesa tra i legali rappresentanti delle comunita' montane e dei comuni interessati dalle opere di cui all'articolo 1 o sedi di gara. Il comitato direttivo e' regolarmente costituito quando sono nominati almeno sette componenti. Il comitato direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del direttore generale";
b) al comma 3, secondo periodo, la parola: "cinque" e' sostituita dalla seguente: "sette".



Note all'art. 5:
- Per il riferimento alla legge 9 ottobre 2000, n. 285,
si vedano le note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 5, della legge 9
ottobre 2000, n. 285, come modificato dalla presente legge:
"Art. 5 (Comitato direttivo). - 1. Il comitato
direttivo provvede alla programmazione annuale delle
attivita' dell'Agenzia, all'approvazione dei bilanci,
all'approvazione delle operazioni finanziarie necessarie
per l'acquisizione delle risorse, secondo i propri atti
organizzativi, e ad ogni altra attivita' necessaria per il
perseguimento dei compiti di cui all'art. 3.
2. Il comitato direttivo e' composto dal direttore
generale, nominato a norma dell'art. 6, da due
vicedirettori generali, nominati a norma dell'art. 6-bis,
nonche' da nove membri, nominati con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di cui uno nominato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, uno su designazione
del Ministro dell'economia e delle finanze, uno su
designazione del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, quattro su designazione, rispettivamente, del
presidente della regione Piemonte, del presidente della
provincia di Torino, del sindaco di Torino e del presidente
del CONI, e due su designazione effettuata d'intesa tra i
legali rappresentanti delle comunita' montane e dei comuni
interessati dalle opere di cui all'art. 1 o sedi di gara.
Il comitato direttivo e' regolarmente costituito quando
sono nominati almeno sette componenti. Il comitato
direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di
parita' prevale il voto del direttore generale.
3. I membri del comitato direttivo sono scelti tra
esperti particolarmente qualificati nelle discipline
tecniche, giuridiche ed economiche. Per la validita' delle
deliberazioni del comitato direttivo e' necessaria la
presenza di sette componenti.".



 
Art. 6.
(Modifica all'articolo 6 della legge n. 285 del 2000).
1. All'articolo 6, comma 2, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, dopo le parole: "nei limiti stabiliti negli atti organizzativi" sono inserite le seguenti : ", ai vicedirettori generali".



Note all'art. 6:
- Per il riferimento alla legge 9 ottobre 2000, n. 285,
si vedano le note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 6, della legge 9
ottobre 2000, n. 285, come modificato dalla presente legge:
"Art. 6 (Direttore generale). - 1. Il direttore
generale e' nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa intesa con il Comitato
organizzatore dei Giochi olimpici, tra soggetti in possesso
di riconosciuta professionalita' acquisita in incarichi di
direzione, gestione ed organizzazione aziendale.
2. Il direttore generale convoca e presiede le sedute
del comitato direttivo, ha la rappresentanza legale
dell'Agenzia e adotta gli atti di gestione ordinaria e
straordinaria, con possibilita' di delega, nei limiti
stabiliti dagli atti organizzativi, ai vicedirettori
generali. Il direttore generale cura i rapporti con il
Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e promuove gli
accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8
giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.
3. Il direttore generale, per tutta la durata del suo
incarico, non puo' assumere o mantenere altri incarichi di
qualsiasi natura conferiti da soggetti pubblici e privati.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
intesa con il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici,
puo' revocare il direttore generale per gravi inadempienze
nell'attuazione del programma, nonche' per gravi
irregolarita' amministrative o contabili.".



 
Art. 7.
(Vicedirettori generali dell'Agenzia).
1. Dopo l'articolo 6 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e' inserito il seguente:
"Art. 6-bis. - (Vicedirettori generali). - 1. I due vicedirettori generali sono nominati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, uno tra soggetti in possesso di preparazione in materia economica-giuridica o di riconosciuta professionalita' acquisita in incarichi di direzione, gestione ed organizzazione aziendale e uno tra soggetti in possesso di riconosciuta professionalita' acquisita in incarichi di direzione tecnica.
2. Ai vicedirettori generali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4".



Nota all'art. 7:
- Per il riferimento alla legge 9 ottobre 2000, n. 285,
si vedano le note all'art. 1.



 
Art. 8.
(Modifiche all'articolo 7 della legge n. 285 del 2000).
1. All'articolo 7 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, la parola: "quattro" e' sostituita dalla seguente: "cinque" e dopo le parole: "Giochi olimpici" sono inserite le seguenti: ", uno dal Ministero dell'economia e delle finanze";
b) al comma 2, lettera b), primo periodo, dopo le parole: "esecuzione degli appalti" sono inserite le seguenti: "e dei subappalti";
c) al comma 2, lettera b), secondo periodo, le parole: "Tutte le imprese" sono sostituite dalle seguenti: "Le imprese stabilite in Italia" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le imprese stabilite in Paesi membri dell'Unione europea diversi dall'Italia che intervengono nell'esecuzione degli appalti edili di cui alla presente legge devono fornire garanzie in ordine al rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro equivalenti a quelle previste dalla legislazione italiana";
d) al comma 2, lettera e), dopo le parole: "rende pubblici" sono inserite le seguenti: "in via telematica".



Note all'art. 8:
- Per il riferimento alla legge 9 ottobre 2000, n. 285,
si vedano le note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 7, della legge 9
ottobre 2000, n. 285, come modificato dalla presente legge:
"Art. 7 (Comitato di alta sorveglianza e garanzia). -
1. Presso l'Agenzia e' istituito il Comitato di alta
sorveglianza e garanzia, organismo indipendente e dotato di
piena autonomia funzionale, nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri e composto dal
presidente e da cinque membri, di cui due designati dal
Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, uno dal
Ministero dell'economia e delle finanze e uno dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. I componenti del
Comitato sono scelti tra personalita' di indiscusso
prestigio ed autorevolezza.
2. Il Comitato di alta sorveglianza e garanzia,
avvalendosi anche di soggetti esterni da scegliere con
procedure concorsuali:
a) effettua i controlli di cui all'art. 6 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, con particolare
riguardo alla verifica della congruita' dei risultati
ottenuti dagli interventi realizzati rispetto agli
obiettivi del piano degli interventi approvato ai sensi
dell'art. 1, comma 4, e agli stanziamenti utilizzati; a
tale fine puo' acquisire le informazioni ritenute
necessarie;
b) svolge, d'iniziativa o su segnalazione di terzi,
accertamenti specifici sulla gestione, conduzione ed
esecuzione degli appalti e dei subappalti, e in generale il
monitoraggio degli interventi previsti dalla presente legge
anche al fine di accertare il regolare impiego della
manodopera ed evitare infiltrazioni della criminalita'
organizzata nella realizzazione delle opere. Le imprese
stabilite in Italia che intervengono nell'esecuzione degli
appalti edili di cui alla presente legge devono essere
iscritte alle Casse edili provinciali, anche al fine di
favorire la vigilanza del competente Comitato paritetico
territoriale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Le imprese stesse sono tenute ad attestare i versamenti
effettuati alla Cassa edile per i lavoratori impiegati. Le
imprese stabilite in paesi membri dell'Unione europea
diversi dall'Italia che intervengono nell'esecuzione degli
appalti edili di cui alla presente legge devono fornire
garanzie in ordine al rispetto delle norme sulla
prevenzione degli infortuni sul lavoro equivalenti a quelle
previste dalla legislazione italiana;
c) cura gli accertamenti di cui all'art. 18, commi 7
e 8, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive
modificazioni;
d) informa il Presidente del Consiglio dei Ministri,
il presidente della regione Piemonte ed il Comitato
organizzatore dei Giochi olimpici sull'esito degli
accertamenti effettuati;
e) rende pubblici in via telematica con scadenza
trimestrale gli esiti degli accertamenti effettuati.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comitato di
alta sorveglianza e garanzia puo' avvalersi
dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici e
dell'ufficio di controllo interno dell'Agenzia. Le risorse
necessarie per le attivita' istituzionali del Comitato sono
ricomprese nell'ambito di quelle attribuite all'Agenzia
dall'art. 10, comma 2, e sono stabilite nella misura
determinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri previsto dal comma 1 del presente articolo.".



 
Art. 9.
(Modifica all'articolo 9 della legge n. 285 del 2000).
1. All'articolo 9, comma 4, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "La conferenza di servizi procede all'approvazione del progetto e vi provvede anche ove siano necessarie variazioni o integrazioni agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali nonche' relative ad immobili di natura demaniale civica ovvero soggetti a diritti di uso civico".



Note all'art. 9:
- Per il riferimento alla legge 9 ottobre 2000, n. 285,
si vedano le note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 9, della legge 9
ottobre 2000, n. 285, come modificato dalla presente legge:
"Art. 9 (Conferenza di servizi). - 1. La giunta della
regione Piemonte, anche su richiesta dell'Agenzia, ovvero
su motivata e documentata richiesta dell'interessato, prima
della presentazione di un'istanza o di un progetto
definitivo, al fine di verificare quali siano le condizioni
per ottenere, all'atto della loro presentazione, i
necessari atti di consenso, convoca una conferenza di
servizi che si svolge secondo le disposizioni del presente
articolo, in deroga ai commi 7, 8 e 13 dell'art. 7 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
In tale sede le amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico o alla tutela della salute si pronunciano per
quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato nonche'
sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non
emergano, sulla base della documentazione disponibile,
elementi preclusivi alla realizzazione del progetto, le
suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque
giorni dalla convocazione della conferenza di servizi, le
condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede
di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti
di consenso.
2. Nel caso in cui sia richiesta la valutazione di
impatto ambientale (VIA), la conferenza di servizi si
esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase
preliminare di definizione dei contenuti dello studio di
impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla
disciplina in materia di VIA. Ove tale conclusione non
intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al
comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro
i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza,
l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni
per l'elaborazione del progetto e dello studio di impatto
ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante
della procedura di VIA, la suddetta autorita' esamina le
principali alternative, compresa l'alternativa zero, e,
sulla base della documentazione disponibile, verifica
l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilita',
anche con riferimento alla localizzazione prevista dal
progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica
nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per
ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
i necessari atti di consenso.
3. Entro trenta giorni dalla trasmissione dei progetti
definitivi alle amministrazioni interessate, la regione
Piemonte convoca la conferenza di servizi, che si pronuncia
nei successivi trenta giorni.
4. La conferenza di servizi procede all'approvazione
del progetto e vi provvede anche ove siano necessarie
variazioni o integrazioni agli strumenti urbanistici ed ai
piani territoriali nonche' relative ad immobili di natura
demaniale civica ovvero soggetti a diritti di uso civico.
Dette variazioni sono efficaci, senza la necessita' di
ulteriori adempimenti, una volta divenuta esecutiva la
determinazione di conclusione positiva del procedimento
purche' la proposta di variazione sia stata pubblicata per
almeno otto giorni nell'albo dei comuni interessati e siano
decorsi ulteriori dieci giorni per la presentazione delle
osservazioni, che sono riportate in conferenza di servizi
per un esame che si conclude entro l'ulteriore termine di
dieci giorni.
5. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza
di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione
medesima. Se la valutazione non interviene nel termine
previsto per l'adozione del relativo provvedimento,
l'amministrazione competente si esprime in sede di
conferenza di servizi, che si conclude nei trenta giorni
successivi alla scadenza del predetto termine.
6. Il dissenso di uno o piu' rappresentanti delle
amministrazioni regolarmente convocate per la conferenza di
servizi, a pena di inammissibilita', deve essere
manifestato nella conferenza medesima, deve essere
congruamente motivato, non puo' riferirsi a questioni
connesse che non costituiscono oggetto della conferenza
medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle
modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
7. Se una o piu' amministrazioni hanno espresso il
proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione
procedente, quest'ultima, valutate le specifiche risultanze
della conferenza, assume comunque la determinazione di
conclusione del procedimento. In caso di determinazione
positiva, l'amministrazione procedente ne da' comunicazione
al Presidente del Consiglio dei Ministri, ove
l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una
amministrazione statale; negli altri casi, la comunicazione
e' resa al presidente della regione, al presidente della
provincia o ai sindaci interessati. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
medesimo, o il presidente della regione, il presidente
della provincia o i sindaci, previa delibera dei competenti
organi regionali, provinciali o comunali, entro trenta
giorni dalla ricezione della comunicazione, possono
disporre la sospensione della determinazione inviata;
decorso tale termine, in assenza di sospensione, la
determinazione e' esecutiva; in caso di sospensione, la
conferenza puo', entro trenta giorni, pervenire ad una
nuova decisione che tenga conto delle osservazioni. Decorso
inutilmente tale termine, la conferenza e' sciolta e il
procedimento prosegue nelle forme ordinarie.
8. Qualora il motivato dissenso sia espresso da
un'amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistica e territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute, il
procedimento si intende concluso in senso negativo qualora
l'amministrazione procedente non richieda, nei successivi
trenta giorni, la determinazione di conclusione del
procedimento all'autorita' di cui al secondo periodo del
comma 7. Se positiva, la determinazione e' assunta previa
deliberazione, rispettivamente, del Consiglio dei Ministri,
dei competenti organi regionali, provinciali o comunali.
9. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a
valutazione di impatto ambientale e in caso di
provvedimento negativo, trova applicazione l'art. 5, comma
2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400,
introdotta dall'art. 12, comma 2, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303.".



 
Art. 10.
(Modifiche all'articolo 10 della legge n. 285 del 2000).
1. All'articolo 10 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "Giochi olimpici" sono inserite le seguenti: "e delle opere connesse" e dopo le parole: "l'Ente nazionale per le strade (ANAS)" sono inserite le seguenti: "e la Societa' italiana per il traforo autostradale del Frejus (SITAF), nonche', limitatamente alle opere connesse di cui all'articolo 1, comma 1, la regione Piemonte, la provincia di Torino, il comune di Torino e la societa' Gruppo Torinese Trasporti spa,";
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "3,60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "3 per cento".



Note all'art. 10:
- Per il riferimento alla legge 9 ottobre 2000, n. 285,
si vedano le note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 10, della legge 9
ottobre 2000, n. 285, come modificato dalla presente legge:
"Art. 10 (Risorse finanziarie). - 1. Per il
finanziamento degli interventi necessari allo svolgimento
dei Giochi olimpici e delle opere connesse e' autorizzato
il limite d'impegno quindicennale di lire 110 miliardi per
l'anno 2001, quale limite massimo del concorso dello Stato
agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre
operazioni finanziarie che l'Agenzia e l'Ente nazionale per
le strade (ANAS) e la Societa' italiana per il traforo
autostradale del Frejus (SITAF), nonche' limitatamente alle
opere connesse di cui all'art. 1, comma 1, la regione
Piemonte, la provincia di Torino, il comune di Torino e la
societa' Gruppo Torinese Trasporti S.p.a., sono autorizzati
ad effettuare, nei limiti della quota che sara' a ciascuno
assegnata con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare successivamente alla predisposizione
del piano degli interventi; le relative rate di
ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte
agli istituti finanziatori da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze. Per le medesime finalita' e
per il funzionamento dell'Agenzia e' altresi' concesso
all'Agenzia un contributo straordinario nel limite massimo
di lire 5 miliardi per l'anno 2000, di lire 20 miliardi per
l'anno 2001 e di lire 10 miliardi per l'anno 2002.
2. Per lo svolgimento delle sue funzioni sono inoltre
attribuite all'Agenzia le somme previste alla voce "spese
generali" compresa nel quadro economico di ciascun progetto
delle opere di cui agli allegati 1, 2 e 3, ed eventuali
successive variazioni. Tale importo e' commisurato al 3 per
cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle
forniture e dell'importo delle indennita' di
espropriazione. La relativa documentazione e' sottoposta
alla certificazione del collegio dei revisori dei conti al
fine della definitiva quantificazione della somma.
3. Le economie derivanti da eventuali ribassi d'asta
riguardanti interventi finanziati, anche in parte, a carico
del bilancio dello Stato e degli enti territoriali possono
essere utilizzate, su richiesta motivata del Comitato
organizzatore dei Giochi olimpici, per ulteriori oggettive
esigenze connesse alla realizzazione delle opere, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito
il Ministro dell'economia e delle finanze. Le economie non
utilizzate sono riversate ai soggetti finanziatori
proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione
al programma delle spese, secondo le modalita' definite dal
regolamento di cui all'art. 13, comma 1, primo periodo.
4. I proventi percepiti dal Comitato organizzatore dei
Giochi olimpici, nell'esercizio di attivita' commerciali,
anche occasionali, svolte in conformita' agli scopi
istituzionali, ovvero di attivita' accessorie, non
concorrono a formare reddito imponibile ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Si
considerano svolte in conformita' agli scopi istituzionali
le attivita' il cui contenuto oggettivo realizza
direttamente uno o piu' degli scopi stessi. Si considerano
accessorie le attivita' poste in essere in diretta
connessione con le attivita' istituzionali o quale loro
strumento di finanziamento.
5. In deroga all'art. 24 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, la
giunta regionale del Piemonte puo' disporre che i proventi
di cui al comma 4, in conformita' al principio stabilito
dal medesimo comma 4, non concorrono alla determinazione
della base imponibile del Comitato organizzatore dei Giochi
olimpici rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive.
6. Alla presente legge si applica il disposto dell'art.
11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni.".



 
Art. 11.
(Modifica dell'articolo 11 della legge n. 285 del 2000).
1. L'articolo 11 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e' sostituito dal seguente:
"Art. 11. - (Garanzia fideiussoria). - 1. Oltre alle garanzie previste dall'articolo 30, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, l'esecutore dei lavori e' obbligato a costituire una ulteriore garanzia, da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa, del 20 per cento dell'importo degli stessi, destinata a garantire l'ultimazione dell'opera entro il termine fissato dal bando di gara.
2. La cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, prevista dall'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, deve essere accompagnata dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 1 del presente articolo".



Note all'art. 11:
- Per il riferimento alla legge 9 ottobre 2000, n. 285,
si vedano le note all'art. 1.
- Per il riferimento alla legge 11 febbraio 1994, n.
109, si vedano le note all'art. 3.
- Si trascrive il testo dell'art. 30, commi 1 e 2,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109:
"1. L'offerta da presentare per l'affidamento
dell'esecuzione dei lavori pubblici e' corredata da una
cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da
prestare anche mediante fidejussione bancaria o
assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono
in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di
garanzie, a cio' autorizzati dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, e dall'impegno
del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2,
qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione
copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell'aggiudicatario ed e' svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non
aggiudicatari la cauzione e' restituita entro trenta giorni
dall'aggiudicazione.
2. L'esecutore dei lavori e' obbligato a costituire una
garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo degli
stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta
superiore al 20 per cento la garanzia fidejussoria e'
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 20 per cento. La mancata costituzione della
garanzia determina la revoca dell'affidamento e
l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto
appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la
concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La
garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto
adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio.".



 
Art. 12.
(Polizza assicurativa).
1. Dopo l'articolo 11 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e' inserito il seguente:
"Art. 11-bis. - (Polizza assicurativa). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 30, commi 3 e 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, l'Agenzia puo' stipulare, in seguito a gara ad evidenza pubblica da esperire ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, un'unica polizza assicurativa per i danni di esecuzione e responsabilita' civile verso i terzi e per l'assicurazione indennitaria decennale, riversando i costi assicurativi su ogni singolo appaltatore in misura proporzionale all'importo dei lavori appaltati".



Note all'art. 12:
- Per il riferimento alla legge 9 ottobre 2000, n. 285,
si vedano le note all'art. 1.
- Per il riferimento alla legge 11 febbraio 1994, n.
109, si vedano le note all'art. 3.
- Si trascrive il testo dell'art. 30, commi 3 e 4,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109:
"3. L'esecutore dei lavori e' altresi' obbligato a
stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le
amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti
aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di
esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli
derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e
che preveda anche una garanzia di responsabilita' civile
per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data
di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari
stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
l'esecutore e' inoltre obbligato a stipulare, con
decorrenza dalla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale,
nonche' una polizza per responsabilita' civile verso terzi,
della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina
totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti
da gravi difetti costruttivi.".
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio
1995, S.O., reca "Attuazione della direttiva 92/50/CEE in
materia di appalti pubblici di servizi".



 
Art. 13.
(Modifiche all'articolo 13 della legge n. 285 del 2000).
1. All'articolo 13 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 1 e' sostituito dal seguente: "Il medesimo regolamento definisce, su proposta degli enti interessati e con le stesse modalita' previste per la successiva utilizzazione dei beni mobili di proprieta' dell'Agenzia, la definitiva destinazione dei beni immobili che l'Agenzia medesima acquisisce in proprieta' utilizzando, anche parzialmente, le somme alla stessa attribuite dall'articolo 10, comma 2";
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Le convenzioni attuative del piano degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, prevedono, in conformita' alla legislazione vigente e d'intesa con il Comitato di regia, la definitiva destinazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano medesimo".



Note all'art. 13:
- Per il riferimento alla legge 9 ottobre 2000, n. 285,
si vedano le note all'art. 1.
- Per il riferimento all'art. 13, della legge 9 ottobre
2000, n. 285, si riporta il testo dell'art. 13, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 13 (Destinazione finale dei beni). - 1. Con
apposito regolamento adottato, ai sensi dell'art. 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono dettate
disposizioni dirette a disciplinare le modalita' di
successiva utilizzazione dei beni mobili di proprieta'
dell'Agenzia, compresi le attrezzature e gli arredi,
nonche' il riversamento proporzionale al bilancio degli
enti finanziatori delle eventuali somme non utilizzate,
risultanti da apposito rendiconto certificato dal collegio
dei revisori dei conti dell'Agenzia. Il medesimo
regolamento definisce, su proposta degli enti interessati e
con le stesse modalita' previste per la successiva
utilizzazione dei beni mobili di proprieta' dell'Agenzia,
la definitiva destinazione dei beni immobili che l'Agenzia
medesima acquisisce in proprieta' utilizzando, anche
parzialmente, le somme alla stessa attribuite dall'art. 10,
comma 2.
1-bis. Le convenzioni attuative del piano degli
interventi di cui all'art. 3, comma 1, prevedono, in
conformita' alla legislazione vigente e d'intesa con il
Comitato di regia, la definitiva destinazione degli
impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e varie
comprese nel piano medesimo.".



 
Art. 14.
(Stralcio del piano degli interventi).
1. Dopo l'articolo 14 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e' inserito il seguente:
"Art. 14-bis. - (Stralcio del piano degli interventi). - 1. Il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici redige per stralci il piano degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, sulla base di un piano generale riepilogativo degli interventi che descrive e valorizza ciascuno degli stessi ed espone la valorizzazione complessiva rilevante ai fini dell'attribuzione delle risorse finanziarie stanziate.
2. Ogni stralcio del piano degli interventi e' definito dal Comitato di regia, d'intesa con il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, tiene conto dell'ordine di priorita' della localizzazione, delle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere in esso previste, dei tempi di ultimazione delle stesse e quantifica l'onere economico di ciascuna opera nonche' la relativa copertura finanziaria. Esso tiene altresi' conto delle esigenze derivanti dall'uso degli impianti e delle infrastrutture successivo allo svolgimento dei Giochi olimpici, garantendo caratteristiche funzionali e gestionali idonee, sul piano economico, sociale e sportivo, con particolare riferimento all'utilizzo residenziale definitivo dei villaggi olimpici.
3. Il decreto di cui all'articolo 10, comma 1, e' emanato sulla base del piano generale riepilogativo degli interventi redatto dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici.
4. Ferma restando la valorizzazione complessiva espressa nel piano generale riepilogativo di cui ai commi 1 e 3, il Comitato di regia, d'intesa con il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, e' autorizzato nei singoli stralci del piano degli interventi a ridurre l'elencazione delle opere comprese nel piano generale riepilogativo degli interventi e a modificare la valorizzazione di ciascuna di esse.
5. Le convenzioni di cui all'articolo 3, commi 2-bis, 3, 3-bis e 5, attuano le previsioni di ogni stralcio del piano degli interventi".



Nota all'art. 14:
- Per il riferimento alla legge 9 ottobre 2000, n. 285,
si vedano le note all'art. 1.



 
Art. 15.
(Disposizioni transitorie).
1. Dopo l'articolo 14-bis della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e' inserito il seguente:
"Art. 14-ter. - (Gestione transitoria). - 1. Nell'attesa che sia portata a termine la procedura relativa al reperimento delle risorse finanziarie previste dall'articolo 10, comma 1, l'Agenzia e' autorizzata a stipulare contratti per l'affidamento di incarichi di progettazione, di attivita' accessorie e di lavori nei limiti della copertura finanziaria contemplata dallo stanziamento di cui al medesimo articolo 10, comma 1".



Nota all'art. 15:
- Per il riferimento alla legge 9 ottobre 2000, n. 285,
si vedano le note all'art. 1.



 
Art. 16.
(Altre modificazioni alla legge n. 285 del 2000).
1. Alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'espressione: "Ministero dell'ambiente", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio";
b) l'espressione: "Ministero dei lavori pubblici", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";
c) l'espressione: "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministero dell'economia e delle finanze";
d) l'espressione: "Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro dell'economia e delle finanze";
e) l'espressione: "Ministro dei lavori pubblici", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".



Nota all'art. 16:
- Per il riferimento alla legge 9 ottobre 2000, n. 285,
si vedano le note all'art. 1.



 
Art. 17.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 marzo 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari
esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

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LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1406):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) e dal Ministro senza portafoglio per la
funzione pubblica (Frattini).
Assegnato alla 8a commissione (Lavori pubblici,
comunicazioni), in sede deliberante, il 23 maggio 2002 con
pareri delle commissioni 1a, 2a, 5a, 6a, 7a, 10a, 13a,
Giunta per gli affari delle Comunita' europee e commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 8a commissione il 26 giugno 2002, 4,
10, 31 luglio 2002, 18 settembre 2002, 16, 23, 24 ottobre
2002, 7, 13 novembre 2002, 22, 29 gennaio 2003, 5 febbraio
2003 e approvato il 6 febbraio 2003.
Camera dei deputati (atto n. 3672):
Assegnato alla VIII commissione (Ambiente, territorio e
lavori pubblici), in sede referente, il 24 febbraio 2003
con pareri delle commissioni I, V, VI, VII, XI, XIV e
Parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla VIII commissione il 26, 27 febbraio
2003 e 4, 6 marzo 2003.
Assegnato nuovamente alla VIII commissione (Ambiente,
territorio e lavori pubblici), in sede legislativa, l'11
marzo 2003 con pareri delle commissioni I, V, VI, VII, XI,
XIV e Parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla VIII commissione il 12 marzo 2003 ed
approvato.
 
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