Gazzetta n. 74 del 29 marzo 2003 (vai al sommario) |
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LEGGE 26 marzo 2003, n. 48 |
Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006". |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. (Modifiche all'articolo 1 della legge n. 285 del 2000). 1. All'articolo 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, secondo periodo, le parole: "costituito, in data 27 dicembre 1999, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalla citta' di Torino" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1-bis"; b) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente della regione Piemonte, d'intesa con gli enti locali interessati ed il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, sono individuati altresi' i soggetti competenti alla realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi e, ove occorra, sono dettate disposizioni per la destinazione finale delle medesime. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Parlamento entro il 31 dicembre di ogni anno sull'elenco delle opere connesse, sulla destinazione finale delle medesime e sullo stato di avanzamento dei lavori. L'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, di cui all'articolo 2, svolge l'attivita' di monitoraggio sui tempi di realizzazione delle opere connesse e ne riferisce al Comitato di regia di cui al comma 1-bis"; c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Ai fini dell'attuazione della presente legge e' costituito presso la regione Piemonte un Comitato di regia dei Giochi olimpici invernali "Torino 2006" composto dal presidente della regione Piemonte, dal sindaco di Torino, dal presidente della provincia di Torino, dal presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), o da soggetti da ciascuno di essi formalmente delegati, le cui spese di funzionamento sono a carico dell'Agenzia di cui all'articolo 2 e per le quali si provvede ai sensi dell'articolo 10, comma 2. Il Comitato di regia e' presieduto dal presidente della regione Piemonte. Partecipa alle riunioni del Comitato di regia, senza diritto di voto, un rappresentante del Presidente del Consiglio dei ministri. Alle riunioni del Comitato di regia possono essere di volta in volta invitati il presidente del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici ed il direttore dell'Agenzia o loro delegati e tutti i soggetti pubblici e privati interessati dall'attuazione della presente legge. Il presidente del Comitato di regia convoca e presiede le riunioni. La convocazione deve avvenire anche in caso di richiesta di almeno uno dei componenti aventi diritto di voto. Per la validita' delle riunioni del Comitato di regia e' necessaria la presenza di almeno due componenti aventi diritto di voto. Le determinazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parita', prevale il voto del presidente del Comitato di regia. Il Comitato di regia indirizza e coordina le attivita' inerenti le finalita' della presente legge, assumendo le opportune determinazioni per l'attuazione degli interventi, fatte salve le competenze proprie degli enti istituzionali e territoriali, del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e dell'Agenzia. Il Comitato di regia verifica i tempi ed i modi di attuazione, acquisendo la documentazione necessaria allo scopo"; d) al comma 2, le parole: "organizzatore dei Giochi olimpici" sono sostituite dalle parole: "di regia", e dopo le parole: "sono apportate" sono inserite le seguenti: ", sentito il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici,"; e) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, tramite appositi strumenti informatici, provvede alla pubblicita' di tutti gli atti formalmente presentati a corredo della conferenza di servizi e dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale previsti dall'articolo 9".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note all'art. 1: - La legge 9 ottobre 2000, n. 285, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2000, reca "Interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006 ". - Si riporta il testo dell'art. 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, come modificato dalla presente legge: "Art. 1 (Finalita). - 1. La presente legge detta disposizioni per la realizzazione di impianti sportivi, infrastrutture olimpiche e viarie, necessari allo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali "Torino 2006", di seguito denominati "Giochi olimpici", di cui agli allegati 1, 2 e 3, finanziati dallo Stato, dalla regione Piemonte, dagli enti locali e da privati. La presente legge disciplina, altresi', la realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici, sulla base della valutazione di connessione dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con il presidente della regione Piemonte, previo parere del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, di cui all'art. 1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente della regione Piemonte, d'intesa con gli enti locali interessati e il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, sono individuati altresi' i soggetti competenti alla realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi e, ove occorra, sono dettate disposizioni per la destinazione finale delle medesime. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Parlamento entro il 31 dicembre di ogni anno sull'elenco delle opere connesse, sulla destinazione finale delle medesime e sullo stato di avanzamento dei lavori. L'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, di cui all'art. 2, svolge attivita' di monitoraggio sui tempi di realizzazione delle opere connesse e ne riferisce al Comitato di regia di cui al comma 1-bis. 1-bis. Ai fini dell'applicazione della presente legge e' costituito presso la regione Piemonte un Comitato di regia dei Giochi olimpici invernali "Torino 2006" composto dal presidente della regione Piemonte, dal sindaco di Torino, dal presidente della provincia di Torino, dal presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), o da soggetti da ciascuno di essi formalmente delegati, le cui spese di funzionamento sono a carico dell'Agenzia di cui all'art. 2 e per le quali si provvede ai sensi dell'art. 10, comma 2. Il Comitato di regia e' presieduto dal presidente della regione Piemonte. Partecipa alle riunioni del Comitato di regia, senza diritto di voto, un rappresentante del Presidente del Consiglio dei Ministri. Alle riunioni del Comitato di regia possono essere di volta in volta invitati il presidente del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici ed il direttore dell'Agenzia o loro delegati e tutti i soggetti pubblici e privati interessati dall'attuazione della presente legge. Il presidente del Comitato di regia convoca e presiede le riunioni. La convocazione deve avvenire anche in caso di richiesta di almeno uno dei componenti aventi diritto di voto. Per la validita' delle riunioni del Comitato di regia e' assolutamente necessaria la presenza di almeno due componenti aventi diritto di voto. Le determinazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parita', prevale il voto del presidente del Comitato di regia. Il Comitato di regia indirizza e coordina le attivita' inerenti le finalita' della presente legge, assumendo le opportune determinazioni per l'attuazione degli interventi, fatte salve le competenze proprie degli enti istituzionali e territoriali, del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e dell'Agenzia. Il Comitato di regia verifica i tempi e i modi di attuazione, acquisendo la documentazione necessaria allo scopo. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per i beni e le attivita' culturali relativamente alle opere di cui agli allegati 1 e 2, ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto di propria competenza, su richiesta del Comitato di regia, sono apportate, sentito il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, le variazioni agli elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 3, rese necessarie da particolari e straordinarie esigenze, ivi comprese quelle conseguenti all'inserimento di nuove discipline olimpiche entro i limiti delle risorse finanziarie complessivamente disponibili. 3. Le opere ed i lavori di cui ai commi 1 e 2 sono dichiarati di pubblica utilita' ed urgenza. 4. La giunta della regione Piemonte approva, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti gli enti locali interessati, la valutazione di impatto ambientale del piano degli interventi di cui alla presente legge, denominata "valutazione ambientale strategica", anche sulla base dello studio di compatibilita' ambientale definito dal proponente. Tale valutazione ha luogo secondo contenuti e procedure definiti dalla giunta della regione Piemonte di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione agli effetti sul territorio, diretti ed indiretti, cumulativi, sinergici, a breve ed a lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi, al fine di verificare la sostenibilita' ambientale del piano degli interventi. L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici assicura l'informazione e la trasparenza nella realizzazione delle opere attraverso il monitoraggio delle stesse. Restano salve le competenze del Ministero per i beni e le attivita' culturali. 5. La giunta della regione Piemonte, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi delle rilevazioni dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici nonche' delle informazioni e dei dati messi a disposizione dall'Agenzia di cui all'art. 2, provvede, eventualmente attraverso l'istituzione di appositi strumenti informatici e telematici, ad assicurare idonee forme di informazione e di pubblicita' riguardo al processo di realizzazione delle opere e alle decisioni relative all'organizzazione dei Giochi olimpici, nonche' alle modalita' di accesso agli atti relativi alle decisioni stesse. L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, tramite appositi strumenti informatici, provvede alla pubblicita' di tutti gli atti formalmente presentati a corredo della conferenza di servizi e dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale previsti dall'art. 9.".
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| Art. 2. (Comitato organizzatore dei Giochi olimpici). 1. Dopo l'articolo 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e' inserito il seguente: "Art. 1-bis. - (Comitato organizzatore dei Giochi olimpici). - 1. Il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e' la fondazione di diritto privato costituita in data 27 dicembre 1999 dal comune di Torino e dal CONI in adempimento degli impegni contrattuali dagli stessi assunti nei confronti del Comitato internazionale olimpico (CIO) con il contratto sottoscritto a Seul in data 19 giugno 1999. 2. Il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, subentrato nella titolarita' dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di cui al comma 1, li esercita e li adempie in armonia con le disposizioni contenute nella Carta olimpica assumendo la correlativa responsabilita' anche patrimoniale, senza utilizzare le risorse finanziarie di cui all'articolo 10, ne' alcun altro finanziamento, sovvenzione o contributo pubblico. Le attivita' e i compiti del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici previsti nella presente legge sono funzionali all'adempimento degli obblighi contrattuali con il CIO. 3. Nello svolgimento di tutte le proprie attivita', il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici agisce in regime di diritto privato applicando, nei contratti conclusi con i terzi, i principi della trasparenza e della non discriminazione in base alla nazionalita'".
Note all'art. 2: - Per il riferimento alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, si vedano le note all'art. 1.
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| Art. 3. (Modifiche all'articolo 3 della legge n. 285 del 2000). 1. All'articolo 3 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, nel primo periodo, le parole: "Comitato organizzatore dei Giochi olimpici" sono sostituite dalle seguenti: "Comitato di regia di cui all'articolo 1, comma 1-bis, con le modalita' di cui all'articolo 14-bis" e, nel secondo periodo, dopo le parole: "indicazioni del" la parola: "medesimo" e' soppressa; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Per gli interventi di cui alla presente legge, ad eccezione degli interventi relativi alla strada statale n. 24, degli interventi autostradali indicati nell'allegato 3, nonche' degli interventi relativi alla realizzazione delle opere connesse se non diversamente previsto dal decreto di cui all'articolo 1, comma 1, l'Agenzia svolge le funzioni di stazione appaltante. A tali fini, l'Agenzia e' assimilata ai soggetti indicati all'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni"; c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: "2-bis. L'Agenzia, qualora stazione appaltante, e' competente per le procedure espropriative e di occupazione d'urgenza, nell'area della regione Piemonte, preordinate alla realizzazione di opere o interventi previsti dalla presente legge. Per gli impianti sportivi e le infrastrutture olimpiche e viarie di cui all'articolo 1, comma 1, per le quali il piano degli interventi individua la definitiva destinazione, l'Agenzia puo' delegare, previa convenzione e con specificazione dell'ambito e delle modalita' della delega, l'esercizio delle funzioni espropriative all'ente beneficiario finale. 2-ter. L'Agenzia, qualora stazione appaltante, ha la facolta' di procedere all'occupazione temporanea e, sussistendone i presupposti, d'urgenza, dei beni pubblici e privati attigui a quelli essenziali per la realizzazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1, come definiti nel piano degli interventi, qualora l'occupazione si renda necessaria ad integrare le finalita' delle infrastrutture e degli impianti stessi ed a soddisfarne le prevedibili esigenze future. 2-quater. La facolta' di cui al comma 2-ter puo' essere concessa nell'atto di dichiarazione di pubblica utilita' oppure successivamente dalla medesima autorita' che ha riconosciuto la pubblica utilita' delle opere. In tali casi spetta al proprietario un'indennita' determinata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge"; d) il comma 3 e' sostituito dai seguenti: "3. L'Agenzia, qualora stazione appaltante, o i soggetti delegati dall'Agenzia ai sensi del comma 3-bis, possono stipulare convenzioni con soggetti terzi, anche privati, che concorrono in tutto o in parte al finanziamento delle opere di cui all'articolo 1. Tali convenzioni definiscono le risorse finanziarie messe a disposizione, le modalita' ed i tempi per la realizzazione delle opere nonche' gli interventi sostitutivi in caso di inadempienza. 3-bis. L'Agenzia puo' altresi' stipulare convenzioni al fine di delegare, tenuto conto della tipologia dell'intervento e della capacita' organizzativa e gestionale del soggetto delegato, le funzioni di stazione appaltante ad amministrazioni o soggetti pubblici, con particolare riguardo agli enti competenti istituzionalmente alla realizzazione degli impianti e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano degli interventi di cui agli allegati 1, 2 e 3. Le convenzioni che definiscono la delega di stazione appaltante prevedono altresi' le risorse finanziarie riconosciute all'ente delegato per le attivita' connesse alla delega nei limiti della dotazione finanziaria complessiva prevista per i singoli interventi, con esclusione delle spese riconosciute per il funzionamento dell'Agenzia indicate nell'articolo 10, comma 2. L'Agenzia stipula le predette convenzioni previa gara, da espletarsi almeno sulla base di studi di fattibilita', nel rispetto della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, e delle norme concernenti le verifiche antimafia; gli esecutori dovranno essere qualificati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34".
Note all'art. 3: - Per il riferimento alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, si vedano le note all'art. 1. - Si riporta il testo dell'art. 3, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, come modificato dalla presente legge: "Art. 3 (Compiti dell'Agenzia). - 1. L'Agenzia realizza il piano degli interventi di cui alla presente legge, definito dal Comitato di regia di cui all'art. 1, comma 1-bis, con le modalita' di cui all'art. 14-bis, in modo da consentire la coordinata e tempestiva riuscita delle manifestazioni inerenti ai Giochi olimpici. A tale fine, l'Agenzia opera in coerenza con le indicazioni del Comitato organizzatore, relativamente alla predisposizione del predetto piano degli interventi, alla localizzazione ed alle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere, all'ordine di priorita' ed ai tempi di ultimazione delle stesse, nonche' alla quantificazione dell'onere economico di ciascuna opera ed alla sua relativa copertura finanziaria. Il piano degli interventi tiene altresi' conto delle esigenze derivanti dall'uso degli impianti e delle infrastrutture successivo allo svolgimento dei Giochi olimpici, garantendo caratteristiche funzionali e gestionali idonee, sul piano economico, sociale e sportivo, con particolare riferimento all'utilizzo residenziale definitivo dei villaggi olimpici. 2. Per gli interventi di cui alla presente legge, ad eccezione degli interventi relativi alla strada statale n. 24, degli interventi autostradali indicati nell'allegato 3, nonche' degli interventi relativi alla realizzazione delle opere connesse se non diversamente previsto dal decreto di cui all'art. 1, comma 1, l'Agenzia svolge le funzioni di stazione appaltante. A tali fini, l'Agenzia e' assimilata ai soggetti indicati all'art. 2, comma 2, lettera a), della legge 11 febbraio 1994, n. 104, e successive modificazioni. 2-bis. L'Agenzia, qualora stazione appaltante, e' competente per le procedure espropriative e di occupazione d'urgenza, nell'area della regione Piemonte, preordinate alla realizzazione di opere o interventi previsti dalla presente legge. Per gli impianti sportivi e le infrastrutture olimpiche e viarie di cui all'art. 1, comma 1, per le quali il piano degli interventi individua la definitiva destinazione, l'Agenzia puo' delegare, previa convenzione e con specificazione dell'ambito e delle modalita' della delega, l'esercizio delle funzioni espropriative all'ente beneficiario finale. 2-ter. L'Agenzia, qualora stazione appaltante, ha la facolta' di procedere all'occupazione temporanea e, sussistendone i presupposti d'urgenza, dei beni pubblici e privati attigui a quelli essenziali per la realizzazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture di cui all'art. 1, comma 1, come definiti nel piano degli interventi, qualora l'occupazione si renda necessaria ad integrare le finalita' delle infrastrutture e degli impianti stessi ed a soddisfarne le prevedibili esigenze future. 2-quater. La facolta' di cui al comma 2-ter puo' essere concessa nell'atto di dichiarazione di pubblica utilita' oppure successivamente dalla medesima autorita' che ha riconosciuto la pubblica utilita' delle opere. In tali casi spetta al proprietario un'indennita' determinata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 3. L'Agenzia, qualora stazione appaltante, o i soggetti delegati dall'Agenzia ai sensi del comma 3-bis, possono stipulare convenzioni con soggetti terzi, anche privati, che concorrono in tutto o in parte al finanziamento delle opere di cui all'art. 1. Tali convenzioni definiscono le risorse finanziarie messe a disposizione, le modalita' ed i tempi per la realizzazione delle opere nonche' gli interventi sostitutivi in caso di inadempienza. 3-bis. L'Agenzia puo' altresi' stipulare convenzioni al fine di delegare, tenuto conto della tipologia dell'intervento e della capacita' organizzativa e gestionale del soggetto delegato, le funzioni di stazione appaltante ad amministrazioni o soggetti pubblici, con particolare riguardo agli enti competenti istituzionalmente alla realizzazione degli impianti e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano degli interventi di cui agli allegati 1, 2 e 3. Le convenzioni che definiscono la delega di stazione appaltante prevedono altresi' le risorse finanziarie riconosciute all'ente delegato per le attivita' connesse alla delega nei limiti della dotazione finanziaria complessiva prevista per i singoli interventi, con esclusione delle spese riconosciute per il funzionamento dell'Agenzia indicate nell'art. 10, comma 2. L'Agenzia stipula le predette convenzioni previa gara, da espletarsi almeno sulla base di studi di fattibilita', nel rispetto della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, e delle norme concernenti le verifiche antimafia; gli esecutori dovranno essere qualificati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34. 4. Gli sportelli unici comunali possono avvalersi dell'Agenzia per le attivita' inerenti agli interventi previsti dalla presente legge. 5. Alle convenzioni di cui al comma 3 partecipa, nel caso di opere riguardanti impianti gestiti da privati concessionari, l'ente concedente, anche ai fini dell'eventuale ridefinizione degli oneri per i servizi a carico del concessionario. 6. L'Agenzia puo' stipulare convenzioni con soggetti pubblici per l'utilizzazione di strutture in dotazione agli stessi. 7. L'Agenzia termina la propria attivita' il 31 dicembre 2006.". - La legge 11 febbraio 1994, n. 109, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1994, supplemento ordinario, reca "Legge quadro in materia di lavori pubblici". - Si trascrive il testo dell'art. 2, comma 2, lettera a) della legge 11 febbraio 1994, n. 109: "2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'art. 3, comma 2, si applicano: a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro associazioni e consorzi nonche' agli altri organismi di diritto pubblico;". - La direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, pubblicata nella G.U.C.E. 9 agosto 1993, n. L199, reca "Direttiva del Consiglio che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori". - Il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 29 febbraio 2000, supplemento ordinario, reca "Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni".
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| Art. 4. (Modifiche all'articolo 4 della legge n. 285 del 2000). 1. All'articolo 4 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: "a-bis) due vicedirettori generali"; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. I regolamenti e gli atti generali aventi a oggetto l'organizzazione, il funzionamento e l'attivita' dell'Agenzia sono adottati dal comitato direttivo. Tali deliberazioni sono approvate dal Comitato di alta sorveglianza e garanzia di cui all'articolo 7, nel termine di trenta giorni dalla loro ricezione, decorso inutilmente il quale le deliberazioni acquistano efficacia". 2. Agli oneri derivanti dall'istituzione della figura dei vicedirettori generali si provvede ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 9 ottobre 2000, n. 285.
Note all'art. 4: - Per il riferimento alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, si vedano le note all'art. 1. - Si riporta il testo dell'art. 4, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, come modificato dalla presente legge: "Art. 4 (Ordinamento dell'Agenzia). - 1. Sono organi dell'Agenzia: a) il direttore generale; a- bis) due vicedirettori generali; b) il comitato direttivo; c) il collegio dei revisori dei conti. 2. I regolamenti e gli atti generali aventi a oggetto l'organizzazione, il funzionamento e l'attivita' dell'Agenzia sono adottati dal comitato direttivo. Tali deliberazioni sono approvate dal Comitato di alta sorveglianza e garanzia di cui all'art. 7, nel termine di trenta giorni dalla loro ricezione, decorso inutilmente il quale le deliberazioni acquistano efficacia. 3. Il collegio dei revisori dei conti effettua la verifica della regolarita' amministrativa e contabile dell'attivita' dell'Agenzia. Esso e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 4. Gli organi dell'Agenzia durano in carica sino alla cessazione dell'Agenzia medesima. 5. Agli organi dell'Agenzia ed ai loro componenti si applicano le norme del codice civile che regolano i rapporti degli amministratori e dei sindaci nei confronti delle societa' per azioni, in quanto compatibili con la presente legge. 6. All'interno dell'Agenzia viene costituito un ufficio di controllo interno per l'attivita' di cui all'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.". - Per il riferimento all'art. 10, della legge 9 ottobre 1999, n. 285, si vedano le note all'art. 10.
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| Art. 5. (Modifiche all'articolo 5 della legge n. 285 del 2000). 1. All'articolo 5 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il comitato direttivo e' composto dal direttore generale, nominato a norma dell'articolo 6, dai due vicedirettori generali, nominati a norma dell'articolo 6-bis, nonche' da nove membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui uno su designazione del Presidente del Consiglio dei ministri, uno su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze, uno su designazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, quattro su designazione, rispettivamente, del presidente della regione Piemonte, del presidente della provincia di Torino, del sindaco di Torino e del presidente del CONI, e due su designazione effettuata d'intesa tra i legali rappresentanti delle comunita' montane e dei comuni interessati dalle opere di cui all'articolo 1 o sedi di gara. Il comitato direttivo e' regolarmente costituito quando sono nominati almeno sette componenti. Il comitato direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del direttore generale"; b) al comma 3, secondo periodo, la parola: "cinque" e' sostituita dalla seguente: "sette".
Note all'art. 5: - Per il riferimento alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, si vedano le note all'art. 1. - Si riporta il testo dell'art. 5, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, come modificato dalla presente legge: "Art. 5 (Comitato direttivo). - 1. Il comitato direttivo provvede alla programmazione annuale delle attivita' dell'Agenzia, all'approvazione dei bilanci, all'approvazione delle operazioni finanziarie necessarie per l'acquisizione delle risorse, secondo i propri atti organizzativi, e ad ogni altra attivita' necessaria per il perseguimento dei compiti di cui all'art. 3. 2. Il comitato direttivo e' composto dal direttore generale, nominato a norma dell'art. 6, da due vicedirettori generali, nominati a norma dell'art. 6-bis, nonche' da nove membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui uno nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, uno su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze, uno su designazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, quattro su designazione, rispettivamente, del presidente della regione Piemonte, del presidente della provincia di Torino, del sindaco di Torino e del presidente del CONI, e due su designazione effettuata d'intesa tra i legali rappresentanti delle comunita' montane e dei comuni interessati dalle opere di cui all'art. 1 o sedi di gara. Il comitato direttivo e' regolarmente costituito quando sono nominati almeno sette componenti. Il comitato direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del direttore generale. 3. I membri del comitato direttivo sono scelti tra esperti particolarmente qualificati nelle discipline tecniche, giuridiche ed economiche. Per la validita' delle deliberazioni del comitato direttivo e' necessaria la presenza di sette componenti.".
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| Art. 6. (Modifica all'articolo 6 della legge n. 285 del 2000). 1. All'articolo 6, comma 2, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, dopo le parole: "nei limiti stabiliti negli atti organizzativi" sono inserite le seguenti : ", ai vicedirettori generali".
Note all'art. 6: - Per il riferimento alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, si vedano le note all'art. 1. - Si riporta il testo dell'art. 6, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, come modificato dalla presente legge: "Art. 6 (Direttore generale). - 1. Il direttore generale e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, tra soggetti in possesso di riconosciuta professionalita' acquisita in incarichi di direzione, gestione ed organizzazione aziendale. 2. Il direttore generale convoca e presiede le sedute del comitato direttivo, ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e adotta gli atti di gestione ordinaria e straordinaria, con possibilita' di delega, nei limiti stabiliti dagli atti organizzativi, ai vicedirettori generali. Il direttore generale cura i rapporti con il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e promuove gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni. 3. Il direttore generale, per tutta la durata del suo incarico, non puo' assumere o mantenere altri incarichi di qualsiasi natura conferiti da soggetti pubblici e privati. 4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, puo' revocare il direttore generale per gravi inadempienze nell'attuazione del programma, nonche' per gravi irregolarita' amministrative o contabili.".
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| Art. 7. (Vicedirettori generali dell'Agenzia). 1. Dopo l'articolo 6 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e' inserito il seguente: "Art. 6-bis. - (Vicedirettori generali). - 1. I due vicedirettori generali sono nominati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, uno tra soggetti in possesso di preparazione in materia economica-giuridica o di riconosciuta professionalita' acquisita in incarichi di direzione, gestione ed organizzazione aziendale e uno tra soggetti in possesso di riconosciuta professionalita' acquisita in incarichi di direzione tecnica. 2. Ai vicedirettori generali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4".
Nota all'art. 7: - Per il riferimento alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, si vedano le note all'art. 1.
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| Art. 8. (Modifiche all'articolo 7 della legge n. 285 del 2000). 1. All'articolo 7 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, la parola: "quattro" e' sostituita dalla seguente: "cinque" e dopo le parole: "Giochi olimpici" sono inserite le seguenti: ", uno dal Ministero dell'economia e delle finanze"; b) al comma 2, lettera b), primo periodo, dopo le parole: "esecuzione degli appalti" sono inserite le seguenti: "e dei subappalti"; c) al comma 2, lettera b), secondo periodo, le parole: "Tutte le imprese" sono sostituite dalle seguenti: "Le imprese stabilite in Italia" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le imprese stabilite in Paesi membri dell'Unione europea diversi dall'Italia che intervengono nell'esecuzione degli appalti edili di cui alla presente legge devono fornire garanzie in ordine al rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro equivalenti a quelle previste dalla legislazione italiana"; d) al comma 2, lettera e), dopo le parole: "rende pubblici" sono inserite le seguenti: "in via telematica".
Note all'art. 8: - Per il riferimento alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, si vedano le note all'art. 1. - Si riporta il testo dell'art. 7, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, come modificato dalla presente legge: "Art. 7 (Comitato di alta sorveglianza e garanzia). - 1. Presso l'Agenzia e' istituito il Comitato di alta sorveglianza e garanzia, organismo indipendente e dotato di piena autonomia funzionale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composto dal presidente e da cinque membri, di cui due designati dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I componenti del Comitato sono scelti tra personalita' di indiscusso prestigio ed autorevolezza. 2. Il Comitato di alta sorveglianza e garanzia, avvalendosi anche di soggetti esterni da scegliere con procedure concorsuali: a) effettua i controlli di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, con particolare riguardo alla verifica della congruita' dei risultati ottenuti dagli interventi realizzati rispetto agli obiettivi del piano degli interventi approvato ai sensi dell'art. 1, comma 4, e agli stanziamenti utilizzati; a tale fine puo' acquisire le informazioni ritenute necessarie; b) svolge, d'iniziativa o su segnalazione di terzi, accertamenti specifici sulla gestione, conduzione ed esecuzione degli appalti e dei subappalti, e in generale il monitoraggio degli interventi previsti dalla presente legge anche al fine di accertare il regolare impiego della manodopera ed evitare infiltrazioni della criminalita' organizzata nella realizzazione delle opere. Le imprese stabilite in Italia che intervengono nell'esecuzione degli appalti edili di cui alla presente legge devono essere iscritte alle Casse edili provinciali, anche al fine di favorire la vigilanza del competente Comitato paritetico territoriale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Le imprese stesse sono tenute ad attestare i versamenti effettuati alla Cassa edile per i lavoratori impiegati. Le imprese stabilite in paesi membri dell'Unione europea diversi dall'Italia che intervengono nell'esecuzione degli appalti edili di cui alla presente legge devono fornire garanzie in ordine al rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro equivalenti a quelle previste dalla legislazione italiana; c) cura gli accertamenti di cui all'art. 18, commi 7 e 8, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni; d) informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, il presidente della regione Piemonte ed il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici sull'esito degli accertamenti effettuati; e) rende pubblici in via telematica con scadenza trimestrale gli esiti degli accertamenti effettuati. 3. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comitato di alta sorveglianza e garanzia puo' avvalersi dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici e dell'ufficio di controllo interno dell'Agenzia. Le risorse necessarie per le attivita' istituzionali del Comitato sono ricomprese nell'ambito di quelle attribuite all'Agenzia dall'art. 10, comma 2, e sono stabilite nella misura determinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal comma 1 del presente articolo.".
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| Art. 9. (Modifica all'articolo 9 della legge n. 285 del 2000). 1. All'articolo 9, comma 4, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "La conferenza di servizi procede all'approvazione del progetto e vi provvede anche ove siano necessarie variazioni o integrazioni agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali nonche' relative ad immobili di natura demaniale civica ovvero soggetti a diritti di uso civico".
Note all'art. 9: - Per il riferimento alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, si vedano le note all'art. 1. - Si riporta il testo dell'art. 9, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, come modificato dalla presente legge: "Art. 9 (Conferenza di servizi). - 1. La giunta della regione Piemonte, anche su richiesta dell'Agenzia, ovvero su motivata e documentata richiesta dell'interessato, prima della presentazione di un'istanza o di un progetto definitivo, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, all'atto della loro presentazione, i necessari atti di consenso, convoca una conferenza di servizi che si svolge secondo le disposizioni del presente articolo, in deroga ai commi 7, 8 e 13 dell'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. In tale sede le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico o alla tutela della salute si pronunciano per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato nonche' sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi preclusivi alla realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni dalla convocazione della conferenza di servizi, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso. 2. Nel caso in cui sia richiesta la valutazione di impatto ambientale (VIA), la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni per l'elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorita' esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilita', anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso. 3. Entro trenta giorni dalla trasmissione dei progetti definitivi alle amministrazioni interessate, la regione Piemonte convoca la conferenza di servizi, che si pronuncia nei successivi trenta giorni. 4. La conferenza di servizi procede all'approvazione del progetto e vi provvede anche ove siano necessarie variazioni o integrazioni agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali nonche' relative ad immobili di natura demaniale civica ovvero soggetti a diritti di uso civico. Dette variazioni sono efficaci, senza la necessita' di ulteriori adempimenti, una volta divenuta esecutiva la determinazione di conclusione positiva del procedimento purche' la proposta di variazione sia stata pubblicata per almeno otto giorni nell'albo dei comuni interessati e siano decorsi ulteriori dieci giorni per la presentazione delle osservazioni, che sono riportate in conferenza di servizi per un esame che si conclude entro l'ulteriore termine di dieci giorni. 5. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima. Se la valutazione non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, che si conclude nei trenta giorni successivi alla scadenza del predetto termine. 6. Il dissenso di uno o piu' rappresentanti delle amministrazioni regolarmente convocate per la conferenza di servizi, a pena di inammissibilita', deve essere manifestato nella conferenza medesima, deve essere congruamente motivato, non puo' riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. 7. Se una o piu' amministrazioni hanno espresso il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima, valutate le specifiche risultanze della conferenza, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento. In caso di determinazione positiva, l'amministrazione procedente ne da' comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi, la comunicazione e' resa al presidente della regione, al presidente della provincia o ai sindaci interessati. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio medesimo, o il presidente della regione, il presidente della provincia o i sindaci, previa delibera dei competenti organi regionali, provinciali o comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; decorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione e' esecutiva; in caso di sospensione, la conferenza puo', entro trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza e' sciolta e il procedimento prosegue nelle forme ordinarie. 8. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistica e territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, il procedimento si intende concluso in senso negativo qualora l'amministrazione procedente non richieda, nei successivi trenta giorni, la determinazione di conclusione del procedimento all'autorita' di cui al secondo periodo del comma 7. Se positiva, la determinazione e' assunta previa deliberazione, rispettivamente, del Consiglio dei Ministri, dei competenti organi regionali, provinciali o comunali. 9. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a valutazione di impatto ambientale e in caso di provvedimento negativo, trova applicazione l'art. 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.".
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| Art. 10. (Modifiche all'articolo 10 della legge n. 285 del 2000). 1. All'articolo 10 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "Giochi olimpici" sono inserite le seguenti: "e delle opere connesse" e dopo le parole: "l'Ente nazionale per le strade (ANAS)" sono inserite le seguenti: "e la Societa' italiana per il traforo autostradale del Frejus (SITAF), nonche', limitatamente alle opere connesse di cui all'articolo 1, comma 1, la regione Piemonte, la provincia di Torino, il comune di Torino e la societa' Gruppo Torinese Trasporti spa,"; b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "3,60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "3 per cento".
Note all'art. 10: - Per il riferimento alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, si vedano le note all'art. 1. - Si riporta il testo dell'art. 10, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, come modificato dalla presente legge: "Art. 10 (Risorse finanziarie). - 1. Per il finanziamento degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi olimpici e delle opere connesse e' autorizzato il limite d'impegno quindicennale di lire 110 miliardi per l'anno 2001, quale limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che l'Agenzia e l'Ente nazionale per le strade (ANAS) e la Societa' italiana per il traforo autostradale del Frejus (SITAF), nonche' limitatamente alle opere connesse di cui all'art. 1, comma 1, la regione Piemonte, la provincia di Torino, il comune di Torino e la societa' Gruppo Torinese Trasporti S.p.a., sono autorizzati ad effettuare, nei limiti della quota che sara' a ciascuno assegnata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare successivamente alla predisposizione del piano degli interventi; le relative rate di ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte agli istituti finanziatori da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. Per le medesime finalita' e per il funzionamento dell'Agenzia e' altresi' concesso all'Agenzia un contributo straordinario nel limite massimo di lire 5 miliardi per l'anno 2000, di lire 20 miliardi per l'anno 2001 e di lire 10 miliardi per l'anno 2002. 2. Per lo svolgimento delle sue funzioni sono inoltre attribuite all'Agenzia le somme previste alla voce "spese generali" compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere di cui agli allegati 1, 2 e 3, ed eventuali successive variazioni. Tale importo e' commisurato al 3 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture e dell'importo delle indennita' di espropriazione. La relativa documentazione e' sottoposta alla certificazione del collegio dei revisori dei conti al fine della definitiva quantificazione della somma. 3. Le economie derivanti da eventuali ribassi d'asta riguardanti interventi finanziati, anche in parte, a carico del bilancio dello Stato e degli enti territoriali possono essere utilizzate, su richiesta motivata del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, per ulteriori oggettive esigenze connesse alla realizzazione delle opere, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Le economie non utilizzate sono riversate ai soggetti finanziatori proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione al programma delle spese, secondo le modalita' definite dal regolamento di cui all'art. 13, comma 1, primo periodo. 4. I proventi percepiti dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, nell'esercizio di attivita' commerciali, anche occasionali, svolte in conformita' agli scopi istituzionali, ovvero di attivita' accessorie, non concorrono a formare reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Si considerano svolte in conformita' agli scopi istituzionali le attivita' il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o piu' degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attivita' poste in essere in diretta connessione con le attivita' istituzionali o quale loro strumento di finanziamento. 5. In deroga all'art. 24 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, la giunta regionale del Piemonte puo' disporre che i proventi di cui al comma 4, in conformita' al principio stabilito dal medesimo comma 4, non concorrono alla determinazione della base imponibile del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 6. Alla presente legge si applica il disposto dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.".
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| Art. 11. (Modifica dell'articolo 11 della legge n. 285 del 2000). 1. L'articolo 11 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e' sostituito dal seguente: "Art. 11. - (Garanzia fideiussoria). - 1. Oltre alle garanzie previste dall'articolo 30, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, l'esecutore dei lavori e' obbligato a costituire una ulteriore garanzia, da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa, del 20 per cento dell'importo degli stessi, destinata a garantire l'ultimazione dell'opera entro il termine fissato dal bando di gara. 2. La cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, prevista dall'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, deve essere accompagnata dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 1 del presente articolo".
Note all'art. 11: - Per il riferimento alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, si vedano le note all'art. 1. - Per il riferimento alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, si vedano le note all'art. 3. - Si trascrive il testo dell'art. 30, commi 1 e 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109: "1. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici e' corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed e' svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione e' restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione. 2. L'esecutore dei lavori e' obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 20 per cento la garanzia fidejussoria e' aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20 per cento. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.".
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| Art. 12. (Polizza assicurativa). 1. Dopo l'articolo 11 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e' inserito il seguente: "Art. 11-bis. - (Polizza assicurativa). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 30, commi 3 e 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, l'Agenzia puo' stipulare, in seguito a gara ad evidenza pubblica da esperire ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, un'unica polizza assicurativa per i danni di esecuzione e responsabilita' civile verso i terzi e per l'assicurazione indennitaria decennale, riversando i costi assicurativi su ogni singolo appaltatore in misura proporzionale all'importo dei lavori appaltati".
Note all'art. 12: - Per il riferimento alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, si vedano le note all'art. 1. - Per il riferimento alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, si vedano le note all'art. 3. - Si trascrive il testo dell'art. 30, commi 3 e 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109: "3. L'esecutore dei lavori e' altresi' obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita' civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 4. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, l'esecutore e' inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonche' una polizza per responsabilita' civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.". - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1995, S.O., reca "Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi".
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| Art. 13. (Modifiche all'articolo 13 della legge n. 285 del 2000). 1. All'articolo 13 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo periodo del comma 1 e' sostituito dal seguente: "Il medesimo regolamento definisce, su proposta degli enti interessati e con le stesse modalita' previste per la successiva utilizzazione dei beni mobili di proprieta' dell'Agenzia, la definitiva destinazione dei beni immobili che l'Agenzia medesima acquisisce in proprieta' utilizzando, anche parzialmente, le somme alla stessa attribuite dall'articolo 10, comma 2"; b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Le convenzioni attuative del piano degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, prevedono, in conformita' alla legislazione vigente e d'intesa con il Comitato di regia, la definitiva destinazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano medesimo".
Note all'art. 13: - Per il riferimento alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, si vedano le note all'art. 1. - Per il riferimento all'art. 13, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, si riporta il testo dell'art. 13, come modificato dalla presente legge: "Art. 13 (Destinazione finale dei beni). - 1. Con apposito regolamento adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono dettate disposizioni dirette a disciplinare le modalita' di successiva utilizzazione dei beni mobili di proprieta' dell'Agenzia, compresi le attrezzature e gli arredi, nonche' il riversamento proporzionale al bilancio degli enti finanziatori delle eventuali somme non utilizzate, risultanti da apposito rendiconto certificato dal collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia. Il medesimo regolamento definisce, su proposta degli enti interessati e con le stesse modalita' previste per la successiva utilizzazione dei beni mobili di proprieta' dell'Agenzia, la definitiva destinazione dei beni immobili che l'Agenzia medesima acquisisce in proprieta' utilizzando, anche parzialmente, le somme alla stessa attribuite dall'art. 10, comma 2. 1-bis. Le convenzioni attuative del piano degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, prevedono, in conformita' alla legislazione vigente e d'intesa con il Comitato di regia, la definitiva destinazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e varie comprese nel piano medesimo.".
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| Art. 14. (Stralcio del piano degli interventi). 1. Dopo l'articolo 14 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e' inserito il seguente: "Art. 14-bis. - (Stralcio del piano degli interventi). - 1. Il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici redige per stralci il piano degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, sulla base di un piano generale riepilogativo degli interventi che descrive e valorizza ciascuno degli stessi ed espone la valorizzazione complessiva rilevante ai fini dell'attribuzione delle risorse finanziarie stanziate. 2. Ogni stralcio del piano degli interventi e' definito dal Comitato di regia, d'intesa con il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, tiene conto dell'ordine di priorita' della localizzazione, delle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere in esso previste, dei tempi di ultimazione delle stesse e quantifica l'onere economico di ciascuna opera nonche' la relativa copertura finanziaria. Esso tiene altresi' conto delle esigenze derivanti dall'uso degli impianti e delle infrastrutture successivo allo svolgimento dei Giochi olimpici, garantendo caratteristiche funzionali e gestionali idonee, sul piano economico, sociale e sportivo, con particolare riferimento all'utilizzo residenziale definitivo dei villaggi olimpici. 3. Il decreto di cui all'articolo 10, comma 1, e' emanato sulla base del piano generale riepilogativo degli interventi redatto dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici. 4. Ferma restando la valorizzazione complessiva espressa nel piano generale riepilogativo di cui ai commi 1 e 3, il Comitato di regia, d'intesa con il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, e' autorizzato nei singoli stralci del piano degli interventi a ridurre l'elencazione delle opere comprese nel piano generale riepilogativo degli interventi e a modificare la valorizzazione di ciascuna di esse. 5. Le convenzioni di cui all'articolo 3, commi 2-bis, 3, 3-bis e 5, attuano le previsioni di ogni stralcio del piano degli interventi".
Nota all'art. 14: - Per il riferimento alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, si vedano le note all'art. 1.
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| Art. 15. (Disposizioni transitorie). 1. Dopo l'articolo 14-bis della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e' inserito il seguente: "Art. 14-ter. - (Gestione transitoria). - 1. Nell'attesa che sia portata a termine la procedura relativa al reperimento delle risorse finanziarie previste dall'articolo 10, comma 1, l'Agenzia e' autorizzata a stipulare contratti per l'affidamento di incarichi di progettazione, di attivita' accessorie e di lavori nei limiti della copertura finanziaria contemplata dallo stanziamento di cui al medesimo articolo 10, comma 1".
Nota all'art. 15: - Per il riferimento alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, si vedano le note all'art. 1.
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| Art. 16. (Altre modificazioni alla legge n. 285 del 2000). 1. Alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'espressione: "Ministero dell'ambiente", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio"; b) l'espressione: "Ministero dei lavori pubblici", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"; c) l'espressione: "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministero dell'economia e delle finanze"; d) l'espressione: "Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro dell'economia e delle finanze"; e) l'espressione: "Ministro dei lavori pubblici", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".
Nota all'art. 16: - Per il riferimento alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, si vedano le note all'art. 1.
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| Art. 17. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 26 marzo 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
------------------ LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1406): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica (Frattini). Assegnato alla 8a commissione (Lavori pubblici, comunicazioni), in sede deliberante, il 23 maggio 2002 con pareri delle commissioni 1a, 2a, 5a, 6a, 7a, 10a, 13a, Giunta per gli affari delle Comunita' europee e commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 8a commissione il 26 giugno 2002, 4, 10, 31 luglio 2002, 18 settembre 2002, 16, 23, 24 ottobre 2002, 7, 13 novembre 2002, 22, 29 gennaio 2003, 5 febbraio 2003 e approvato il 6 febbraio 2003. Camera dei deputati (atto n. 3672): Assegnato alla VIII commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 24 febbraio 2003 con pareri delle commissioni I, V, VI, VII, XI, XIV e Parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla VIII commissione il 26, 27 febbraio 2003 e 4, 6 marzo 2003. Assegnato nuovamente alla VIII commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede legislativa, l'11 marzo 2003 con pareri delle commissioni I, V, VI, VII, XI, XIV e Parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla VIII commissione il 12 marzo 2003 ed approvato. |
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