Il comune di Bosconero (provincia di Torino) ha adottato, il 14 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003: (Omissis). 1) di confermare, Omissis, per l'anno 2003, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, nelle seguenti misure: a) aliquota ordinaria: 4,8 per mille; b) aliquota abitazione principale anziani o disabili (art. 3, comma 56, legge n. 662/1996): 4 per mille; c) interventi recupero del patrimonio edilizio esistente (art. 1, comma 5, legge n. 449/1997) in tutte le detrazioni ivi previste: 3,8 per mille; c1) lo stato di inagibilita' o inabilita' dovra' essere accertato dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega dichiarazione da redarsi dal comune entro i termini di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 504/1992, nonche' copia della documentazione comprovante l'abilitazione ad eseguire i lavori atti al recupero dell'unita' immobiliare (concessioni, autorizzazioni, ecc.); c2) per le altre ipotesi previste nel citato comma 5, si applicano le disposizioni di cui al punto c1, copia del rilascio della concessione o autorizzazione; c3) l'aliquota agevolata e' applicata per anni tre dall'inizio dei lavori; d) detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale: Euro 104,00 (cosi' come determinata con deliberazione del C.C. n. 8/2002). (Omissis). |