Gazzetta n. 74 del 29 marzo 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI CESENATICO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Cesenatico (provincia di Forli-Cesena) ha adottato, il 17 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
Di determinare per il comune di Cesenatico le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2003, nelle seguenti misure, rapportate ai valori degli immobili:
5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale per espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il soggetto passivo ed i suoi familiari dimorano abitualmente, unita' immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa adibita a dimora abituale del socio assegnatario, alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo case popolari), per le unita' immobiliari indicate all'art. 4 del regolamento dell'imposta comunale sugli immobili approvato con delibera di consiglio n. 138 del 20 novembre 1998, nonche' per unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale e per le abitazioni concesse in uso gratuito a coniuge, parenti fino al 3o grado o affini fino al 2o grado;
7 per mille per gli alloggi non locati e le unita' abitative diverse dagli immobili utilizzati come abitazione principale diversi da quelli indicati nel punto precedente;
6,4 per mille per tutti gli altri immobili;
di approvare, per l'anno 2003, la maggiore detrazione, pari a Euro 154,94, prevista per l'abitazione principale, in relazione a categorie di soggetti in condizioni di particolare disagio economico e sociale, come individuati nello schema che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera A);
di dare atto del rispetto della condizione prevista dall'art. 4 del decreto-legge n. 437/1996, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 ottobre 1996, n. 556, essendo il gettito complessivo previsto almeno pari all'ultimo gettito realizzato.
(Omissis).
Allegato alla deliberazione della giunta comunale n. 345 del 17 dicembre 2002.
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNO 2003
Aumento della detrazione prevista per l'abitazione principale, da Euro 103,29 a Euro 154,94 rapportate ad unita' immobiliare, per categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico o sociale, come previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992. Categorie individuate:
Caso A: soggetto passivo di eta' non inferiore a 65 anni, che vive solo; in possesso nell'anno 2002 di solo reddito da pensione, oltre quello dell'unita' abitativa, non superiore a Euro 7.230,40 lordi.
Caso B: soggetto passivo di eta' non inferiore a 65 anni, con coniuge; con reddito del nucleo familiare nell'anno 2002 costituito da soli redditi di pensione, oltre quello dell'unita' abitativa, di importo complessivo non superiore a Euro 10.845,59 lordi.
Caso C: soggetto passivo titolare di pensione di invalidita' civile, non titolare di redditi di lavoro proprio; con reddito complessivo lordo del nucleo familiare nell'anno 2002 non superiore ad importo pari a Euro 5.164,57 per ogni componente il nucleo stesso.
Caso D: soggetto passivo appartenente a nucleo familiare ove sono presenti 2 figli di eta' inferiore a 18 anni; con reddito complessivo lordo del nucleo familiare nell'anno 2002 non superiore ad importo pari a Euro 5.164,57 per ogni componente il nucleo stesso.
Caso E: soggetto passivo con nucleo familiare formato da almeno 5 componenti; con reddito complessivo lordo del nucleo familiare nell'anno 2002 non superiore ad importo pari a Euro 5.164,57 per ogni componente il nucleo stesso.
I sopra indicati requisiti devono essere posseduti al 1 gennaio 2003 per dare diritto alla maggiore detrazione I.C.I.
Ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione potra' avvalersene direttamente sui versamenti dell'imposta dovuta.
Dovra' produrre al servizio tributi apposita dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti, entro il termine di pagamento della prima rata d'imposta per l'anno 2003; l'ufficio provvedera' successivamente alle verifiche, riservandosi di richiedere dati e documenti qualora lo ritenga necessario.
In caso di comproprieta' o contitolarita' sull'unita' abitativa da parte di piu' soggetti aventi diritto alla maggiore detrazione, la suddetta dichiarazione dovra' essere prodotta da ciascun soggetto.
 
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