Gazzetta n. 74 del 29 marzo 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI COLOGNO MONZESE
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Cologno Monzese (provincia di Milano) ha adottato, il 30 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
b) aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come da prospetto allegato al presente provvedimento, di cui fa parte integrante - allegato "C";
(Omissis).
4) di aumentare la detrazione I.C.I. da Euro 103,29 ad Euro 206,58 con decorrenza 1 gennaio 2003 anche a favore di pensionati/lavoratori in cassa integrazione o in mobilita/disoccupati iscritti nelle liste di collocamento a condizione che:
1. Il reddito annuo complessivo ai fini I.R.P.E.F. prodotto da tutti i componenti il nucleo familiare non abbia superato Euro 16.526,62, elevati di Euro 929,62 per ogni familiare a carico.
2. Siano titolari del diritto di proprieta' o altro diritto reale esclusivamente sull'immobile adibito ad abitazione principale e sulle unita' accessorie (box, cantina, soffitta, utilizzate direttamente);
5) di dare decorrenza alla presente dal 1 gennaio 2003;
(Omissis).
Allegato "C" alla deliberazione di G.C. n. 15 del 30 gennaio 2003
Prospetto aliquote e detrazione I.C.I. per l'anno 2003 Aliquote a) aliquota del 4,5 per mille da applicarsi alla base imponibile degli immobili adibiti direttamente ad abitazione principale ed agli immobili locati a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi locali stipulati ai sensi dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
b) aliquota del 6,4 per mille da applicarsi sulla base imponibile degli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
c) aliquota del 9 per mille da applicarsi alla base imponibile degli alloggi non locati da oltre due anni rispetto all'anno d'imposta. Detrazioni Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dalla imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Ai sensi dell'art. 3, comma 56, della citata legge n. 662/1996, sara' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
La detrazione per abitazione principale e' elevata a Euro 206,58, limitatamente ai nuclei familiari all'interno dei quali sono presenti soggetti disabili totalmente non autosufficienti.
La detrazione per le abitazioni principali e' elevata a Euro 206,58 con decorrenza 1 gennaio 2003 anche a favore di pensionati/lavoratori in cassa integrazione o in mobilita/disoccupati iscritti nelle liste di collocamento a condizione che:
1) il reddito annuo complessivo ai fini I.R.P.E.F. prodotto da tutti i componenti il nucleo familiare non abbia superato Euro 16.526,62, elevati di Euro 929,62 per ogni familiare a carico;
2) siano titolari del diritto di proprieta' o altro diritto reale esclusivamente sull'immobile adibito ad abitazione principale e sulle unita' accessorie (box, cantina, soffitta, utilizzate direttamente).
Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono considerati direttamente adibiti ad abitazione principale gli alloggi di proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari regolarmente assegnati.
Ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, la detrazione prevista per i suddetti alloggi e' elevata a Euro 258,23.
 
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