Gazzetta n. 74 del 29 marzo 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CIRCOLARE 12 marzo 2003, n. 13
Ristrutturazione del Conto generale del patrimonio dello Stato in attuazione del decreto legislativo n. 279/1997. Decreto interministeriale 18 aprile 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2003).

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Segretariato generale

Alle Amministrazioni centrali dello
Stato - Gabinetto

Agli Uffici centrali di bilancio
presso le Amministrazioni
centrali dello Stato

All'Amministrazione dei monopoli di
Stato

All'Istituto agronomico per
l'oltremare

All'Agenzia del demanio

Alla Patrimonio dello Stato S.p.a.

Alle ragionerie provinciali dello
Stato

e, p.c.:

Alla Corte dei conti - Sezioni
riunite in sede di controllo

1. Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, sulla "Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio, riordino del sistema di Tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato", emanato in attuazione della specifica delega di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1997, n. 94, per effetto delle modifiche intervenute nella struttura del bilancio e di quelle derivanti dalle disposizioni degli articoli 13 e 14, rende necessaria una nuova impostazione del Conto generale del patrimonio sotto il profilo di una sua maggiore significativita' in riferimento alla economicita' della gestione patrimoniale.
In particolare l'individuazione dei beni suscettibili di utilizzazione economica - secondo la tipologia esposta nella nuova classificazione prospettata nella tabella C, allegata al suddetto decreto legislativo, successivamente modificata dal decreto interministeriale del 18 aprile 2002, concernente "Nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato e loro criteri di valutazione" (art. 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279) - introduce nel Conto generale del patrimonio una "ulteriore" classificazione dovuta ad una logica economica che si differenzia da quella che risponde ad esigenze giuridico-amministrative sulle quali sono strutturati gli attuali conti generali.
In relazione a quanto precede si e' reso necessario, pertanto, ristrutturare la rendicontazione di tutte le attivita' e passivita' patrimoniali con la conseguente revisione, integrazione e modificazione dei conti generali, per realizzare una adeguata rilevazione e dimostrazione, attraverso la contabilita' patrimoniale, dei dati fisici, del valore, delle variazioni annuali e delle relative cause, della redditivita' del patrimonio dello Stato.
A cio' si aggiunga che nell'ambito di un sistema contabile comparabile a livello internazionale, e analogamente al criterio seguito per la classificazione economica e funzionale, i conti accesi ai componenti attivi e passivi significativi del patrimonio dello Stato andavano raccordati alla classificazione delle poste attive e passive riportate nel Sec. 95 (regolamento n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunita), per cui la classificazione anzidetta ha comportato, anche per questo, il superamento dell'attuale struttura dei conti suddivisa per "conti generali".
Infine, in linea peraltro con tale classificazione, i fondamentali obiettivi che si intendono raggiungere con il modello di rappresentazione, che viene ad innovare la preesistente struttura del documento contabile, risultano essere i seguenti:
maggiore significativita' dei valori rappresentati dalle consistenze patrimoniali;
legame piu' stretto e puntuale tra variazioni patrimoniali e gestione di bilancio;
quantificazione sotto il profilo economico dei risultati nella gestione patrimoniale e nei flussi finanziari ad essa correlati.
2. Cio' premesso, occorre ricordare che il Conto generale del patrimonio (parte II del rendiconto generale dello Stato) e' il documento contabile che fornisce annualmente la situazione patrimoniale dello Stato quale risulta in chiusura di esercizio per effetto delle variazioni e delle trasformazioni prodotte nei suoi componenti attivi e passivi dalla gestione di bilancio o da qualsiasi altra causa (art. 22 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni).
Tale Conto - a parte l'anteposta "Nota preliminare" - e' attualmente strutturato in quattro Sezioni, di cui la I comprende i conti generali n. 1 (Attivita' finanziarie), n. 2 (Crediti e partecipazioni), n. 3 (Beni patrimoniali), n. 4 (Passivita' finanziarie) e n. 5 (Passivita' patrimoniali), cosi' come disposto dalla circolare n. 6 del 7 febbraio 1981, emanata dal Ministero del tesoro per il raggruppamento degli elementi attivi e passivi da inserire nel rendiconto patrimoniale.
La sezione I e' oggetto di svolgimento attraverso "riassunti", prospetti riepilogativi delle variazioni, prospetti analitici, "sviluppi" che riguardano le attivita' e le passivita' distinte per "Conti generali", mentre la Sezione IV riporta prospetti riassuntivi delle attivita' e delle passivita' nonche' le tabelle per ciascuna delle amministrazioni che le hanno in gestione unitamente agli "allegati" al Conto del patrimonio in generale, disaggregati per Ministeri, come ulteriore dettaglio delle componenti attive e passive del patrimonio.
Le restanti due Sezioni comprendono la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilita' del bilancio e quella patrimoniale (Sezione II) e il Conto delle rendite e delle spese (Sezione III), che si configura come un conto economico nel quale mancano comunque i movimenti figurativi nonche' i fondi di rischio, di ammortamento, ecc.
A completamento del rendiconto patrimoniale, il Conto speciale (Conto del "dare e avere" del tesoriere), previsto dal terzo comma del citato art. 22 della legge n. 468 del 1978, e' corredato di prospetti allegati, concernenti tra l'altro il movimento generale di cassa, la situazione del tesoro, nonche' la situazione dei debiti e crediti di tesoreria.
3. Tenuto conto di quanto rappresentato, il Conto generale del patrimonio, che scaturisce dal citato decreto interministeriale 18 aprile 2002, emanato in attuazione dell'art. 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, viene invece distinto in due parti, la seconda delle quali risponde gia' all'attuale Sezione II con la illustrazione dei legami tra i dati patrimoniali e quelli del Conto del bilancio, alla luce della nuova impostazione del bilancio per unita' previsionali di base, e in particolare per le spese secondo le funzioni obiettivo, ossia le missioni istituzionali perseguite da ciascuna amministrazione.
Nella Sezione I, che forniva annualmente la situazione patrimoniale dello Stato per "Conti generali", vengono d'ora in avanti esposti distintamente i conti accessi ai componenti attivi e passivi significativi del patrimonio, raccordati con il SEC '95, come specificato negli allegati 1 e 2 al suddetto decreto interministeriale.
Da un punto di vista strettamente contabile, la suddetta classificazione, che riguarda tutti gli elementi che caratterizzano la gestione dell'azienda dello Stato, distingue tre categorie di attivita' di primo livello:
attivita' finanziarie (attivita' economiche comprendenti i mezzi di pagamento, gli strumenti finanziari e le attivita' economiche aventi natura simile agli strumenti finanziari);
attivita' non finanziarie prodotte (attivita' economiche ottenute quale prodotto dei processi di produzione);
attivita' non finanziarie non prodotte (attivita' economiche non ottenute tramite processi di produzione).
Tali macroaggregati (di primo livello) vengono ulteriormente distinti in successivi livelli di dettaglio (secondo, terzo, quarto e quinto), per meglio rappresentare la loro intrinseca specificita'.
Per quanto concerne le "passivita'" scompare la vecchia distinzione tra "passivita' finanziarie" e "passivita' patrimoniali", evidenziando l'insieme in un'unica voce di primo livello "passivita' finanziarie", anch'esse qui ulteriormente specificate in successivi livelli di maggior dettaglio (secondo, terzo, quarto e quinto) che meglio esprimono le caratteristiche dei vari debiti.
Il superamento degli attuali Conti generali comporta che gli elementi attivi e passivi, che finora sono stati raggruppati in tali Conti, abbiano una diversa collocazione in ragione della loro appartenenza a ciascuna delle suddette quattro ripartizioni con cui vengono suddivisi detti elementi nella nuova impostazione del documento contabile.
A tale proposito, per una comparazione tra la impostazione precedente e quella attuale introdotta con riferimento al gia' richiamato decreto interministeriale, ed al fine di facilitare l'approccio con la nuova rappresentazione, si ritiene opportuno evidenziare quanto segue:
le "attivita' e passivita' finanziarie" comprendono le attivita' e passivita' monetarie, come danaro disponibile in cassa o altri valori similari, elementi del capitale che sostituiscono temporaneamente la moneta (rappresentati da sospensioni in riscossioni da ricevere e in pagamenti da effettuare ovvero crediti e debiti verso lo Stato); nonche' da pagamenti effettuati dalla Tesoreria dello Stato per conto del bilancio e per compiti di propria pertinenza (crediti di tesoreria) o disponibilita' di fondi costituiti a vario titolo presso la Tesoreria dello Stato (debiti di tesoreria). Tali attivita' e passivita' sono quelle attualmente comprese nei Conti generali 1 e 4. Restano da comprendere i crediti e i debiti di finanziamento rappresentati da tutti i crediti a cui sono corrisposte uscite di danaro o da tutti i debiti a cui sono corrisposte entrate quali ad esempio i mutui attivi e passivi, i prestiti obbligazionari, i titoli del debito pubblico, le monete in circolazione e i residui passivi eliminati dal bilancio statale per perenzione amministrativa. Attualmente tali crediti sono riportati nel conto generale n. 2 - sottocategoria "crediti" mentre i debiti sono riportati nel Conto generale n. 5.
Tra le "attivita' finanziarie" si comprendono anche le "partecipazioni" dello Stato al capitale o al fondo di dotazione di enti, societa' finanziarie bancarie e non bancarie, societa' non finanziarie, organismi economici e finanziari sia nazionali che esteri, attualmente comprese nel Conto generale n. 2 - sottocategoria "partecipazioni".
Per quanto concerne poi i beni patrimoniali riportati finora nel conto generale n. 3, l'applicazione del decreto legislativo n. 279/1997 ha reso necessaria la loro riclassificazione nonche' l'individuazione e classificazione dei beni demaniali suscettibili di utilizzazione economica, attualmente esclusi dal Conto generale del patrimonio. E' da ricordare, come precisato in precedenza, che la classificazione dei beni e la loro appartenenza alle "attivita' non finanziarie prodotte e non prodotte", quale risulta dall'allegato 1 al decreto interministeriale del 18 aprile 2002, esprime come gia' affermato una logica economica per la rappresentazione dell'attivo patrimoniale, che si differenzia da quella derivante da esigenze giuridico-amministrative su cui si basavano le "categorie" riportate finora nel conto generale n. 3.
Resta da aggiungere che, in relazione alla istituzione della Patrimonio dello Stato S.p.a. (societa' le cui azioni sono detenute integralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze, ed avente il compito di provvedere alla valorizzazione, alla gestione ed all'alienazione del patrimonio dello Stato) per effetto dell'art. 7, comma 12-bis, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, nella legge 15 giugno 2002, n. 112, viene allegato, ogni anno, al Conto generale del patrimonio il conto consuntivo, economico e patrimoniale di detta societa'. Uno specifico allegato al Rendiconto generale dello Stato contiene il conto consolidato della gestione di bilancio statale e della gestione della Patrimonio dello Stato S.p.a.; cio' al fine di offrire un quadro conoscitivo completo che, tra l'altro, esponga le risultanze delle operazioni compiute (anche in termini di alienazioni) e della gestione sul conto del patrimonio. Le scritture contabili.
4. Le scritture economico-patrimoniali devono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio e per altre cause, nonche' la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.
La struttura dei nuovi modelli relativi alle suindicate scritture, nonche' di ogni scheda di rilevazione delle risultanze contabili derivanti dalla gestione risponde alle finalita', ai criteri e ai vincoli indicati nell'art. 14 del summenzionato decreto legislativo n. 279/1997 e richiamati nel decreto interministeriale di cui trattasi.
Per la tenuta delle scritture economico-patrimoniali, come e' noto, ci si avvale di sistemi di elaborazione automatica delle informazioni rappresentate dal Sistema R.G.S.
Nel dettaglio occorre ricordare che il Conto generale del patrimonio si avvale per la sua compilazione di scritture elementari e di scritture riepilogative e sintetiche. Le prime sono utilizzate nella fase costitutiva degli elementi attivi e passivi del patrimonio quali ad esempio, inventari, buoni di carico e scarico, quietanze o mandati informatici, mentre le seconde, riepilogative di quelle elementari utilizzate, come detto, nella fase costitutiva degli stessi elementi, espongono i valori patrimoniali in apposite schede automatizzate, accese ai singoli componenti attivi e passivi, indicati al quinto livello nell'allegato 1 al decreto interministeriale.
Pertanto, al fine di rendere disponibili i dati necessari al nuovo tipo di rendicontazione, sono state apportate modifiche agli stampati sia dei beni immobili, patrimoniali e demaniali (23/a, 23/b, 23/c, 23/d, 41, 91, 92 e 93), che dei beni mobili (94 C.G., 96 C.G., 98 C.G., 99 C.G., 130 P.G.S. e 227 P.G.S.), secondo quanto riportato negli allegati 2 e 3 della presente circolare.
In particolare, la novita' che interessa tutti i modelli concerne l'inserimento di una colonna per l'indicazione del codice SEC '95 (in tal senso e' stato modificato anche il modello 99 C.G.).
5. Al riguardo, si ritiene opportuno fornire delucidazioni circa le relative modalita' di applicazione. Com'e' noto, detto codice prevede cinque livelli di classificazione (allegato n. 1 del decreto interministeriale citato in premessa), in base ai quali sono stati analizzati i diversi elementi attivi e passivi del conto del patrimonio (descritti nell'allegato n. 2 dello stesso decreto). Ora, dovendo, ad esempio, classificare un bene rientrante nella posta attiva "mobili ed arredi per ufficio" indicata al quinto livello, si provvede, in primo luogo, all'individuazione delle attivita' degli altri livelli corrispondenti in senso orizzontale; poi, si procede, contraddistinguendo ognuna delle individuate attivita', con due lettere dell'alfabeto indicanti la posizione, relativa ed assoluta, occupata in senso verticale all'interno dei livelli e dei sottolivelli. Nel caso preso in esame il codice si formera', pertanto, come segue: livello I - "attivita' non finanziarie prodotte" - BA, livello II - "capitale fisso" - AA, livello III - "beni materiali prodotti" - AA, livello IV - "mobili e arredi" - HA, livello V - "mobili ed arredi per ufficio" - AA, e sara', quindi, BA AA AA HA AA.
Ad ogni buon fine, si fa rinvio all'allegato 1 della presente circolare che riporta la tabella di corrispondenza tra le "poste patrimoniali" nella nuova classificazione SEC '95 e la relativa codifica meccanografica.
Per quel che riguarda i beni immobili in particolare, si evidenzia che:
tutti i modelli, sia sul frontespizio che all'interno, sono stati aggiornati con le attuali denominazioni degli organi istituzionali interessati ("Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia del demanio - Filiale di ...");
sul frontespizio, ove pertinente, e' stata aggiunta la denominazione della categoria patrimoniale di riferimento;
nel modello 23/a, la prima parte della dicitura presente nella colonna relativa all'"utilista", e' stata modificata come segue: "estremi del titolo di utilizzazione"; le colonne 2, 13 e 17 del vecchio modello sono state soppresse, come anche nel 23/c;
nel modello 23/d sono state inserite due nuove colonne per l'indicazione del "canone" e del "valore".
Per quanto attiene, poi, ai beni mobili "considerati immobili ai fini inventariali", si invitano le amministrazioni interessate ad apportare le opportune modifiche alla modulistica, al fine di recepire la classificazione SEC '95.
Si conferma, infine, per la contabilizzazione dei beni mobili, che i modelli sopra indicati non dovranno essere utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato dotate di autonomia amministrativa e contabile, nonche' dagli organismi appartenenti alle Forze armate, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in considerazione dei loro ordinamenti speciali, cosi' come dispone, da ultimo, l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, concernente il nuovo "Regolamento per le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato". Si precisa, tuttavia, che le stesse Amministrazioni dovranno continuare a fornire ai competenti Uffici centrali del bilancio gli elementi per la formazione del Conto generale del patrimonio nella considerazione che anche i beni di tali Amministrazioni, sia pure diversamente classificati, dovranno consentire a detti Uffici centrali del bilancio di individuare i beni secondo la nuova classificazione SEC '95 indicata nell'allegato 1 al citato decreto interministeriale.
6. Le presenti disposizioni, innovative in materia di rendicontazione patrimoniale, trovano una prima espressione con il Conto generale del patrimonio per l'esercizio 2002, mentre per l'utilizzo dei nuovi modelli contabili che riportano la classificazione dei beni per "categorie" e quella ulteriore del SEC '95, secondo quanto disposto dal suddetto decreto interministeriale del 18 aprile 2002, si operera' a decorrere dall'esercizio 2003, e precisamente dal 1 luglio 2003 per permettere nel frattempo la stampa e la distribuzione dei nuovi modelli per gli uffici che non abbiano ancora in uso il "Nuovo sistema di controllo e gestione dei beni mobili - GECO" utilizzabile attraverso intranet/internet.
Resta solo da precisare che, per consentire la rendicontazione patrimoniale gia' dall'esercizio 2002, le contabilita' rese dagli Uffici consegnatari con i modelli 98 C.G. - vecchia formulazione - dovranno essere acquisite, da parte degli Uffici di ragioneria riscontranti, al Sistema informativo RGS nella voce "classificazione residuale" relativa alla categoria di appartenenza.
Le amministrazioni e gli uffici in indirizzo, ciascuno per la rispettiva competenza, sono pregati di curare la piu' ampia diffusione delle presenti istruzioni.
Il Ragioniere generale dello Stato: Grilli
 
Allegato 1

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Allegato 2

----> Vedere immagini da pag. 19 a pag. 77 della G.U. <----
 
Allegato 3

----> Vedere immagini da pag. 79 a pag. 102 della G.U. <----
 
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