Gazzetta n. 74 del 29 marzo 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DECRETO 18 febbraio 2003
Norme di attuazione dell'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2001, n. 285, concernente la riforma del concorso diplomatico.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche, recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2001, n. 285, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2001, recante il regolamento concernente la riforma del concorso diplomatico in applicazione dell'art. 1 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, ed in particolare la lettera a) del comma 2 ed il comma 3 dell'art. 9, ai sensi dei quali la commissione esaminatrice puo' assegnare complessivamente fino a 2 centesimi per il conseguimento di titoli universitari anche stranieri post-laurea e di master universitari di primo e di secondo livello identificati con decreto del Ministro degli affari esteri sentito il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
Sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai fini dell'applicazione della lettera a) del comma 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2001, n. 285, si prendono in considerazione i seguenti titoli universitari postlaurea:
a) diploma di specializzazione;
b) dottorato di ricerca;
c) master universitari di primo e di secondo livello rilasciati a conclusione di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione.
2. La commissione esaminatrice valuta la coerenza dei titoli universitari post-laurea di cui al comma precedente, nonche' dei titoli universitari stranieri, eventualmente dichiarati dal candidato nella domanda di ammissione al concorso, con le materie oggetto delle prove d'esame o con la professionalita' specifica della carriera diplomatica.
 
Art. 2.
Il presente decreto e' trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per il visto di competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 febbraio 2003
Il Ministro: Frattini
 
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