Gazzetta n. 74 del 29 marzo 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 20 febbraio 2003
Disponibilita' del fondo di accantonamento, nel quale sono evidenziate le economie derivanti dalle riduzioni dei costi della produzione, operate dalle aziende sanitarie, dalle aziende ospedaliere e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il proprio decreto del 29 novembre 2002, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2002, registro n. 6, foglio n. 367, emanato in applicazione del decreto- legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, concernente "Limitazione agli impegni e all'emissione di titoli di pagamento per le Amministrazioni dello Stato nonche' riduzione delle spese di funzionamento per gli organismi pubblici non territoriali";
Visto l'art. 2 del citato decreto, secondo cui le economie derivanti dalle predette riduzioni, per gli enti ed organismi pubblici non territoriali, che adottano una contabilita' economico-patrimoniale improntata ai principi del codice civile, sono evidenziate in apposito fondo di accantonamento da iscrivere nel passivo della situazione patrimoniale;
Considerato che tra i soggetti destinatari del decreto 29 novembre 2002 risultano incluse, ai sensi dell'art. 2, le aziende sanitarie, le aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
Considerato che il decreto medesimo ha operato nei confronti delle suddette aziende ed istituti in modo asimmetrico tra le regioni e tra le stesse aziende, che, come successivamente emerso, avevano in molti casi superato il budget per esse previsto;
Considerato che l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, prevede che le economie derivanti da tali riduzioni sono rese indisponibili fino a diversa determinazione di questo Ministero;
Ritenuto che la situazione economico-finanziaria riscontrata per le aziende sanitarie, per le aziende ospedaliere e per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico legittima l'esercizio della potesta', attribuita a questo Ministero, di far cessare, in via perequativa, lo stato di indisponibilita' del fondo di accantonamento, ove effettuato;
Decreta:
Il fondo di accantonamento, nel quale sono evidenziate le economie derivanti dalle riduzioni dei costi della produzione, operate dalle aziende sanitarie, dalle aziende ospedaliere e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, e' reso disponibile.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 20 febbraio 2003
Il Ministro: Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2003

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 77
 
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