IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401; Considerata l'attuale situazione di diffusa crisi internazionale, determinata dal conflitto bellico in atto sul territorio iracheno, che comporta profili di maggiore gravita' dei rischi per la pubblica e privata incolumita'; Ritenuto che tale contesto di rischio impone l'assunzione immediata di iniziative di carattere straordinario ed urgente, volte sia ad acquisire la disponibilita' di beni e servizi che a definire procedure amministrative di carattere informativo e di intervento immediato nell'ambito della definizione di un quadro organico di idonei dispositivi operativi e di misure di carattere preparatorio adeguati a fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettivita'; Considerato che per l'attuazione dei predetti interventi risulta necessario il ricorso a mezzi e poteri straordinari, ricorrendo, nella fattispecie, i requisiti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 marzo 2003; Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, e' dichiarato lo stato di emergenza nel territorio nazionale in relazione alla tutela della pubblica incolumita' nella attuale situazione internazionale; il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, svolge le funzioni di commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri, fatti salvi i poteri del Ministro dell'interno. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 marzo 2003 Il Presidente: Berlusconi |