Gazzetta n. 74 del 29 marzo 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 marzo 2003
Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dalla attuale situazione internazionale. (Ordinanza n. 3275).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la dichiarazione di stato di emergenza in relazione al grave rischio per la pubblica e privata incolumita', derivante da possibili azioni di natura terroristica conseguenti all'attuale situazione di diffusa crisi internazionale;
Considerato che l'attuale situazione di diffusa crisi internazionale, aggravata dal conflitto bellico in atto sul territorio iracheno, ha determinato un considerevole innalzamento del rischio di attentati di natura terroristica;
Ritenuto, pertanto, imprescindibile ed urgente provvedere all'adozione di misure di carattere emergenziale idonee a tutelare la cittadinanza dalle conseguenze di possibili azioni terroristiche, fatti salvi i poteri del Ministro dell'interno;
Dispone:
Art. 1.
1. Il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri - commissario delegato, nell'ambito delle competenze istituzionali di protezione civile, provvede, anche avvalendosi di uno o piu' soggetti attuatori cui assegnare specifici settori di intervento, all'assunzione urgente di tutte le iniziative necessarie a ridurre al minimo le possibilita' che si verifichino danni all'incolumita' pubblica e privata, conseguenti ad eventi calamitosi di natura terroristica.
2. Il commissario delegato, previa individuazione nell'ambito delle attribuzioni di protezione civile delle varie ipotesi di rischio connesse agli eventi di cui al comma 1, in particolare, provvede:
a) alla definizione di piani di emergenza recanti l'individuazione di interventi medico-sanitari, rispetto ad ipotesi di contaminazioni chimiche, biologiche, nucleari e di componenti radioattive;
b) alla identificazione di procedure amministrative di carattere informativo, finalizzate a consentire l'acquisizione alla sala operativa del Dipartimento della protezione civile di ogni necessario elemento conoscitivo per poter successivamente assicurare l'attuazione di tempestivi interventi. A tale scopo il commissario delegato e' autorizzato ad emanare direttive vincolanti nei confronti delle altre amministrazioni che dispongono di strutture addette alla ricezione di elementi informativi in materia di protezione civile di interesse della presente ordinanza, per concentrare in un unico contesto operativo l'indispensabile quadro conoscitivo;
c) a predisporre piani informativi recanti norme di condotta per la popolazione e per le strutture pubbliche e private interessate in presenza di contesti emergenziali;
d) all'acquisizione a trattativa privata, anche mediante affidamenti diretti, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3, della disponibilita' di beni, materiali e servizi, inerenti a mezzi di trasporto speciale, a dispositivi di protezione individuale, nonche' di stazioni di decontaminazione campali, da fornire alle squadre di primo intervento;
e) all'acquisizione a trattativa privata, anche mediante affidamenti diretti, della disponibilita' delle necessarie forniture di prodotti sanitari da utilizzare nell'ambito della pianificazione di un quadro di iniziative di profilassi rispetto a situazioni di rischio biologico;
f) all'organizzazione, unitamente alle amministrazioni aventi competenza in materia di protezione civile, di corsi di formazione nonche' di esercitazioni, finalizzati ad adeguare le risorse umane alle necessita' derivanti dal perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza;
g) alla costituzione di nuclei di pronto intervento, interforze ed interdisciplinari, da dislocare in settori ed aree strategiche, anche all'esito di scambi informativi con le altre strutture nazionali di protezione civile, e con quelle aventi competenza in materia di informazioni e sicurezza dello Stato.
3. Per l'acquisizione delle forniture di cui ai punti c) e d) del comma 2, il commissario delegato puo' provvedere anche attraverso la conclusione di accordi ed intese, a titolo gratuito od oneroso, con altri Paesi.
4. Per l'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il commissario delegato puo' avvalersi della collaborazione tecnico-scientifica delle amministrazioni competenti, ed in particolare della Direzione generale della prevenzione del Ministero della salute, dell'Istituto superiore di sanita', degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dei reparti e delle strutture competenti delle Forze dell'ordine e delle Forze armate, dell'ENEA e dell'APAT, anche tenendo conto delle pianificazioni gia' operate in materia di rischio chimico, biologico, radiologico e nucleare.
 
Art. 2.
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, in ordine ai poteri conferiti al capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in presenza di situazioni emergenziali comportanti grave rischio di compromissione dell'integrita' della vita, il commissario delegato e' autorizzato, nell'esercizio delle specifiche competenze di protezione civile, ad assumere ogni utile misura di coordinamento delle risorse umane e materiali nella disponibilita' delle strutture pubbliche, al fine di assicurare una sinergica azione preparatoria e di intervento a tutela degli interessi pubblici fondamentali con esclusivo riferimento alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso ed al compimento delle attivita' dirette a superare l'emergenza connessa ad eventi di natura terroristica.
2. Per il perseguimento delle finalita' di cui alla presente ordinanza, con specifico riferimento alla ineludibile necessita' di assicurare un'azione coordinata di piu' incisivo contrasto degli effetti calamitosi derivanti da eventi di natura terroristica, il commissario delegato provvede a relazionare le Forze dell'ordine e le altre componenti del Servizio Nazionale di protezione civile, circa gli esiti delle iniziative intraprese; dette istituzioni provvedono, per quanto di competenza, a fornire ogni elemento informativo utile per il perseguimento degli obiettivi di protezione civile di cui alla presente ordinanza, anche in merito alla disponibilita' e dislocazione sul territorio delle risorse umane e materiali di titolarita'.
 
Art. 3.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza e' autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate norme:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, comma 2; 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19 e 20;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 4, 5, 6, 9, 10, comma 1-quater; 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e del decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;
decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22 e 24;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 17;
legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6 e disposizioni normative regionali in materia di impatto ambientale;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17;
legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17;
leggi regionali strettamente connesse alla legislazione statale oggetto di deroga;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, articoli 19 e 24;
art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente sottoscritto in data 5 aprile 2001;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2001;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002;
decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2002.
 
Art. 4.
1. E' istituito, entro cinque giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, presso il Dipartimento della protezione civile un nucleo operativo composto dal personale dei competenti corpi dello Stato, anche dirigenziale, nonche' privato, eventualmente dipendente da societa' a totale o prevalente capitale pubblico, per coadiuvare l'azione del commissario delegato nelle iniziative da adottare ai sensi della presente ordinanza.
2. Alla costituzione del nucleo di cui al comma 1, diretto da un dirigente generale dello Stato di prima fascia, provvede il capo del Dipartimento della protezione civile, con propria determinazione, anche per quanto riguarda la nomina del dirigente generale medesimo, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3.
3. Con successivo provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, e' determinato il compenso del commissario, in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed all'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'area 1, sottoscritto il 5 aprile 2001.
 
Art. 5.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza, si provvede a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 3360 dell'unita' previsionale di base 3.1.2.7 della Direzione generale della prevenzione del Ministero della salute, nonche' con le risorse del Fondo della protezione civile.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 marzo 2003
Il Presidente: Berlusconi
 
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