Gazzetta n. 75 del 31 marzo 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI BONASSOLA
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Bonassola (provincia di La Spezia) ha adottato il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis);
Delibera:
1) Stabilire, per l'anno 2003, le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili nei termini che seguono:
aliquota ordinaria: 6,5 per mille;
aliquota ridotta: 4 per mille in favore di:
a) persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.
A norma dell'art. 9, comma 5, del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione consiliare n. 68 del 28 dicembre 1998, sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto; costituiscono pertinenze le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie C/2, C/6, C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche.
L'assimilazione ai fini dell'I.C.I. di cui al punto che precede non incide sulle modalita' di determinazione del valore di ciascuna unita' immobiliare ed opera a condizione che il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento, anche in quota parte, dell'abitazione principale, coincida con il proprietario o il titolare del diritto di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
Le disposizioni di cui al presente punto a) del dispositivo si applicano anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.
A norma dell'art. 11 del ridetto regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, si considerano abitazioni principali anche quelle che il contribuente ha concesso in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti), a condizione che vi dimorino abitualmente e vi abbiano la residenza.
Per poter usufruire di detto beneficio il contribuente dovra' presentare domanda su apposito modulo predisposto dall'ufficio tributi del comune, entro il termine perentorio, a pena di decadenza dal beneficio, del 15 maggio di ciascun anno. Le dichiarazioni di cui sopra non esonerano il comune dal compiere eventuali accertamenti. In caso di dichiarazioni infedeli e di conseguente parziale o omesso versamento dell'imposta dovuta, verranno applicate le sanzioni ed interessi previste dalla normativa vigente;
b) persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa per le unita' immobiliari locate, con contratto registrato, a soggetti residenti nel comune di Bonassola, i quali utilizzino dette unita' come abitazione principale.
Il beneficio dell'aliquota ridotta del 4 per mille trovera' applicazione per l'intero arco dell'anno allorche' il contratto di locazione venga registrato entro il 30 giugno dell'anno solare di riferimento. Qualora il contratto di locazione venga registrato successivamente al trenta giugno dell'anno solare di riferimento, i soggetti di cui sopra dovranno corrispondere l'aliquota ordinaria per l'intero arco dell'anno.
2) Elevare l'importo della detrazione di Euro 103,29 - prevista per l'abitazione principale dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 - a Euro 258,23, dando atto del rispetto dell'equilibrio di bilancio.
Il beneficio dell'elevazione e' esteso alle fattispecie previste dagli articoli 9/5 e 11 del ridetto regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, descritte al precedente punto 1), lettera a);
(Omissis).
 
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