Il comune di Massafra (provincia di Taranto) ha adottato il 23 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003: (Omissis). I) Di approvare, come approva, le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 2003: 1) aliquota da applicare nella misura del 6,50 per mille: a) per terreni, aree fabbricabili e fabbricati classificabili nel gruppo catastale D); b) per le persone fisiche soggetti passivi di imposta per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; c) per le unita' immobiliari locate ad uso abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale; d) per gli alloggi posseduti e non locati; e) per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune; f) per i soggetti passivi di imposta e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni; 2) aliquota da applicare nella misura del 5,00 per mille: a) per le persone fisiche soggetti passivi di imposta e dei soci di cooperative edilizia a proprieta' indivisa per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze; 3) aliquota da applicare nella misura del 4,50 per mille: a) per gli immobili posseduti da enti ed organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1994, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie: organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni e cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale, previa presentazione di certificazione di iscrizione nel registro e/o nell'albo; b) istituti di beneficenza ed assistenza (IPAB). II) Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a) dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. III) L'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente. IV) L'imposta e' ridotta del 50% per i proprietari di unita' immobiliari sottoposte ad interventi di recupero di particolare interesse artistico o architettonico nel centro storico. Tale riduzione ha validita' per tre anni con decorrenza dal 1 gennaio successivo alla data di inizio dei lavori. L'agevolazione e' concessa ad istanza di parte corredata di attestazione sulla idonea valutazione effettuata dalla C.E.C. circa l'intervento e della comunicazione di inizio dei lavori all'U.T.C. V) Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 1, comma 6, legge n. 537/1993). VI) Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e da militari in attivita' che siano per motivi di servizio trasferiti in altra sede, a condizione che la stessa non risulti locata. VII) La detrazione da Euro 103,29 e' elevata a Euro 134,28: a) per le persone fisiche soggetti passivi di imposta e dei soci di cooperativa edilizie a proprieta' indivisa per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, appartenenti a nucleo familiare sino a tre persone, il cui reddito globale lordo ai fini IRPEF, determinato dalla sommatoria dei redditi di tutti i componenti, non superi l'importo di Euro 15.493.71 annue, che non siano titolari di diritti reali su altri fabbricati, ad eccezione dell'unita' immobiliare utilizzata come pertinenza (box, cantina o posto d'auto) la cui rendita catastale, rivalutata del 5% ai fini I.C.I., non superi l'importo di Euro 258,23, previa presentazione di dichiarazione sottoscritta dai soggetti passivi di imposta relativi ai redditi posseduti da tutto il nucleo familiare oltre alla dichiarazione che non siano titolari di altri fabbricati, la cui rendita catastale, rivalutata del 5% ai fini I.C.I., non superi l'importo di Euro 258,23 e, salvo produzione di ulteriore documentazione a richiesta d'ufficio; b) fermo restando tutte le altre disposizioni riportate nel precedente punto a), il limite di reddito globale lordo ai fini IRPEF e' elevato di Euro 1.032,91 per ogni altro componente il nucleo familiare. c) considerando che il reddito di riferimento e' quello dell'anno precedente (2002) che la composizione del nucleo familiare e' quella esistente presso l'ufficio anagrafe alla data del 31 dicembre 2002. VIII) La detrazione da Euro 103,29 e' elevata a Euro 258,23: per l'unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da nuclei familiari, il cui reddito familiare non supera Euro 25.822,84, nei quali e' compreso almeno un soggetto: a) che e' stato sottoposto al trapianto di organi; b) che risulti mutilato ed invalido civile con totale e permanente inabilita' lavorativa al 100% per affezioni fisiche o psichiche che si trovano nella impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e che abbisognano di un'assistenza continua. (articoli 2 e 12, legge 30 marzo 1971, n. 118, e della legge 11 febbraio 1980, n. 18). (Omissis). |