Gazzetta n. 75 del 31 marzo 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 marzo 2003
Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilita' nella localita' di Mestre, comune di Venezia. (Ordinanza n. 3273).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 febbraio 2003, con il quale e' stato dichiarato, fino al 1 marzo 2004, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilita' nella localita' di Mestre del comune di Venezia;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione A.N.A.S. in data 6 febbraio 2003, e di cui alla comunicazione in data 26 febbraio 2003, nonche' la relazione tecnico-amministrativa della Direzione centrale autostrade e trafori, avente ad oggetto le opere del "Passante autostradale di Mestre";
Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, in data 31 ottobre 2002, avente ad oggetto il 1o Programma delle opere strategiche "Passante di Mestre", con la quale e' stato previsto che l'onere di realizzazione del passante esterno di Mestre, per la parte che non risultera' autofinanziata dalle societa' concessionarie nel piano finanziario, verra' assunto dallo Stato a proprio carico e verra' imputato alle risorse destinate all'attuazione della "legge obiettivo";
Considerato che la grave situazione emergenziale determina un rilevante pericolo per la salute fisica e psichica dei cittadini, nonche' per la sicurezza stradale, e che si rende necessario provvedere alla esecuzione delle opere viarie idonee a decongestionare il traffico automobilistico e dei mezzi pesanti circolanti sulla tangenziale di Mestre;
Ravvisata, quindi, la necessita' di assumere tutte le iniziative di carattere urgente per il superamento dell'emergenza e per il ritorno alle normali condizioni di vita;
Acquisita l'intesa della regione Veneto;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:
Art. 1.

1. Il segretario regionale alle infrastrutture e mobilita' della regione Veneto e' nominato commissario-delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale determinatasi nel settore del traffico e della mobilita' nella localita' di Mestre del comune di Venezia.
2. Il commissario delegato provvede al compimento di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita realizzazione delle opere relative al "Passante autostradale di Mestre", individuate nella relazione predisposta dalla Direzione centrale autostrade e trafori dell'A.N.A.S. S.p.a., e di cui agli atti citati nella premessa della presente ordinanza.
3. Per l'espletamento delle iniziative di cui al secondo comma del presente articolo, il commissario delegato si avvale dell'opera di due soggetti attuatori, nominati, rispettivamente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile e dal presidente della regione Veneto, cui affidare specifici settori di intervento, sulla base di direttive di volta in volta impartite dal commissario medesimo.
 
Art. 2.

1. Il commissario delegato, per l'espletamento dei compiti di cui alla presente ordinanza, si avvale di una struttura appositamente costituita, composta complessivamente da non piu' di quindici unita' di personale, anche con qualifica dirigenziale ed equiparata, appartenenti ad amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali e non territoriali, nonche' a societa' con prevalente capitale di titolarita' della regione. Tale personale viene posto in posizione di comando o di distacco, previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilita'. L'assegnazione di tale personale avviene nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
2. Il commissario delegato e' autorizzato a corrispondere al personale di cui al comma 1 compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di settanta ore mensili, calcolato sulla base degli importi spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza ed all'attivita' effettivamente resa, ovvero, qualora si tratti di personale con qualifica dirigenziale ed equiparata, un compenso non superiore al 30% dell'indennita' di retribuzione di posizione in godimento.
3. I compensi del commissario delegato e dei soggetti attuatori, i cui oneri sono a carico della regione Veneto, sono determinati con successivo provvedimento da adottarsi da parte del presidente della regione Veneto.
4. Il commissario delegato puo' altresi' avvalersi, per esigenze connesse al superamento dell'emergenza di cui alla presente ordinanza, di due consulenti di elevata e comprovata professionalita', con specifiche competenze tecniche e/o scientifiche nelle materie di interesse della presente ordinanza. Con successivo provvedimento, da adottarsi da parte del commissario delegato, verra' determinato l'oggetto dell'incarico, la durata ed il compenso spettante, il cui onere e' a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 6.
5. Per la valutazione dei progetti, nonche' per garantire il necessario supporto tecnico alle attivita' che devono essere eseguite per il superamento dell'emergenza, il commissario delegato si avvale di un comitato tecnico-scientifico, composto da sette membri, scelti tra funzionari pubblici ed esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, di cui uno nominato dal commissario delegato, due dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, due dal presidente dalla regione Veneto e due dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, con oneri a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 6. Con successivo provvedimento, da adottarsi da parte del presidente della regione Veneto, e' stabilita la durata del summenzionato comitato ed il compenso spettante ai relativi componenti, che viene corrisposta in deroga al regime giuridico della onnicomprensivita' della retribuzione di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 165/2001, e dell'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente sottoscritto in data 5 aprile 2001.
 
Art. 3.

1. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede all'approvazione dei progetti delle opere e degli impianti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza dei servizi, che dovra' comunque concludersi entro trenta giorni dalla sua apertura. In particolare, l'approvazione dei progetti da parte del commissario delegato sostituisce ad ogni effetto pareri, autorizzazioni, visti e nulla-osta, e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici dei comuni interessati alla realizzazione delle opere ed alla disposizione dell'area di rispetto e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori.
2. Il commissario delegato, per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attivita' di progettazione, dispone l'accesso alle aree interessate in deroga all'art. 16, comma 9 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, emette il decreto d'occupazione e provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni.
 
Art. 4.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza e' autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, e delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici di lavori, la deroga alle sotto elencate disposizioni normative:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6 comma 2, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19 e 20;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 4, 5, 6, 9, 10, comma 1-quater, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e del decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;
decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22 e 24;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 17;
legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6 e disposizioni normative regionali in materia di impatto ambientale;
decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, articoli 2, 4, commi 3, 4, 5;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, articoli 19 e 24;
art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente sottoscritto in data 5 aprile 2001;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2001;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002;
decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2002;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16, 17;
legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17;
legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 18;
legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 3 e 4;
legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10 e 20;
leggi regionali strettamente connesse alla legislazione statale oggetto di deroga.
2. Alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche, le deroghe alle disposizioni di cui all'art. 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, agli articoli 3 e 4 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 ed agli articoli 10 e 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intendono riferite alle corrispondenti previsioni normative contenute nel predetto testo unico.
 
Art. 5.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale, il commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attivita' da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il commissario medesimo comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti ed indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.
2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un'apposita struttura, diretta da un dirigente di prima fascia, con il compito di monitorare l'attivita' del commissario delegato, valutando la documentazione e gli atti di cui al precedente comma 1, ed assumendo, altresi', ogni utile iniziativa per favorire un rapido rientro nell'ordinario. La costituzione di detta struttura e l'affidamento dell'incarico di dirigente di prima fascia avviene avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 4 della presente ordinanza.
 
Art. 6.

1. Agli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza si provvede mediante l'utilizzazione delle risorse statali destinate all'attuazione della legge del 21 dicembre 2001, n. 443, ai sensi della deliberazione CIPE del 31 ottobre 2002, nonche' mediante autofinanziamento da parte delle societa' concessionarie, cosi' come previsto dalla delibera del consiglio di amministrazione A.N.A.S. del 6 febbraio 2003, citata in premessa.
2. Il presidente della regione Veneto, per il perseguimento delle finalita' di cui al presente provvedimento, puo' autorizzare, a titolo di anticipazione su future provvidenze comunque disposte, l'utilizzo di risorse finanziarie disponibili sul proprio bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali.
 
Art. 7.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico del bilancio dell'ente attuatore.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 marzo 2003
Il Presidente: Berlusconi
 
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