Gazzetta n. 75 del 31 marzo 2003 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 21 marzo 2003
Approvazione del modello di dichiarazione "Unico 2003-PF", con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell'anno 2003 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto nonche' in qualita' di sostituti d'imposta. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2002 nonche' della scheda da utilizzare ai fini della scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. Approvazione del modello di dichiarazione unificata delle persone fisiche e dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri.
1.1. E' approvato il modello "Unico 2003-PF", da presentare nell'anno 2003 da parte delle persone fisiche, con le relative istruzioni, annessi al presente provvedimento.
1.2. Sono approvati gli annessi modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri per il periodo d'imposta 2002, unitamente alle relative istruzioni. Tali modelli, che costituiscono parte integrante della dichiarazione "Unico 2003-PF", devono essere presentati dagli esercenti attivita' d'impresa o attivita' professionali per le quali non sono stati approvati gli studi di settore, ovvero, ancorche' approvati, operano le condizioni di inapplicabilita' individuate nei provvedimenti di approvazione degli studi stessi.
1.3. Il modello di cui al punto 1.1 e' composto da:
a) il frontespizio e i quadri RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RL, RM, RN, RP, RQ, RS, RT, RU, RV, RX, RY, CR, FC, nonche' il prospetto dei familiari a carico, concernenti la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il quadro RR, concernente la determinazione dei contributi previdenziali dovuti all'INPS dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali, il quadro AC relativo alla comunicazione degli amministratori dei condomini, nonche' il modulo RW, concernente i trasferimenti da, per e sull'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, oggetto di approvazione del presente provvedimento. I predetti quadri sono contenuti in tre distinti fascicoli cosi' composti:
"Fascicolo 1", contenente il frontespizio ed i quadri RA, RB, RC, il prospetto dei familiari a carico, nonche' i quadri RP, RN, RV, CR ed RX;
"Fascicolo 2", riservato ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RE, RH, RI, RL, RM, RT, RR, RW, AC, nonche' la guida alla compilazione del modello "Unico 2003 - PF" per i soggetti non residenti;
"Fascicolo 3", riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente le istruzioni comuni ai quadri RE, RF, RG e RS, nonche' i quadri RE, RF, RG, RD, RS, RQ, RJ, RY, RU e FC.
b) i quadri costituenti il modello IVA/2003, con esclusione del frontespizio e del quadro VX, approvato con provvedimento 14 gennaio 2003 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 11 alla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2003;
c) i quadri costituenti il modello 770/2003 ordinario, con esclusione del frontespizio, approvato con provvedimento 14 gennaio 2003 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 20 alla Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2003;
d) il modello concernente la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), da utilizzare per l'anno 2002, che e' approvato con separato provvedimento;
e) i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri per il periodo d'imposta 2002 di cui al punto 1.2;
f) i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, che sono approvati con appositi provvedimenti. Con i medesimi provvedimenti sono individuati altresi' gli elementi contabili ed extra contabili rilevanti ai fini degli studi di settore, oggetto dell'asseverazione di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
1.4. a' altresi' approvata la scheda da utilizzare, ai fini della scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF, da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2. Modalita' di indicazione degli importi e di trasmissione dei dati delle dichiarazioni.
2.1. Nei modelli di cui al punto 1 gli importi devono essere indicati in unita' di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale e' pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiori a detto limite.
2.2. I soggetti tenuti alla presentazione telematica della dichiarazione e gli intermediari abilitati devono trasmettere i dati contenuti nei modelli di cui al punto 1 secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.
2.3. a' fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la dichiarazione su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento.
2.4. I soggetti di cui al punto 1.4 possono consegnare le buste contenenti le schede per la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF ad un ufficio postale o ad una banca convenzionata, utilizzando una normale busta di corrispondenza sulla quale devono essere apposte le indicazioni: "Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF", "anno 2002", nonche' il cognome, il nome ed il codice fiscale del soggetto che effettua la scelta. Le medesime buste possono essere consegnate, inoltre, ad un intermediario abilitato, che deve trasmettere in via telematica i dati ivi contenuti osservando le specifiche tecniche di cui all'Allegato C al provvedimento 25 febbraio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 44 alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2003.
3. Reperibilita' dei modelli e della busta e autorizzazione alla stampa.
3.1. I modelli di dichiarazione "Unico 2003-PF" sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dai siti Internet www.agenziaentrate.it e www.finanze.it, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche indicate nel successivo punto 3.4. Il "Fascicolo 1", il "Fascicolo 2" e la busta di cui al successivo punto 3.5 da utilizzare per la presentazione tramite le banche convenzionate o gli uffici postali nei soli casi in cui tale modalita' e' consentita, sono altresi' resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate presso gli uffici comunali.
3.2. I medesimi modelli possono essere anche prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche indicate nel punto 3.4 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonche' gli estremi del presente provvedimento.
3.3. a' autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1 nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al punto 3.4. A tal fine i modelli sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel sito Internet www.agenziaentrate.it in uno specifico formato elettronico, riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idoneo a consentirne la riproduzione.
3.4. Per la stampa dei predetti modelli, devono essere rispettate le caratteristiche tecniche contenute:
nell'Allegato 1 al presente provvedimento, per i modelli di cui al punto 1.2, per quelli indicati nella lettera a) del punto 1.3 e per la scheda di cui al punto 1.4;
nei relativi provvedimenti di approvazione, per gli altri quadri e modelli indicati nel punto 1.
3.5. Per la consegna dei modelli di dichiarazione alle banche convenzionate o agli uffici postali deve essere utilizzata la busta di cui all'Allegato B al provvedimento 14 gennaio 2003, di approvazione del modello IVA/2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 11 alla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2003. Ai fini della stampa della medesima busta devono essere osservate le caratteristiche tecniche contenute nell'Allegato A al predetto provvedimento di approvazione del modello IVA/2003.
Motivazioni:
Il presente provvedimento, emanato in base all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, concernente le modalita' e i termini per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, approva il modello di dichiarazione "Unico 2003-PF", con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2003 da parte delle persone fisiche.
Sono, altresi', approvati i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri per il periodo d'imposta 2002 nonche' la scheda da utilizzare, ai fini della scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF, da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Il modello Unico 2003-PF puo' essere compilato esclusivamente in euro, con arrotondamento all'unita' di euro per eccesso se la frazione decimale e' uguale o superiore a 50 centesimi, o per difetto se la stessa frazione e' inferiore a detto limite, secondo le regole matematiche stabilite in materia dalla disciplina comunitaria e dal decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.
Con lo stesso provvedimento viene, inoltre, autorizzata la stampa dei modelli, anche per la compilazione meccanografica degli stessi, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche.
Per quanto concerne la reperibilita', i suddetti modelli saranno resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate, sia in forma cartacea presso i comuni, sia in formato elettronico sui siti Internet dell'Amministrazione finanziaria.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento.
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
legge 28 dicembre 1995, n. 549 (art. 3, commi da 181 a 189): misure di razionalizzazione della finanza pubblica. Istituzione dell'accertamento dei ricavi, dei compensi e del volume di affari in base a parametri elaborati tenendo conto delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio della specifica attivita' svolta;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996: elaborazione dei parametri per la determinazione di ricavi, compensi e volume d'affari sulla base delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio sull'attivita' svolta;
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, commi da 124 a 127): applicazione dei parametri presuntivi di ricavi e compensi ai periodi d'imposta 1996 e 1997;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 1997: correttivi da applicare ai parametri approvati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996;
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314: norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni: istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), revisione degli scaglioni delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali;
legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento;
decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213: disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale.
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
decreto 31 luglio 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998: modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti;
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni: istituzione di una addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche; legge 13 maggio 1999, n. 133: disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale;
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195 (art. 4): regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore;
legge 23 dicembre 1999, n. 488: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505: disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461 e 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, in materia di redditi di capitale, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente;
decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506: disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446 e 18 dicembre 1997, n. 472, ed, in particolare, recante disposizioni modificative delle modalita' di prelievo dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47: riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare;
legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
legge 21 novembre 2000, n. 342: misure in materia fiscale;
legge 23 dicembre 2000, n. 388: disposizioni per la formazione del bilancio
annuale dello Stato;
decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168: disposizioni correttive del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in materia di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare;
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409: disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro;
legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni: primi interventi per il rilancio dell'economia;
decreto 21 novembre 2001, n. 429, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2001: regolamento recante disposizioni in materia di tassazione dei redditi di imprese estere partecipate in attuazione dell'articolo 127-bis, comma 8, del TUIR;
legge 28 dicembre 2001, n. 448: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112: disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture;
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178: interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate;
decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265: disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo;
provvedimento 28 novembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 223 alla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 2002: approvazione dello schema di certificazione unica CUD 2003, con le relative istruzioni, nonche' di definizione delle modalita' di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria;
decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27: disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilita';
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
provvedimento 14 gennaio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 11 alla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2003: approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2003 concernenti l'anno 2002, con le relative istruzioni e busta, da presentare nell'anno 2003 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nonche' del modello IVA 74-bis con le relative istruzioni;
provvedimento 14 gennaio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 20 alla Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2003: approvazione dei modelli 770/2003, con le relative istruzioni per la compilazione, concernente la dichiarazione dei sostituti d'imposta nonche' degli intermediari ed altri soggetti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative;
provvedimento 25 febbraio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 44 alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2003: approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2003, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo nonche' nelle schede riguardanti la scelta della destinazione dell'otto per mille del- l'IRPEF. Approvazione delle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale da parte dei sostituti d'imposta e dei CAF-dipendenti.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 marzo 2003
Il direttore: Ferrara
 
ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI

Struttura e formato dei modelli
I modelli devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4:
larghezza: cm. 21,0;
altezza: cm. 29,7.
E' consentita la riproduzione dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilita' dei modelli nel tempo.
E' altresi' consentita la predisposizione dei modelli su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento.
I modelli devono avere conformita' di struttura e sequenza con quelli approvati con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.
Sul bordo laterale sinistro della prima pagina del modello devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche e gli estremi del presente provvedimento.
Struttura e formato del prospetto per i parametri
Il prospetto per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione dei parametri di cui al punto 1.2 del presente provvedimento va riprodotto su stampati a striscia continua di formato a pagina singola. Le facciate di prospetto devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: "ATTENZIONE: DA NON STACCARE". Le dimensioni per il formato a pagina singola esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:
larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;
altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.
Nel caso in cui la dichiarazione sia consegnata presso una banca o un ufficio postale, il prospetto deve essere privato delle bande laterali di trascinamento ed inserito nell'apposita busta indicata al punto 3.5 del presente provvedimento.
La stampa del prospetto deve essere effettuata su una sola facciata dei fogli, lasciando in bianco il relativo retro.
I dati devono essere stampati nel prospetto utilizzando il tipo di carattere "courier", o altro carattere a passo fisso con densita' orizzontale di 10 ctr per pollice e verticale di 6 righe per pollice.
Caratteristiche della carta dei modelli
La carta deve essere di colore bianco con opacita' compresa tra 86 e 88 per cento ed avere un peso compreso tra 80 e 90 gr./mq.
Caratteristiche grafiche dei modelli
I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai fac-simili annessi al presente provvedimento e devono essere compresi all'interno di un'area grafica che ha le seguenti dimensioni:
larghezza: 75 decimi di pollice.
altezza: 65 sesti di pollice
Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, sinistro e destro).
Colori
Per la stampa tipografica dei modelli e delle istruzioni deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore azzurro (pantone 311 U).
E' altresi' consentita, per la riproduzione dei modelli mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero.
 
Fascicolo 1

----> Vedere da pag. 11 a pag. 138 della G.U. <----
 
Fascicolo 2

----> Vedere da pag. 139 a pag. 206 della G.U. <----
 
Fascicolo 3

----> Vedere da pag. 207 a pag. 318 della G.U. <----
 
Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione dei parametri - Esercenti arti e professioni

----> Vedere modello da pag. 319 a pag. 328 della G.U. <----
 
Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione dei parametri - Esercenti attivita' d'impresa

----> Vedere modello da pag. 329 a pag. 338 della G.U. <----
 
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