Il comune di Contigliano (provincia di Rieti) ha adottato, il 16 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003: (Omissis). I) l'aliquota da applicare ai fini dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) per i soggetti passivi e per gli immobili e' pari al 7 per mille, con effetto dal 1° gennaio 2003; II) l'aliquota da applicare per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con le relative pertinenze ubicate nello stesso edificio o comunque nelle immediate vicinanze (vedi cortile, corte comune, ecc. max. 50 metri) e' pari al 5,5 per mille; III) l'aliquota da applicare per l'unita' immobiliare e relative pertinenze ubicate nello stesso edificio o comunque nelle immediate vicinanze (vedi cortile, corte comune, ecc. max. 50 metri), concessa in uso gratuito da persone fisiche, con atto scritto avente data certa, a parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione che questi ultimi le utilizzino come abitazione principale, e' pari al 5,5 per mille; IV) l'aliquota da applicare per le unita' immobiliari adibite ad attivita' commerciali e studi professionali, ubicate nel centro storico e' pari al 4 per mille; V) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51, e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e quanto stabilito dal comma primo lettera e) dell'art. 59 del decreto legislativo n. 446/1997; VI) l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data della quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; VII) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratti, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 129,11 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per l'abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente; VIII) viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; IX) si da' atto che nella determinazione delle aliquote di cui al capo I, II, III e IV e di quanto oggetto del capo VI, nonche' nella definizione della detrazione di cui al capo VII sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del comune e che i provvedimenti, sopra disposti rispettano tale equilibrio; X) si riserva l'adozione di provvedimenti per l'iscrizione nel bilancio di previsione del fondo per il potenziamento degli uffici tributari del comune, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 3, comma 57 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dal regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. (Omissis). |