Gazzetta n. 76 del 1 aprile 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI CONTIGLIANO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Contigliano (provincia di Rieti) ha adottato, il 16 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
I) l'aliquota da applicare ai fini dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) per i soggetti passivi e per gli immobili e' pari al 7 per mille, con effetto dal 1° gennaio 2003;
II) l'aliquota da applicare per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con le relative pertinenze ubicate nello stesso edificio o comunque nelle immediate vicinanze (vedi cortile, corte comune, ecc. max. 50 metri) e' pari al 5,5 per mille;
III) l'aliquota da applicare per l'unita' immobiliare e relative pertinenze ubicate nello stesso edificio o comunque nelle immediate vicinanze (vedi cortile, corte comune, ecc. max. 50 metri), concessa in uso gratuito da persone fisiche, con atto scritto avente data certa, a parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione che questi ultimi le utilizzino come abitazione principale, e' pari al 5,5 per mille;
IV) l'aliquota da applicare per le unita' immobiliari adibite ad attivita' commerciali e studi professionali, ubicate nel centro storico e' pari al 4 per mille;
V) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51, e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e quanto stabilito dal comma primo lettera e) dell'art. 59 del decreto legislativo n. 446/1997;
VI) l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data della quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente;
VII) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratti, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 129,11 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per l'abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;
VIII) viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
IX) si da' atto che nella determinazione delle aliquote di cui al capo I, II, III e IV e di quanto oggetto del capo VI, nonche' nella definizione della detrazione di cui al capo VII sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del comune e che i provvedimenti, sopra disposti rispettano tale equilibrio;
X) si riserva l'adozione di provvedimenti per l'iscrizione nel bilancio di previsione del fondo per il potenziamento degli uffici tributari del comune, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 3, comma 57 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dal regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.
(Omissis).
 
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