Gazzetta n. 76 del 1 aprile 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI CREVALCORE
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Crevalcore (provincia di Bologna) ha adottato il 21 dicembre 2002-21 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
1. Di aumentare, per l'anno 2003, l'aliquota ordinaria passando dall'attuale 6 per mille al 6,7 per mille.
2. Di confermare, per l'anno 2003, tutte le altre aliquote e detrazioni gia' approvate per l'anno 2002 e di seguito descritte:
zero per i fabbricati facenti parte di nuovi insediamenti produttivi posti sulle aree di tipo D2 e D4 del capoluogo e/o frazioni come definite dal nuovo piano regolatore esecutivo dal 30 febbraio 2000, per tre anni a partire dalla data di agibilita' degli immobili medesimi, cosi' come stabilito dall'art. 7 del vigente regolamento I.C.I.;
zero per le unita' immobiliari e relative pertinenze concesse in locazione con regolare contratto a canone "concordato" ai sensi della legge n. 431/1998, come stabilito nell'art. 6 del vigente regolamento I.C.I.;
4,7 per mille per le unita' immobiliari e relative pertinenze adibite ad abitazione principale del proprietario o del titolare di diritto di usufrutto, uso, o abitazione; ed anche se:
lo stesso ha acquisito la residenza in istituto sanitario o struttura protetta a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unita' immobiliare medesima non risulti locata;
lo stesso ha concesso l'unita' immobiliare e relativa pertinenza in comodato gratuito ad un parente e/o affine di primo grado;
6,7 per mille, aliquota ordinaria per tutte le altre tipologie di immobili;
7 per mille per le abitazioni e relative pertinenze non locate, a disposizione.
3. Di confermare, per l'anno 2003, l'importo della detrazione annua per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in Euro 113,60;
4. Di stabilire inoltre l'importo, per l'anno 2003, delle maggiori detrazioni per abitazione principale stabilite nell'art. 8 del vigente regolamento I.C.I. come segue:
lettera a) "portatori handicap grave" in Euro 139,45;
lettera b) "nuclei familiari con almeno tre figli considerati fiscalmente a carico" in Euro 139,45.
5. Di precisare inoltre che per poter usufruire delle detrazioni di cui ai punti 1, 2, 3 occorre presentare al momento del versamento o al massimo entro il termine per la dichiarazione di variazione I.C.I. relativa all'anno per il quale si versa l'imposta, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, predisposta e disponibile presso l'ufficio tributi del comune ed allegare la prevista documentazione.
6. Che l'imposta dovuta relativamente alle aree fabbricabili deve essere calcolata rispetto ai valori minimi indicati nell'apposita delibera della giunta comunale.
(Omissis).
1. Di modificare nuovamente per l'anno 2003 e per i motivi in premessa esposti, l'aliquota ordinaria passando dal 6,7 per mille al 6,9 per mille.
2. Di confermare, per l'anno 2003, tutte le altre aliquote e detrazioni gia' approvate con proprio atto deliberativo n. 181 del 21 dicembre 2002 e di seguito riepilogate:
zero per i fabbricati facenti parte di nuovi insediamenti produttivi posti sulle aree di tipo D2 e D4 del capoluogo e/o frazioni come definite dal nuovo piano regolatore esecutivo dal 30 febbraio 2000, per tre anni a partire dalla data di agibilita' degli immobili medesimi, cosi' come stabilito dall'art. 7 del vigente regolamento I.C.I.;
zero per le unita' immobiliari e relative pertinenze concesse in locazione con regolare contratto a canone "concordato" ai sensi della legge n. 431/1998, come stabilito nell'art. 6 del vigente regolamento I.C.I.;
4,7 per mille per le unita' immobiliari e relative pertinenze adibite ad abitazione principale del proprietario o del titolare di diritto di usufrutto, uso, o abitazione; ed anche se:
lo stesso ha acquisito la residenza in istituto sanitario o struttura protetta a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unita' immobiliare medesima non risulti locata;
lo stesso ha concesso l'unita' immobiliare e relativa pertinenza in comodato gratuito ad un parente e/o affine di primo grado;
6,9 per mille, aliquota ordinaria per tutte le altre tipologie di immobili;
7 per mille per le abitazioni e relative pertinenze non locate, a disposizione.
(Omissis).
 
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