Il comune di Abano Terme (provincia di Padova) ha adottato il 12 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003: (Omissis). 1) Di stabilire che per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure: aliquota ordinaria del 6,80 per mille da applicarsi a tutti gli immobili ad eccezione: delle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche, soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune (che scontano l'imposta al 6 per mille); delle aree fabbricabili (che scontano l'imposta al 7 per mille); degli alloggi non locati (che scontano l'imposta al 7 per mille); degli alloggi locati a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 (che scontano l'imposta al 5 per mille); aliquota differenziata del 6 per mille da applicarsi a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune per le: unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale; aliquota differenziata del 7 per mille da applicarsi a: aree fabbricabili; alloggi non locati (non si considerano "non locati" quelli dati in comodato gratuito a parenti in linea retta ivi residenti sui quali deve essere applicata l'aliquota al 6,8 per mille); aliquota differenzita del 5 per mille da applicarsi agli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dagli appositi accordi, ai sensi dell'art. 2, della legge n. 431/1998 (contratti di locazione stipulati sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area territoriale interessata); 2) Di fissare in Euro 104 la detrazione per abitazione principale, dando atto che e' considerata adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 8, comma 5 del regolamento I.C.I.); 2) Di fissare in Euro 104,00 la detrazione per abitazione principale, dando atto che e' considerata adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 8, comma 5, del regolamento I.C.I.); 3) Di fissare in Euro 258 anche per l'anno 2003, la detrazione annua per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, posseduta da nuclei familiari nei quali sia presente una persona con invalidita' accertata di almeno l'80%, purche' il reddito complessivo del nucleo familiare imponibile IRPEF per l'anno precedente, sia pari o superiore a Euro 36.152,00; il contribuente presenta la relativa dichiarazione sostitutiva entro il termine fissato per il versamento del saldo dell'imposta, allegando copia del verbale di accertamento dell'invalidita' rilasciato dalla commissione medica competente; (Omissis). |