Il comune di Cerveteri (provincia di Roma) ha adottato il 14 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003: (Omissis). Le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nelle seguenti misure: 1) aliquota ordinaria 7 per mille; 2) aliquota ridotta 6 per mille, da applicare: a) per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare; b) per l'unita' immobiliare locata con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale; c) per l'abitazione data in uso gratuito, con contratto registrato, ad un parente in linea retta o collaterale, entro il primo grado, che la utilizzi come abitazione principale; 3) aliquota per la seconda casa non locata 8 per mille; 4) di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia locata. Di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 104,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente che la possiede, a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari, dimorano abitualmente. La detrazione e l'aliquota del 6 per mille si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati agli istituti autonomi per le case popolari. Di stabilire che per le abitazioni principali dei contribuenti che si trovino in situazioni di particolare disagio economico-sociale, debitamente documentate, si applica l'elevazione della detrazione spettante a Euro 258,228, e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta (Omissis). Di dare altresi' atto che per le cosiddette pertinenze, quali ad esempio box, garage, cantina etc., ex art. 30, comma 2, legge n. 488/1999, valgono le disposizioni di cui al vigente regolamento comunale. (Omissis). |