Gazzetta n. 76 del 1 aprile 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI GORIZIA
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Gorizia ha adottato il 20 dicembre 2002, 14 gennaio e 4 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
1. Di differenziare l'aliquta per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 secondo la seguente modalita':
a) aliquota ridotta del 5,5 per mille:
in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per le unita' immobiliari classificate nella categoria A (escluse A/10) direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C2, C6, C7, purche' non adibite a uso commerciale;
ai fabbricati, non locati, posseduti a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani residenti in istituti di ricovero o di cura e in istituti di detenzione considerati quali abitazioni principali sia ai fini dell'aliquota che della detrazione;
agli immobili adibiti ad abitazione locati alle condizioni definite negli accordi locali;
agli immobili concessi in comodato gratuito.
Le modalita' di applicazione dell'aliquota ridotta e dell'eventuale detrazione spettante sono disciplinate nell'apposito regolamento del tributo in esame;
b) aliquota ordinaria del 6 per mille:
per i fabbricati classificati nei gruppi catastali B, D, A/10, C non rientranti nelle ipotesi di cui al punto a);
per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
per le aree edificabili;
c) aliquota maggiorata del 6,5 per mille:
per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, non rientranti nelle ipotesi precedenti a cui sono applicabili le aliquote del 5,5 per mille, ovvero del 6 per mille;
d) aliquota differenziata del 5 per mille:
per i fabbricati assegnati dall'ATER - Agenzia territoriale per l'edilizia residenziale.
2. Di fissare la detrazione ordinaria in Euro 103,30.
3. Di fissare la maggiore detrazione in Euro 258,23 da applicarsi a casistiche determinate e meglio specificate nel regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili in fase di modifica e compatibilmente con le previsioni di bilancio.
(Omissis).
1. Di considerare stralciata la frase "per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari", riportata nella parte relativa all'aliquota ordinaria del 6 per mille, tanto nelle premesse che nel dispositivo, indicata nella deliberazione n. 400 del 20 dicembre 2002 avente a oggetto "I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili - aliquota differenziata per il 2003".
2. Di confermare la previsione dell'aliquota del 5 per mille per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.
(Omissis).
1. Di rettificare, recependo gli indirizzi del consiglio comunale contenuti nella deliberazione consiliare del 31 gennaio 2003 riguardante la modifica al regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili con decorrenza dal 1° gennaio 2003, il punto d) del dispositivo della deliberazione giuntale n. 400 del 20 dicembre 2002, come segue:
d) aliquota differenziata del 5,5 per mille:
per gli alloggi regolarmente assegnati dall'ATER - Agenzia territoriale per l'edilizia residenziale.
(Omissis).
 
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