Gazzetta n. 76 del 1 aprile 2003 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
COMUNICATO
Ottavo aggiornamento del 19 marzo 2003 alla circolare n. 229 del 21 aprile 1999. Istruzioni di vigilanza per le banche: sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa.

Il Testo unico bancario e il Testo unico della finanza individuano le sanzioni amministrative applicabili nei casi di violazione delle norme contenute nei medesimi testi unici o nelle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorita' di vigilanza. La previsione di sanzioni amministrative mira ad assicurare che lo svolgimento dell'attivita' bancaria e finanziaria sia ispirato a principi di sana e prudente gestione nonche' di correttezza e trasparenza dei comportamenti; le disposizioni sanzionatorie, progressivamente arricchite con l'introduzione di nuove fattispecie, si raccordano, pertanto, con le finalita' prudenziali perseguite attraverso le norme di vigilanza regolamentare e informativa.
La procedura sanzionatoria disciplinata dall'art. 145 del T.U.B., che trae origine dalla legge bancaria del 1936 e ha come tradizionali destinatari gli esponenti bancari, rappresenta il modello di riferimento nella disciplina sanzionatoria dell'ordinamento finanziario. A tale procedura si ispira quella relativa alle violazioni delle norme in tema di servizi di investimento contenuta nell'art. 195 del T.U.F.
Nel settembre del 1998 la Banca d'Italia ha emanato specifiche disposizioni in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa, poi confluite, con alcune modifiche, nel Titolo VIII, Capitolo 1 del nuovo fascicolo "Istruzioni di vigilanza per le banche", emanato con la circolare n. 229 del 21 aprile 1999.
In relazione all'evoluzione del quadro normativo, all'esperienza maturata in sede di applicazione della disciplina e agli indirizzi giurisprudenziali in materia, e' stata effettuata una revisione delle disposizioni in oggetto, allo scopo di aggiornare le fattispecie sanzionabili e di introdurre modifiche procedurali volte a elevare la trasparenza del procedimento sanzionatorio e ad agevolare l'esercizio del diritto di difesa da parte degli interessati.
Nuove fattispecie sanzionabili sono state introdotte a opera di recenti provvedimenti legislativi, anche in conseguenza della depenalizzazione di alcune figure di reato. Accanto ai tradizionali destinatari delle sanzioni sono stati indicati, quali potenziali responsabili delle infrazioni, coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, nonche' altri soggetti il cui operato possa compromettere l'efficace esercizio delle funzioni di vigilanza e di tutela della stabilita' e dell'efficienza del mercato degli strumenti finanziari.
Sul piano procedurale le modifiche introdotte hanno precisato l'articolazione e i passaggi salienti delle fasi della procedura, indicando le modalita' per l'esercizio dei diritti degli interessati e per lo svolgimento dell'azione amministrativa.
Le presenti disposizioni, che costituiscono la nuova versione del Titolo VIII, Capitolo 1 delle Istruzioni di vigilanza per le banche, saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entreranno in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione.
Nell'occasione, si e' intervenuti anche sulle disposizioni in materia di "succursali di banche e societa' finanziarie" (Titolo III, Capitolo 2), per una precisazione in tema di fonti normative; tali disposizioni verranno pubblicate ed entreranno in vigore nei termini di cui sopra.
Il Governatore: Fazio

TITOLO VIII - Capitolo 1
SANZIONI E PROCEDURA SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA
SEZIONE I
Disposizioni di carattere generale 1. Premessa.
La disciplina sanzionatoria prevista dal T.U. e dal T.U.F. risponde all'esigenza di assicurare che lo svolgimento dell'attivita' bancaria e finanziaria sia ispirato a principi di sana e prudente gestione nonche' di correttezza e trasparenza dei comportamenti; in tale ottica, la previsione di sanzioni amministrative si raccorda con le finalita' prudenziali perseguite attraverso le norme di vigilanza regolamentare e informativa.
In base all'art. 145 del T.U., la Banca d'Italia accerta le violazioni, conduce l'istruttoria in contraddittorio con i soggetti interessati e propone al Ministro dell'economia e delle finanze l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ovvero comunica agli interessati di non aver dato seguito alla procedura sanzionatoria avviata nei loro confronti (1).
La procedura sanzionatoria bancaria rappresenta il modello di riferimento per la disciplina sanzionatoria dell'ordinamento finanziario (2). Ad essa si ispira la procedura prevista dall'art. 195 del T.U.F. per le violazioni delle disposizioni in materia di servizi di investimento, nonche' per l'inosservanza delle previsioni dettate dal decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253, con riguardo alle procedure per la gestione delle controversie in tema di bonifici transfrontalieri.
Le valutazioni della Banca d'Italia tengono conto della natura e della gravita' della violazione accertata nonche' delle conseguenze che questa determina sui profili tecnici aziendali. Specifico rilievo assumono il mancato rispetto delle regole che disciplinano l'assunzione dei rischi, nonche' le disfunzioni negli assetti organizzativi e nel sistema dei controlli interni (3); peculiare importanza e' altresi' attribuita alle carenze nei flussi informativi trasmessi alla Banca d'Italia tali da incidere sulla corretta rappresentazione della situazione tecnica dell'intermediario.
La responsabilita' delle infrazioni e' attribuita alle persone fisiche alle quali fa carico il comportamento irregolare, commissivo o omissivo, doloso o colposo, individuate in relazione alle funzioni effettivamente svolte, anche in assenza di una esplicita qualifica formale.
La presentazione di scritti difensivi e la possibilita', nella fase istruttoria, di richiedere un'audizione personale danno attuazione ai principi del contraddittorio e di partecipazione al procedimento, corollari del diritto di difesa dei soggetti sui quali ricadono gli effetti giuridici del provvedimento amministrativo.
Nell'applicazione delle sanzioni amministrative si tiene conto dell'opera svolta dai componenti gli organi collegiali, anche individualmente, per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, nonche' della personalita' del soggetto responsabile. ----------
(1) L'art. 145 prevede analoghi poteri, per gli aspetti
di competenza, in capo all'Ufficio Italiano dei Cambi.
(2) A tale procedura fanno, tra l'altro, riferimento
l'art. 18-bis, comma 5-bis, del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, con riguardo all'applicazione delle
sanzioni amministrative nei confronti degli organi di
amministrazione e di controllo dei fondi pensione, nonche'
l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 2001, n. 144, per cio' che concerne le attivita' di
bancoposta svolte da Poste Italiane S.p.a. La medesima
procedura si applica agli IMEL (art. 144 del T.U.) e agli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di
cui all'art. 107 del T.U.
(3) In proposito, si richiama l'art. 36 del decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, che ha istituito
presso la Banca d'Italia un archivio informatizzato degli
assegni bancari e postali e delle carte di pagamento,
ponendo a carico degli intermediari importanti compiti che
richiedono l'attivazione di adeguati presidi sul piano
organizzativo e dei controlli interni. 2. Fonti normative.
La materia e' disciplinata dai seguenti articoli del T.U.:
- art. 133, cosi' come modificato dall'art. 64, comma 24, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, dall'art. 30, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, e dall'art. 55, comma 3, della legge 1° marzo 2002, n. 39, che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie in materia di abuso di denominazione;
- articoli 139 e 140, cosi' come modificati dall'art. 64, commi 26 e 27, del decreto legislativo n. 415/1996, che prevedono l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni in materia di partecipazioni al capitale di banche e di societa' finanziarie capogruppo nonche' di comunicazioni relative alle partecipazioni al capitale di banche, di societa' appartenenti a un gruppo bancario e di intermediari finanziari;
- art. 143, cosi' come modificato dall'art. 64, comma 31, del decreto legislativo n. 415/1996, che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni in materia di emissione di valori mobiliari;
- art. 144, cosi' come modificato dall'art. 64, comma 33, del decreto legislativo n. 415/1996, dall'art. 33, comma 1, del decreto legislativo n. 342/1999 e dall'art. 55, comma 3, della legge n. 39/2002, che indica le norme del medesimo T.U. unico la cui violazione, estesa anche alle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorita' creditizie, determina l'applicabilita' delle sanzioni amministrative pecuniarie, i soggetti destinatari nonche' gli importi minimi e massimi delle sanzioni medesime;
- art. 145, cosi' come modificato dall'art. 64, comma 35, del decreto legislativo n. 415/1996 e dall'art. 34, comma 1, del decreto legislativo n. 342/1999, che disciplina la procedura sanzionatoria amministrativa.
La materia e', altresi', disciplinata dai seguenti articoli del T.U.F.:
- art. 190, che indica le norme del medesimo T.U.F. la cui violazione, estesa anche alle relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob, determina l'applicabilita' delle sanzioni amministrative pecuniarie, i soggetti destinatari nonche' gli importi minimi e massimi delle sanzioni medesime;
- art. 195, che disciplina la procedura sanzionatoria amministrativa nel caso di violazioni di cui all'art. 190.
Si richiamano, inoltre:
- l'art. 11, comma 2, della legge 12 giugno 1973, n. 349, che prevede l'applicabilita' della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 144, comma 1, del T.U. per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, della legge medesima, concernenti i termini e le modalita' di consegna dei titoli ai pubblici ufficiali abilitati alla levata del protesto;
- il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente la disciplina della riscossione mediante ruolo;
- le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, modificate dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, che trovano applicazione per gli aspetti della procedura sanzionatoria non espressamente disciplinati dall'art. 145 del T.U.;
- l'art. 45 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, che indica le norme del medesimo decreto legislativo la cui violazione determina l'applicabilita' di sanzioni amministrative pecuniarie, i soggetti destinatari nonche' gli importi minimi e massimi delle sanzioni e che prevede l'applicabilita' dell'art. 145 del T.U.;
- l'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253, che richiama la procedura prevista dall'art. 195 del T.U.F. ai fini dell'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei casi di violazione delle disposizioni inerenti le procedure di reclamo per la soluzione delle controversie in materia di bonifici transfrontalieri;
- l'art. 8, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, che richiama la procedura prevista dall'art. 145 del T.U. ai fini dell'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei casi di violazione degli obblighi di ritiro dalla circolazione e di trasmissione delle banconote e delle monete in euro sospette di falsita'. 3. Destinatari della disciplina.
Le presenti disposizioni sono dirette ai soggetti, di seguito indicati, che operano presso:
- banche autorizzate in Italia;
- succursali in Italia di banche comunitarie;
- societa' capogruppo di gruppi bancari, societa' appartenenti a gruppi bancari e societa' incluse nell'ambito della vigilanza consolidata di cui all'art. 65 del T.U.
Sono sottoposti alla procedura sanzionatoria:
- coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o di controllo;
- i dipendenti ai quali e' affidata, nell'ambito della struttura aziendale, la responsabilita' di specifiche funzioni presso aree o settori operativi;
- coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione della banca, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
- i responsabili della revisione contabile, per la mancata comunicazione alla Banca d'Italia di atti o fatti rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire grave violazione delle norme disciplinanti l'attivita' bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuita' dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio sul bilancio.
La medesima procedura trova applicazione nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 144, comma 4 (con riferimento all'interposizione nell'attivita' di credito al consumo), 133 (abuso di denominazione), 139, commi 1 e 3 (partecipazione al capitale di banche e di societa' finanziarie capogruppo), 140, comma 1 (comunicazioni relative alla partecipazione al capitale di banche, di societa' appartenenti a un gruppo bancario e di intermediari finanziari) e 143 (emissione di valori mobiliari) del T.U. 4. Responsabili dei procedimenti amministrativi.
Si indicano di seguito i responsabili del procedimento amministrativo di cui al presente Capitolo:
- procedimento sanzionatorio amministrativo [(relativamente alle fasi di competenza della Banca d'Italia (Sez. II - parr. 1.1 - 1.3)]: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Concorrenza, Normativa e Affari Generali.

SEZIONE II
Procedura sanzionatoria 1. Fasi della procedura.
La procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative prevista dall'art. 145 del T.U. si articola nelle seguenti fasi:
- contestazione delle irregolarita';
- presentazione delle controdeduzioni;
- valutazione delle controdeduzioni da parte della Banca d'Italia ed eventuale proposta di irrogazione delle sanzioni al Ministro dell'economia e delle finanze;
- emanazione del decreto sanzionatorio da parte del Ministro dell'economia e delle finanze;
- comunicazione e pubblicazione del decreto.
La procedura disciplinata dall'art. 195 del T.U.F. si articola nelle medesime fasi, fatto salvo che per gli aspetti di seguito specificati. 1.1 Contestazione delle irregolarita'.
Il procedimento sanzionatorio ha inizio con la contestazione formale da parte della Banca d'Italia, nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili, delle irregolarita' riscontrate nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza.
La contestazione avviene mediante apposita notifica entro 90 giorni dall'accertamento (360 giorni per i soggetti residenti all'estero).
Per le violazioni rilevate nel corso di ispezioni svolte dalla Banca d'Italia il termine decorre dalla conclusione degli accertamenti presso l'intermediario; per le irregolarita' riscontrate durante l'attivita' di vigilanza informativa il termine decorre dal momento in cui la Banca d'Italia viene in possesso di tutti gli elementi utili a qualificare compiutamente il fatto sotto il profilo sanzionatorio (normalmente dalla data di ricezione delle ulteriori informazioni richieste all'intermediario o fornite da altre Autorita).
La lettera di contestazione, oltre agli elementi formali idonei a qualificarla come atto di contestazione introduttivo della procedura sanzionatoria amministrativa, contiene:
- il riferimento all'accertamento ispettivo, all'attivita' di vigilanza o alla documentazione acquisita, dalla quale sia emersa l'irregolarita';
- la descrizione dell'irregolarita';
- l'indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie;
- l'invito a far pervenire alla Banca d'Italia eventuali controdeduzioni nel termine di 30 giorni.
La lettera di contestazione viene notificata sulla base di quanto dispone l'art. 14 della legge n. 689/1981 che, nel richiamare le modalita' previste dal codice di procedura civile, stabilisce che la notificazione possa essere effettuata anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione (1).
A tal fine, le banche, le societa' o gli enti forniscono tempestivamente le informazioni richieste dalla Banca d'Italia, relative al luogo e alla data di nascita, alla residenza e al codice fiscale dei soggetti destinatari delle contestazioni, impegnandosi a verificarne l'esattezza.
La sanzione pecuniaria ha carattere personale. Peraltro, ai sensi dell'art. 145, comma 10, del T.U., le banche, le societa' o gli enti ai quali appartengono gli autori delle violazioni rispondono in solido del pagamento della sanzione e sono tenuti a esercitare il diritto di regresso verso i responsabili. Analoga disposizione e' contenuta nell'art. 195, comma 9, del T.U.F.
La Banca d'Italia procede, pertanto, alla contestazione anche nei confronti del legale rappresentante della banca, della societa' o dell'ente di appartenenza dei soggetti responsabili delle violazioni. 1.2 Presentazione delle controdeduzioni.
I soggetti responsabili delle violazioni e le banche, le societa' o gli enti di appartenenza possono presentare controdeduzioni in ordine agli addebiti contestati. Il termine di 30 giorni per la presentazione degli scritti difensivi, che vanno trasmessi in duplice copia alla competente Filiale della Banca d'Italia, decorre dalla data di notifica della lettera di contestazione. Le controdeduzioni possono avere carattere individuale ovvero essere sottoscritte da tutti i soggetti interessati (ivi compreso il legale rappresentante della banca, della societa' o dell'ente) o da alcuni di essi.
Entro il medesimo termine di 30 giorni i soggetti destinatari delle contestazioni possono chiedere alla Filiale della Banca d'Italia di essere ricevuti per esporre le proprie ragioni; di tali audizioni personali viene redatto un sintetico verbale.
Nei casi in cui sussistano particolari motivi che impediscano il rispetto del termine indicato per l'invio delle controdeduzioni o quando sia stata presentata un'istanza di audizione personale, i soggetti interessati possono richiedere una breve proroga (di norma non superiore ai 15 giorni).
La mancata presentazione di controdeduzioni non pregiudica il seguito della procedura sanzionatoria. 1.3 Valutazione delle controdeduzioni.
La Banca d'Italia valuta le controdeduzioni, tenendo anche conto del complesso delle informazioni raccolte. L'eventuale proposta per l'irrogazione delle sanzioni e' formulata dalla Banca d'Italia entro 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni o per lo svolgimento di audizioni personali da parte del soggetto che ha ricevuto per ultimo la notifica della contestazione.
Nel caso in cui si rendano necessari ulteriori atti istruttori, ivi compresi accertamenti di carattere ispettivo, la Banca d'Italia puo' sospendere la procedura fino a un massimo di 120 giorni, dandone motivata comunicazione a tutti gli interessati. ----------
(1) Per i soggetti residenti all'estero, qualora la
residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la
notifica della contestazione non e' obbligatoria.
La Banca d'Italia comunica all'interessato la chiusura del procedimento nel caso in cui gli elementi di difesa presentati, ovvero le altre informazioni raccolte, siano ritenuti idonei a giustificare i fatti oggetto di contestazione (1). Resta, comunque, ferma la possibilita' per la Banca d'Italia di effettuare interventi di vigilanza volti ad assicurare la sana e prudente gestione delle banche e di richiamare i responsabili aziendali al puntuale rispetto delle disposizioni di vigilanza. Ove sussistano gli estremi per l'applicazione delle sanzioni amministrative, la Banca d'Italia invia al Ministro dell'economia e delle finanze, per il tramite della Segreteria del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), una proposta motivata, unitamente alle lettere di contestazione, alle controdeduzioni e all'eventuale verbale di audizione dei soggetti responsabili. La proposta per l'irrogazione delle sanzioni effettuata ai sensi dell'art. 195 del T.U.F. e' indirizzata al Ministero dell'economia e delle finanze.
L'entita' della sanzione, stabilita entro i limiti edittali previsti dalla legge, viene proposta avendo riguardo ai criteri fissati dalla legge n. 689/1981. In tale ambito, la gravita' della violazione viene valutata tenendo conto, tra l'altro, delle conseguenze della medesima sulla situazione tecnica aziendale - con riguardo anche alle dimensioni dell'intermediario - ovvero sulla rappresentazione della situazione comunicata alla Banca d'Italia.
Conseguentemente, per la fissazione dell'entita' della sanzione rilevano altresi':
- le ipotesi di piu' violazioni della medesima disposizione ovvero di violazione di diverse disposizioni compiuta con un'unica azione od omissione;
- i casi di reiterazione della condotta irregolare;
- l'assunzione nei confronti degli intermediari, ai quali i responsabili appartengono, di provvedimenti specifici, straordinari, ingiuntivi ovvero di gestione delle crisi. 1.4 Emanazione del decreto sanzionatorio.
L'emanazione del decreto di irrogazione delle sanzioni amministrative e' di competenza del Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso di procedura sanzionatoria disciplinata dall'art. 195 del T.U.F., all'emanazione del decreto sanzionatorio provvede il Ministero dell'economia e delle finanze (2). 1.5 Comunicazione e pubblicazione del decreto sanzionatorio.
La Banca d'Italia comunica i decreti sanzionatori agli interessati, alla banca nonche' alla societa' o all'ente solidalmente responsabili. Nel caso di procedura sanzionatoria disciplinata dall'art. 195 del T.U.F., a tali adempimenti provvede il Ministero dell'economia e delle finanze.
La Banca d'Italia trasmette, contestualmente alla comunicazione del decreto, copia della proposta di irrogazione delle sanzioni amministrative, nella quale e' contenuta la motivazione del provvedimento.
Il decreto sanzionatorio e' pubblicato per estratto nel Bollettino di Vigilanza della Banca d'Italia.
Il decreto di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 144, commi 3 e 4, del T.U. va pubblicato per estratto, entro 30 giorni dalla data della notificazione, a cura e spese della banca, della societa' o dell'ente ai quali appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Dell'avvenuta pubblicazione e' data notizia alla Banca "d'Italia. ----------
(1) Ai sensi dell'art. 7 della legge n. 689/1981, che
sancisce l'intrasmissibilita' agli eredi dell'obbligazione
relativa alla sanzione irrogata, la procedura sanzionatoria
si estingue in caso di decesso del soggetto interessato.
(2) Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre
2001, n. 409, per la violazione degli obblighi di ritiro
dalla circolazione e di trasmissione delle banconote in
euro sospette di falsita' la competenza ad applicare la
sanzione spetta al Governatore della Banca d'Italia. 2. Esecuzione e impugnativa del provvedimento.
Ai sensi dell'art. 145, comma 9, del T.U., alla riscossione delle sanzioni amministrative si provvede mediante ruolo, secondo i termini e le modalita' previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (1).
I soggetti sanzionati danno tempestiva comunicazione del pagamento effettuato alla banca, alla societa' o all'ente di appartenenza.
In caso di inadempienza delle persone fisiche interessate, le banche, le societa' o gli enti, civilmente responsabili del pagamento della sanzione, subentrano nell'obbligazione e sono tenuti a esercitare il diritto di regresso verso i responsabili.
Alle sanzioni amministrative non si applica l'art. 16 della legge n. 689/1981, che ammette il pagamento in misura ridotta.
Il decreto sanzionatorio puo' essere impugnato entro 30 giorni dalla data di comunicazione dinanzi alla Corte d'Appello di Roma. Entro lo stesso termine l'opposizione deve essere notificata alla Banca d'Italia.
Contro il decreto emanato ai sensi dell'art. 195 del T.U.F. e' ammessa opposizione alla Corte d'Appello del luogo in cui ha sede la banca, la societa' o l'ente cui appartiene l'autore della violazione. Nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, e' competente la Corte d'Appello del luogo in cui la violazione e' stata commessa. L'opposizione e' notificata al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Con riferimento alle richieste degli interessati di acquisire, a fini di difesa in giudizio, la documentazione inerente i procedimenti sanzionatori, va considerata la natura strettamente personale di tali procedimenti, che riguardano esclusivamente i soggetti ritenuti responsabili delle irregolarita' per le quali e' stata irrogata una sanzione pecuniaria. In tale contesto, avuta anche presente la tutela assicurata dall'ordinamento ai dati personali, il diritto di accesso alla documentazione amministrativa e' riconosciuto, con le limitazioni e le esclusioni previste in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241, solo ai titolari di interessi diretti e personali per la parte del procedimento di loro pertinenza.
La presentazione dell'opposizione non sospende il pagamento della sanzione.
La Banca d'Italia, nel costituirsi in giudizio, presenta le osservazioni a difesa della legittimita' della procedura sanzionatoria amministrativa e deposita i relativi documenti.
Il decreto della Corte d'Appello e' pubblicato per estratto nel Bollettino di Vigilanza della Banca d'Italia.

TITOLO III - Capitolo 2
SUCCURSALI DI BANCHE E SOCIETA' FINANZIARIE
SEZIONE I
Disposizioni di carattere generale 1. Premessa.
In armonia con il diritto comunitario, il T.U. ha accolto il principio della liberta' di stabilimento di succursali da parte delle banche in Italia e in altri Paesi dell'Unione europea (UE).
Le scelte in tema di articolazione territoriale rappresentano un aspetto rilevante dell'attivita' dell'imprenditore bancario. Tali scelte vanno effettuate perseguendo le strategie di posizionamento sul mercato che l'impresa si e' prefissata, congiuntamente con gli obiettivi di redditivita' e di efficienza e nel rispetto delle condizioni di equilibrio finanziario.
Le banche e le societa' capogruppo di gruppi bancari valutano la convenienza economica dello stabilimento di succursali tenendo conto, in particolare, dell'impatto sulla struttura dei costi e della capacita' dell'assetto organizzativo di sostenere un eventuale ampliamento della rete. ----------
(1) Tale disciplina non viene richiamata per la
procedura sanzionatoria di cui all'art. 195 del T.U.F.
Per i gruppi bancari, e' compito della capogruppo integrare le strategie di crescita delle singole banche appartenenti al gruppo.
Le banche italiane possono espandersi e operare sui mercati in condizioni di parita' con le banche degli altri Paesi dell'UE.
La Banca d'Italia puo' intervenire vietando l'apertura di una succursale per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della banca o del gruppo bancario di appartenenza.
Per l'apertura di succursali in Paesi non appartenenti all'UE e' necessaria una autorizzazione della Banca d'Italia, che - oltre a esaminare l'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della banca o del gruppo bancario di appartenenza - verifica che sia garantito il rispetto dei requisiti minimi di vigilanza concordati tra i Paesi del gruppo dei Dieci.
Viene disciplinata, inoltre, l'apertura di uffici di rappresentanza delle banche in Italia e all'estero e di succursali di societa' finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento in Paesi comunitari, coerentemente con le disposizioni previste per le banche.
Al fine di garantire un ordinato svolgimento del mercato e un'adeguata tutela della clientela l'insediamento di succursali e di uffici di rappresentanza di banche nei locali di altre banche o societa' finanziarie e' consentito a condizione che sia adottata ogni cautela di natura organizzativa volta a garantire la massima chiarezza nei rapporti con la clientela.
Le presenti Istruzioni disciplinano, infine, l'attivita' bancaria svolta al di fuori delle succursali e, in particolare, l'attivita' fuori sede della clientela. Tale norma e' posta essenzialmente a tutela del risparmiatore e quindi deve essere considerata di interesse generale. A essa si attengono, pertanto, anche le banche estere che intendano operare in Italia con proprie succursali o in regime di libera prestazione di servizi.
Le procedure per lo stabilimento di succursali previste dalle presenti Istruzioni sono sintetizzate negli Allegati A, B e C del presente Capitolo. 2. Fonti normative.
La materia e' disciplinata dai seguenti articoli del T.U.:
- art. 15, che disciplina lo stabilimento delle succursali di banche italiane, in Italia e in Paesi esteri;
- art. 18, che estende la disciplina delle succursali e della libera prestazione di servizi alle societa' finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento;
- art. 53, comma 1, lettera d), che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni.
Si rammenta, infine:
- l'art. 78, che prevede la possibilita', per la Banca d'Italia, di ordinare la chiusura di succursali di banche italiane per violazioni di disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attivita', nonche' per irregolarita' di gestione. 3. Definizioni.
Ai fini della presente disciplina si definiscono:
- "attivita' fuori sede", l'attivita' svolta dalla banca in luogo diverso dalla sede legale o dalle proprie succursali;
- "promotori finanziari", i promotori iscritti all'albo previsto dall'art. 31 del T.U.F.;
- "succursale", un punto operativo permanente, anche se non operante in via continuativa, che svolge direttamente con il pubblico, in tutto o in parte, l'attivita' della banca.
Rientrano nella definizione di succursale gli sportelli ad operativita' particolare (stagionali, saltuari, quelli di cassa mercati autorizzati ai sensi della legge n. 125 del 23 maggio 1959, cassa cambiali).
Non rientrano nella definizione di succursale:
a) le apparecchiature di "home banking" nonche' gli sportelli automatici (A.T.M. e P.O.S.) presso i quali non e' presente personale della banca (1);
b) gli uffici amministrativi anche quando ad essi ha accesso la clientela;
c) i punti operativi temporanei presso fiere, mercati, mostre e manifestazioni a carattere occasionale;
- "ufficio di rappresentanza", una struttura che la banca utilizza esclusivamente per svolgere attivita' promozionale e di studio dei mercati (cfr. anche Titolo VII, Capitoli 2 e 3, delle presenti Istruzioni). 4. Destinatari della disciplina.
Le presenti disposizioni si applicano alle:
- banche italiane (2);
- capogruppo;
- societa' finanziarie italiane ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dell'art. 18, comma 1, del T.U. 5. Responsabili dei procedimenti amministrativi.
Si indicano di seguito i responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:
- autorizzazione all'insediamento di succursali di banche italiane in Italia (Sez. II, par. 1): Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;
- autorizzazione all'insediamento di succursali di banche italiane in Paesi comunitari (Sez. II, par.2): Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;
- autorizzazione allo stabilimento di succursali di banche italiane in Paesi extracomunitari (Sez. II, par. 3): Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;
- proroga delle autorizzazioni (Sez. II, par. 4): Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;
- autorizzazione all'insediamento di succursali di societa' finanziarie italiane ammesse al mutuo riconoscimento in Paesi comunitari (Sez. IV, parr. 1 e 2): Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria.

SEZIONE II
Succursali di banche 1. Succursali in Italia.
Le banche possono istituire succursali previa comunicazione alla Banca d'Italia. Le banche possono dar corso all'apertura delle succursali trascorsi 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte della Banca d'Italia, salvo che questa sospenda l'attuazione per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della banca e del gruppo bancario di appartenenza. ----------
(1) Per l'installazione di sportelli automatici (A.T.M.
e P.O.S.) le banche di credito cooperativo si attengono
alla disciplina prevista nel Tit. VII, Cap. 1, delle
presenti Istruzioni.
(2) In conformita' alle disposizioni dell'art. 159,
comma 3, del T.U. la disciplina prevista nel presente
capitolo si applica anche alle banche con sede legale o
comunque operanti nelle regioni a statuto speciale.
La scelta della localizzazione delle succursali rientra nell'autonomia decisionale delle banche e dei gruppi bancari (1). Per favorire una aggiornata valutazione dei mercati di nuovo insediamento, la Banca d'Italia mette a disposizione delle banche le informazioni circa le comunicazioni ad essa pervenute concernenti aperture di succursali, per le quali siano gia' decorsi i termini del silenzio-assenso.
L'insediamento di succursali nei locali di altre banche o societa' finanziarie e' consentito a condizione che sia adottata ogni cautela di natura organizzativa volta a garantire la massima chiarezza nei rapporti con la clientela.
La procedura autorizzativa semplificata del silenzio assenso non trova applicazione nei confronti delle banche operanti da meno di un anno (2) e delle banche in amministrazione straordinaria. Queste banche devono all'occorrenza presentare specifiche domande di autorizzazione alla Banca d'Italia.
Le comunicazioni preventive e le segnalazioni successive relative all'apertura di succursali vanno effettuate dalle banche tramite il mod. 3 S.I.O.T.E.C. In caso di simultanea apertura di piu' succursali le banche inviano contemporaneamente tutti i modelli 3 S.I.O.T.E.C. accompagnandoli con una relazione scritta che illustri gli obiettivi relativi ai progetti di espansione territoriale (cfr. par. 6 della presente Sezione).
Per le banche appartenenti a gruppi bancari, la relazione e' inviata dalla capogruppo al fine di precisare come i progetti di espansione territoriale delle banche si inseriscono nell'ambito delle strategie del gruppo di appartenenza. 2. Succursali in Paesi comunitari. 2.1 Primo insediamento.
Le banche che intendano insediare una succursale in un Paese appartenente all'UE inoltrano una comunicazione preventiva alla Banca d'Italia, contenente le informazioni indicate nell'Allegato A del presente Capitolo.
Per le banche appartenenti a gruppi bancari, la comunicazione e' inoltrata dalla capogruppo.
La Banca d'Italia notifica le informazioni acquisite all'Autorita' competente del Paese ospitante entro 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione preventiva. Se la documentazione presentata risulta incompleta o insufficiente il termine e' interrotto. In tal caso, riprende a decorrere un nuovo termine di novanta giorni dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
La Banca d'Italia da' comunicazione alla banca interessata dell'avvenuta notifica all'Autorita' competente del Paese ospitante (3).
La banca puo' stabilire la succursale e renderla operativa dopo aver ricevuto apposita comunicazione dell'Autorita' competente del Paese ospitante o, in ogni caso, trascorsi 60 giorni dalla trasmissione, da parte della Banca d'Italia, della notifica a questa Autorita'.
Le succursali di banche italiane possono esercitare in Paesi appartenenti all'UE le attivita' ammesse al mutuo riconoscimento e, inoltre, le attivita' bancarie (di cui all'art. 10 del T.U.) non ammesse al mutuo riconoscimento. L'esercizio di queste ultime attivita' e' sottoposto alle disposizioni vigenti nell'ordinamento del Paese ospitante.
Le banche che, attraverso proprie succursali, intendono svolgere attivita' non ammesse al mutuo riconoscimento inviano una comunicazione preventiva alla Banca d'Italia e all'Autorita' competente del Paese ospitante.
La comunicazione preventiva relativa all'apertura di una succursale in un Paese appartenente all'UE va inviata unitamente al mod. 3 S.I.O.T.E.C. che andra' utilizzato anche per le segnalazioni successive (cfr. par. 6 della presente Sezione). ----------
(1) Per l'apertura di succursali le banche di credito
cooperativo si attengono alle disposizioni relative alla
"zona di competenza territoriale" previste nel Tit. VII,
Cap. 1, delle presenti Istruzioni.
(2) Il termine decorre dalla data di inizio
dell'operativita'.
(3) La Banca d'Italia notifica inoltre all'Autorita'
competente del Paese ospitante l'ammontare dei fondi propri
e del coefficiente di solvibilita' della banca e fornisce
precisazioni sul sistema di garanzia dei depositi nel caso
in cui la copertura assicurativa riguardi anche i depositi
effettuati fuori dell'Italia. 2.2 Modifiche delle informazioni comunicate.
Le banche comunicano alla Banca d'Italia e all'Autorita' competente del Paese ospitante le eventuali modifiche che intendono apportare all'operativita' della succursale per quanto attiene alle attivita' ammesse al mutuo riconoscimento, alla struttura organizzativa, ai dirigenti responsabili, al recapito.
Le banche gia' insediate in un Paese appartenente all'UE comunicano, mediante un mod. 3 S.I.O.T.E.C. (cfr. par. 6 della presente Sezione), l'intenzione di procedere all'apertura di ulteriori succursali.
La comunicazione va inviata almeno 30 giorni prima di procedere alle modifiche.
La Banca d'Italia effettua la relativa notifica all'Autorita' del Paese ospitante entro 30 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione e ne informa la banca interessata.
Le banche che, in un momento successivo allo stabilimento, intendono svolgere attivita' non ammesse al mutuo riconoscimento inviano una comunicazione preventiva alla Banca d'Italia e all'Autorita' competente del Paese ospitante. 2.3 Interventi della Banca d'Italia.
La Banca d'Italia puo' vietare lo stabilimento di una succursale in un Paese comunitario per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della banca e del gruppo bancario di appartenenza. Le valutazioni in materia di organizzazione tengono conto delle maggiori difficolta' che le banche possono incontrare nel garantire l'efficacia dei controlli interni su una succursale all'estero (1).
La Banca d'Italia emana il provvedimento di divieto entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al paragrafo 2.1 o 2.2 della presente Sezione.
Nel provvedimento sono chiariti gli aspetti tecnici che lo motivano e illustrati i problemi che la banca o il gruppo bancario deve risolvere per poter procedere allo stabilimento di succursali. 3. Succursali in Paesi extracomunitari. 3.1 Richiesta di autorizzazione.
Le banche possono stabilire succursali in Paesi extracomunitari previa autorizzazione della Banca d'Italia.
Le banche presentano alla Banca d'Italia una domanda di autorizzazione contenente le informazioni elencate all'Allegato A del presente Capitolo.
Per le banche appartenenti a gruppi bancari, la domanda e' inoltrata dalla capogruppo.
La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione nel termine di 90 giorni dalla ricezione della domanda.
Se la documentazione presentata risulta incompleta o insufficiente il termine e' interrotto. In tal caso, riprende a decorrere un nuovo termine di 90 giorni dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
La Banca d'Italia puo' richiedere un parere sull'iniziativa all'Autorita' competente del Paese estero. In tal caso il termine di 90 giorni e' sospeso. Della sospensione e della riapertura del termine viene data comunicazione agli interessati.
Per il rilascio dell'autorizzazione la Banca d'Italia verifica, ai fini del rispetto dei requisiti minimi di vigilanza concordati tra i Paesi del gruppo dei Dieci:
- l'esistenza, nel Paese di insediamento, di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati;
- la possibilita' di agevole accesso alle informazioni, da parte della casa madre italiana e della Banca d'Italia, anche attraverso accordi in materia di scambio di informazioni con l'Autorita' di vigilanza competente del Paese ospitante, ovvero attraverso l'espletamento di controlli in loco sulla succursale estera. ----------
(1) Si rammenta che alle succursali all'estero di
banche italiane si applicano le disposizioni in materia di
controlli interni aziendali previste nel Tit. IV, Cap. 11,
delle presenti Istruzioni.
La Banca d'Italia, inoltre, puo' non rilasciare l'autorizzazione per gli stessi motivi per cui puo' vietare lo stabilimento di una succursale in un Paese comunitario (cfr. par. 2.3 della presente Sezione). Il mancato rilascio dell'autorizzazione e' comunicato alla banca chiarendo gli aspetti tecnici che lo motivano.
La domanda di autorizzazione relativa all'apertura di una nuova succursale va inviata unitamente al mod. 3 S.I.O.T.E.C. che andra' utilizzato anche per le segnalazioni successive (cfr. par. 6 della presente Sezione). 4. Decadenza delle autorizzazioni e chiusura di succursali.
Decorso il termine di 12 mesi senza che le iniziative di apertura di succursali presentate abbiano trovato attuazione, le relative autorizzazioni si considerano decadute. Su motivata richiesta delle banche interessate, puo' essere consentito un limitato periodo di proroga, di norma non superiore a 6 mesi.
Le banche possono procedere autonomamente alla chiusura di succursali dandone comunicazione almeno 15 giorni prima alla Banca d'Italia con mod. 3 S.I.O.T.E.C. 5. Uffici di rappresentanza.
Le banche possono aprire uffici di rappresentanza sul territorio nazionale e all'estero (1).
L'apertura sul territorio nazionale di uffici di rappresentanza nei locali di altre banche o societa' finanziarie e' consentito a condizione che sia adottata ogni cautela di natura organizzativa volta a garantire la massima chiarezza nei rapporti con la clientela.
L'apertura di uffici di rappresentanza all'estero e' sottoposta alle procedure previste dall'Autorita' competente del Paese ospitante.
Le banche segnalano tramite il mod. 3 S.I.O.T.E.C. l'inizio dell'attivita', la chiusura e le comunicazioni di rettifica degli uffici di rappresentanza (cfr. par. 6 della presente Sezione). 6. Procedure per le segnalazioni.
Le banche inviano il mod. 3 S.I.O.T.E.C. (cfr. All. B del presente Capitolo) per le segnalazioni relative alle succursali e agli uffici di rappresentanza.
In particolare, il mod. 3 S.I.O.T.E.C. viene utilizzato dalle banche per le comunicazioni preventive relative all'apertura di succursali di banche italiane in Italia e in Paesi esteri.
Inoltre, il mod. 3 S.I.O.T.E.C. viene inviato per:
- le segnalazioni di inizio effettivo dell'attivita' di succursali e uffici di rappresentanza di banche italiane in Italia e in Paesi esteri. Tali segnalazioni vanno inviate entro 5 giorni dall'apertura dei nuovi insediamenti alla Filiale della Banca d'Italia che ha sede nel capoluogo della provincia dove e' insediata la propria direzione centrale;
- la chiusura di succursali e uffici di rappresentanza di banche italiane in Italia e in Paesi esteri;
- le comunicazioni di rettifica dei dati trasmessi da banche italiane, in relazione a succursali e uffici di rappresentanza (cambio di indirizzo, modifica del C.A.B., correzioni, ecc.). Tali comunicazioni vanno trasmesse, entro 5 giorni dall'evento, alla competente Filiale della Banca d'Italia.
A ciascun insediamento deve corrispondere l'invio di un mod. 3 S.I.O.T.E.C. Nel caso di simultanea apertura di piu' succursali o uffici di rappresentanza le banche inviano contemporaneamente tutti i modd. 3 S.I.O.T.E.C.
Le banche appartenenti a gruppi bancari inoltrano i modd. 3 S.I.O.T.E.C. tramite la capogruppo per le comunicazioni preventive relative alla simultanea apertura di piu' succursali in Italia e all'apertura di succursali all'estero. ----------
(1) Le banche di credito cooperativo non possono aprire
uffici di rappresentanza fuori della zona di competenza
territoriale.
I trasferimenti di succursali e uffici di rappresentanza da un comune all'altro devono essere segnalati compilando due distinti moduli 3 S.I.O.T.E.C., uno di chiusura della sede di provenienza e uno di apertura della sede di destinazione. Le trasformazioni da ufficio di rappresentanza in succursale devono essere segnalate compilando due moduli distinti, uno di chiusura e uno di richiesta di apertura. Le trasformazioni da succursale in ufficio di rappresentanza vanno segnalate compilando due modd. 3 S.I.O.T.E.C., uno per la chiusura della succursale e uno per la segnalazione dell'inizio dell'attivita' dell'ufficio di rappresentanza.
A fini di controllo la Banca d'Italia invia annualmente a ciascuna banca un prospetto riepilogativo che contiene riferimenti sulle succursali della banca stessa, in base alle informazioni desunte dai propri archivi. La banca verifica la correttezza delle informazioni e segnala eventuali discordanze entro 30 giorni dalla ricezione del prospetto.

SEZIONE III
Attivita' bancaria fuori sede 1. Strumenti finanziari e servizi di investimento.
Le banche offrono fuori sede strumenti finanziari e servizi di investimento nel rispetto delle norme che disciplinano tale attivita (1). 2. Altri prodotti e servizi bancari e finanziari. 2.1 Promozione e collocamento.
Le banche possono effettuare fuori sede attivita' di promozione dei propri prodotti e servizi bancari e finanziari, nonche' dei prodotti di terzi nei confronti dei quali svolgono un servizio di intermediazione, utilizzando, oltre ai canali pubblicitari, i propri dipendenti e promotori finanziari, nonche' altre banche o SIM e le rispettive reti di promotori finanziari, imprese ed enti di assicurazione e i rispettivi agenti assicurativi.
Le banche possono collocare fuori sede prodotti e servizi bancari e finanziari utilizzando i propri dipendenti e promotori finanziari, nonche' altre banche o SIM e le rispettive reti di promotori finanziari (2).
Le banche possono collocare prodotti e servizi, al di fuori delle succursali, anche mediante imprese ed enti di assicurazione e i rispettivi agenti assicurativi, sulla base di apposita convenzione fra la banca e l'impresa o ente di assicurazione. La convenzione dovra' limitare l'operativita' degli agenti o dei dipendenti assicurativi a prodotti standardizzati, ossia caratterizzati da modelli contrattuali predefiniti dalla banca con clausole non modificabili; nel caso di operazioni di finanziamento il contratto deve prevedere che la valutazione del merito creditizio resti di esclusiva competenza della banca; inoltre, le assicurazioni o gli agenti assicurativi non devono avere un potere dispositivo o conclusivo nei confronti della banca.
Limitatamente alle operazioni di credito al consumo, le banche possono utilizzare, come collocatore, il fornitore del bene per il quale si effettua l'affidamento, sulla base di apposita convenzione tra la banca e l'esercizio commerciale. Deve trattarsi di proposte contrattuali, secondo formulari, non modificabili, forniti dalla banca all'esercizio commerciale, che si perfezionano solo con il successivo consenso della banca stessa. Il processo di valutazione del rischio deve rimanere di esclusiva competenza della banca.
Le banche possono effettuare fuori sede servizi di cassa e tesoreria; i locali usati per l'espletamento dei servizi devono essere utilizzati esclusivamente a tal fine (3). 2.2 Gestione delle attivita'.
Le banche e i gruppi bancari adottano ogni cautela volta a garantire un continuo controllo dei rischi assunti mediante l'attivita' fuori sede. ----------
(1) Cfr. Parte II, Titolo II, Capo IV del T.U.F.
(2) II collocamento di prodotti assicurativi e'
soggetto alla disciplina dettata in materia dall'ISVAP e
dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
(3) Lo svolgimento di qualsiasi altro tipo di attivita'
e' consentito soltanto in presenza di una succursale.
Per l'attivita' fuori sede svolta da propri dipendenti, la banca deve assumere ogni iniziativa volta a rendere i soggetti che svolgono tale attivita' identificabili dalla clientela come rappresentanti della banca. I dipendenti devono essere forniti, inoltre, di un tesserino di riconoscimento munito di fotografia riportante i dati anagrafici del dipendente e la banca per conto della quale opera. In caso di cessazione dell'attivita' fuori sede da parte del dipendente, il tesserino deve essere ritirato.
Nello svolgimento dell'attivita' fuori sede i dipendenti bancari si comportano con diligenza, correttezza e professionalita' e osservano le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'attivita' della banca per conto della quale operano, anche con riferimento alla normativa in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari. I dipendenti sono, inoltre, tenuti a mantenere la riservatezza in ordine alle informazioni relative alla clientela di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio dell'attivita' fuori sede.
Per l'attivita' fuori sede svolta tramite i promotori finanziari, la banca, nel caso di cessazione del rapporto con il promotore, ha cura di informare la clientela che ha rapporti con il promotore medesimo, con comunicazione scritta, al piu' tardi mediante l'estratto conto successivo alla cessazione.
Per quanto riguarda il collocamento di contratti di finanziamento fuori sede, le banche fissano limiti massimi riferiti alle singole operazioni di finanziamento effettuabili in autonomia dagli intermediari, dai promotori o dai propri dipendenti e definiscono procedure atte a garantire una corretta valutazione del merito del credito.
Nello svolgimento di attivita' fuori sede diverse dai servizi di cassa e tesoreria il dipendente bancario puo' ricevere dalla clientela esclusivamente titoli di credito che assolvono la funzione di mezzi di pagamento, purche' siano muniti di clausola di non trasferibilita' e siano intestati alla banca per la quale il dipendente presta la propria attivita'.
Per lo svolgimento dei servizi di cassa, le banche valutano i problemi di sicurezza pubblica connessi al ritiro di contante e valori presso il cliente e adottano le necessarie misure di salvaguardia anche di carattere organizzativo. In particolare, per il materiale ritiro di fondi e valori al domicilio del cliente e' opportuno che la banca utilizzi societa' specializzate nel trasporto valori. 2.3 Trasparenza delle condizioni contrattuali.
Per i prodotti per i quali le banche si avvalgono della rete distributiva di altri soggetti, dovra' risultare da apposita dichiarazione sottoscritta dal cliente la consegna ovvero la presa visione della documentazione prevista dalla disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari in materia di pubblicita' preventiva delle condizioni contrattuali (cfr. Tit. X, Cap. 1, delle presenti Istruzioni). Si rammenta che e' cura della banca fornire, a tutti i soggetti che collocano per conto della banca medesima, i dati da pubblicizzare attraverso gli avvisi sintetici e i fogli informativi analitici. La banca deve, altresi', verificare che i clienti abbiano ricevuto una informazione completa e aggiornata e conservare agli atti la suindicata dichiarazione sottoscritta dal cliente.

SEZIONE IV
Stabilimento in Paesi comunitari di succursali di societa'
finanziarie italiane ammesse al mutuo riconoscimento (1) 1. Condizioni per lo stabilimento della succursale.
Una societa' finanziaria italiana puo' svolgere in un Paese comunitario attivita' ammesse al mutuo riconoscimento attraverso lo stabilimento di una succursale se sono verificate tutte le seguenti condizioni:
a) e' controllata da una o piu' banche italiane; ----------
(1) Per la disciplina dell'apertura di succursali nei
Paesi UE da parte di SIM e di intermediari finanziari
iscritti all'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U. -
ammessi al mutuo riconoscimento - cfr., rispettivamente,
Titolo I, Capitolo 4, delle Istruzioni di Vigilanza per gli
Intermediari del Mercato Mobiliare e Parte I, Capitolo X,
delle Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale.
b) le banche che la controllano detengono almeno il 90% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria;
c) la banca o le banche controllanti si sono dichiarate garanti in solido degli impegni presi dalla societa' nel Paese nel quale intende operare;
d) e' inclusa nella vigilanza consolidata alla quale e' sottoposta la banca o le banche controllanti;
e) il suo statuto consente l'esercizio delle attivita' che intende svolgere in ambito comunitario e queste attivita' sono gia' effettivamente esercitate in Italia.
Le societa' finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento sono tenute all'iscrizione all'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U. (1).
La Banca d'Italia verifica il rispetto delle condizioni elencate e rilascia un'attestazione che verra' allegata alle comunicazioni previste al par. 2 della presente Sezione.
Le societa' finanziarie comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia ogni modifica riguardante le condizioni previste per lo stabilimento della succursale. 2. Procedura per lo stabilimento e interventi.
Le societa' finanziarie che intendano svolgere in un Paese comunitario attivita' ammesse al mutuo riconoscimento attraverso lo stabilimento di una succursale, seguono la procedura indicata per le banche nella Sez. II, par. 2, del presente Capitolo, effettuando una comunicazione preventiva alla Banca d'Italia contenente le informazioni indicate all'Allegato A del presente Capitolo (2).
La Banca d'Italia puo' vietare lo stabilimento di succursali in un Paese comunitario in relazione alla situazione tecnico-organizzativa della societa' finanziaria.
Qualora la societa' finanziaria appartenga a un gruppo bancario, la Banca d'Italia valuta inoltre la situazione tecnico-organizzativa del gruppo di appartenenza, secondo i criteri generali fissati per l'apertura di succursali all'estero. Nel caso in cui la societa' non sia inclusa in un gruppo, tali valutazioni attengono al complesso delle banche partecipanti (3).
 
Allegato A
INFORMAZIONI RICHIESTE DALLA BANCA D'ITALIA PER LO STABILIMENTO
DI PRIME SUCCURSALI IN PAESI ESTERI Succursali di banche in Paesi comunitari.
La comunicazione, da inviare per ciascun Paese di insediamento, deve indicare:
- lo Stato dell'UE nel cui territorio la banca intende stabilire una succursale; ----------
(1) Restano escluse dall'obbligo dell'iscrizione
all'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U.,
ovviamente, le societa' di intermediazione mobiliare e le
societa' fiduciarie per le quali e' prevista l'iscrizione
in un apposito Albo.
(2) La societa' finanziaria interessata all'apertura di
una succursale invia la comunicazione preventiva alla
Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente
per la vigilanza individuale sulla societa' stessa. Qualora
questa faccia parte di un gruppo bancario, la comunicazione
deve essere trasmessa tramite la capogruppo alla Filiale
della Banca d'Italia territorialmente competente per la
vigilanza sulla capogruppo medesima.
(3) Qualora la societa' non appartenga a un gruppo
bancario, ai fini della vigilanza consolidata le attivita'
di rischio della finanziaria sono attribuite in parti
uguali alle banche controllanti che si sono dichiarate
garanti in solido. Se le banche stesse, ai sensi dell'art.
1298, comma 2, del codice civile, stabiliscono diversamente
la ripartizione del rischio connesso con la prestazione
della garanzia, l'attribuzione delle attivita' di rischio
ai fini della vigilanza consolidata avviene sulla base
degli accordi intervenuti fra le banche garanti.
- un programma di attivita' nel quale siano indicate le operazioni che la banca intende effettuare nel Paese ospitante. In particolare, la banca deve specificare se intende svolgere attivita' non ammesse al mutuo riconoscimento;
- la struttura organizzativa che assumera' la succursale;
- il recapito della succursale nel Paese estero ospitante dove possono essere richiesti i documenti;
- i nominativi dei dirigenti responsabili della succursale.
Per le banche appartenenti a gruppi bancari con un patrimonio di vigilanza inferiore a 100 milioni di euro (1), la comunicazione deve contenere indicazioni che dimostrino l'esistenza di positivi rapporti gia' in essere con clientela che risiede o opera nel Paese ospitante.
La comunicazione deve essere accompagnata da una traduzione certificata di tutti i documenti nella lingua ufficiale del Paese di insediamento. Succursali di banche in Paesi extracomunitari.
La domanda di autorizzazione deve contenere informazioni riguardanti:
- lo Stato estero nel cui territorio la banca intende stabilire una succursale;
- l'inquadramento dell'iniziativa nella complessiva strategia di espansione sull'estero;
- le attivita' che la banca intende effettuare nel Paese ospitante;
- la struttura organizzativa che assumera' la succursale;
- il recapito della succursale nel Paese estero dove possono essere richiesti i documenti;
- i nominativi e un curriculum informativo dei dirigenti responsabili della succursale;
- l'ammontare del fondo di dotazione della succursale, ove richiesto.
Per le banche appartenenti a gruppi bancari con un patrimonio di vigilanza inferiore a 1 miliardo di euro (1), la comunicazione deve contenere indicazioni che dimostrino l'esistenza di positivi rapporti gia' in essere con clientela che risiede o opera nel Paese ospitante. Succursali di societa' finanziarie in Paesi comunitari.
Oltre alle informazioni richieste alle banche per l'espansione in Paesi comunitari, la comunicazione deve contenere:
- una dichiarazione che indichi il rispetto delle condizioni stabilite alla Sez. VIII, par. 1, del presente Capitolo;
- una dichiarazione della banca controllante, o delle banche controllanti, che attesti l'esistenza del requisito di controllo (cfr. Sez. IV, par. 1, lettera a), del presente Capitolo), la garanzia in solido dei soggetti controllanti per gli impegni presi dalla societa' e il loro impegno ad assicurare anche nel seguito il mantenimento dei suddetti requisiti (2);
- una dichiarazione della societa' capogruppo, o dei soggetti controllanti per le societa' non appartenti a gruppi, contenente dettagli informativi sui sistemi di controllo che si intendono adottare nei confronti della succursale della societa' insediata all'estero.
La comunicazione deve essere accompagnata da una traduzione certificata di tutti i documenti nella lingua ufficiale del Paese di insediamento. ----------
(1) Per le banche non appartenenti a gruppi bancari si
fa ovviamente riferimento al patrimonio di vigilanza
individuale.
(2) Alla Banca d'Italia devono essere comunicate anche
eventuali modifiche successive alle suddette informazioni.
 
Allegato B

----> Vedere modello a pag. 91 e pag. 92 della G.U. <----

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. 3 S.I.O.T.E.C.
Il presente modulo va compilato barrando le corrispondenti caselle della Sezione 1 per le segnalazioni concernenti succursali e uffici di rappresentanza.
Il "Motivo della comunicazione" deve essere sempre precisato barrando le relative caselle della Sezione 2 del modulo. Comunicazioni preventive:
per le comunicazioni preventive va inserito il numero progressivo del modulo, assegnato dalla banca, nella Sezione 2. Devono essere completati tutti i campi previsti nelle Sezioni 3, 4 e 5 del modulo ad eccezione, chiaramente, di: data di chiusura, codice succursale B.I. (che viene attribuito dalla Banca d'Italia e successivamente comunicato alla banca), cod. comune B.I. nei casi di insediamenti all'estero e C.A.B. Apertura:
devono essere completati tutti i campi previsti nelle Sezioni 3 e 4 del modulo ad eccezione di: data di chiusura, codice succursale B.I. e C.A.B. nei casi di uffici di rappresentanza, cod. comune B.I. nei casi di insediamenti all'estero.
Si precisa che il codice C.A.B. va acquisito preventivamente presso la S.I.A.
Nei casi di apertura di succursali va indicato anche il riferimento alla comunicazione preventiva. Chiusura:
devono essere completati tutti i campi previsti nelle Sezioni 3 e 4 del modulo, ad eccezione del codice comune B.I. nel caso di chiusura di insediamenti all'estero.
Con questa causale vanno segnalate anche le rinunce all'apertura di succursali e di uffici di rappresentanza gia' autorizzati. Rettifica:
con questa causale vanno segnalate tutte le variazioni ai dati gia' trasmessi, ivi compresi i cambi di indirizzo e di codice C.A.B.
La succursale o l'ufficio di rappresentanza per il quale viene inoltrato il modulo di rettifica deve essere individuato tramite il comune di insediamento (comprensivo del codice comune B.I. e del codice succursale B.I. per le succursali).
Devono essere riempiti soltanto quei campi che vengono rettificati; gli altri campi vanno lasciati in bianco. Trasferimenti e trasformazioni:
i trasferimenti di succursali e uffici di rappresentanza da un comune all'altro devono essere segnalati compilando due distinti moduli 3 S.I.O.T.E.C., uno di chiusura della sede di provenienza e uno di apertura della sede di destinazione. Le trasformazioni da ufficio di rappresentanza in succursale devono essere segnalate compilando due moduli distinti, uno di chiusura e uno di richiesta di apertura. Le trasformazioni da succursale in ufficio di rappresentanza vanno segnalate compilando due modd. 3 S.I.O.T.E.C., uno per la chiusura della succursale e uno per la segnalazione dell'inizio dell'attivita' dell'ufficio di rappresentanza.
 
Allegato C
INSEDIAMENTO IN ITALIA E ALL'ESTERO DI SUCCURSALI E UFFICI
DI RAPPRESENTANZA DELLE BANCHE

=====================================================================
Area di insediamento | Banche italiane =====================================================================
|Comunicazione preventiva alla Banca
|d'Italia per l'apertura di succursali In Italia.... |con mod. 3 S.I.O.T.E.C. ---------------------------------------------------------------------
|Dopo l'apertura di ogni succursale o
|ufficio di rappresentanza, segnalazione
|alla Banca d'Italia entro 5 gg. con mod.
|3 S.I.O.T.E.C. ---------------------------------------------------------------------
|Comunicazione preventiva alla Banca
|d'Italia per l'apertura di succursali, In Paesi comunitari.... |accompagnata dal mod. 3 S.I.O.T.E.C. ---------------------------------------------------------------------
|Potere di veto della Banca d'Italia
|entro 60 gg. ---------------------------------------------------------------------
|Dopo l'apertura di ogni succursale o
|ufficio di rappresentanza, segnalazione
|alla Banca d'Italia entro 5 gg. con mod.
|3 S.I.O.T.E.C. ---------------------------------------------------------------------
|Autorizzazione della Banca d'Italia
|entro 90 gg. per l'apertura di
|succursali previo eventuale parere
|dell'Autorita' di vigilanza del Paese
|ospitante. La domanda di autorizzazione
|e' accompagnata dal mod. 3 S.I.O.T.E.C. In Paesi extracomunitari....|per le succursali. ---------------------------------------------------------------------
|Dopo l'apertura di ogni succursale o
|ufficio di rappresentanza, segnalazione
|alla Banca d'Italia entro 5 gg. con mod.
|3 S.I.O.T.E.C.
 
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