Gazzetta n. 76 del 1 aprile 2003 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 27 febbraio 2003
Criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' teatrali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;
Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24; a norma del quale, in attesa dell'entrata in vigore della legge di definizione degli ambiti di competenza dello Stato ai sensi all'art. 117 della Costituzione, i criteri e le modalita' di erogazione dei contributi alle attivita' dello spettacolo, previsti dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le aliquote di ripartizione annuale del Fondo unico per lo spettacolo sono stabiliti annualmente con decreti del Ministro per i beni e le attivita' culturali non aventi natura regolamentare;
Visto che il medesimo decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, ha disposto l'abrogazione del decreto ministeriale 4 novembre 1999, n. 470;
Considerato che occorre dare immediata attuazione al citato decreto-legge n. 24 del 2003, al fine di corrispondere con tempestivita' alle pressanti esigenze del settore, ferma restando la necessita' di adeguare successivamente i criteri e le modalita' di erogazione dei contributi alle eventuali modificazioni contenute nella legge di conversione del citato decreto-legge;
Visto il parere favorevole della Conferenza Stato-regioni del 28 novembre 2002 sullo schema di decreto ministeriale recante "Criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' teatrali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163";
Decreta:
Art. 1.
V a l i d i t a'
1. Il presente decreto ha carattere transitorio, in attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all'art. 117 della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali in materia di spettacolo ed il conseguente trasferimento della quota del Fondo unico per lo spettacolo riservata alle attivita' di prosa.
 
Art. 2.
Intervento finanziario per le attivita' teatrali
1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito definito "amministrazione", assegna contributi ai soggetti che svolgono attivita' di teatro, commedia musicale ed operetta, in corrispondenza degli stanziamenti destinati al settore dal Fondo unico per lo spettacolo, di seguito definito "Fondo", di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, al fine di:
a) favorire la qualita' artistica ed il rinnovamento dell'offerta teatrale, consentendo ad un pubblico sempre piu' ampio di accedere all'esperienza teatrale, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite;
b) promuovere nella produzione teatrale la qualita', l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove tecniche e stili, anche favorendo il ricambio generazionale;
c) agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano ed europeo;
d) promuovere la conservazione e la valorizzazione del repertorio classico;
e) ampliare le potenzialita' del mercato teatrale, anche promuovendo la valorizzazione di luoghi originariamente non destinati ad attivita' di spettacolo, e l'utilizzazione di siti storici ed aree archeologiche per lo sviluppo del turismo culturale;
f) sostenere la formazione e tutelare le professionalita' in campo artistico, tecnico ed organizzativo;
g) incentivare la promozione e la diffusione del teatro sull'intero territorio nazionale, favorendo il radicamento di iniziative teatrali nelle aree meno servite;
h) promuovere l'interdisciplinarita' e la multimedialita';
i) sostenere la proiezione internazionale del teatro italiano, in particolare in ambito europeo, anche mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalita' con qualificati organismi esteri.
2. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di seguito definito "Ministro", con proprio decreto, tenuto conto di quanto previsto dalle leggi finanziaria e di bilancio, sentita la Commissione consultiva per il teatro, di seguito definita "Commissione", in armonia con il totale dei contributi assegnati nell'anno precedente e con l'entita' delle domande complessivamente presentate, sentita la Conferenza Stato-regioni ripartisce triennalmente la quota da assegnare rispettivamente a:
a) ciascuno dei settori teatrali di cui al capo II;
b) i soggetti di cui al capo III;
c) le attivita' di cui al capo IV.
3. Qualora le leggi finanziaria e di bilancio successive all'emanazione del decreto di cui al comma 2 determinino una consistenza del Fondo inferiore a quella definita al momento dell'emanazione del citato decreto, il Ministro provvede alla proporzionale riduzione delle risorse ripartite. In caso di aumento della consistenza del Fondo, il Ministro puo' provvedere alle integrazione delle risorse medesime.
4. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, le attivita' teatrali considerate sono quelle relative alla produzione, distribuzione, esercizio, promozione, rassegne e festival.
 
Art. 3.
Criteri generali di attribuzione del contributo
1. Il contributo e' correlato alle voci di costo previste nel progetto artistico e nel preventivo finanziario, riconosciute ammissibili ai sensi dell'art. 5 secondo la valutazione qualitativa di cui all'art. 6 e nei limiti del pareggio tra entrate ed uscite di bilancio; eventuali utili conseguiti dovranno essere reinvestiti nella attivita'.
2. Il Ministro, ai fini dell'attribuzione dei contributi per i diversi settori teatrali, sentita la sezione teatro del Comitato per i problemi dello spettacolo, determina:
a) le percentuali di incidenza dei singoli costi ai quali correlare il contributo;
b) l'incentivo finanziario da assegnare ai soggetti teatrali che utilizzano, insieme a professionisti di collaudata esperienza, giovani attori e tecnici nei loro primi cinque anni di attivita' professionale;
c) l'incentivo finanziario rapportato al numero delle regioni e delle piazze visitate, con una maggiorazione per le regioni dell'obiettivo 1, come definito dal regolamento (CE) n. 1260 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
d) l'incentivo finanziario nel caso di prevalenza di recite di autori italiani, o di Paesi dell'Unione europea, viventi o per i quali sono in godimento i diritti di autore;
e) l'entita' delle maggiorazioni di cui all'art. 5, commi 3 e 4.
3. Sono considerati spettacoli in coproduzione quelli che prevedono apporti artistici, tecnici, organizzativi e finanziari dei soggetti partecipanti, anche di Paesi dell'Unione europea, motivati da un'adeguata relazione dei rispettivi direttori artistici; la Commissione esprime il parere sulla sussistenza dei presupposti e le recite realizzate sono valutate nei limiti dei rispettivi apporti ai costi di produzione.
4. Ai fini dell'assegnazione del contributo, per rappresentazioni pubbliche si intendono quelle alle quali chiunque puo' accedere con l'acquisto di biglietto di ingresso ad eccezione di quanto previsto dall'art. 15.
5. E' riconosciuta la sola attivita' recitativa svolta con i criteri individuati dall'art. 5, comma 5.
6. L'attivita' recitativa svolta all'estero e' riconosciuta per un massimo del venti per cento dell'intera attivita'.
7. L'amministrazione, previo assenso dell'interessato e sentita la Commissione, puo' attribuire il contributo a titolo diverso da quello richiesto, qualora le caratteristiche soggettive del richiedente o l'oggetto della domanda possono essere diversamente classificate.
8. Il contributo e' assegnato sulla base della validita' organizzativa ed imprenditoriale, nonche' della qualita' culturale delle iniziative, natura professionale delle attivita' realizzate, rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria ed impiego per ogni spettacolo di un minimo di sei elementi tra artistici e tecnici, riducibili a quattro con motivata richiesta di deroga da sottoporre alla Commissione. Per il settore del teatro per l'infanzia e la gioventu', il numero minimo degli elementi e' ridotto a quattro; il teatro di figura non e' soggetto a limitazioni.
9. Almeno la meta' degli spettacoli di nuova produzione devono essere programmati per un minimo di trenta giornate recitative per l'attivita' annuale, elevate a cinquanta giornate recitative nell'arco di due anni per l'attivita' triennale. Per il teatro di innovazione le giornate recitative sono ridotte, rispettivamente, a venti e trentacinque.
 
Art. 4.
Presentazione della domanda, determinazione del contributo
e criteri di ammissione
1. La domanda di ammissione al contributo - riferita ad una programmazione annuale o triennale - che dovra' essere trasmessa in copia alla regione in cui ha sede legale l'organismo teatrale, deve essere presentata in duplice copia, di cui una in carta da bollo, direttamente o per mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero per i beni e le attivita' culturali - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo - Servizio V, corredata da:
a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto, nonche' elenco dei soci, qualora tali atti non siano gia' in possesso dell'amministrazione;
b) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si rappresentano le variazioni dei dati risultanti dagli atti di cui alla lettera a);
c) progetto artistico e preventivo finanziario, redatti secondo l'apposito modello predisposto dall'amministrazione;
d) dichiarazione di osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. Il termine per la presentazione delle domande e' fissato al 15 settembre dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il contributo ed e' perentorio; gli organismi di promozione e le rassegne e festival possono integrare la documentazione con il progetto artistico e finanziario entro il 31 dicembre. In caso di domanda spedita mediante il servizio postale, fa fede la data di spedizione.
3. Nessun soggetto puo' essere ammesso al contributo se non ha svolto attivita' da almeno tre anni, salvo che si tratti di un soggetto teatrale il cui direttore artistico od organizzativo abbia gia' ricoperto, per almeno due anni, tale carica in altri organismi ammessi al contributo.
4. L'entita' del contributo, annuale o triennale, e' determinata con provvedimento del direttore generale per lo spettacolo dal vivo, previo parere della Commissione.
 
Art. 5.
Valutazione quantitativa
1. Per l'attivita' teatrale sono valutabili i costi concernenti la produzione, l'ospitalita', la distribuzione, la promozione e la pubblicita'.
2. Per l'attivita' di produzione i costi riguardano gli oneri previdenziali ed assistenziali complessivamente versati presso qualsiasi ente pubblico dall'organismo teatrale o da soggetti terzi impiegati, maggiorati di una quota percentuale a remunerazione dei costi di allestimento, definiti con il decreto di cui all'art. 3, comma 2. Tali oneri sono presi in considerazione fino al massimale di retribuzione giornaliero fissato annualmente dall'ENPALS. Il numero delle giornate lavorative e' considerato con riferimento al solo personale artistico e tecnico.
3. Per le imprese di produzione di cui al successivo art. 14, e' prevista una maggiorazione degli oneri sociali per ognuno dei seguenti requisiti:
a) l'effettuazione di non piu' di due spettacoli all'anno;
b) attivita' di coproduzione;
c) attivita' svolta in prevalenza con contratti a percentuale;
d) per il teatro di innovazione:
effettuazione di almeno milleottocento giornate lavorative;
disponibilita', anche temporanea, di una sede idonea per lo svolgimento di una valida e documentata attivita' di laboratorio e di qualificazione professionale in collaborazione con le universita' per il teatro di sperimentazione e con le istituzioni scolastiche per il teatro per l'infanzia e la gioventu';
rapporto con uno o piu' enti territoriali e disponibilita' di entrate finanziarie adeguate provenienti da soggetti diversi dallo Stato, comunque non inferiori al 40% dei costi sostenuti;
qualificata presenza all'estero, con particolare riferimento all'ambito europeo.
4. Per l'attivita' teatrale stabile di cui all'art. 10 e' prevista una maggiorazione di una quota percentuale degli oneri sociali, laddove gli spettacoli di nuovo allestimento direttamente prodotti o coprodotti sia effettuata in sede per un minimo di dodici giornate recitative a spettacolo, elevate a ventiquattro giornate recitative per i teatri operanti in citta' con piu' di un milione di abitanti. E' prevista altresi' una maggiorazione del costo di ospitalita' per quegli spettacoli programmati per un minimo di dodici giornate recitative, elevate a diciotto giornate recitative per i teatri operanti in citta' con piu' di un milione di abitanti.
5. Per la quantificazione dei costi di produzione ed ospitalita' sono prese in considerazione solo le recite che prevedono compensi a percentuale sugli incassi o per le quali sia corrisposto, nella misura massima, un compenso fisso risultante dalla somma dei compensi lordi, fino al massimale annualmente definito dall'ENPALS, moltiplicata tre volte, con un incremento del 10% per la commedia musicale. Concorrono alla formazione del foglio paga, con esclusione della moltiplicazione di cui sopra, anche le spese delle diarie nella misura massima di euro centoventi pro-capite. Il foglio paga e' accompagnato da una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che ne attesta la corrispondenza ai contratti stipulati.
6. Per le attivita' di ospitalita' tali costi sono altresi' riferibili per il 25% anche alle recite di formazioni teatrali non sovvenzionate dallo Stato o dalla regione, a compagnie di danza sovvenzionate ai sensi della legge 14 agosto 1967, n. 800, ed a compagnie straniere di particolare valenza culturale.
7. Per l'attivita' di distribuzione, i costi e le recite valutabili sono quelli previsti dai commi 5 e 6, nonche' quelli per la gestione della sala, la promozione e la formazione del pubblico.
8. Per l'attivita' di promozione, volta all'informazione e valorizzazione della cultura teatrale, e realizzata attraverso convegni, seminari, mostre, progetti di catalogazione e conservazione, ovvero finalizzata al perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi, sono valutati i relativi costi ad eccezione delle spese generali.
9. Per le rassegne ed i festival, i costi valutabili sono quelli riguardanti l'ospitalita', la produzione, la promozione e la pubblicita'.
 
Art. 6.
Valutazione qualitativa
1. Il parere per la valutazione qualitativa delle iniziative e' adottato dalla Commissione, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, sulla base dei seguenti criteri:
a) validita' artistica del progetto presentato;
b) direzione artistica o organizzativa;
c) identita' e continuita' del nucleo artistico ed organizzativo;
d) spazio riservato al repertorio contemporaneo, con particolare riferimento a quello italiano e di Paesi dell'Unione europea ed alla committenza di testi originali;
e) periodo di impiego degli scritturati in rapporto ai compensi da corrispondere;
f) il carattere di stanzialita' per le attivita' stabili e la tipologia del decentramento territoriale per le attivita' di giro;
g) integrazione delle arti sceniche e processi innovativi nell'ambito della produzione;
h) creazione di rapporti con le scuole e le universita', ivi compresi momenti di informazione e preparazione all'evento, idonei a favorire lo sviluppo della cultura teatrale;
i) integrazione con il patrimonio storico ed architettonico;
l) obiettivo del progetto, con riferimento alle sue finalita' sociali;
m) rapporto consolidato con enti locali e istituzioni culturali;
n) formazione e sostengo alle nuove istanze artistiche;
o) qualificata attivita' di documentazione e di diffusione, anche editoriale, dell'attivita' teatrale;
p) rapporto fra entrate di bilancio ed intervento statale.
2. In sede di valutazione si tiene altresi' conto del precedente progetto artistico realizzato e del relativo numero degli spettatori paganti registrati.
3. Ai fini del parere di cui al comma 1, la Commissione individua preliminarmente la rilevanza dei singoli criteri, attribuendo valore prevalente a quello di cui al comma 1, lettera a).
4. La valutazione qualitativa puo' determinare una variazione in aumento fino al doppio, ovvero in diminuzione fino all'azzeramento dei costi ammessi ai sensi dell'art. 5.
5. In caso di programmazione triennale, la valutazione qualitativa viene compiuta annualmente.
 
Art. 7.
Erogazione del contributo - Controlli
1. Nel caso di progetti artistici di particolare rilevanza finanziaria, l'amministrazione puo' prendere in considerazione solo una parte dei costi ammissibili. Resta fermo l'obbligo di presentare le risultanze del bilancio consuntivo o di rendiconto in ordine a tutta l'attivita' svolta.
2. Entro sessanta giorni dalla determinazione del contributo, l'amministrazione eroga l'acconto nella misura dell'ottanta per cento per i soggetti che abbiano ottenuto l'intervento statale da almeno tre anni, sempre che sia stata presentata la documentazione relativa all'anno precedente.
3. Ai fini dell'erogazione del saldo, i soggetti ammessi al contributo presentano, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, una dichiarazione con cui viene autocertificata la corrispondenza dei dati indicati con quelli di bilancio, e nella quale sono riportati:
a) le risultanze finali del bilancio consuntivo o del rendiconto, nonche' il piano di reinvestimento degli eventuali utili conseguiti;
b) il numero delle giornate recitative, delle giornate lavorative e degli scritturati, con la quantificazione dei costi e degli oneri sociali sostenuti di cui all'art. 5;
c) il numero e gli incassi delle recite effettuate a percentuale;
d) il numero e gli incassi delle recite effettuate entro il limite di cui all'art. 5, comma 5;
e) il numero e gli incassi delle recite effettuate con compensi oltre il limite di cui all'art. 5, comma 5;
f) il numero di recite di autori italiani, o di un Paese dell'Unione europea, viventi o per i quali sono in godimento i diritti di autore;
g) il numero delle regioni e piazze visitate anche in riferimento alle regioni dell'obiettivo 1, come definito dal regolamento (CE) n. 1260 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali.
4. Per le attivita' triennali, l'erogazione del contributo e' subordinata agli impegni stabiliti dalla legge finanziaria e di bilancio. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2, comma 3, il contributo per ciascun soggetto e' ridotto di una identica percentuale.
5. L'amministrazione puo' procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la regolarita' dei bilanci e degli altri atti riguardanti l'attivita' teatrale sovvenzionata, a tal fine accedendo anche alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiano e condizionando, ove opportuno, l'erogazione dell'intero contributo, o di parte dello stesso, all'esito della verifica.
6. L'importo del contributo e' fisso ed invariabile, anche in presenza di maggiori costi per l'attivita' svolta. Per le attivita' triennali e' possibile, a decorrere dal secondo anno del triennio, una revisione del contributo con riferimento ai maggiori costi, in presenza di nuovi elementi artisticamente qualificanti, non prevedibili all'atto della presentazione del progetto artistico.
7. Qualora l'attivita' programmata su base triennale sia aumentata o diminuita in misura non superiore al venti per cento per ciascun anno rispetto all'attivita' prevista nel periodo di riferimento, la stessa potra' essere aumentata o diminuita nella residua parte del triennio.
8. L'importo del contributo e' proporzionalmente ridotto quando l'attivita' svolta e' ridotta in misura superiore al dieci per cento rispetto a quanto preventivato.
9. La variazione sostanziale di alcuni degli elementi artistici del programma rispetto a quelli indicati nel progetto, va previamente comunicata all'amministrazione, che provvede a sottoporre nuovamente, per tale solo aspetto, il progetto alla Commissione ai fini della conferma o della variazione del contributo.
 
Art. 8.
Decadenze e sanzioni
1. Con provvedimento del direttore generale per lo spettacolo dal vivo e' disposta la decadenza del contributo, ovvero la sua riduzione proporzionale, provvedendosi, ove necessario, al recupero, totale o parziale, delle somme gia' versate, nei due anni successivi a quello in cui si e' conclusa l'attivita':
a) in mancanza della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 3;
b) in caso di presentazione di dichiarazione di cui alla lettera a) o di bilancio consuntivo, nei casi in cui ne sia stata fatta richiesta, non veritieri o con modifiche sostanziali rispetto al progetto presentato, senza la comunicazione di cui all'art. 7, comma 9.
 
Art. 9.
Atti di indirizzo
1. All'inizio del triennio il Ministro, sentito il parere della sezione teatro del Comitato per i problemi dello spettacolo e sentita la Conferenza Stato-regioni adotta un atto programmatico con cui stabilisce le priorita' e gli obiettivi per la diffusione della cultura teatrale sull'intero territorio nazionale.
2. All'inizio del triennio il Ministro, sentito il parere della Commissione, determina con proprio decreto gli elenchi degli organismi e delle iniziative teatrali di cui ai successivi articoli 11,12 e 13.
 
Art. 10.
Attivita' teatrale stabile
1. L'attivita' teatrale stabile e' svolta dai teatri stabili ad iniziativa pubblica, ad iniziativa privata, di innovazione nella ricerca e sperimentazione teatrale, di innovazione nel teatro per l'infanzia e la gioventu'.
2. L'attivita' teatrale stabile e' connotata dal prevalente rapporto con il territorio entro il quale e' ubicato ed opera il soggetto che la svolge, dalla continuita' del nucleo artistico-tecnico-organizzativo, nonche' da una progettualita' con particolari finalita' artistiche, culturali e sociali, ed e' caratterizzata da:
a) sostegno e diffusione dei valori del teatro nazionale d'arte, di tradizione e della commedia musicale, con adozione di progetti artistici di produzione, ricerca, perfezionamento professionale, promozione e ospitalita' e presenza in contesti sociali rilevanti;
b) rinnovo del linguaggio teatrale e sostegno alla drammaturgia contemporanea;
c) sviluppo del metodo di ricerca in collaborazione con le universita';
d) diffusione della cultura teatrale presso il pubblico di ogni fascia di eta' e ceto sociale;
e) valorizzazione di nuovi talenti;
f) esclusiva disponibilita' di una o piu' sale teatrali direttamente gestite e idonee alla rappresentazione in pubblico di spettacoli;
g) autonomia e comprovata qualificazione professionale della direzione, con esclusione dello svolgimento di altre attivita' manageriali, organizzative, di consulenza e prestazione artistica presso strutture produttive o distributive sovvenzionate dallo Stato nel campo del teatro;
h) rappresentare almeno il sessanta per cento dei minimi recitativi previsti dai successivi articoli 11, 12 e 13 in ambito cittadino o regionale;
i) ospitalita' coerente con le finalita' perseguite;
l) stabilita' del nucleo artistico e dell'organico amministrativo e tecnico;
m) disponibilita' di entrate finanziarie adeguate alla realizzazione del progetto.
 
Art. 11.
Teatri stabili ad iniziativa pubblica
1. Il riconoscimento di teatro stabile ad iniziativa pubblica e' subordinato, oltre a quanto previsto dal precedente art. 10, al possesso dei seguenti requisiti:
a) costituzione da parte della regione, della provincia e del comune nel cui territorio e' situata la sede, con l'impegno dei soci a contribuire alle spese dell'ente in misura almeno pari al contributo annualmente versato dallo Stato, nonche' a garantire la disponibilita' di una o piu' sale teatrali, di cui almeno una di cinquecento posti, con la copertura delle ulteriori spese di esercizio;
b) la presenza, quali organi, del presidente, del consiglio di amministrazione, dell'assemblea e del collegio dei revisori, con durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque;
c) la presenza di un numero di componenti del consiglio di amministrazione non superiore a cinque, elevabile a sette nel caso di presenza di ulteriori partecipanti, oltre gli enti territoriali necessari;
d) la presenza di tre componenti del collegio dei revisori, dei quali due scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti ed il presidente designato dal Ministro;
e) stabilita' del nucleo artistico assunto con contratto stagionale per almeno il quaranta per cento degli interpreti e di almeno il sessanta per cento dell'organico amministrativo e tecnico;
f) effettuazione annua di almeno cinquemila giornate lavorative e di centotrenta giornate recitative di spettacoli direttamente prodotti, ridotte a cento per i teatri stabili di minoranze linguistiche o di confine;
g) allestire od ospitare ogni anno almeno un'opera di autore italiano contemporaneo vivente per non meno di trenta giornate recitative se prodotto e per non meno di diciotto giornate recitative se ospitato;
h) valorizzazione, qualificazione ed impiego di giovani attori e tecnici nell'ambito del nucleo artistico stabile.
 
Art. 12.
Teatri stabili ad iniziativa privata
1. Il riconoscimento di teatro stabile ad iniziativa privata e' subordinato, oltre a quanto previsto dall'art. 10, al possesso dei seguenti requisiti:
a) progetto artistico integrato di produzione, promozione ed ospitalita';
b) disponibilita' esclusiva di una sala teatrale di almeno cinquecento posti;
c) stabilita' del nucleo artistico e del personale amministrativo e tecnico;
d) effettuazione di almeno quattromilacinquecento giornate lavorative e di centoventi giornate recitative di spettacoli direttamente prodotti;
e) valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano ed europeo, con particolare riguardo ad autori viventi;
f) disponibilita' di entrate finanziarie adeguate provenienti da soggetti diversi dallo Stato comunque non inferiori al cinquanta per cento dei costi sostenuti.
2. Il Ministro, con proprio decreto, puo' riconoscere il Teatro stabile nazionale della commedia musicale che, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, dovra' avere la disponibilita' esclusiva di una sala teatrale di almeno 1300 posti.
 
Art. 13.
Teatri stabili di innovazione
1. Sono teatri stabili di innovazione quelli che svolgono attivita' di ricerca e sperimentazione teatrale o attivita' teatrale rivolta all'infanzia e alla gioventu'.
2. L'attivita' della ricerca e sperimentazione teatrale e' caratterizzata da una particolare attenzione al rinnovamento del linguaggio teatrale, alle nuove drammaturgie, alla multimedialita' ed alla integrazione delle arti sceniche, e da iniziative di studio e laboratorio, anche in collaborazione con le universita' per lo sviluppo di nuovi metodi di ricerca.
3. L'attivita' teatrale rivolta all'infanzia e alla gioventu' e' caratterizzata da una particolare attenzione all'evoluzione del linguaggio artistico e pedagogico, allo sviluppo e diffusione della cultura teatrale presso il pubblico in eta' prescolare e scolare, alle iniziative di studio e laboratorio, in collaborazione con le strutture scolastiche, mirate a finalita' educative ed alla formazione teatrale degli insegnanti.
4. Il riconoscimento di teatro stabile di innovazione e' subordinato, oltre a quanto previsto dall'art. 10, al possesso dei seguenti requisiti:
a) valorizzazione di nuovi talenti;
b) disponibilita' esclusiva di una o piu' sale teatrali, di cui almeno una di duecento posti;
c) effettuazione di almeno quattromila giornate lavorative e cento giornate recitative di spettacoli direttamente prodotti all'anno;
d) stabilita' del nucleo artistico e del personale amministrativo e tecnico;
e) disponibilita' di entrate finanziarie adeguate provenienti da soggetti diversi dallo Stato, comunque non inferiori al quaranta per cento dei costi sostenuti, tra i quali almeno un ente locale.
 
Art. 14.
Imprese di produzione teatrale
1. Le imprese di produzione teatrale, commedia musicale e operetta, di innovazione nell'ambito della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventu', si caratterizzano per la capacita' organizzativa, per la validita' artistica del progetto in relazione alla tradizione teatrale, alla drammaturgia contemporanea, alla piu' ampia diffusione della cultura e dell'arte teatrale sul territorio nazionale, alla valorizzazione di nuovi talenti, alla ricerca di nuovi linguaggi artistici e per la diffusione del teatro presso nuove fasce di pubblico, anche in eta' scolare e prescolare.
2. Dette imprese possono essere ammesse al contributo statale, se effettuano un minimo di novanta giornate recitative e di mille giornate lavorative, in presenza di:
a) direzione artistica di comprovata qualificazione professionale e nucleo artistico stabile;
b) autonomia creativa e organizzativa;
c) significativa progettualita' culturale e di rilevante impatto sul pubblico.
3. Possono altresi' essere ammesse al contributo statale le imprese di teatro di innovazione che, oltre alla direzione artistica di comprovata qualificazione professionale ed alla autonomia creativa e organizzativa, si caratterizzano per la continuita' e identita' del nucleo artistico, per la disponibilita', anche temporanea, di una sede idonea per lo svolgimento di attivita' laboratoriale e per la presenza di un progetto che realizzi un intervento creativo su testi teatrali e l'integrazione tra le arti sceniche; ai fini del raggiungimento dei minimi recitativi, tali imprese possono computare fino a venti giornate di attivita' di laboratorio.
4. Le imprese di produzione teatrale, ammesse al contributo statale e che hanno la disponibilita' pluriennale di un teatro, possono altresi' essere ammesse al contributo per l'attivita' di esercizio, secondo quanto previsto dall'art. 17, in presenza di un'adeguata ospitalita' per almeno il cinquanta per cento a compagnie organizzate da imprese diverse.
5. Una maggiorazione dei costi riferiti agli oneri sociali a compensazione delle spese per la gestione della sala e' riservata alle imprese di produzione teatrale, singole o consorziate, che hanno la disponibilita' esclusiva di un teatro di non piu' di duecentocinquanta posti o, relativamente alle zone non ancora servite, di luoghi attrezzati, muniti delle prescritte autorizzazioni, all'interno dei quali svolgono un programma continuativo di produzione ed ospitalita', rivolto alla drammaturgia contemporanea, alle attivita' di laboratorio e di aggiornamento professionale ed alla promozione e sensibilizzazione del pubblico.
 
Art. 15.
Teatro di figura ed artisti di strada
1. Sono ammessi al contributo statale le imprese che svolgono in un determinato ambito territoriale, con un organico progetto e stabilita' del nucleo artistico, un'attivita' continuativa di produzione del teatro di figura di significativo rilievo, anche in convenzione con gli enti locali interessati, ed integrata da attivita' di promozione, ricerca, conservazione e trasmissione della tradizione, aggiornamento delle tecniche e rinnovamento espressivo, rassegne e festival.
2. Sono ammesse al contributo statale le imprese di produzione del teatro di figura che effettuano almeno ottanta giornate recitative di spettacoli del repertorio tradizionale italiano ed innovativo, quaranta delle quali possono essere attestate, per la specificita' dell'attivita' svolta, anche con documentazione diversa dal bordero', e settecento giornate lavorative.
3. Per la quantificazione del contributo si tiene anche conto dell'effettuazione dell'attivita' di produzione teatrale all'estero, anche attraverso coproduzioni internazionali, e della gestione, con la partecipazione di almeno un ente locale, di spazi adeguati all'attivita' di ospitalita' di rassegne e festival, per almeno cinquanta recite, cui gli spettatori possono accedere anche gratuitamente, nonche' l'apertura al pubblico di collezioni storiche e musei e la realizzazione di iniziative di studio, formazione ed editoriali.
4. Sono ammessi al contributo statale nella misura massima del venti per cento dei costi sostenuti i soggetti che svolgono attivita' di promozione del teatro di strada o che organizzano manifestazioni, rassegne e festival con l'impiego esclusivo degli artisti di strada, quale momento di aggregazione sociale della collettivita', di integrazione con il patrimonio architettonico e monumentale e di sviluppo del turismo culturale.
 
Art. 16.
Organismi di promozione e formazione del pubblico
1. Sono ammessi al contributo statale gli organismi, beneficiari di una partecipazione finanziaria della regione dove hanno sede, che svolgono attivita' di promozione e formazione del pubblico nell'ambito del territorio della regione e di una regione confinante priva di un analogo organismo.
2. L'ammissione al contributo e' subordinata ai seguenti requisiti:
a) programmazione di almeno centocinquanta giornate recitative annue, riferite a compagnie beneficiarie del contributo statale o regionale e delle compagnie di cui all'art. 5, comma 6. Le giornate recitative devono essere articolate su almeno dieci piazze, distribuite in modo da garantire la presenza in ogni provincia, ed effettuate in idonee sale teatrali, ovvero in ambiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni;
b) struttura organizzativa autonoma;
c) autonomia e comprovata qualificazione professionale della direzione, con esclusione dello svolgimento di altre attivita' manageriali, organizzative, di consulenza e prestazione artistica presso strutture sovvenzionate dallo Stato nel campo del teatro;
d) progetto di distribuzione comprensivo di varie forme di produzione teatrale, sulla base di un repertorio qualificato e riferito anche alla produzione contemporanea italiana ed europea non caduta in pubblico dominio;
e) progetto di informazione, promozione e formazione del pubblico, anche attraverso iniziative tese ad accrescere la conoscenza del teatro, con la promozione di incontri con gli artisti, attivita' editoriali e rapporti con il mondo scolastico ed universitario;
f) disponibilita' di entrate finanziarie, da parte di soggetti diversi dallo Stato, non inferiori al cinquanta per cento dei costi sostenuti.
3. Per la quantificazione del contributo si tiene prioritariamente conto dei costi sostenuti dagli organismi per ospitare le compagnie in rapporto al numero delle presenze registrate nell'anno precedente, nonche' delle spese di pubblicita', dei progetti di promozione e formazione del pubblico, dell'apertura di nuovi spazi teatrali, dell'uso di siti storici ed archeologici per promuovere l'integrazione delle attivita' teatrali con i flussi turistici, e di ogni altra iniziativa tesa a favorire la crescita della domanda teatrale, con esclusione del costo del personale dipendente.
 
Art. 17.
Esercizio teatrale e teatri municipali
1. Sono ammessi al contributo statale i soggetti gestori di sale teatrali con riferimento ai costi della gestione della sala, della pubblicita' e della promozione del pubblico.
2. L'ammissione al contributo e' subordinata al possesso di:
a) prescritte autorizzazioni;
b) programmazione di almeno centotrenta giornate recitative per iniziative ad attivita' continuativa;
c) programmazione di almeno ottanta giornate recitative per iniziative ad attivita' stagionale.
3. E' riconosciuta ai soggetti che gestiscono una sala teatrale con una capienza non superiore a duecentocinquanta posti ed in presenza dei prescritti requisiti connessi all'agibilita', un'ulteriore valutazione per un progetto di produzione realizzato nella stessa, purche' non superiore al trenta per cento del totale delle giornate recitative programmate e secondo i criteri stabiliti per gli organismi di cui all'art. 14.
4. Quando la gestione concerne un teatro municipale, l'ammissione al contributo e' subordinata all'effettuazione di almeno quaranta giornate recitative ed alla disponibilita' di una sala con capienza non inferiore a trecento posti.
 
Art. 18.
Promozione teatrale e perfezionamento professionale
1. Sono ammessi al contributo statale, non cumulabile con le altre forme di contribuzione previste dal presente regolamento, i soggetti pubblici e privati che, non svolgendo attivita' produttiva, realizzano progetti di:
a) promozione, divulgazione e informazione nel campo teatrale nonche' di valorizzazione della cultura teatrale, con particolare riguardo alla drammaturgia italiana contemporanea. Tali progetti possono articolarsi in stages, seminari, convegni, mostre, attivita' di laboratorio, con particolare riguardo all'uso di nuove metodologie e alle interazioni con gli altri linguaggi dello spettacolo;
b) perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi del settore teatrale, con carattere istituzionale e continuativo, in presenza di un corpo docente di accertata qualificazione professionale e di adeguati spazi attrezzati per l'attivita' didattica e teatrale;
c) coordinamento e sostegno dell'attivita' di gruppi teatrali non professionistici ad essi aderenti;
d) iniziative di produzione e promozione teatrale nell'ambito di programmi di studio e di ricerca all'interno delle strutture universitarie statali, anche in collaborazione con i soggetti della stabilita' teatrale.
2. Per i progetti di cui alla lettera b), il contributo dello Stato puo' essere solo integrativo e non superiore al trenta per cento della somma dei contributi degli enti locali.
 
Art. 19.
Rassegne e festival
1. Sono ammessi al contributo statale i soggetti pubblici o privati, organizzatori di rassegne e festival di particolare rilievo internazionale e nazionale, che contribuiscono alla diffusione ed allo sviluppo della cultura teatrale, alla integrazione del teatro con siti storici ed archeologici e di promozione del turismo culturale, e che comprendono una pluralita' di spettacoli ospitati, prodotti o coprodotti nell'ambito di un coerente progetto culturale, effettuati in un arco di tempo limitato ed in un medesimo luogo. In particolare, i festival devono costituire momenti di incontro tra le diverse culture dello spettacolo dal vivo, anche in forma di creazioni multidisciplinari tendenti alla contaminazione di piu' linguaggi espressivi.
2. Il contributo statale ha carattere integrativo di altri apporti finanziati, e non puo' superare il trenta per cento dei costi sostenuti, ed e' concesso sulla base dei seguenti presupposti:
a) sovvenzione di uno o piu' enti pubblici;
b) direttore artistico di riconosciuta capacita' e prestigio professionale in esclusiva;
c) disponibilita' di una struttura tecnico-organizzativa permanente;
d) programmazione di una pluralita' di spettacoli dei quali almeno uno presentato in prima nazionale;
e) programmazione di spettacoli, sia di ospitalita' che in coproduzione, di soggetti italiani con prevalenza di quelli gia' sovvenzionati e di formazioni straniere di elevata qualita' artistica;
f) attivita' collaterali di promozione del pubblico anche attraverso convegni, seminari, mostre, attivita' editoriali.
 
Art. 20.
Ente teatrale italiano
1. L'Ente teatrale italiano, di seguito definito ETI, riceve un contributo ordinario su presentazione del programma di attivita' deliberato dai competenti organi statutari.
2. L'ETI, nell'ambito delle proprie finalita' istituzionali, ha lo scopo di promuovere l'incremento e la diffusione delle attivita' teatrali, soprattutto attraverso interventi per la pubblicita', la comunicazione, la promozione e la formazione del pubblico, anche a sostegno di progetti elaborati in accordo con le regioni.
3. Le modalita' ed i criteri di intervento finanziario dell'ETI sono disciplinati con apposito regolamento interno.
4. All'ETI possono essere altresi' concessi contributi finalizzati a particolari progetti di attivita', anche individuati dall'amministrazione, volti a favorire iniziative di diffusione all'estero dell'espressione artistica nazionale, la realizzazione di eventi di cultura teatrale o interdisciplinare di rilevanza internazionale, la diffusione della cultura teatrale nelle zone meno servite, l'integrazione dello spettacolo con i piu' moderni strumenti della comunicazione e con la televisione, la promozione di sinergie operative con i beni culturali ed il turismo.
5. L'ETI puo' stipulare con le compagnie teatrali e di danza, per l'attivita' ordinaria e per specifici progetti, solo contratti a percentuale sugli incassi, con l'eccezione delle compagnie programmate all'estero e di quelle straniere di grande rilevanza internazionale.
 
Art. 21.
Accademia nazionale di arte drammatica "Silvio D'Amico"
1. L'Accademia nazionale d'arte drammatica "Silvio D'Amico" riceve un contributo, su presentazione del programma di attivita' deliberato dai competenti organi statutari. Una quota di tale contributo puo' essere destinata al sostegno di iniziative anche produttive e di ricerca realizzate direttamente con la prevalente utilizzazione degli allievi dell'Accademia o assunte in collaborazione con altri enti teatrali anche a sostegno della drammaturgia contemporanea.
2. Al fine di armonizzare l'attivita' dell'Accademia con le disposizioni attuative della legge 21 dicembre 1999, n. 508, l'amministrazione procede a periodiche consultazioni con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica ai fini di una concertata azione a sostegno e sviluppo delle sue finalita' istituzionali.
 
Art. 22.
Progetti speciali e fondo perequativo
1. Sentito il parere della Commissione, possono essere finanziati non piu' di cinque progetti speciali finalizzati alla realizzazione di:
a) almeno due progetti di produzione teatrale di significativo valore artistico e culturale;
b) un progetto di sostegno, valorizzazione e diffusione della nuova drammaturgia italiana, che consiste nella stesura e messa in scena di testi originali, anche in accordo con enti e istituzioni pubbliche e d'interesse pubblico, attraverso l'impiego di piu' spazi teatrali e la diffusione sul territorio nazionale;
c) non piu' di due progetti finalizzati al perfezionamento professionale di attori e tecnici che non hanno superato il trentesimo anno di eta' e che hanno gia' svolto attivita' da almeno un biennio.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' alternativo rispetto a qualsiasi altro contributo previsto dal presente regolamento e non puo' essere concesso per piu' di tre anni consecutivi. La direzione artistica ed organizzativa del progetto ammesso al contributo ai sensi del comma 1 e' incompatibile con analoghi incarichi presso strutture teatrali finanziate dallo Stato.
3. Il contributo di cui al presente articolo trova copertura nella quota riservata al Ministro all'interno della ripartizione del fondo. Nell'ambito di tale quota e' altresi' costituito un fondo perequativo per:
a) operare interventi in favore di soggetti di produzione, distribuzione, promozione e formazione operanti nelle aree meno servite al fine di favorire l'ampliamento e la crescita della domanda teatrale, con particolare riferimento a possibili progetti pilota di residenza teatrale, secondo modelli operativi ed economici concordati con le regioni;
b) realizzare iniziative collegate alla promozione del turismo e dello spettacolo attraverso l'utilizzo di aree archeologiche, con il patrocinio del Ministero per i beni e le attivita' culturali, accordi di programma con le soprintendenze di settore, nonche' specifici sostegni delle regioni e degli enti locali.
4. Ai fini dell'ammissione al contributo di eventuali nuovi soggetti, le singole regioni concordano con l'amministrazione un piano programmatico di interventi.
 
Art. 23.
Disposizioni transitorie
1. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, il termine finale per la presentazione delle domande per l'anno 2003 e' fissato al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.
2. Per il triennio 2000-2002, la non completa realizzazione del progetto triennale, rispetto all'attivita' preventivata, comporta solo la proporzionale riduzione del contributo assegnato per la parte eccedente il dieci per cento.
3. Fino al 30 giugno 2003 non si applicano le disposizioni contenute nell'art. 5, comma 5, per i contratti gia' stipulati.
4. Fino al 30 giugno 2003 gli spettacoli del teatro di innovazione possono utilizzare un minimo di tre elementi artistici e/o tecnici.
5. Fino al 31 dicembre 2003 i minimi di attivita' e le adeguate entrate finanziarie sono stabiliti come segue:
a) 120 giornate recitative e 4000 giornate lavorative per i teatri stabili pubblici;
b) 100 giornate recitative e 4000 giornate lavorative, di cui almeno la meta' rappresentate in sede e copertura di almeno il quaranta per cento delle uscite, per i teatri stabili privati;
c) 100 giornate recitative, di cui almeno la meta' riguardanti spettacoli direttamente prodotti e rappresentati in sede, con una copertura non in corrispettivo di recite del quindici per cento del fabbisogno complessivo, da parte di soggetti, tra i quali almeno un ente locale, diversi dallo Stato, per i teatri di innovazione;
d) 80 giornate recitative, incluse 20 giornate di laboratorio per le imprese che operano nel campo della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventu', e 700 giornate lavorative per le imprese di produzione teatrale;
e) 130 giornate recitative per gli organismi di promozione e formazione del pubblico.
6. In considerazione dell'emanazione del presente decreto ad attivita' gia' iniziata, per il solo anno 2003 la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e' autorizzata a liquidare, in ragione del cinquanta per cento dell'ultima rata del contributo percepito con riferimento al triennio 2000-2002, anticipazioni sui contributi ancora da assegnarsi a soggetti che abbiano presentato regolare domanda di contributo anche nei termini previsti dal comma 1, che siano stati destinatari del contributo per piu' di tre anni e che abbiano regolarmente documentato l'attivita' dell'ultimo triennio.
 
Art. 24.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 febbraio 2003
Il Ministro: Urbani

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 234
 
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