Gazzetta n. 77 del 2 aprile 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 25 febbraio 2003, n. 54
Regolamento concernente modifica al decreto ministeriale 5 agosto 2002, recante "Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera".

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, recante "Misure urgenti in materia di pesca ed acquicoltura", che prevede l'emanazione di un regolamento concernente le norme di sicurezza da applicarsi alle unita' da pesca;
Visto il proprio decreto 5 agosto 2002, n. 218, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, recante "Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera";
Ritenuto che nella prima fase di applicazione, con riferimento al combinato disposto degli articoli 29 e 30 del citato decreto n. 218 del 2002, sono emersi seri problemi nell'applicazione dello stesso regolamento, a motivo della difficolta' di approvvigionamento sul mercato di dispositivi e apprestamenti di sicurezza introdotti dal nuovo regolamento, soprattutto con riferimento alle unita' navali abilitate alla pesca costiera locale e alla pesca costiera ravvicinata entro 20 miglia dalla costa;
Valutato che e' opportuno apportare correttivi al disposto degli articoli 29 e 30 del citato decreto n. 218 del 2002 nella parte in cui e' stata prevista l'abrogazione dei preesistenti decreti ministeriali disciplinanti la materia, evitando cosi' di penalizzare il ceto peschereccio con l'ulteriore effetto di interrompere l'esercizio dell'attivita' di pesca con conseguenze sul piano economico-sociale;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 gennaio 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 452 del 27 gennaio 2003;

Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.

1. All'articolo 29, primo comma, del decreto ministeriale 5 agosto 2002, n. 218, inserire, in fine, le seguenti parole: ", nonche', limitatamente alle navi abilitate alla pesca costiera locale e alla pesca costiera ravvicinata entro le 20 miglia dalla costa, entro il 31 dicembre 2003".
2. All'articolo 30 del decreto ministeriale 5 agosto 2002, n. 218, dopo il primo comma inserire il seguente:
"2. I decreti di cui al comma 1, continuano ad essere applicati, limitatamente alle navi abilitate alla pesca costiera locale e alla pesca costiera ravvicinata entro le 20 miglia dalla costa, fino al 31 dicembre 2003.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 25 febbraio 2003
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Lunardi

Il Ministro delle politiche
agricole e forestali
Alemanno

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2003

Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture
ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 207



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alla premessa:
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri",
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
- Il decreto ministeriale 5 agosto 2002, n. 218,
recante: "Regolamento di sicurezza per le navi abilitate
alla pesca costiera", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 2 ottobre 2002, n. 231.
- Il testo degli articoli 29 e 30 e' riportato nelle
note all'art. 1.
Nota all'art. 1:
- Il testo degli articoli 29 e 30 del citato decreto
ministeriale n. 218/2002, come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente:
"Art. 29 (Norma transitoria). - 1. Le navi da pesca
che, alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, erano in possesso di abilitazione alla
navigazione rilasciata in base a norme pregresse, dovranno
ottemperare alle nuove o maggiori prescrizioni previste dal
presente regolamento in occasione del rinnovo delle
annotazioni di sicurezza e comunque entro il 1° gennaio
2003, nonche', limitatamente alle navi abilitate alla pesca
costiera locale e alla pesca costiera ravvicinata entro le
20 miglia dalla costa, entro il 31 dicembre 2003.".
"Art. 30 (Norme abrogate). - 1. Dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento sono abrogati il decreto
del Ministro della marina mercantile 22 giugno 1982 e il
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
19 aprile 2000, entrambi citati in premessa.
2. I decreti di cui al comma 1 continuano ad essere
applicati, limitatamente alle navi abilitate alla pesca
costiera locale e alla pesca costiera ravvicinata entro le
20 miglia dalla costa, fino al 31 dicembre 2003.".



 
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