Il comune di Cassina Rizzardi (provincia di Como) ha adottato il 21 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003: (Omissis). 1) di fissare, per l'anno 2003 le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504: 3 per mille: l'aliquota da applicare a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. 5 per mille: l'aliquota da applicare con la detrazione di Euro 144,61 (L. 280.000) alle seguenti tipologie di immobili: unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; unita' immobiliare, non locata, posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; unita' immobiliari di pertinenza all'abitazione principale intendendosi come tali box, depositi, autorimesse. L'agevolazione e' pero' limitata esclusivamente a non piu' di una pertinenza per ciascuna abitazione principale. 5 per mille senza alcuna detrazione: l'aliquota da applicare alle unita' immobiliari concesse in uso gratuito da persone fisiche a parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione che questi ultimi le utilizzino come abitazione principale. 6 per mille: l'aliquota da applicare alle aree edificabili e terreni agricoli. 7 per mille: l'aliquota da applicare agli immobili diversi dalle abitazioni principali ed in caso di piu' pertinenze, esclusa quella dell'abitazione principale. 2) di darsi atto che l'introito derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra verra' iscritto nel bilancio di previsione 2003 alla risorsa 1.01.0010 delle entrate; 3) di stabilire le seguenti sanzioni amministrative: a) per omessa presentazione della dichiarazione o denuncia, 100% del tributo dovuto con un minimo di Euro 51,65 (L. 100.000); b) per denuncia o dichiarazione infedele, 50% del maggior tributo dovuto; c) per errori ed omissioni nella dichiarazione o denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, Euro 51,65 (L. 100.000) (Omissis). |