Gazzetta n. 77 del 2 aprile 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI CLES
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Cles (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
di determinare per l'anno 2003 le aliquote I.C.I. da applicare nel Comune di Cles nelle seguenti misure:
1) aliquota ordinaria del cinque per mille da applicarsi a tutti gli altri immobili (fabbricati ed aree) ad eccezione di quelli soggetti alle diverse aliquote di seguito specificate;
2) aliquota ridotta del quattro per mille da applicare a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, sulle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze;
3) aliquota agevolata del quattro per mille per i fabbricati merce invenduti. I soggetti che possono usufruire di tale agevolazione sono le imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e l'alienazione di immobili, sotto qualunque forma siano costituite, relativamente agli immobili di nuova edificazione realizzati per la vendita e rimasti invenduti per un periodo non superiore ad un anno;
4) aliquota del sei per mille per gli alloggi sfitti. di fissare per l'anno 2003 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, per i soggetti di cui al punto n. 2, a euro 130,00 e per i soggetti in situazione di disagio economico e sociale in misura massima di euro 258,00 secondo criteri e modalita' approvati con deliberazione consiliare n. 57 del 28 ottobre 1998;
di considerare direttamente adibite ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
di assimilare, ai sensi dell'art. 6 del vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta, ad abitazione principale le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti entro il primo grado, purche' nelle stesse il familiare abbia stabilito la propria residenza, vi dimori abitualmente e non risulti soggetto passivo d'imposta per tale immobile. A tali unita' immobiliari e' riconosciuta l'aliquota ridotta e la detrazione prevista per l'abitazione principale.
(Omissis).
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone