Gazzetta n. 77 del 2 aprile 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI CORCIANO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Corciano (provincia di Perugia) ha adottato il 12 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
1) Di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili che saranno applicate nell'anno 2003, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, nelle seguenti misure:
a) aliquota per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti come individuati dall'art. 6, comma 2, del Regolamento comunale I.C.I.: 5,5 per mille;
b) aliquota per le unita' immobiliari ad uso abitativo concesse dal soggetto passivo in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431: 4 per mille;
c) aliquota per le unita' immobiliari ad uso abitativo (categorie catastali da A/1 ad A/9) diverse da quelle di cui ai punti a) e b): 7 per mille;
d) aliquota per le aree fabbricabili: 7 per mille;
e) aliquota per gli immobili appartenenti alle categorie catastali del gruppo D e alla categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati): 7 per mille;
f) aliquota per le unita' immobiliari inagibili o inabitabili oggetto di interventi finalizzati al recupero, limitatamente a 3 anni dall'inizio dei lavori (art. 1, comma 5, legge n. 449/1997): 4 per mille;
g) aliquota per le unita' immobiliari diverse da quelle di cui ai precedenti punti dalla lettera a) alla lettera f): 6 per mille.
2) Di stabilire, altresi', le seguenti condizioni per l'applicazione delle aliquote di cui al punto 1).
L'equiparazione, ai fini della sola applicazione dell'aliquota agevolata riservata alle unita' immobiliari destinate ad abitazione principale con esclusione del riconoscimento anche del diritto alla detrazione, delle unita' immobiliari abitative concesse ad uso gratuito ai parenti, come individuati dall'art. 6, comma 2, del vigente Regolamento comunale I.C.I., viene effettuata alle seguenti condizioni:
che il comodatario sia residente nell'unita' immobiliare ricevuta in uso gratuito;
che il soggetto passivo provveda a consegnare all'ufficio tributi del comune apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la concessione in uso gratuito dell'unita' immobiliare per la quale si applica l'aliquota agevolata di cui alla lettera a) del precedente punto 1) a favore dei soggetti ivi indicati. Resta fermo che l'applicazione dell'aliquota ridotta compete solo per il periodo dell'anno in cui tutte le condizioni sopra indicate si verificano.
I soggetti passivi che beneficiano dell'aliquota ridotta di cui alla lettera b) del precedente punto 1) sono obbligati a presentare all'ufficio tributi copia del contratto di locazione stipulato sulla base degli accordi di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge n. 431/1998, regolarmente registrato a norma di legge o apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Per l'applicazione dell'aliquota agevolata di cui alla lettera f) del precedente punto 1), i contribuenti sono tenuti a consegnare la documentazione comprovante lo stato di anagibilita' o inabitabilita' dell'immobile nonche' l'inizio degli interventi finalizzati al recupero o apposita dichiarazione sostitutiva.
3) Di fissare, per l'anno 2003, la detrazione per l'abitazione principale spettante a norma del comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, nella misura di Euro 104,00, in applicazione del disposto del comma 3 del succitato art. 8, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1997, n. 122.
4) Di stabilire l'aumento della detrazione I.C.I. per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale da Euro 104,00 a Euro 155,00, secondo il seguente criterio, con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dal decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito dalla legge 9 maggio 1997, n. 122.
La detrazione di Euro 155,00 disposta in virtu' del comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, compete ai soggetti passivi i cui nuclei familiari nel corso del periodo d'imposta 2002 abbiano conseguito un reddito complessivo lordo, come risultante dalle dichiarazioni dei redditi, non superiore ai limiti di seguito specificati, graduati sulla base della numerosita' del nucleo familiare;

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Nucleo familiare | Reddito complessivo lordo (Euro) ===================================================================== 1 componente | 9.297,00 2 componenti | 15.494,00 3 componenti | 18.076,00 4 componenti | 20.659,00 5 componenti | 23.241,00

Per ogni componente in piu' rispetto al quinto devono essere aggiunti al limite di reddito previsto per 5 componenti Euro 2.583,00. Per nucleo familiare si intende l'insieme dei soggetti residenti nell'abitazione per la quale si usufruisce dell'incremento della detrazione, come risultante dallo stato di famiglia anagrafico.
I contribuenti che rientrano nel criterio sopra indicato dovranno esibire o presentare all'ufficio tributi del comune, entro il mese di dicembre del 2003, copie delle dichiarazioni dei redditi riferite all'anno di imposta 2002 di tutti i componenti del nucleo familiare come sopra definito, oppure dichiarazione sostitutiva attestante il proprio reddito e del nucleo familiare, nonche' la composizione dello stesso, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
(Omissis).
 
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