Gazzetta n. 78 del 3 aprile 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 7 febbraio 2003, n. 55 |
Regolamento recante modifica delle dotazioni organiche del personale dirigente della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia. |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121 - e successive modificazioni ed integrazioni - recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia; Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante delega al Governo per il riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante il regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; Considerato che l'articolo 10, comma 5, del regolamento prevede la possibilita' di modificare la dotazione organica dei dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello C, fissata dal decreto legislativo n. 334/2000 per assicurare adeguata copertura dei posti di funzioni individuati dal regolamento stesso; Considerato, altresi', che l'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, prevede che le modifiche delle dotazioni organiche, da apportare al regolamento, non debbono comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato; Ritenuto, pertanto, di dover procedere contestualmente alla riduzione di altre qualifiche dirigenziali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nel rispetto della dotazione complessiva di ciascun ruolo; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 ottobre 2002; Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del citato articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1.
La dotazione organica, prevista per la qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come sostituita dalla tabella 1, allegata al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e' incrementata di tre unita'.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 1 aprile 1981, n. 121, reca: "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza". - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, reca: "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia". - La legge 31 marzo 2000, n. 78, reca: "Delega al Governo per il riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato". - Si riporta il testo dell'art. 65, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato): "2. Le dotazioni organiche, per esigenze operative e funzionali sopravvenute, potranno essere modificate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e ferma restando la dotazione organica complessiva di ciascun ruolo, con regolamento del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400". - Si riporta il testo dell'art. 10, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208 (Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.) "5. In relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 5, dall'art. 5, comma 4, ed alla necessita' di assicurare la copertura dei posti per i quali e' prevista l'alternanza fra dirigenti generali della Polizia di Stato e ufficiali di grado corrispondente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, la dotazione organica dei dirigenti generali di livello C fissata dal decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, tabella 1, e' modificata con le procedure di cui all'art. 65, comma 2, del predetto decreto n. 334, ferme restando le posizioni fuori ruolo esistenti. I provvedimenti occorrenti nella prima attuazione delle disposizioni del presente regolamento possono essere adottati anche nelle more del perfezionamento del regolamento previsto dall'art. 65, comma 2, del predetto decreto n. 334, purche' sia assicurata, nell'ambito delle vacanze delle qualifiche dirigenziali, l'indisponibilita' dei posti occorrenti per soddisfare le condizioni richieste dal predetto art. 65, comma 2, del ripetuto decreto n. 334 del 2000". - Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Nota all'art. 1: - Si riporta il testo vigente della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come sostituita dalla tabella 1, allegata al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 344 (per l'argomento v. nelle note alle premesse): "Tabella A
----> Vedere tabella a pag. 8 e pag. 9 della G.U. <----
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| Art. 2.
La dotazione organica delle qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e' ridotta rispettivamente di tre e di una unita'. |
| Art. 3.
Per effetto di quanto stabilito dagli articoli 1 e 2, le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, gia' previste dalla tabella 1 allegata al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono indicate nella tabella allegata al presente regolamento. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 7 febbraio 2003
Il Ministro dell'interno Pisanu Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2003 Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 31
Nota all'art. 3: - Per il testo della tabella 1 allegata al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 344, v. nella nota all'art. 1.
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| Tabella
----> Vedere tabella a pag. 7 della G.U. <---- |
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