Gazzetta n. 78 del 3 aprile 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI BAGNO A RIPOLI
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Bagno a Ripoli (provincia di Firenze) ha adottato, il 23 gennaio 2003 e il 4 febbraio 2003, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
1. di confermare ai fini I.C.I. per l'anno 2003 in Euro 139,44 (Lire 270.000) la detrazione in favore dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con le elevazioni previste in favore di quelle categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale individuate all'art. 9 del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili cosi' come risulta modificato dalla deliberazione consiliare n. 3 adottata in data odierna in quanto tale sistema di detrazioni e' compatibile con l'esigenza di assicurare l'equilibrio di bilancio e di garantire il mantenimento dell'attuale standard di erogazione dei servizi comunali;
2. (Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2003 per le motivazioni riportate in narrativa, le aliquote I.C.I. nella seguente misura:
5,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale ed alle relative pertinenze cosi' come disposto dal penultimo comma dell'art. 9 del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;
7 per mille per tutti gli altri immobili diversi dalle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e degli alloggi non locati come sotto descritti;
9 per mille per gli alloggi non locati per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998 n. 431 ritenendo per tali non solo l'alloggio sfitto (cioe' non ammobiliato e senza consumi di utenze) ma anche l'unita' immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A10) utilizzabile a fini abitativi e tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto come seconda casa;
3. (Omissis).
 
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