Gazzetta n. 78 del 3 aprile 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Nervesa della Battaglia (provincia di Treviso) ha adottato, il 10 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2003, le seguenti aliquote per l'Imposta Comunale sugli Immobili:
aliquota ordinaria: 5,30 per mille;
altre aliquote:
a) 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalla imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e alienazione di immobili. Detta aliquota e' applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella della stipulazione del contratto di vendita, e comunque per un periodo non superiore a tre anni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata, l'impresa deve effettuare immediata comunicazione all'Ufficio del comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa e' destinata alla vendita. L'impresa deve comunicare all'Ufficio tributi del comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto;
b) 4 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
c) 4,90 per mille abitazione principale;
d) 4,90 per mille pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto e classificate o classificabili nelle categorie catastali C2, C6, C7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio delle unita' immobiliari adibita ad abitazione principale delle persone fisiche, fino ad un massimo di n. 3 unita' immobiliari per ciascuna abitazione;
e) 4,90 per mille abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta residenti nella stessa, fino al primo grado. Il contribuente interessato dovra' presentare apposita autodichiarazione all'Ufficio tributi entro il termine previsto per il versamento della prima rata dell'imposta;
f) 6 per mille per le abitazioni sfitte con esclusione:
delle unita' immobiliari tenute a disposizione dei figli che si impegnino ad occuparla entro due anni dalla data di ultimazione dei lavori. A tal fine il contribuente dovra' presentare apposita autodichiarazione indicante la data di ultimazione dei lavori ed il nominativo del figlio cui la stessa e' destinata;
degli immobili gia' destinati alla locazione, con precedente regolare contratto, entro un anno dalla data in cui gli stessi risultino sfitti. A tal fine il contribuente dovra' presentare apposita autodichiarazione, entro la scadenza del versamento della prima rata dell'imposta, indicante la data nella quale la locazione ha cessato gli effetti;
delle unita' immobiliari sottoposte a procedura giudiziaria esecutiva o cautelare. A tal fine il contribuente dovra' presentare apposita autodichiarazione, entro la scadenza del versamento della prima rata dell'imposta, indicando gli estremi del provvedimento giudiziale.
2. Di determinare, per l'anno 2003, le seguenti detrazioni dall'Imposta Comunale sugli Immobili:
a) Euro 104,00 abitazione principale;
b) Euro 104,00 immobili, diversi dall'abitazione principale, concessi in locazione a nuclei familiari in situazioni di disagio abitativo, iscritti negli elenchi per l'accesso agli alloggi di edilizia economico popolare e non abbiano avuto l'assegnazione a causa della carenza degli stessi;
c) Euro 259,00 per i contribuenti appartenenti a nuclei familiari che dichiarino di aver percepito nell'anno precedente solamente redditi di lavoro dipendente o pensione per un importo complessivo non superiore all'ammontare della pensione minima I.N.P.S. comprensiva della maggiorazione sociale (se il nucleo e' composto da una sola persona) o non superiore al doppio (se il nucleo e' composta da due o piu' persone) e dichiarino inoltre di non possedere altre unita' immobiliari e di non avere altri redditi oltre a quello derivante dall'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze;
d) Euro 155,00 per le abitazioni principali interessate dai disagi derivanti dall'attivita' di estrazione ghiaia site nelle seguenti vie: via Foscarini - via del Santi - via Madonnetta - via Priula nel tratto compreso tra gli incroci di via Madonnetta e via Foscarini.
e) Euro 155,00 per le abitazioni principali nelle quali vi dimori abitualmente un nucleo familiare al cui interno sia presente un soggetto disabile con invalidita' superiore al 67% con idoneo riconoscimento da parte della commissione preposta presso la sede ULS. Tale agevolazione e' da intendersi alternativa all'analoga detrazione prevista dalla lettera b) del punto 1) della deliberazione di codice civile n. 86 del 29 dicembre 2000 (detrazione di Euro 259,00 per nuclei familiari con redditi di pensione o lavoro dipendente al di sotto del minimo INPS). Per poter usufruire della maggiore detrazione, il contribuente dovra' presentare apposita auto dichiarazione entro il termine previsto per il 1o versamento nella quale dovra' indicare il nominativo del soggetto disabile e la percentuale di invalidita' allo stesso riconosciuta.
Sono considerate abitazioni principali, ai fini della detrazione, le unita' immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.
(Omissis).
 
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