Gazzetta n. 78 del 3 aprile 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI ROCCA DI PAPA
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Rocca di Papa (provincia di Roma) ha adottato, il 21 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2003 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle seguenti misure:
4,5 per mille per unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa e le relative pertinenze. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente. A tal fine sono considerate pertinenze le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C2, C6 e C7 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato). Unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. Abitazioni concesse ad uso gratuito ai figli e genitori che le utilizzino come abitazioni principali, vi siano residenti anagraficamente e non possiedano altre abitazioni nel territorio comunale;
5,5 per mille per negozi, botteghe artigiane e autorimesse commerciali se condotte dal proprietario;
6 per mille per le abitazioni date in locazione e, con contratto registrato da persone fisiche o da soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa a cittadini che le utilizzino come abitazione principale. Per unita' immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale D2;
6,5 per mille per tutti gli altri immobili;
4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e rimasti invenduti, costruiti da imprese che hanno come attivita' prevalente od esclusiva la costruzione e la vendita di immobili.
2. di determinare in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale dei soggetti passivi; di determinare in Euro 129,11 la detrazione per l'abitazione principale dei soggetti passivi il cui nucleo familiare presenti congiuntamente le seguenti condizioni:
a) presenza di un soggetto disabile, con grado di invalidita' di almeno il 75 per cento, certificabile dalle competenti strutture pubbliche;
b) reddito complessivo riferito all'anno 2002 non superiore ad Euro 10.329,14; per i nuclei familiari che abbiano piu' di tre componenti il reddito suddetto e' maggiorato di Euro 5.164,57 per ogni ulteriore componente.
Per l'ottenimento della suddetta riduzione i soggetti interessati devono presentare apposita richiesta entro l'anno 2003.
La riduzione ha effetto soltanto per l'anno in cui e' stata presentata la relativa richiesta.
1. di stabilire che l'ammontare delle suddette detrazioni, nel caso in cui non trovi totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale deve essere computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le relative pertinenze;
2. di stabilire che i versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta risulta inferiore Euro 10,33.
 
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