IL DIRIGENTE del servizio politiche del lavoro di Napoli Visto il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio previsto dall'art. 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1994, n. 537, e dal decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1994, n. 342, che hanno abrogato l'intera disciplina sostanziale sui lavori di facchinaggio prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 407, attribuendo alle direzioni provinciali del lavoro le funzioni in materia di determinazione delle tariffe minime - art. 4 decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994; Sentite congiuntamente le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori di categoria, negli incontri che si sono tenuti presso questa direzione provinciale nei giorni 30 gennaio 2003, 13 febbraio 2003 e 25 febbraio 2003; Considerato che le citate organizzazioni sindacali hanno chiesto di procedere alla determinazione delle tariffe di facchinaggio per il trasporto di valige e colli a mano nelle localita' turistiche della provincia di Napoli, rinviando la determinazione delle tariffe a giornata e a quantita' ad un momento successivo alla stipula del contratto integrativo regionale del settore trasporto e spedizione merci; Determina gli importi tariffari, comprensivi di IVA per il trasporto di colli e valige a mano valevoli per le localita' turistiche della provincia di Napoli in base alla distanza e al peso: ===================================================================== | 1ª zona | 2ª zona | 3ª zona ===================================================================== colli e valigie a mano sino a 20 kg; |euro 1,85|euro 3,26|euro 5,16 --------------------------------------------------------------------- colli e valigie a mano da 20,01 kg a 50| | | kg; |euro 3,55|euro 4,47|euro 5,59 --------------------------------------------------------------------- colli e valigie a mano oltre 50 Kg; |euro 4,88|euro 6,58|euro 9,54
Suddivisione delle zone: 1a zona: trasporto sino a 560 m di percorrenza; 2a zona: trasporto da 560,01 m sino a 1.000 m di percorrenza; 3a zona: trasporto oltre 1.000 di percorrenza. Per l'isola di Capri le zone sono cosi precisate: dalla piazzetta Ungheria o dalla stazione Superiore della funicolare alla: 1a zona: Due Golfi - Acquaviva - Ex Albergo Splendid - Villa Helios - Ex Hotel La Pergola - Hotel La Floridiana - Laboratorio Carthusia Valentino - Villa Mura; 2a zona: Villa dei Glicini - Villa Cariello - Villa Quattro Venti - La Ginestra - Villa Il Sogno - La Schiava - Zona Matermania - Tuoro - Punta Tragara - Giardini Augusto - Ex Albergo Nuovo Reale - Villa del Castiglione - Villa Uliveto; 3a zona: tutto il territorio non descritto nella prima e nella seconda zona. Napoli, 7 marzo 2003 Il dirigente: Morante |