A seguito dell'accessione della R.P. Cinese all'OMC il Consiglio deIl'UE ha stabilito con Reg. 427/2003 che alla Cina non e' piu' applicabile il regime di cui al Regolamento 519/94 e successive modifiche. Ne consegue: 1) che le misure di vigilanza finora in vigore nei confronti della R.P. Cinese sono abrogate e che i prodotti sottoposti a tale regime elencati nell'allegato III del Regolamento 519/94 e successive modifiche sono di libera importazione a partire dal 9 marzo 2003; 2) per i prodotti sottoposti a restrizioni quantitative, in base a quanto convenuto tra l'UE e la R.P. Cinese con il negoziato di accessione della Cina all'OMC, viene stabilito un programma di graduale eliminazione che si concludera' con il 31 dicembre 2004 (vedasi Allegato 1); 3) l'incremento dei contingenti comunitari per gli anni 2002 e 2003, non avendo ancora formato oggetto di assegnazione (vedasi Allegato 2), deve essere distribuito ai titolari delle licenze rilasciate per il 2002 ai sensi dei regolamento (CE) n. 1995/2001 e per il 2003 a norma del regolamento (CE) n. 2077/2002. La Commissione con Regolamento n. 428/2003 del 12 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'UE n. L65 dell'8 marzo 2003 ha definito le modalita' di assegnazione dei predetti aumenti. In particolare: a) per quanto riguarda le licenze rilasciate per il 2002 (Reg. (CE) 1995/2001) questa Autorita' competente emettera' direttamente in favore dei titolari delle licenze stesse nuove autorizzazioni, sulla base delle percentuali di cui al precitato Allegato 2, da utilizzare entro il 31 dicembre 2003. Non e' necessaria istanza da parte degli interessati; b) per quanto riguarda le licenze rilasciate per il 2003 (Reg. (CE) 2077/2002) i titolari delle stesse secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del Reg. (CE) 428/2003 dovranno presentare la licenza in loro possesso a questa Autorita' (Ministero attivita' produttive - D.G. Politica commerciale - Div. VII, viale Boston, 25 - 00144 Roma) che provvedera' ad apporre le relative diciture che indicheranno i quantitativi supplementari loro assegnati. Eventuali richieste di diverse alternative, previste dal citato art. 4, dovranno essere motivate adeguatamente. |