Gazzetta n. 78 del 3 aprile 2003 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI SALERNO
DECRETO RETTORALE 4 marzo 2003
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE
Visti gli articoli 21 e 71 dello statuto;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Salerno, emanato con decreto rettorale 2 ottobre 1996 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 242 del 15 ottobre 1996;
Visti i decreti rettorali 12 dicembre 1997, n. 5353 e 30 ottobre 2000, n. 5089, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 298 del 23 dicembre 1997 e n. 261 dell'8 novembre 2000, con i quali sono state apportate modifiche allo statuto innanzi citato;
Vista la deliberazione del senato accademico del 26 novembre 2002, con la quale, acquisiti i pareri degli organi competenti, sono state approvate, all'unanimita', le modifiche allo statuto;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 24 gennaio 2003 con il quale sono stati formulati rilievi di legittimita' in ordine ai seguenti articoli del nuovo statuto: art. 13, comma 3; art. 25, comma 1, lettera e); art. 30, comma 2 e articoli 72 e 73;
Vista la deliberazione del 4 febbraio 2003 con la quale il senato accademico ha stabilito, all'unanimita', di conformarsi ai suindicati rilievi ministeriali;
Decreta:
Per effetto delle modifiche approvate, lo statuto dell'Universita' degli studi di Salerno e' emanato nella nuova stesura di seguito riportata.
STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO
Art. 1.
Personalita' giuridica
1. Il presente statuto stabilisce l'ordinamento dell'Universita' degli studi di Salerno, di seguito denominata Universita' o Ateneo.
2. L'Universita' e' un'istituzione avente personalita' giuridica di diritto pubblico, che promuove ed organizza l'istruzione superiore e la ricerca scientifica, nel rispetto della liberta' di insegnamento e di ricerca.
3. L'Universita' e' dotata di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile.
4. Il presente statuto e' espressione fondamentale dell'autonomia dell'Universita', secondo i principi dell'art. 33 della Costituzione, cosi' come specificati dalle disposizioni legislative vigenti in tema di ordinamento universitario, e ne disciplina il funzionamento.
5. Il sigillo ufficiale e' quello dell'Antica Scuola Medica Salernitana.
6. Le prerogative, gli onori e i distintivi spettanti all'Antica Scuola Medica Salernitana e ai membri del Corpo accademico secondo le antiche leggi e consuetudini, sono ripristinati.
 
Art. 2.
Finalita' istituzionali
1. L'Universita', in conformita' dei principi della Costituzione della Repubblica italiana e della Magna Charta sottoscritta dalle Universita' dei Paesi europei ed extraeuropei, afferma la propria funzione pubblica, il proprio carattere laico, pluralistico ed indipendente da ogni orientamento ideologico, politico ed economico.
2. L'Universita' garantisce, al suo interno, la liberta' di manifestazione del pensiero, di associazione e di riunione.
3. Come suo fine primario, l'Universita' persegue l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze, promuovendo ed organizzando la ricerca e curando, con azioni coordinate, la formazione culturale e professionale, nonche' la crescita civile degli studenti.
4. L'Universita' riconosce ed afferma l'inscindibilita' dell'attivita' didattica e dell'attivita' di ricerca. Nel rispetto ed in attuazione dei principi costituzionali, riconosce e garantisce il valore fondamentale della liberta' di ricerca senza distinzioni di ambiti disciplinari, tematici o metodologici, nonche' la liberta' di insegnamento dei singoli docenti.
5. L'Universita' riconosce e garantisce l'autonomia delle strutture scientifiche e didattiche nell'organizzazione della ricerca e della didattica.
6. L'Universita' avversa il perseguimento di scopi contrari ai principi della dignita' e liberta' dell'uomo e della convivenza tra i popoli.
7. L'Universita' concorre allo sviluppo culturale, sociale, economico e produttivo del Paese, anche attivando consorzi ed altre forme di collaborazione con soggetti nazionali, stranieri ed internazionali, pubblici e privati, che promuovono attivita' culturali e di ricerca, in particolare sostenendo programmi europei di cooperazione interuniversitaria. Essa favorisce la piu' ampia fruizione delle proprie strutture.
8. L'Universita' concorre all'elaborazione del piano nazionale di sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica ed alla relativa programmazione pluriennale.
9. L'Universita' si pone quale polo di impulso e aggregazione di interessi coordinati finalizzati al superamento del divario di sviluppo delle aree depresse.
 
Art. 3.
Ricerca
1. L'Universita' promuove e svolge l'attivita' di ricerca, favorendo la collaborazione interdisciplinare e di gruppo e la stretta connessione con l'attivita' didattica. Essa riafferma la pari rilevanza del sapere umanistico, scientifico e tecnico.
2. L'Universita' garantisce l'autonomia individuale nella scelta dei temi e dei metodi e valuta i risultati della ricerca mediante le commissioni scientifiche di Ateneo di cui all'art. 29 del presente statuto in base alla valutazione dei progetti di ricerca presentati. Essa verifica, inoltre, periodicamente la corretta gestione e la produttivita' delle risorse destinate alla ricerca da parte delle strutture e dei singoli.
3. In attuazione del principio della liberta' della ricerca, l'Universita' garantisce ai singoli professori e ricercatori l'accesso alle risorse economiche, l'utilizzazione delle strutture e quanto necessario per lo svolgimento dell'attivita' di ricerca in relazione alle caratteristiche dei singoli settori disciplinari. Ai professori e ricercatori e' garantita la collaborazione del personale tecnico-amministrativo ed e', altresi', garantito per lo svolgimento della ricerca, l'uso di strumentazioni esistenti all'interno delle strutture scientifiche e di servizio dell'Universita', secondo modalita' definite dalle strutture stesse e nei limiti delle concorrenti esigenze di altri studiosi.
 
Art. 4.
Didattica
1. L'Universita' provvede a tutti i livelli di formazione universitaria e rilascia i titoli dell'ordinamento universitario ministeriale previsti dal regolamento didattico di Ateneo.
2. I docenti adempiono i doveri istituzionali relativi al loro stato giuridico nel rispetto dell'autonomia ad essi garantita.
3. L'Universita' persegue la programmazione delle attivita' didattiche per il raggiungimento dei fini formativi mediante:
a) la piena utilizzazione nelle strutture didattiche dei professori e dei ricercatori e l'assolvimento degli impegni previsti dalle rispettive norme di stato giuridico;
b) il coordinamento e la verifica delle attivita' didattiche;
c) il tutorato.
4. L'organizzazione della prestazione didattica che comprende anche le decisioni concernenti 1'orario e il calendario delle lezioni e degli esami, del ricevimento e delle attivita' di tutorato, nonche' le altre modalita' atte a realizzare il buon andamento dell'attivita' didattica, e' deliberata dalle strutture competenti secondo le norme stabilite dal regolamento didattico di Ateneo. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina anche la formazione finalizzata ed i servizi didattici di cui all'art. 6 della legge n. 341/1990.
5. L'Universita' puo' promuovere e organizzare corsi di preparazione per 1'abilitazione all'esercizio delle varie professioni ed altri concorsi pubblici, corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, nonche' servizi rivolti agli studenti per l'orientamento professionale. Puo', inoltre, promuovere ed organizzare attivita' culturali e formative esterne, ivi comprese quelle per l'aggiornamento culturale degli adulti e quelle per la formazione permanente e ricorrente. Per tutte queste attivita' l'Universita' puo' stipulare convenzioni e contratti con i soggetti pubblici e privati interessati.
6. L'Universita', su proposta dei consigli delle facolta' interessate, e secondo le modalita' stabilite da specifico regolamento di Ateneo, puo' stipulare con studiosi ed esperti, anche di cittadinanza stranieri, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da universita' italiane, contratti di diritto privato per l'insegnamento nei corsi di studio tenuti secondo gli ordinamenti didattici vigenti ovvero per lo svolgimento di attivita' didattiche integrative.
7. L'Universita' verifica la corretta gestione, la produttivita' e l'efficacia dell'attivita' didattica, sulla base di criteri di valutazione oggettivi, anche con il contributo degli studenti.
 
Art. 5.
Diritto allo studio
1. L'Universita', in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e della vigente normativa in materia di diritto allo studio, organizza i propri servizi in modo da rendere effettiva la partecipazione degli studenti e proficuo lo studio universitario.
2. L'Universita' concorre, inoltre, alle complessive esigenze di orientamento e di formazione culturale degli studenti, assicurando i servizi di tutorato e favorendo le attivita' di orientamento per l'iscrizione agli studenti universitari, anche in collaborazione con enti pubblici e privati.
3. L'Universita' riconosce e valorizza, secondo modalita' dettate dai regolamenti di Ateneo e delle singole strutture, le attivita' dei singoli studenti e delle loro libere forme associative che concorrono in modo costruttivo alla promozione culturale ed al miglioramento della qualita' della vita universitaria.
4. Nell'ambito delle risorse disponibili l'Universita', anche con l'impiego di studenti e di personale messo a disposizione da altre amministrazioni pubbliche, enti e associazioni, predispone strumenti per il sostegno allo studio di studenti portatori di handicap.
 
Art. 6.
Organizzazione e controllo di gestione
1. Le attivita' dell'Universita' sono attribuite di regola agli organi periferici: facolta', dipartimenti e centri interdipartimentali, secondo i principi del decentramento amministrativo.
2. Sono di competenza degli organi centrali le decisioni riguardanti la politica generale e gli interessi fondamentali.
3. Le funzioni degli organi monocratici sono di regola delegabili. La non delegabilita' deve essere stabilita da apposite norme.
4. L'Universita' adotta, in via ordinaria, il metodo della programmazione e del controllo di gestione, che si fonda sulla proposizione, pluriennale ed annuale, di obiettivi e di azioni e sulla verifica dei risultati conseguiti.
5. Il controllo di gestione e' preordinato alla valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicita' delle attivita' svolte dalle singole strutture mediante indicatori idonei a rappresentare le risorse impiegate, le modalita' della loro utilizzazione e i risultati ottenuti, nonche' il grado di realizzazione degli obiettivi assegnati.
6. L'Universita' individua le unita' organizzative a livello delle quali intende misurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' dell'azione ai fini del controllo di gestione di cui al comma precedente.
 
Art. 7.
Programmazione dell'attivita'
1. La programmazione avviene mediante l'adozione di un piano di sviluppo nel quale sono indicati:
a) gli obiettivi a lungo e medio termine delle attivita' istituzionali;
b) le scelte in termini di azioni da intraprendere per il perseguimento degli obiettivi individuati;
c) le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie al raggiungimento dei predetti obiettivi.
2. Il piano, le cui linee fondamentali sono predisposte dal rettore, e' elaborato ed approvato dal senato accademico secondo il procedimento di cui all'art. 24 comma 2, lettera a) del presente statuto.
3. Il piano e' aggiornato, di norma, ogni tre anni; il senato accademico puo' disporne l'aggiornamento, in qualsiasi momento, per esigenze sopravvenute.
4. Il senato accademico, sulla base del piano di sviluppo, approva i programmi annuali di attivita', sentiti il consiglio di amministrazione, il collegio dei direttori di dipartimento e la consulta del personale tecnico-amministrativo, per quanto di competenza. Tali programmi sono trasmessi al nucleo di valutazione di Ateneo.
5. Ai fini della elaborazione del piano di sviluppo, l'Universita' puo' promuovere il piu' ampio confronto con gli enti territoriali, culturali ed economici anche mediante la costituzione di commissioni miste per lo studio e la valutazione di specifici problemi.
 
Art. 8.
Informazione
1. L'attivita' dell'Universita' si ispira ai principi della semplicita', dello snellimento delle procedure, della pubblicita' degli atti e dell'accesso ai documenti ed alle informazioni.
2. La partecipazione ai procedimenti amministrativi e l'accesso ai documenti amministrativi e' effettuato ai sensi della legge n. 241/1990, e successive modificazioni e integrazioni, secondo le modalita' stabilite dal regolamento sul procedimento amministrativo.
3. L'Universita' pubblica periodicamente un bollettino ufficiale dove sono riportati gli atti normativi, le deliberazioni e i decreti. Cura, inoltre, la pubblicazione periodica di informazioni sulle attivita' e sul funzionamento dell'Ateneo.
4. L'Universita' utilizza, altresi', in connessione con altri soggetti pubblici e privati, tutti gli strumenti di comunicazione con particolare riferimento a quelli radiotelevisivi e ad alta diffusione, compresi quelli di tipo telematico.
5. E' istituito un ufficio delle relazioni con il pubblico per la gestione dell'accesso alle informazioni. Esso cura la redazione e la pubblicazione del bollettino ufficiale e di ogni altra informazione di carattere generale.
 
Art. 9.
Rapporti con l'esterno
1. L'Universita' stabilisce rapporti di collaborazione con le altre universita' e istituzioni di cultura e di ricerca nazionali e internazionali e favorisce i rapporti con istituzioni ed organizzazioni pubbliche e private, con imprese e altre forze produttive.
2. I rapporti esterni all'Ateneo, che possono riguardare l'attivita' didattica, di ricerca o di servizio, nel rispetto dei principi generali di cui ai precedenti articoli del presente statuto e in conformita' alle finalita' istituzionali, sono promossi per il soddisfacimento di esigenze di innovazione ovvero per nuove attribuzioni conferite dalla legge.
 
Art. 10.
Fonti di finanziamento
1. Le fonti di finanziamento dell'Universita' sono costituite da trasferimenti dello Stato, di altri enti pubblici e privati e da entrate proprie.
2. Le entrate proprie sono costituite da tasse e contributi universitari, da redditi conseguenti a prestazioni verso terzi, da redditi patrimoniali, donazioni, lasciti e simili.
3. Le entrate conseguenti a prestazioni verso terzi sono direttamente percepite dalle strutture autonome che effettuano le prestazioni. Le strutture interessate provvedono a trasferire al bilancio dell'Universita' le aliquote di tali entrate previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' a titolo di rimborso di spese a carico dell'amministrazione centrale e/o di compensi forfettari al personale non incardinato nella struttura autonoma.
 
Art. 11.
Commissione etica di Ateneo
1. E' istituita, quale autorita' morale cui chiunque puo' rivolgersi, la commissione etica di Ateneo. Essa vigila in particolare sul rispetto dei principi generali di cui ai precedenti articoli del presente statuto nei confronti del personale e delle strutture dell'Universita', nonche' degli studenti.
2. La commissione etica di Ateneo e' composta da tre personalita' eminenti nel campo sociale, culturale e professionale, tra le quali almeno un professore emerito, anche di altra universita'.
3. Il rettore nomina i tre componenti, di cui uno su indicazione del senato accademico ed uno su indicazione del consiglio degli studenti. Essi durano in carica tre anni e non possono essere confermati. Tutti gli uffici e gli organi dell'Universita' sono tenuti a fornire informazioni ed a collaborare con la commissione etica, che suggerisce al rettore gli opportuni provvedimenti.
4. I componenti della commissione etica adempiono il loro ufficio a titolo onorario.
 
Art. 12.
Attivita' culturali e ricreative del personale
L'Universita', in relazione alle proprie disponibilita' finanziarie e di mezzi e nei limiti consentiti dalla legge, concorre all'attivita' autogestita di tutto il proprio personale nei settori della cultura e del tempo libero.
 
Art. 13.
Regolamenti di Ateneo - Norme generali
1. Tutti i regolamenti di Ateneo, per i quali non sia diversamente specificato dal presente statuto, sono approvati dal senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti.
2. I principali regolamenti di Ateneo sono:
a) il regolamento generale di Ateneo;
b) il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
c) il regolamento didattico di Ateneo;
d) i regolamenti didattici di facolta';
e) i regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche;
f) il regolamento sul procedimento amministrativo;
g) il regolamento sulla gestione del rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo.
3. I regolamenti di Ateneo sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che non sia diversamente stabilito e nel rispetto delle procedure di controllo previste dalle vigenti disposizioni di legge.
 
Art. 14.
Regolamento generale di Ateneo
1. Il regolamento generale di Ateneo contiene, salvo quanto specificatamente riservato al regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', le norme attuative dello statuto e ogni altra disposizione necessaria al funzionamento dell'Ateneo.
2. Il regolamento generale di Ateneo e' deliberato dal senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione e il collegio dei direttori di dipartimento e, per quanto di competenza, il consiglio degli studenti e la consulta del personale tecnico-amministrativo.
 
Art. 15.
Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilita'
1. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' disciplina la gestione finanziaria, contabile, patrimoniale, nonche' l'attivita' negoziale degli organi centrali e periferici dell'Ateneo.
2. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e' approvato dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il senato accademico.
 
Art. 16.
Regolamento didattico di Ateneo
1. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina, su proposta delle facolta', l'ordinamento degli studi per i quali l'Universita' rilascia titoli con valore legale; definisce le norme generali riguardanti i corsi e le attivita' formative di cui all'art. 6 della legge n. 341/1990 e successive modificazioni e integrazioni; detta i criteri generali relativi all'organizzazione dell'attivita' didattica.
2. Il regolamento didattico di Ateneo e' deliberato dal senato accademico.
 
Art. 17.
Regolamenti didattici di facolta'
1. I regolamenti didattici di facolta' specificano, in conformita' al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della liberta' di insegnamento, gli aspetti organizzativi dei corsi di studio e le modalita' di esercizio della rispettiva autonomia didattica, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
2. I regolamenti sono deliberati dai consigli di facolta' e approvati, previo esame di legittimita', dal senato accademico.
 
Art. 18.
Regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche
I regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche disciplinano, in armonia con i regolamenti di Ateneo e nel rispetto dei principi di cui all'art. 6 del presente statuto, l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture stesse. La loro formulazione e le relative procedure di approvazione sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.
 
Art. 19.
Regolamento sul procedimento amministrativo
1. Il regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti amministrativi disciplina:
a) i termini entro i quali si debbono concludere i procedimenti amministrativi di competenza dell'Universita';
b) le unita' organizzative responsabili del procedimento;
c) i responsabili del procedimento;
d) le modalita' di esercizio ed i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992.
2. Il regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti amministrativi e' predisposto ed approvato dal consiglio di amministrazione, su parere del senato accademico.
 
Art. 20.
Regolamento sulla gestione del rapporto di lavoro
del personale tecnico-amministrativo
Il regolamento sulla gestione del rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo e' deliberato dal senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione e la consulta del personale tecnico-amministrativo.
 
Art. 21.
Organi di governo dell'Ateneo
Sono organi di governo dell'Ateneo:
a) il rettore;
b) il senato accademico;
c) il consiglio di amministrazione.
 
Art. 22.
Il rettore: funzioni
1. Il rettore rappresenta l'Universita' ad ogni effetto di legge e sovrintende a tutte le sue attivita'. Esercita funzioni di iniziativa, di coordinamento di decisioni e di attuazione. In particolare il rettore:
a) convoca e presiede il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, coordinandone le attivita', e vigila sulla esecuzione delle rispettive deliberazioni;
b) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Ateneo ed in particolare sull'adozione di criteri organizzativi che assicurino l'individuazione delle responsabilita' e dell'efficienza dei servizi;
c) esercita, previo parere dei presidi di facolta', riuniti in collegio, il potere disciplinare nei confronti dei professori, dei ricercatori e degli studenti, secondo le vigenti disposizioni;
d) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario, ivi comprese quelle sullo stato giuridico del personale;
e) emana lo statuto e i regolamenti di Ateneo e quelli interni di ciascuna struttura;
f) predispone, sulla base del piano di sviluppo dell'Ateneo, il programma annuale di attivita';
g) predispone il bilancio di previsione ed il rendiconto;
h) stipula i contratti e le convenzioni che non siano di competenza delle altre strutture autonome decentrate e del direttore amministrativo;
i) presenta al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca le relazioni periodiche previste dalla legge;
j) in caso di necessita', adotta provvedimenti d'urgenza, e ne riferisce, per la ratifica, al consiglio d'amministrazione o al senato accademico nella prima seduta successiva;
k) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali inerenti l'ordinamento universitario, dal presente statuto e dai regolamenti.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, il rettore si avvale di un prorettore vicario e di delegati, da lui scelti, nell'ambito dell'Universita', e nominati con proprio decreto nel quale sono precisati i compiti e i settori di competenza. I delegati rispondono direttamente al rettore del proprio operato. Su argomenti relativi ai settori di loro competenza i delegati, su proposta del rettore, possono far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'Universita' e possono essere invitati alle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione.
3. Il prorettore vicario, designato fra i professori di ruolo a tempo pieno, supplisce il rettore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza, nonche' in ogni caso di cessazione anticipata dell'ufficio, fino all'entrata in carica del nuovo eletto.
4. Le funzioni di rettore e di prorettore vicario sono incompatibili con quelle di preside di facolta', di presidente di corso di laurea o di area didattica, di direttore di dipartimento, oltre agli altri casi previsti dalla legge.
5. Al rettore puo' essere assegnata un'indennita' di carica nella misura determinata dal consiglio di amministrazione.
6. Al prorettore vicario puo' essere assegnata un'indennita' di carica nella misura determinata dal consiglio di amministrazione.
 
Art. 23.
Il rettore: elezione
1. Il rettore dura in carica 4 anni ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta; viene eletto fra i professori di prima fascia a tempo pieno in seguito alla presentazione di candidature ufficiali. Il rettore e' nominato dal Ministro.
2. L'elettorato attivo e' costituito dai componenti dei consigli di facolta' e della consulta del personale tecnico-amministrativo. Le procedure elettorali sono definite dal regolamento generale di Ateneo.
 
Art. 24.
Senato accademico: funzioni
1. Il senato accademico ha la responsabilita' d'indirizzo, di coordinamento e di programmazione dello sviluppo dell'Ateneo, in relazione alle attivita' didattiche e di ricerca.
2. In particolare, il senato accademico:
a) elabora il piano di sviluppo dell'Ateneo, tenendo conto delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche e degli organismi di valutazione e controllo. Approva il piano stesso sentiti, per quanto di competenza, il consiglio di amministrazione, il collegio dei direttori di dipartimento, il consiglio degli studenti e la consulta del personale tecnico-amministrativo;
b) approva il programma annuale di attivita' predisposto dal rettore, sentito il collegio dei direttori di dipartimento;
c) determina, sentito il collegio dei direttori di dipartimento, i criteri per la definizione dei fabbisogni e per la relativa ripartizione delle risorse umane finanziarie e materiali tra le strutture didattiche, scientifiche e di servizio, tenuto conto dei consuntivi e della programmazione didattica e scientifica presentati dai rispettivi consigli, nonche' delle indicazioni degli organismi di valutazione e controllo;
d) esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione;
e) delibera il calendario accademico;
f) delibera in merito alla istituzione, attivazione, modifica e disattivazione delle strutture per la didattica, nonche' dei corsi di studio, su proposta delle strutture didattiche competenti;
g) delibera sulla costituzione e modificazione dei dipartimenti e dei centri interdipartimentali ed interuniversitari di ricerca, sentiti il consiglio di amministra-zione e il collegio dei direttori di dipartimento;
h) delibera sulla disattivazione dei dipartimenti;
i) determina, sentito il collegio dei direttori di dipartimento, i criteri per la promozione e l'attuazione di programmi nazionali e internazionali di cooperazione e scambio, in campo scientifico e didattico;
j) approva, sentiti il collegio dei direttori di dipartimento e il consiglio di amministrazione, il regolamento generale di Ateneo;
k) approva il regolamento didattico di Ateneo;
l) esprime parere obbligatorio sul regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
m) esprime parere obbligatorio sul regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti amministrativi;
n) approva i regolamenti didattici di facolta';
o) approva, sentiti il consiglio di amministrazione e la consulta del personale tecnico-amministrativo, il regolamento sulla gestione del rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo;
p) esercita il controllo di legittimita' ed approva i regolamenti delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio;
q) formula proposte al consiglio di amministrazione in merito all'ammontare delle tasse e contributi, sentito il consiglio degli studenti;
r) delibera, sentiti le facolta' interessate e il consiglio degli studenti, l'applicazione del numero programmato a singole facolta' o corsi di studio, in conformita' alla normativa vigente;
s) delibera, su proposta delle commissioni scientifiche di Ateneo, sulla ripartizione dei fondi ex 60%;
t) approva i decreti d'urgenza emanati dal rettore, nella seduta immediatamente successiva;
u) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti.
 
Art. 25.
Senato accademico: composizione
1. Il senato accademico e' cosi' costituito:
a) il rettore;
b) il prorettore vicario;
c) i presidi di facolta';
d) il direttore amministrativo;
e) un numero di rappresentanti, pari al numero dei presidi, eletti dalle aggregazioni di aree scientifico-disciplinari del Consiglio universitario nazionale, di cui all'allegato 1 al presente statuto;
f) una rappresentanza del consiglio degli studenti pari al 15% degli altri componenti;
g) due rappresentanti della consulta del personale tecnico-amministrativo.
2. L'elettorato attivo e passivo di cui al precedente comma 1, lettera e), e' costituito dai professori di prima e seconda fascia e dai ricercatori, secondo le modalita' indicate nel regolamento generale di Ateneo.
 
Art. 26.
Consiglio di amministrazione: funzioni
1. Il consiglio di amministrazione, sulla base delle scelte programmatiche e dei criteri di utilizzazione delle risorse stabiliti dal senato accademico, svolge funzioni attuative, normative e di controllo generale della gestione amministrativa, economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ateneo.
2. Il consiglio di amministrazione ha, inoltre, i seguenti compiti:
a) approva il bilancio di previsione, sentiti il senato accademico e il collegio dei direttori di dipartimento; attua le variazioni di bilancio che si rendono necessarie in corso d'anno;
b) approva il rendiconto consuntivo e la relazione illustrativa trasmettendola al senato accademico ed alle strutture che godono di autonomia finanziaria e di spesa;
c) delibera il piano edilizio dell'Ateneo redatto in coerenza con le linee indicate nel piano di sviluppo dell'Ateneo formulato dal senato accademico ed assegna le risorse per i relativi interventi attuativi;
d) in attuazione dei criteri determinati dal senato accademico, delibera sulla destinazione delle risorse edilizie alle strutture didattiche, scientifiche e di servizio;
e) elabora le direttive per la conservazione e l'adeguamento del patrimonio mobile ed immobile e vigila sulla legittimita' degli atti relativi all'acquisizione e all'impiego delle risorse;
f) in base ai criteri determinati dal senato accademico, definisce i fabbisogni e delibera la ripartizione delle risorse umane, finanziarie e materiali tra le strutture didattiche, scientifiche e di servizio;
g) esercita le funzioni previste dalla legge per la gestione del personale tecnico-amministrativo;
h) stabilisce la misura dell'indennita' di carica a favore di persone investite di specifiche funzioni;
i) determina la misura di eventuali indennita' relative alla partecipazione agli organi di governo dell'Ateneo;
j) determina la misura di eventuali compensi per l'attivita' svolta in commissioni o altri organismi, costituiti dagli organi centrali di governo dell'Ateneo;
k) approva il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', sentito il senato accademico;
l) approva il regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti amministrativi, sentito il senato accademico;
m) determina, sentito il senato accademico, l'ammontare delle tasse e contributi richiesti agli studenti;
n) sentito il senato accademico e il consiglio degli studenti, prende provvedimenti di competenza in merito alla gestione delle risorse connesse al diritto allo studio;
o) puo' deliberare appositi comitati per la gestione di progetti di formazione e/o di ricerca finanziati e/o cofinanziati con fondi comunitari e/o nazionali e/o di Ateneo;
p) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate da norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti.
 
Art. 27.
Consiglio di amministrazione: composizione
1. Il consiglio di amministrazione e' cosi' costituito:
a) il rettore;
b) il prorettore vicario;
c) il direttore amministrativo;
d) tre rappresentanti dei professori di ruolo di prima fascia;
e) tre rappresentanti dei professori di ruolo di seconda fascia;
f) tre rappresentanti dei ricercatori;
g) quattro rappresentanti degli studenti;
h) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
i) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
j) il presidente della regione Campania;
k) il presidente della provincia di Salerno;
l) il sindaco del comune di Salerno;
m) il sindaco del comune di Fisciano;
n) il sindaco del comune di Baronissi;
o) il vicepresidente del comitato dei sostenitori;
p) i rappresentanti di cui ai punti d), e), f), g), h) sono eletti dalle rispettive categorie.
2. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del rettore. Il consiglio di amministrazione e' convocato e presieduto dal rettore almeno una volta ogni due mesi, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. La riunione e' valida se e' presente la maggioranza dei membri di cui alle lettere da a) ad h).
 
Art. 28.
Collegio dei direttori di dipartimento
1. E' costituito il collegio dei direttori di dipartimento, con funzioni consultive di promozione e coordinamento dell'attivita' di ricerca dell'Universita'. Il presidente, eletto tra i suoi membri, e' nominato con decreto del rettore.
2. Il collegio dei direttori di dipartimento:
a) esprime parere obbligatorio in merito:
alla costituzione di nuovi dipartimenti e alla modifica di quelli esistenti;
alla costituzione dei centri interdipartimentali;
al piano di sviluppo dell'Universita' e sul programma annuale delle attivita';
al bilancio di previsione;
ai criteri per la definizione dei fabbisogni e per la relativa ripartizione delle risorse umane, finanziarie e materiali tra le strutture didattiche e scientifiche;
ai criteri per la promozione e l'attuazione di programmi nazionali e internazionali di cooperazione e scambio, in campo scientifico e didattico;
al regolamento generale di Ateneo;
b) formula proposte in merito al coordinamento e all'organizzazione dell'attivita' di ricerca dell'Universita';
c) redige la relazione annuale dell'attivita' di ricerca dell'Universita'.
3. Il collegio e' tenuto a pronunciarsi non oltre quindici giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Trascorso tale termine le deliberazioni degli organi di governo dell'Ateneo possono comunque essere assunte.
 
Art. 29.
Commissioni scientifiche di Ateneo
1. Sono istituite le commissioni scientifiche di Ateneo per la valutazione dei programmi e dei risultati dell'attivita' di ricerca, di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 3 del presente statuto. Le commissioni sono organo di consulenza del senato accademico per le questioni concernenti la ricerca.
2. Le commissioni, elettive, sono distinte per settori disciplinari omogenei corrispondenti alle aree disciplinari stabilite dal Consiglio nazionale universitario. Durano in carica tre anni. Ogni commissione e' composta da tre professori di prima fascia, due di seconda fascia e due ricercatori confermati. L'elettorato attivo per i ricercatori comprende anche i ricercatori non confermati. Le commissioni sono convocate dal componente piu' anziano in ruolo.
3. Le commissioni, in particolare:
a) in base alla valutazione dei programmi di ricerca presentati, propongono l'attribuzione di fondi di ricerca ai professori ed ai ricercatori;
b) esprimono valutazioni sui risultati dell'attivita' di ricerca svolta nell'ambito delle singole aree disciplinari.
4. Le commissioni, convocate dal professore piu' anziano, possono riunirsi periodicamente in seduta plenaria per:
a) formulare proposte in merito all'individuazione di criteri e indicatori per la valutazione dell'attivita' di ricerca;
b) esprimere valutazioni sui risultati generali dell'attivita' di ricerca dell'Universita';
c) formulare proposte volte a favorire lo sviluppo e l'efficienza dell'attivita' di ricerca;
d) formulare proposte ed esprimere parere in merito alla relazione sull'attivita' di ricerca dell'Universita'.
 
Art. 30.
Consiglio degli studenti
1. E' costituito il consiglio degli studenti come organo di rappresentanza a livello di Ateneo. Esso e' organo propositivo e consultivo del rettore, del senato accademico e del consiglio di amministrazione.
2. Il consiglio degli studenti:
a) esprime parere sul regolamento didattico di Ateneo;
b) esprime parere sulle norme generali in tema di tasse e contribuzioni a carico degli studenti;
c) esprime pareri e formula proposte sui criteri di attuazione del diritto allo studio, ivi compresa l'organizzazione dei servizi di tutorato e di orientamento;
d) coopera alla diffusione delle informazioni inerenti i vari aspetti della vita dell'Ateneo, ivi comprese quelle relative alle attivita' di cui all'art. 61 del presente statuto;
e) elabora e propone i criteri di organizzazione delle attivita' sociali, culturali, ricreative e sportive degli studenti da sottoporre all'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione;
f) puo' formulare proposte ed inviare interrogazioni anche in relazione a disservizi segnalati dagli studenti a tutti gli organi di governo dell'Ateneo e alle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, sulle materie di sua competenza e per tutto quanto riguarda la finalizzazione delle attivita' dell'Ateneo alla formazione culturale e professionale ed allo sviluppo della coscienza civile degli studenti. Le strutture sono tenute a formulare risposta scritta;
g) redige alla fine di ogni anno una relazione sul complesso dei servizi forniti agli studenti, con eventuali proposte per il miglioramento degli stessi; tale relazione viene trasmessa al senato accademico e costituisce elemento informativo per il nucleo di valutazione di Ateneo;
h) esercita ogni altra funzione che gli sia riconosciuta dallo statuto, dai regolamenti o dalla legge.
3. Il consiglio e' tenuto a pronunciarsi entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Trascorso tale termine le deliberazioni degli organi di governo dell'Ateneo possono essere comunque assunte.
4. Il consiglio e' composto da due a quattro membri per ciascuna facolta', in rapporto al numero di iscritti, eletti dagli studenti della stessa. Fanno parte del consiglio due rappresentanti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Ateneo e due rappresentanti eletti dagli studenti iscritti alle scuole di specializzazione. I membri del consiglio durano in carica non piu' di due anni e sono rieleggibili una sola volta.
5. Il consiglio elegge un presidente ed un segretario che curano la convocazione e la verbalizzazione delle sedute. La prima adunanza e' convocata dal rettore.
6. Il consiglio esprime una propria rappresentanza nel senato accademico.
 
Art. 31.
Consulta del personale tecnico-amministrativo
1. E' costituita la consulta del personale tecnico-amministrativo come organo collegiale di rappresentanza con funzioni consultive relativamente alle materie previste dal presente Statuto, compatibilmente con la legislazione vigente.
2. La Consulta:
a) esprime parere obbligatorio sul Piano di sviluppo e formula anche proposte per quanto riguarda l'organizzazione tecnica, amministrativa e dei servizi;
b) esprime pareri e puo' formulare proposte in merito ai piani di formazione ed aggiornamento professionale per il personale tecnico-amministrativo;
c) esprime parere sul regolamento per la gestione del rapporto di lavoro del personale tecnico e amministrativo;
d) formula proposte ed esprime parere sui criteri di utilizzo dei fondi per i premi incentivanti al personale tecnico e amministrativo previsti dalla contrattazione nazionale e decentrata;
e) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo statuto, dai regolamenti o dalla legge.
3. La consulta e' tenuta a pronunciarsi entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Trascorso tale termine le deliberazioni degli organi di governo dell'Ateneo possono essere comunque assunte.
4. La consulta del personale tecnico-amministrativo e' nominata con decreto del Rettore ed e' composta da trenta membri, eletti secondo le modalita' stabilite nel regolamento generale di Ateneo. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale tecnico ed amministrativo dell'Universita'.
5. La consulta elegge tra i suoi membri un presidente ed un segretario, che curano la convocazione e la verbalizzazione delle sedute.
6. La consulta viene convocata dal presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
7. La consulta elegge tra i suoi membri due rappresentanti nel senato accademico.
 
Art. 32.
Collegio dei revisori dei conti
1. E 'costituito il collegio dei revisori dei conti, composto da tre componenti effettivi nominati con decreto del rettore. Al collegio dei revisori e' affidato il controllo sulla gestione finanziaria e contabile di Ateneo.
2. I tre revisori sono designati dal senato accademico che li sceglie tra:
a) i magistrati amministrativi o contabili di grado non inferiore a consigliere;
b) gli iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti o altro ruolo equivalente sostitutivo;
c) i dirigenti dello Stato che non abbiano rapporti di lavoro subordinato o autonomo con l'Universita'. Il senato indica, inoltre, quale dei revisori debba assumere le funzioni di presidente.
3. Il collegio dei revisori dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere nominati consecutivamente per piu' di due trienni.
4. Ai componenti del collegio dei revisori e' corrisposta una indennita' di carica annuale nella misura determinata dal consiglio di amministrazione.
5. Compiti e modalita' di funzionamento del collegio dei revisori sono stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
 
Art. 33.
Nucleo di valutazione di Ateneo
1. Il nucleo di valutazione di Ateneo e' costituito, ai sensi della normativa vigente, con il compito di effettuare la valutazione interna delle attivita' didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. Il nucleo e' composto da cinque membri esterni esperti nel campo della valutazione, nominati dal rettore, sentiti il senato accademico e il consiglio di amministrazione.
3. Il nucleo di valutazione di Ateneo:
a) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attivita' didattiche;
b) predispone annualmente una relazione sull'attivita' di valutazione svolta.
4. Sono assicurati al nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
5. L'Universita' assicura al nucleo di valutazione di Ateneo un adeguato supporto logistico organizzativo per garantirne l'effettivo esercizio delle funzioni.
6. Tutte le strutture e gli organi dell'Universita' sono tenuti a fornire informazioni ed a collaborare con il nucleo di valutazione di Ateneo.
 
Art. 34.
Comitato per lo sport universitario
1. L'Universita' favorisce le attivita' sportive degli studenti e del personale.
2. Il comitato per lo sport universitario coordina le attivita' sportive a vantaggio dei componenti la comunita' universitaria e sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo delle relative attivita'.
3. Il comitato per lo sport universitario, nella composizione e con le competenze previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394 e dalle eventuali successive modificazioni e integrazioni, dura in carica due anni.
4. Alle attivita' sportive si provvede con i fondi appositamente stanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti e con il concorso dei contributi degli studenti e con ogni altro fondo, appositamente stanziato, dall'universita' o da altri enti.
 
Art. 35.
Strutture scientifiche e di ricerca
1. Sono strutture della ricerca i dipartimenti ed i centri interdipartimentali ed interuniversitari di ricerca.
2. Tutte le attivita' di ricerca, ivi comprese le attivita' di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione, si svolgono all'interno di dette strutture.
 
Art. 36.
Dipartimenti: natura giuridica e funzioni
1. L'Universita' si articola in dipartimenti ai quali afferiscono i professori e i ricercatori.
2. I dipartimenti sono centri autonomi di gestione finanziaria, amministrativa, contabile e organizzativa.
3. La costituzione e la modificazione dei dipartimenti avvengono secondo le procedure di proposta e istituzione indicate dal regolamento generale di Ateneo e sono deliberate dal senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione e il collegio dei direttori di dipartimento; la disattivazione e' deliberata dal senato accademico. I dipartimenti possono articolarsi in sezioni.
4. I dipartimenti:
a) hanno come compito primario la promozione, l'organizzazione e lo sviluppo della ricerca in settori omogenei per finalita' e metodi;
b) coordinano le attivita' di ricerca istituzionali nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore, e del loro diritto di accedere direttamente ed autonomamente ai finanziamenti per la ricerca;
c) concorrono con le strutture didattiche alla organizzazione e allo svolgimento delle attivita' didattiche;
d) propongono, anche in concorso con altre strutture, l'istituzione di corsi di dottorato di ricerca e di corsi di master e ne possono organizzare le attivita' relative;
e) propongono la destinazione e le modalita' di copertura dei posti disponibili di professore e di ricercatore;
f) concorrono alla formazione del piano di sviluppo dell'Universita';
g) concorrono a determinare i criteri per la ripartizione e l'utilizzazione delle risorse finanziarie e di personale tecnico ed amministrativo tra le strutture didattiche e di ricerca e i servizi amministrativi e tecnici;
h) avanzano richieste per l'assegnazione di personale tecnico e amministrativo, di risorse finanziarie e di spazi, sulla base del rapporto annuale sullo stato della ricerca e dell'attivita' didattica ad essi afferente;
i) partecipano all'istituzione di consorzi con enti pubblici e con soggetti privati aventi come fine lo sviluppo della ricerca, la predisposizione ed attuazione di progetti di ricerca finanziabili a livello locale, regionale, nazionale, comunitario e internazionale;
j) stipulano convenzioni con enti pubblici e soggetti privati per le attivita' di propria competenza;
k) esercitano tutte le altre attribuzioni che sono ad essi demandate dal vigente ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti, nonche' dalle disposizioni degli organi di governo dell'Ateneo.
 
Art. 37.
Dipartimenti: composizione
1. Al dipartimento afferiscono i professori e i ricercatori, anche di facolta' diverse, che svolgono ricerca in settori omogenei e coordinabili con le attivita' del Dipartimento.
2. Ai professori e ai ricercatori e' garantita la liberta' di opzione tra i dipartimenti esistenti. Le modalita' per l'esercizio dell'opzione sono previste nel regolamento generale di Ateneo.
3. Al dipartimento, inoltre, afferiscono i dottorandi, i borsisti ed i titolari di assegni di ricerca che svolgono attivita' di studio nel dipartimento, nonche' il personale tecnico-amministrativo ad esso assegnato.
4. Per la costituzione di nuovi dipartimenti e' necessario un numero minimo di ventidue membri di cui almeno la meta' costituita da professori.
5. Per i dipartimenti che si riducano a meno di sedici membri, tra professori e ricercatori, sono attivate le procedure di scioglimento, previste nel regolamento generale di Ateneo.
 
Art. 38.
Organi del dipartimento
Sono organi del dipartimento:
a) il consiglio di dipartimento;
b) il direttore;
c) la giunta di dipartimento quando prevista dal regolamento di dipartimento.
 
Art. 39.
Consiglio di dipartimento
1. Il consiglio di dipartimento e' costituito dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori, dagli assistenti del ruolo ad esaurimento, dal segretario amministrativo e da almeno un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.
2. Del consiglio puo' anche fare parte una rappresentanza dei dottorandi.
3. Il consiglio di dipartimento e' l'organo di indirizzo, di programmazione e di gestione dell'attivita' del dipartimento. Approva il regolamento di dipartimento. Cura tutti gli aspetti organizzativi e gestionali della vita del dipartimento ed in particolare:
a) promuove il potenziamento delle attivita' sia attraverso l'utilizzazione ed il coordinamento ottimale del personale e dei mezzi in dotazione, sia attraverso la promozione di nuove iniziative;
b) organizza i servizi forniti dal dipartimento e decide l'acquisto di attrezzature verificando la copertura dei relativi costi;
c) approva il bilancio preventivo e quello consuntivo predisposti dal direttore, ed approva, inoltre, la relazione annuale sull'attivita' di ricerca svolta;
d) approva le convenzioni ed i contratti proposti al dipartimento, verificandone le possibilita' di svolgimento e la congruenza con le finalita' istituzionali;
e) si esprime sulla destinazione e sulla modalita' di copertura dei posti disponibili di professore e ricercatore;
f) si esprime, nella composizione prevista dalla legge, sulle chiamate di professori;
g) approva le richieste di cicli di dottorato di ricerca che si svolgono in tutto o in parte presso il dipartimento;
h) approva e verifica ogni altra iniziativa, che a vario titolo e livello, coinvolga strutture e personale del dipartimento.
 
Art. 40.
Il direttore di dipartimento
1. Il direttore del dipartimento e' eletto tra i professori di ruolo a tempo pieno, di norma di prima fascia ed e' nominato con decreto del rettore.
2. Partecipano alla votazione del direttore tutti i componenti del consiglio di dipartimento. Le modalita' per le votazioni sono contenute nel regolamento di dipartimento.
3. Il direttore resta in carica per tre anni a partire dalla data della nomina e non puo' essere rieletto consecutivamente piu' di una volta. Il direttore, terminato il secondo mandato, non puo' essere rieletto prima che siano trascorsi tre anni.
4. Il direttore rappresenta il dipartimento e presiede il consiglio di dipartimento. Promuove le attivita' del dipartimento con la collaborazione del consiglio e della giunta, ove questa sia costituita.
5. Il direttore:
a) cura la stesura del bilancio preventivo e di quello consuntivo;
b) redige la relazione annuale sull'attivita' scientifica del dipartimento, da sottoporre al senato accademico congiuntamente alle richieste di risorse per il funzionamento e lo sviluppo dell'attivita' di ricerca;
c) sottoscrive contratti, acquisti e convenzioni;
d) e' in generale responsabile dei rapporti istituzionali del dipartimento con le altre strutture di Ateneo.
6. Il direttore nomina tra i professori di ruolo un sostituto che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o impedimento.
7. Il direttore e' coadiuvato, per tutti gli adempimenti amministrativi, dal segretario amministrativo, assegnato al dipartimento con provvedimento del direttore amministrativo, sentito il direttore di dipartimento.
8. Al direttore del dipartimento puo' essere assegnata un'indennita' di carica nella misura determinata dal consiglio di amministrazione.
 
Art. 41.
Dottorati di Ricerca
I corsi di dottorato di ricerca, istituiti dal senato accademico in ottemperanza alla normativa in vigore, sono disciplinati da un apposito regolamento.
 
Art. 42.
Centri interdipartimentali o interuniversitari di ricerca
1. Per coordinare ricerche di durata pluriennale in settori comuni a piu' aree scientifiche possono essere costituiti centri interdipartimentali o interuniversitari di ricerca comuni a piu' strutture scientifiche anche di diversi Atenei composti da almeno dieci tra docenti e ricercatori.
2. La costituzione e la disattivazione dei centri interdipartimentali o interuniversitari di ricerca e' deliberata, su proposta dei consigli di dipartimento interessati, dal senato accademico, sentiti il consiglio, di amministrazione e il collegio dei direttori di dipartimento. L'istituzione e il funzionamento dei centri interdipartimentali di ricerca comuni a piu' Atenei sono regolati da apposite convenzioni.
3. I centri interdipartimentali o interuniversitari di ricerca hanno autonomia gestionale e di spesa, nelle forme previste dai rispettivi regolamenti, che ne definiscono le norme di funzionamento, in conformita' con i criteri generali contenuti nel regolamento generale di Ateneo.
4. Le risorse di personale, finanziarie e di spazi per lo svolgimento delle attivita' devono essere garantite dai dipartimenti che promuovono la costituzione del centro e definite nella proposta costitutiva.
 
Art. 43.
Attivita' per conto terzi
1. Il dipartimento, compatibilmente con lo svolgimento delle proprie funzioni, svolge attivita' di ricerca, consulenza, progettazione e formazione mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, nel rispetto dei principi dell'art. 9 del presente statuto.
2. L'attivita' e' svolta sulla base di un piano economico in cui vengono indicati i costi, diretti e indiretti, ad essa specificamente connessi, sopportati dal dipartimento.
3. Nel piano deve essere previsto il ristoro di tali costi ed inoltre un versamento non inferiore al 10% del corrispettivo al netto dei costi al bilancio del dipartimento ed un ulteriore versamento non inferiore al 5% al bilancio dell'Universita'.
4. Le proposte, in quanto rispondenti ai suddetti principi, sono approvate dal consiglio di dipartimento. Le modalita' operative del presente articolo vengono definite con apposito regolamento di Ateneo.
5. I commi 1, 2, 3 e 4, del presente articolo si applicano anche ai centri interdipartimentali o interuniversitari di ricerca di cui all'art. 42 del presente statuto.
 
Art. 44.
Centri interdipartimentali di servizio
1. Per la gestione di biblioteche, di laboratori didattici, di apparecchiature complesse e di altri strumenti scientifici, per rendere piu' efficienti i servizi, possono essere istituiti, su richiesta dei dipartimenti, centri interdipartimentali di servizio, comuni a piu' strutture didattiche o scientifiche.
2. La costituzione e la disattivazione dei centri interdipartimentali di servizio e' deliberata dai consigli di dipartimento interessati, nelle forme previste dal regolamento generale di Ateneo.
3. I centri interdipartimentali di servizio hanno autonomia gestionale e di spesa, nelle forme previste dai rispettivi regolamenti, che ne definiscono le norme di funzionamento, in conformita' con i criteri generali contenuti nel regolamento generale di Ateneo.
4. I centri sono dotati di risorse, finanziarie e materiali, per il loro funzionamento,garantite dai dipartimenti interessati.
 
Art. 45.
Centri di servizio dell'Ateneo
1. Per la produzione e la erogazione di beni e servizi, finalizzati al supporto della didattica e della ricerca o necessari nell'organizzazione amministrativa dell'Universita', possono essere costituiti appositi centri di servizio dell'Ateneo.
2. Il centro di servizio dell'Ateneo e' istituito dal senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione, il collegio dei direttori di dipartimento e la consulta del personale tecnico-amministrativo per quanto di competenza.
3. L'individuazione delle risorse finanziarie e materiali, nonche' del personale, da assegnare al centro di servizio, di competenza del consiglio di amministrazione, e' condizione essenziale per l'attivazione.
4. Il centro di servizio e' retto per la durata di tre anni da un comitato di tre membri e da un direttore nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.
5. Il centro di servizio puo' essere dotato di autonomia gestionale, finanziaria, amministrativa e contabile.
6. Il regolamento del centro di servizio, sentito il consiglio degli studenti, puo' prevedere le modalita' di utilizzo di prestazione a tempo parziale rese disponibili dagli studenti, da formazioni sociali o da altri soggetti pubblici e privati.
7. L'utilizzazione del personale volontario o di prestazioni o risorse rese disponibili per iniziativa degli studenti o di altre organizzazioni o formazioni sociali e' disciplinata da apposite convenzioni.
 
Art. 46.
Sistema bibliotecario
1. Il sistema bibliotecario di Ateneo e' costituito dai centri di servizio di Ateneo per le biblioteche, dai centri bibliotecari interdipartimentali e dalle biblioteche di facolta' e di dipartimento.
2. Il sistema bibliotecario di Ateneo sviluppa e organizza, in forme coordinate e tecnologicamente adeguate, le funzioni di acquisizione, conservazione, catalogazione e fruizione del patrimonio bibliografico e documentale su qualsiasi supporto, nonche' quelle di recupero, trattamento e diffusione dell'informazione bibliografica.
3. Nel rispetto delle autonomie di spesa e gestionali delle strutture di cui al punto 1, i principi di funzionamento del sistema bibliotecario di Ateneo sono stabiliti da apposito regolamento, approvato dal senato accademico, su proposta della commissione biblioteche.
4. La commissione biblioteche e' l'organo collegiale di indirizzo del sistema bibliotecario di Ateneo.
5. Funzioni, composizione e modalita' di designazione dei membri della commissione biblioteche sono fissate nel regolamento generale di Ateneo.
6. Possono essere istituite, mediante convenzioni, biblioteche interuniversitarie o comuni con altri soggetti pubblici e privati.
 
Art. 47.
Strutture didattiche
1. Le strutture didattiche dell'Universita' sono:
a) le facolta';
b) le aree didattiche, comprendenti i corsi di studio del medesimo livello e/o di livelli successivi appartenenti ad una comune area scientifico-culturale;
c) i corsi di laurea, i corsi di laurea specialistica;
d) le Scuole di specializzazione.
2. La scelta di attivare le strutture di cui ai punti b) e c) e' demandata ai consigli di facolta'.
 
Art. 48.
Le facolta'
1. La facolta', struttura di appartenenza dei professori e ricercatori, ha il compito primario di disciplinare, coordinare ed assicurare la funzionalita' dei corsi di studio che ad essa afferiscono, di garantire l'efficacia, il grado di rendimento e la produttivita' nell'impiego delle risorse.
2. A tal fine la facolta' ha autonomia didattica, organizzativa, gestionale e regolamentare nel rispetto degli indirizzi fissati dal senato accademico.
3. Gli organi di facolta' sono:
a) il consiglio di facolta';
b) il preside;
c) la giunta, ove prevista dal regolamento di facolta'.
 
Art. 49.
Consiglio di facolta': funzioni
1. Il consiglio di facolta':
a) indirizza e coordina l'insieme dei corsi che afferiscono alla facolta' e ne verifica l'efficienza e la funzionalita', anche mediante l'utilizzo di opportuni parametri di valutazione;
b) delibera in merito alla istituzione e attivazione di corsi di studio, di master, di corsi di perfezionamento e di aggiornamento secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 341/1990;
c) propone al senato accademico le eventuali modifiche del regolamento didattico di Ateneo;
d) delibera il regolamento didattico di facolta', su proposta delle aree didattiche o dei corsi di studio interessati;
e) delibera il regolamento di funzionamento della facolta', di cui all'art. 18 del presente statuto;
f) delibera annualmente, sulla base delle indicazioni delle aree didattiche o dei corsi di studio interessati, la programmazione didattica definendo gli insegnamenti da attivare e le modalita' delle relative coperture;
g) determina, nel rispetto della liberta' di insegnamento e sentito l'interessato, il carico didattico e i compiti organizzativi dei professori e dei ricercatori in servizio;
h) delibera l'utilizzazione e la destinazione delle risorse a disposizione delle facolta';
i) delibera sulla destinazione dei posti di ruolo di professore e di ricercatore, sulle modalita' di copertura e procede alle relative chiamate, sentiti i dipartimenti interessati;
j) individua i dipartimenti che collaborano all'attivita' didattica;
k) approva il manifesto annuale degli studi;
l) verifica l'attivita' didattica e di ricerca dei professori di ruolo e dei ricercatori;
m) autorizza, su domanda del docente interessato, la fruizione di periodi dedicati esclusivamente all'attivita' di ricerca, sentita l'area didattica o il corso di laurea di appartenenza.
2. Il consiglio esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario ministeriale, dallo statuto e dai regolamenti.
 
Art. 50.
Consiglio di facolta': composizione
1. Il consiglio di facolta' e' composto dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori e da una rappresentanza degli studenti.
2. Qualora i ricercatori siano in numero superiore al 50% dei professori di ruolo, la loro appartenenza al consiglio e' limitata alla percentuale sopra citata, sulla base dell'anzianita' nel ruolo e in subordine dell'anzianita' anagrafica.
3. Le chiamate, la messa a concorso di posti di ruolo e le altre questioni attinenti alle persone dei docenti di prima e seconda fascia e dei ricercatori, sono deliberate dal consiglio di facolta' nella composizione limitata alla fascia corrispondente ed a quelle superiori.
4. La rappresentanza degli studenti e' pari al 15% dei professori di ruolo facenti parte del consiglio stesso.
5. Tutti i membri del consiglio di facolta' eleggono il preside.
 
Art. 51.
Il preside
1. Il preside rappresenta la facolta' e ne coordina e promuove l'attivita' e in particolare:
a) convoca e presiede il consiglio di facolta' e la giunta, ove essa sia costituita, e cura l'esecuzione delle loro delibere;
b) esercita la vigilanza sulle attivita' didattiche che fanno capo alla facolta' e costituisce le commissioni di esame di profitto e di laurea;
c) esercita le altre funzioni, comprese quelle disciplinari che gli sono demandate dalla legge;
d) ha la responsabilita' amministrativa e contabile dei beni di cui dispone per il funzionamento della facolta';
e) rappresenta la facolta' nel senato accademico;
f) partecipa al collegio di cui all'art. 22, comma 1, lettera c) del presente statuto.
2. Il preside viene eletto fra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno ed e' nominato con decreto del rettore.
3. Il preside dura in carica quattro anni ed il suo mandato puo' essere rinnovato per una sola volta consecutiva. Il preside, terminato il secondo mandato, puo' essere rieletto solo dopo un quadriennio.
4. Il preside puo' delegare parte delle sue funzioni anche ad altri professori di ruolo, con le modalita' previste dal regolamento di facolta'.
5. Al preside di facolta' puo' essere assegnata un'indennita' di carica nella misura determinata dal consiglio di amministrazione.
 
Art. 52.
Aree didattiche, corsi di laurea e corsi di laurea specialistica
1. Nelle facolta' che comprendono piu' corsi di laurea e di laurea specialistica possono essere istituite le aree didattiche, o in alternativa i corsi di laurea e i corsi di laurea specialistica.
2. Gli organi dell'area didattica, ove costituita, sono:
a) il consiglio;
b) il presidente.
3. Gli organi del corso di laurea e del corso di laurea specialistica, ove costituiti, sono:
a) il consiglio;
b) il presidente.
 
Art. 53. Consiglio di area didattica, consiglio di corso di laurea, consiglio
di corso di laurea specialistica
1. Il consiglio di area didattica o il consiglio di corso di laurea, di laurea specialistica ha i seguenti compiti principali:
a) fissare e coordinare gli obiettivi didattici del corso o dei corsi che ad essi fanno capo;
b) valutare l'andamento delle attivita' e verificarne annualmente l'efficienza e la funzionalita';
c) formulare proposte in merito alla program-mazione didattica, ivi compresa l'indicazione delle discipline da attivare o disattivare e le modalita' delle relative coperture;
d) coordinare i programmi dei singoli insegnamenti, accertando che ciascuno di essi corrisponda agli obiettivi formativi del relativo corso di studio;
e) elaborare il manifesto degli studi relativo al corso o ai corsi che ad essi fanno capo;
f) esaminare ed approvare i piani di studio degli studenti;
g) organizzare il tutorato e l'orientamento per gli studenti;
h) formulare ogni altra proposta riguardante le risorse per la didattica e l'organizzazione degli insegnamenti, secondo quanto stabilito dagli ordinamenti in vigore, dallo statuto e dai regolamenti.
2. I consigli di area didattica, i consigli di corso di laurea e i consigli di corso di laurea specialistica sono costituiti da:
a) i professori di prima e seconda fascia, i professori a contratto ed i professori supplenti, di insegnamenti facenti parte dell'area didattica, o del corso di laurea, o del corso di laurea specialistica;
b) tutti i ricercatori assegnati dalla facolta' al relativo consiglio;
c) da una rappresentanza degli studenti pari al 20% dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori confermati.
3. Gli studenti partecipano con diritto di voto a tutte le deliberazioni ad eccezione di quelle concernenti i pareri sulla copertura dei posti e le questioni relative alle persone dei professori e dei ricercatori.
4. Il presidente e' eletto da tutti i membri del consiglio tra i professori di ruolo a tempo pieno, di norma di prima fascia, dura in carica tre anni ed il suo mandato puo' essere rinnovato per una sola volta consecutiva; terminato il secondo mandato, puo' essere rieletto solo dopo un triennio. Egli convoca e presiede il consiglio e sovrintende all'organizzazione didattica. Viene nominato dal rettore.
5. Al presidente puo' essere assegnata un'indennita' di funzione nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione.
 
Art. 54.
Commissione didattica di Ateneo
1. E' istituita la commissione didattica di Ateneo per gli adempimenti di cui al comma 7 dell'art. 4 dello statuto. La commissione e' anche organo di consulenza del senato accademico per le questioni concernenti la didattica.
2. Composizione, modalita' di elezione e di funzionamento della commissione sono determinati dal senato accademico, sentiti i consigli delle strutture didattiche ed il consiglio degli studenti, in maniera da garantire una adeguata presenza della componente studentesca.
3. I rappresentanti degli studenti nella commissione sono designati dal consiglio degli studenti.
 
Art. 55.
Scuole di specializzazione
1. Le Scuole di specializzazione, secondo la tipologia prevista dalla normativa in vigore, sono istituite dal rettore, su proposta delle facolta' nell'ambito del piano di sviluppo dell'Ateneo, con delibera del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione e svolgono la loro attivita' con autonomia didattica, organizzativa e gestionale nei limiti della legislazione vigente e delle disposizioni del presente statuto.
2. La programmazione annuale, deliberata secondo i criteri stabiliti dal senato accademico, e' approvata dalle facolta' di riferimento per gli aspetti didattici, e dal consiglio di amministrazione, secondo le modalita' del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', per gli aspetti amministrativi e contabili.
3. Le Scuole di specializzazione sono organizzate in base alla legge istitutiva e a quanto stabilito nei regolamenti di Ateneo e nel regolamento di ogni singola scuola, approvato dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.
 
Art. 56.
Tutorato e orientamento
1. L'Universita' organizza e disciplina, nel regolamento didattico di Ateneo ed in quello delle singole strutture didattiche, il servizio di tutorato e orientamento.
2. Il servizio di tutorato ed orientamento e' finalizzato a rimuovere ostacoli al processo formativo ed a rendere gli studenti attivamente partecipi dello stesso secondo le esigenze e le attitudini dei singoli.
3. L'Universita' costituisce il centro di Ateneo per l'orientamento e il tutorato con competenze di indirizzo e coordinamento per cio' che attiene all'orientamento e al tutorato, con autonomia organizzativa e gestionale. Le attivita' sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.
 
Art. 57.
Corsi di orientamento e altri servizi per gli studenti
1. L'Universita', anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori, organizza e gestisce corsi di orientamento degli studenti, compresi quelli delle ultime classi della scuola secondaria superiore, per la scelta degli studi in relazione alle loro aspirazioni culturali e professionali ed alle possibilita' di occupazione, per la diffusione di notizie ed informazioni utili sulle strutture, le attivita' ed i servizi universitari, per l'elaborazione dei piani di studio, nonche' per l'iscrizione ai corsi post-laurea.
2. Per l'organizzazione di tali corsi, l'Universita' puo' richiedere la collaborazione delle amministrazioni dello Stato, di enti pubblici, degli osservatori regionali sul mercato del lavoro, di associazioni produttive e sindacali, di enti ed organismi operanti in materia di formazione professionale. Essa, sentito il consiglio degli studenti, si avvale anche della collaborazione degli studenti.
3. L'Universita' promuove convenzioni per attivita' sostitutive del servizio militare nell'ambito dei servizi da essa offerti agli studenti ed all'interno delle proprie strutture.
 
Art. 58.
Corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale
Attivita' culturali e formative esterne
1. Le strutture didattiche e scientifiche dell'Universita', secondo quanto previsto al punto 5 dell'art. 4 del presente statuto, in collaborazione con Stato, regione, altri enti pubblici e privati, ordini professionali, associazioni imprenditoriali artigianali e industriali, possono organizzare, anche in collaborazione con altri Atenei:
a) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale;
b) corsi di preparazione a concorsi pubblici ed agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione;
c) corsi di educazione ed attivita' formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti nonche' quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori;
d) corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento previsti dalla legge;
e) corsi di lingua e cultura italiana per studenti stranieri.
2. I corsi sono attivati, con decreto del rettore, su proposta dei dipartimenti e delle strutture didattiche interessate, previo parere favorevole del senato accademico e del consiglio di amministrazione per quanto di competenza e secondo quanto stabilito da apposito regolamento di Ateneo;
3. L'Universita' rilascia attestati di partecipazione ai corsi di cui al presente articolo.
 
Art. 59.
Osservatorio sulle carriere e sugli sbocchi professionali
1. L'Universita' promuove, anche in collaborazione e con il sostegno finanziario di altri enti, un osservatorio sulle carriere degli studenti e sugli sbocchi professionali dei laureati, con le seguenti finalita':
a) operare analisi delle tendenze delle iscrizioni;
b) fornire alle strutture per la didattica ed al servizio di tutorato, dati ed analisi su ritardi e tendenziali abbandoni affinche' ne rimuovano le cause;
c) cooperare con le strutture di Ateneo anche al fine di promuovere iniziative per il superamento di difficolta' personali, economiche, ambientali e sociali;
d) valutare, anche attraverso l'analisi dei tempi e dei modi dell'inserimento dei laureati, le prospettive del mercato del lavoro, segnalando le opportunita' esistenti nei vari settori, d'intesa con enti e imprese, pubbliche e private;
e) progettare iniziative di orientamento professionale per gli studenti laureati o diplomati;
f) fornire il necessario supporto tecnico-scientifico alla progettazione di attivita' formative autogestite proposte dagli studenti.
2. Per la realizzazione dei suddetti scopi, l'Universita' si puo' avvalere di competenze interne e/o esterne all'Ateneo.
 
Art. 60.
Attivita' formative autogestite dagli studenti
1. L'Universita', compatibilmente con il perseguimento dei fini istituzionali, incoraggia le attivita' formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali e dello sport. Essa inoltre autorizza iniziative autogestite nel campo delle attivita' ricreative e del tempo libero.
2. L'Universita', con il sostegno organizzativo del consiglio degli studenti, favorisce l'informazione e la conoscenza dei finanziamenti, degli atti amministrativi e delle norme, dei programmi e dei progetti regionali, statali e comunitari interessanti le attivita' formative autogestite.
3. L'Universita', compatibilmente con le finalita' istituzionali, favorisce la individuazione e la costituzione di luoghi di ritrovo per gli studenti.
4. Nell'ambito delle previsioni di bilancio, il consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio degli studenti e previo parere del senato accademico, puo' mettere a disposizione per le attivita' di cui al punto 1, strutture e risorse finanziarie.
 
Art. 61.
Centro di Ateneo per le relazioni internazionali
1. E' istituito il Centro di Ateneo per le relazioni internazionali con funzioni di promozione, informazione, coordinamento e assistenza per promuovere le iniziative con le istituzioni estere che rivestano interesse generale per l'Ateneo.
2. In particolare il Centro di Ateneo per le relazioni internazionali:
a) promuove e realizza tutte le azioni previste dal Programma Socrates dell'Unione europea in vista di assicurare ai docenti e agli studenti una dimensione europea degli studi;
b) provvede a strutture per l'ospitalita' di studiosi e studenti, italiani o stranieri, anche in collaborazione con altri enti, ed in particolare con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio degli studenti.
 
Art. 62.
Amministrazione e autonomia delle strutture
1. Fermi restando i principi di cui all'art. 2, punto 5, all'art. 6, punti 1, 3 e 4 e all'art. 8, punto 1 del presente statuto, l'Universita' informa l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative a criteri di economicita', di efficacia e di snellimento delle procedure.
2. L'amministrazione centrale e' un centro di gestione autonoma, sotto la responsabilita' del direttore amministrativo.
3. L'Universita' provvede all'organizzazione delle strutture amministrative centrali secondo criteri di distinzione degli uffici in relazione all'assolvimento di compiti istituzionali o strumentali, alla diversificazione delle funzioni e alla flessibilita' funzionale, nonche' alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale.
4. Le facolta', i dipartimenti, i centri interdipartimentali di ricerca, i centri di servizi dell'Ateneo, e i comitati di cui all'art. 26, comma 2, lettera o) hanno piena autonomia gestionale. Sono fatte salve le trasformazioni patrimoniali e gli impegni di spesa di portata economica straordinaria e di rilevanza generale che rimangono di competenza del consiglio di amministrazione.
5. Non e' prevista alcuna organizzazione gerarchica della funzione amministrativa, che viene esercitata in parallelo da tutte le strutture.
6. I criteri generali che, nel rispetto dei principi relativi all'organizzazione di cui all'art. 6 del presente statuto, regolano il funzionamento dei centri autonomi di gestione e/o di spesa sono fissati nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
 
Art. 63.
Direttore amministrativo
1. Il direttore amministrativo e' a capo degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo ed esplica, anche in relazione agli esiti del controllo di gestione, una generale attivita' di indirizzo, direzione e controllo del personale tecnico e amministrativo, incluso quello dirigenziale, nell'ambito delle indicazioni programmatiche ricevute dagli organi di governo dell'Ateneo.
2. Il direttore amministrativo e' responsabile della legittimita', dell'imparzialita' e del buon andamento dell'attivita' dell'amministrazione centrale dell'Ateneo.
3. In particolare al direttore amministrativo compete:
a) la verifica e il controllo delle attivita' degli altri dirigenti;
b) l'adozione degli atti di reclutamento e di gestione del personale;
c) la stipula dei contratti e delle convenzioni per forniture di beni, servizi e lavori, ad esclusione di quelli di competenza delle strutture per la ricerca e per la didattica;
d) l'adozione dei provvedimenti di spesa, in attuazione delle delibere degli organi di governo per quanto di competenza;
e) ogni altra funzione conferitagli dalle norme vigenti o dagli organi di governo dell'Ateneo.
4. L'incarico di direttore amministrativo e' conferito, su proposta del rettore, che sente il senato accademico, dal consiglio di amministrazione, ad un dirigente delle Universita', di altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche ad estranei alle amministrazioni pubbliche di comprovata qualificazione professionale con esperienza acquisita in funzioni dirigenziali.
5. Il contratto di lavoro del direttore amministrativo e' a tempo determinato di durata pari a quella del mandato del rettore, rinnovabile. Si applica la normativa vigente in materia di verifica del risultato e di responsabilita' dirigenziale; a tal fine il direttore amministrativo, all'inizio di ogni anno, presenta al rettore una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente, e da questi trasmessa al consiglio di amministrazione e al senato accademico. La revoca dell'incarico di direttore amministrativo, prima della scadenza, e' disposta, su proposta del rettore, dal consiglio di amministrazione con atto motivato.
 
Art. 64.
Dirigenti
1. L'accesso alle qualifiche dirigenziali avviene per concorso per esami indetto dall'Universita', salvo quanto disposto dalla legge circa la riserva dei posti per altri sistemi di selezione. I requisiti di ammissione ed i criteri di svolgimento degli esami sono fissati con il bando di concorso.
2. I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attivita' svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.
3. Ai dirigenti sono riconosciute le indennita' di posizione e di risultato determinate annualmente dal consiglio di amministrazione in sede di approvazione del bilancio di previsione nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi e dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto.
4. All'inizio di ogni anno i dirigenti presentano al direttore amministrativo, e questi agli organi di governo dell'Ateneo, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente.
 
Art. 65.
Corsi di aggiornamento del personale
1. L'Universita' promuove e valorizza il continuo e sistematico adeguamento delle competenze professionali in rapporto all'evoluzione dei compiti e degli obiettivi dell'Universita'.
2. A tale scopo organizza attivita' e corsi di aggiornamento e di riqualificazione del proprio personale tecnico e amministrativo.
3. Le attivita' di aggiornamento e di riqualificazione concorrono anche a favorire e sostenere la mobilita' del personale all'interno dell'Universita'.
4. Le attivita' di aggiornamento e di riqualificazione sono organizzate e gestite sia direttamente dall'Universita', sia in collaborazione con istituti, societa', enti specializzati in tali attivita'.
 
Art. 66.
Collaborazioni con amministrazioni pubbliche
1. L'Universita' puo' concludere accordi con altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in collaborazione delle attivita' istituzionali di interesse comune, fermo restando quanto specificamente disposto in ordine alle attivita' di ricerca.
2. Gli accordi amministrativi conclusi in conformita' ai criteri generali richiamati dall'art. 9 del presente statuto sono deliberati dal consiglio di amministrazione o dalle strutture didattiche e scientifiche secondo le rispettive competenze.
 
Art. 67.
Partecipazione ad organismi privati
1. L'Universita' puo' partecipare a societa' o ad altre forme associative coerentemente ai propri fini istituzionali ed uniformandosi ai principi di cui al successivo comma 3.
2. La partecipazione di cui al comma 1, in conformita' ai principi generali di cui all'art. 9 del presente statuto, e' deliberata dal senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione e il collegio dei direttori di dipartimento per quanto di competenza.
3. La partecipazione dell'Universita' deve comunque conformarsi ai seguenti principi:
a) elevata qualificazione dell'attivita' svolta;
b) disponibilita' delle risorse finanziarie o organizzative necessarie;
c) destinazione a finalita' istituzionali dell'Universita' di eventuali dividendi spettanti all'Ateneo;
d) espressa previsione di patti a salvaguardia dell'Universita' in occasione di aumenti di capitali;
e) limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione;
f) i proventi derivanti da eventuali contratti di ricerca o di consulenza richiesti all'Universita' o a sue strutture siano corrisposti secondo quanto stabilito nell'art. 10.
4. I rappresentanti dell'Universita', a qualsiasi titolo ed a qualsiasi livello presenti negli organismi privati, sono designati dal senato accademico su proposta delle strutture interessate e sono tenuti a presentare allo stesso, una relazione annuale.
5. Il senato accademico valuta annualmente, sulla base di una relazione presentata dai rappresentanti dell'Universita' negli organismi interessati, la continuita' del rispetto dei suddetti principi di cui al comma precedente e l'opportunita' della continuazione della partecipazione dell'Universita'.
6. Degli organismi pubblici o privati cui l'Universita' partecipa, cosi' come dei rappresentanti nominati, e' tenuto completo ed aggiornato elenco a cura del direttore amministrativo. L'elenco e' consultabile da chiunque vi abbia interesse, nelle forme e nei modi della legge n. 241/1990.
 
Art. 68.
Fondazione universitaria
L'Universita' puo' costituire Fondazioni universitarie secondo le previsioni di cui all'art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le Fondazioni possono avere anche lo scopo di promuovere l'utilizzazione dei risultati dell'attivita' scientifica.
 
Art. 69.
Centro interdipartimentale per i rapporti con l'esterno
1. Su proposta di una o piu' strutture scientifiche puo' essere costituito in forma di societa' di capitali e con le modalita' di cui al precedente articolo un centro interdipartimentale per i rapporti con l'esterno, con il compito di promuovere l'utilizzazione delle conoscenze generate dall'attivita' scientifica al fine di migliorare le informazioni e le tecnologie a disposizione degli operatori pubblici e privati.
2. Il centro assicura la collaborazione tra strutture universitarie, amministrazioni pubbliche, imprese e soggetti privati che operano nella medesima area di attivita', nelle seguenti forme:
a) progettazione e coordinamento dei programmi di formazione;
b) ricerca applicata e diffusione delle tecnologie e scambio di conoscenze tecniche;
c) prestazioni professionali agli enti associati e a terzi nel rispetto dei doveri istituzionali previsti dalla legge e dal presente statuto.
3. Il bilancio del centro per i rapporti con l'esterno deve assicurare l'equilibrio tra costi e ricavi.
 
Art. 70.
Comitato dei sostenitori
1. Il comitato dei sostenitori dell'Universita' ha lo scopo di promuovere un efficace collegamento con le realta' culturali, sociali e produttive.
2. Il comitato e' costituito da persone fisiche e da persone giuridiche pubbliche e private che si impegnano a favorire l'attivita' dell'Universita', tramite l'erogazione di contributi finanziari.
3. Le modalita' di partecipazione e di funzionamento del comitato sono previste da apposito regolamento predisposto dal consiglio di amministrazione.
4. Il comitato e' presieduto dal rettore ed elegge al suo interno un vice-presidente che lo rappresenta nel consiglio di amministrazione.
5. Il comitato si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del presidente.
 
Art. 71.
Modifiche di statuto
1. Le modifiche del presente statuto sono adottate con deliberazioni del senato accademico, assunte a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere del consiglio di amministrazione, e sentiti, per quanto di competenza, il collegio dei direttori di dipartimento, il consiglio degli studenti e la consulta del personale tecnico-amministrativo.
2. Le modifiche di statuto approvate sono trasmesse al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per un parere, trascorso il termine di sessanta giorni, se il parere non e' pervenuto, le modifiche vengono emanate con decreto del rettore da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. In caso di osservazioni o di parere negativo del Ministro, le delibere sono sottoposte a nuova deliberazione con le medesime procedure di cui al comma precedente e, quindi, emanate, con decreto del rettore da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
 
Art. 72.
Durata delle cariche elettive negli organi collegiali
1. I componenti non di diritto degli organi collegiali durano in carica tre anni. Sono immediatamente rieleggibili o ridesignabili una sola volta. Un componente non di diritto, che sia durato in carica per due trienni consecutivi, non puo', a qualsiasi titolo, essere eletto o designato nello stesso organo prima che sia trascorso un ulteriore triennio.
2. I componenti che, per qualsiasi motivo, subentrino nell'organo rimangono in carica sino alla conclusione del triennio in corso; tale periodo non viene computato, ai fini della rieleggibilita', qualora non superi i diciotto mesi.
3. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni. Sono immediatamente eleggibili una sola volta e decadono, in ogni caso, con la perdita della qualita' di studente dell'Universita', con la reiscrizione dopo il conseguimento della laurea e con la seconda reiscrizione per trasferimento di corso di laurea o facolta'.
 
Art. 73.
Incompatibilita'
1. Le cariche di rettore, di prorettore vicario, di preside di facolta', di direttore di dipartimento e di presidente di corso di studio o di area didattica non sono cumulabili.
2. La carica di preside e' incompatibile con quelle di componente il consiglio di amministrazione.
3. I membri eletti in rappresentanza delle varie componenti non possono far parte contemporaneamente del consiglio di amministrazione e del senato accademico.
4. L'eletto in piu' organi, allorquando si verifichi una delle suddette incompatibilita', deve optare entro dieci giorni dalla elezione.
 
Art. 74.
Disposizione transitoria
I mandati relativi al rettore ed ai presidi sono conservati sino alla scadenza quadriennale prevista dal presente statuto.
 
Art. 75.
Entrata in vigore
Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Fisciano, 4 marzo 2003
Il rettore: Pasquino
 
Allegato 1
Le aggregazioni di Aree scientifico-disciplinari del consiglio universitario nazionale previste dall'art. 25, comma 1, lettera c), del presente statuto sono cosi' determinate:
1) area scientifica (aree dalla n. 1 alla n. 7);
2) area tecnologica (aree numeri 8 e 9);
3) area umanistico-letteraria (aree numeri 10 e 11);
4) area giuridico-economica (aree numeri 12, 13 e 14).
La rappresentanza delle aree e' ripartita nel modo seguente:
1) area scientifica n. 3;
2) area tecnologica n. 2;
3) area umanistico-letteraria n. 2;
4) area giuridico-economica n. 2.
 
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