Gazzetta n. 78 del 3 aprile 2003 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 13 marzo 2003 |
Adozione di disposizioni transitorie per la modifica della tariffa di stoccaggio applicata dalla societa' "Stogit S.p.a." per il periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 2003. (Deliberazione n. 21/03). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 13 marzo 2003, Premesso che: l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000) stabilisce che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) determina le tariffe per lo stoccaggio minerario, strategico e di modulazione, in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito; l'art. 2, comma 12, lettera e) della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), prevede che l'Autorita' determina "le modalita' per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale"; Visti: la legge n. 481/1995; il decreto legislativo n. 164/2000; Vista la deliberazione 27 febbraio 2002, n. 26/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 77 del 2 aprile 2002 (di seguito: deliberazione n. 26/02), con la quale l'Autorita' ha definito criteri per la determinazione delle tariffe di stoccaggio del gas naturale; Considerato che: a partire dal 1991, in concomitanza con l'adeguamento da parte del Comitato interministeriale dei prezzi della quota fissa della materia prima utilizzata ai fini del calcolo delle tariffe per il mercato civile, la societa' Snam S.p.a. (di seguito: Snam) ha stipulato con un primario istituto assicurativo un contratto denominato "Polizza di assicurazione responsabilita' civile incendio infortuni - Utenti civili gas metano" (di seguito: il contratto di assicurazione); i soggetti che beneficiano su tutto il territorio nazionale della copertura prestata dal contratto di assicurazione sono "le persone che - siano o meno intestatarie del contratto di fornitura - usano anche occasionalmente gas metano o da esso derivato, fornito tramite reti di distribuzione urbana, in relazione all'utilizzo di un impianto interno a valle del punto contrattuale di consegna da parte del fornitore", ad esclusione delle "seguenti utenze allacciate alle reti di distribuzione urbana: a) consumatori industriali e complessi ospedalieri con prelievo annuo di metano superiore rispettivamente a 200.000 e 300.000 metri cubi annui; b) consumatori di metano per autotrazione"; in conseguenza dell'incorporazione della Snam nella societa' Eni S.p.a. (di seguito: Eni), quest'ultima societa' e' succeduta a titolo particolare nella posizione contrattuale della Snam, ed ha concordato una proroga della scadenza della copertura assicurativa sino al 31 dicembre 2002; con nota in data 13 gennaio 2003 (prot. Autorita' n. 1768 del 15 gennaio 2003), l'Eni ha comunicato all'Autorita': a) di aver provveduto, nell'attesa di definitive determinazioni in materia da parte dell'Autorita', a rinnovare l'assicurazione per il periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 2003 alle medesime condizioni di costo dell'anno precedente; b) di essere in procinto di trasferire l'assicurazione alla societa' Stogit S.p.a. (di seguito: Stogit); con nota in data 12 marzo 2003 (prot. Autorita' n. 9592 del 12 marzo 2003) la Stogit: a) ha comunicato all'Autorita' che il costo complessivo dell'assicurazione, riferito a 17 milioni di clienti finali, ammonta a Euro 6.154.000 e che i conseguenti costi di gestione, comprensivi di oneri finanziari, ammonteranno ad ulteriori Euro 338.500; b) si e' impegnata ad inviare all'Autorita' copia conforme del contratto di assicurazione corredato dall'atto di voltura dalla medesima Stogit sottoscritto; gli oneri complessivi prospettati dalla Stogit, derivanti dal trasferimento alla medesima da parte dell'Eni della predetta assicurazione, si aggiungeranno ai costi sostenuti dalla medesima societa' per l'erogazione del servizio di stoccaggio da essa gestito, limitatamente al periodo di tempo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 2003; e che detti oneri, riferiti a 17 milioni di clienti finali sono quantificabili complessivamente in Euro 6.492.500, per una somma di Euro 0,381912 per cliente finale; Ritenuto che: sia necessario garantire alla Stogit la copertura degli oneri che questa sosterra' per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2003 e il 31 dicembre 2003 mediante una modifica della tariffa di stoccaggio applicata dalla medesima societa'; sia opportuno che tale modifica sia realizzata definendo una componente per cliente finale addizionale alla tariffa di stoccaggio, versata alla Stogit da parte degli utenti il servizio di stoccaggio di modulazione ciclica in proporzione al numero dei clienti finali direttamente o indirettamente forniti dagli utenti medesimi tramite reti di distribuzione urbana; sia necessario intervenire tempestivamente al fine di evitare alla Stogit danni derivanti dalla mancata copertura dei costi sostenuti per il rinnovo dell'assicurazione; Delibera: Art. 1. Modifica della tariffa di stoccaggio applicata dalla societa' Stogit S.p.a. 1.1. Per il periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 2003, l'onere relativo al servizio di stoccaggio applicato dalla Stogit S.p.a. (di seguito: Stogit) ad ogni utente il servizio di stoccaggio di modulazione ciclica (di seguito: utente) e' integrato da una componente addizionale determinata sulla base delle seguenti formule:
----> Vedere formule a pag. 48 della G.U. <---- |
| Art. 2. Obblighi di comunicazione 2.1. La Stogit, entro il 31 marzo 2003: a) trasmette all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) copia conforme all'originale del contratto denominato "Polizza di assicurazione responsabilita' civile incendio infortuni - Utenti civili gas metano" (di seguito: il contratto di assicurazione) completo di tutti gli allegati e corredato dall'atto di voltura da essa sottoscritto; b) pubblica nel proprio sito internet il contratto di assicurazione. 2.2. Ciascun utente comunica, non oltre il 28 febbraio 2004, alla Stogit e all'Autorita', il numero dei propri clienti finali alimentati tramite reti di distribuzione urbana, rispettivamente alla data del 1 gennaio e del 31 dicembre 2003, con esclusione di: a) clienti finali industriali e complessi ospedalieri con prelievo annuo di metano superiore rispettivamente a 200.000 e 300.000 metri cubi annui; b) clienti finali di metano per autotrazione. |
| Art. 3. Disposizioni transitorie e finali 3.1. Nella pendenza del termine previsto dall'art. 2, comma 2.2, gli utenti versano alla Stogit, a titolo di acconto, una componente addizionale calcolata da quest'ultima secondo la seguente formula:
----> Vedere formula a pag. 48 della G.U. <----
3.2. Entro il 31 marzo 2004, la Stogit ricalcola l'addizionale sulla base delle formule di cui all'art. 1, comma 1.1, e dei dati trasmessi ai sensi dell'art. 2, comma 2.2, provvedendo altresi' al calcolo degli eventuali conguagli. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale e sul sito Internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data di pubblicazione. Di dare mandato al presidente per le azioni a seguire. Milano, 13 marzo 2003 Il presidente: Ranci |
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