Gazzetta n. 78 del 3 aprile 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 11 marzo 2003 |
Scioglimento della societa' cooperativa "Casa del popolo soc. coop. a r.l.", in Noepoli. |
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IL REGGENTE del servizio politiche del lavoro di Potenza Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le societa' cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolte di diritto e perdono la personalita' giuridica; Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, l'autorita' amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi; Atteso che l'autorita' amministrativa di vigilanza per le societa' cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544 del codice civile; Vista la circolare n. 42/1997 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione degli affari generali e del personale divisione I; Riconosciuta la propria competenza; Viste la legge del 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Vista la circolare n. 16/2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che in via transitoria, in attesa che siano resi operativi gli uffici territoriali del Governo, attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di cooperazione a livello territoriale; Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attivita' della cooperativa edilizia di seguito indicata, dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal combinato disposto degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992; Decreta lo scioglimento, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile della seguente societa' cooperativa: Societa' cooperativa "Casa del popolo soc.coop. a r.l." con sede in Noepoli, costituita per rogito notaio dott. Vincenzo Lacanna in data 18 marzo 1977, iscritta al n. 49525 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza - B.U.S.C. n. 1102. Il reggente: Montanarella |
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