Gazzetta n. 78 del 3 aprile 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 17 gennaio 2003
Recepimento delle direttive n. 2002/71/CE e 2002/76/CE, e modifica del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione, relativamente alle sostanze attive demeton-S-metilsolfone, dimetoato, formotion, metsulfuron metile, ometoato e ossidemeton-metile; revoca e modifica di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, ed in particolare l'art. 5, lettera h);
Visti gli articoli 5, ultimo comma, 6, lettere c), h) ed i), e 7, lettera c) della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della sanita' di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000 (pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2000), recante "Recepimento delle direttive n. 97/41/CE, n. 1999/65/CE e n. 1999/71/CE", come integrato e modificato dai decreti del Ministro della sanita' 10 luglio 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2000), 3 gennaio 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2001), 2 maggio 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1 agosto 2001), 8 giugno 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 1 settembre 2001), 6 agosto 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2001) e dai decreti del Ministro della salute 20 novembre 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 2002), 29 marzo 2002 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2002), 9 maggio 2002 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 10 Iuglio 2002.), 18 giugno 2002 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1 agosto 2002), 9 agosto 2002 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 2002).
Visti i decreti del Ministro della sanita' 23 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992, e 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1993, concernenti, tra l'altro, disposizioni circa il programma di controlli intesi a verificare il rispetto delle quantita' massime di residui di sostanze dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione come modificati dal decreto ministeriale 19 maggio 2000;
Vista la direttiva della commissione n. 2002/71/CE del 19 agosto 2002, che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto concerne a fissazione delle quantita' massime di residui di antiparassitari (formotion, dimetoato e ossidemeton metile) sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;
Vista la direttiva della Commissione n. 2002/76/CE del 6 settembre 2002, che modifica gli allegati II delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantita' massime di residui di antiparassitari (metsulfuron metile) rispettivamente sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;
Visto il parere favorevole della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194;
Considerato di dover provvedere al recepimento della direttiva 2002/71/CE, con la quale sono stati fissati nuovi limiti massimi per le sostanze attive ossidemeton-metile, dimetoato, formotion;
Considerato di dover provvedere al recepimento della direttiva 2002/76/CE, con la quale sono fissati limiti massimi di residui provvisori comunitari per la sostanza attiva metsulfuron metile, iscritta in allegato I del decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995;
Considerato l'esito del riesame degli impieghi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive demeton-S-metilsolfone dimetoato, formotion, metsulfuron metile, ometoato e ossidemeton-metile, resosi necessario per verificare il rispetto di alcuni dei nuovi limiti massimi tollerati;
Considerata la necessita' di modificare le condizioni di autorizzazione di prodotti fitosanitari registrati in Italia relativamente ad alcuni impieghi delle sostanze demeton-S-metilsolfone, dimetoato, formotion, ometoato e ossidemeton-metile;
Ritenuto di dover provvedere alla modifica del citato decreto del Ministro della sanita' del 19 maggio 2000 e successive modifiche;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce:
a) i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate:
1. nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli di cui all'allegato 1, parte A, del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000;
2. nei cereali, di cui all'alegato 1, parte B, del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000;
3. negli altri prodotti vegetali, di cui all'allegato 1, parte C, del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000;
4. nei prodotti di origine animale, di cui all'allegato 1, parte D, del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000;
5. negli altri prodotti di origine animale, di cui all'allegato 1, parte E, del decreto del Ministro della sanita' del 19 maggio 2000;
b) le revoche e la possibilita' di modifica di impiego per alcune combinazioni sostanza attiva/coltura.
 
Art. 2.
Limiti massimi di residui
1. Nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, nei cereali e negli altri prodotti vegetali, sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 1, il quale integra e modifica l'allegato 2 del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000, e successive modifiche.
2. Nei prodotti di origine animale, sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 2, il quale integra e modifica l'allegato 3 del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000, e successive modifiche.
 
Art. 3.
Revoche e modifiche di impieghi e prescrizioni
per l'adeguamento dei prodotti autorizzati
1. A conclusione del riesame degli impieghi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive formotion, ometoato, dimetoato, ossidemeton-metile, demetonS-metilsolfone al fine di consentire il rispetto dei nuovi limiti massimi di residuo ammessi, si rende necessario modificare le autorizzazioni contenenti alcuni impieghi.
2. Si dispone la revoca dell'impiego dei prodotti fitosanitari, contenenti le sostanze attive formotion, ometoato, dimetoato, ossidemeton-metile, demeton-S-metilsolfone sulle colture indicate nell'allegato 3. In alternativa alla revoca per la sostanza attiva dimetoato per le colture di olivo, bietola rossa, rutabaga e rapa, si consente la modifica delle condizioni di impiego purche' esse permettano il rispetto del nuovo limite massimo di residuo ammesso.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono consentiti l'immissione in commercio e l'impiego dei prodotti fitosanitari, cosi' come individuati al comma 1, che devono essere atichettati conformemente alle disposizioni del comma 2.
4. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive formotion, ometoato, dimetoato, ossidemeton-metile, demeton-S-metilsolfone, le cui etichette riportano le colture di cui all'allegato 3, sono tenuti:
a) ad immettere in commercio detti prodotti, in conformita' alle disposizioni del presente decreto.
b) a trasmettere al Ministero della salute, qualora non sia gia' stato fatto, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le etichette adeguate alle disposizioni di cui al comma 2 ed eventuale richiesta di modifica di impiego per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dimetoato sulle colture di olivo, bietola rossa, rutabaga e rapa, pena la revoca dell'autorizzazione;
c) per i prodotti giacenti, sia presso i magazzini delle imprese produttrici, sia presso gli esercizi di vendita, a provvedere entro il 31 dicembre 2002 alla rietichettatura od a fornire ai titolari degli esercizi stessi, un fac-simile di etichetta conforme alle disposizioni di cui al presente decreto, da consegnare all'acquirente dei prodotti in questione;
d) ad adottare ogni iniziativa idonea ad informare direttamente gli utilizzatori dei prodotti delle revoche e modifiche di impiego resesi necessarie.
 
Art. 4.
Disposizioni che permangono in vigore
1. Rimangono in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000, e successive modifiche, non modificate dal presente decreto.
2. I limiti massimi di residuo di cui agli allegati 1 e 2, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2003.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma 17 gennaio 2003
Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 186
 
Allegato 1 LIMITI MASSIMI DEI RESIDUI DELLE SOSTANZE ATTIVE DEI PRODOTTI FITOSANITARI TOLLERATI NEI PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE (ELENCATI NELL'ALLEGATO 1A, B, DEL DECRETO MINISTERIALE 19 MAGGIO 2000) IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONE COMUNITARIE (VALORI SOTTOLINEATI). NONCHE LIMITI MASSIMI DI RESIDUI PROVVISORI NAZIONALI, IN ATTESA DI ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA (VALORI NON SOTTOLINEATI)

----> Vedere tabella a pag. 19 e pag. 20 della G.U. <----

* Indica il limite convenzionale inferiore di determinazione
analitica
 
Allegato 2 LIMITI MASSIMI DI RESIDUI AMMESSI NEI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE ELENCATI NELL'ALLEGATO 1D DEL DECRETO MINISTERIALE 19 MAGGIO 2000, IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE

----> Vedere tabella a pag. 21 della G.U. <----
 
Allegato 3
REVOCA DI IMPIEGO DII COMBINAZIONI SOSTANZA ATTIVA/COLTURA

----> Vedere tabella a pag. 22 della G.U. <----

* Per gli agrumi si consente l'impiego su piante non ancora in
produzione.
** Per olivo, bietola rossa, rutabaga e rapa, in alternativa alla revoca, si consente la modifica delle condizioni di impiego, purche' esse permettano il rispetto del nuovo limite massimo di
residuo ammesso.
 
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