Gazzetta n. 79 del 4 aprile 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 12 marzo 2003
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valpolicella".

IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del
consumatore

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. l64, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1958 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Valpolicella" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;
Vista la domanda presentata dal Consorzio volontario per la tutela dei vini a denominazione di origine controllata "Valpolicella e Recioto della Valpolicella" in data 18 luglio 1995 intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valpolicella", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, e successive modifiche ed il riconoscimento della denominazione di origine controlllata e garantita per le tipologie "Amarone della Valpolicella" e "Recioto della Valpolicella";
Vista la ulteriore richiesta del sopracitato Consorzio presentata in data 18 luglio 1995, intesa ad ottenere la sospensione delle procedure di riconoscimento delle denominazioni di origine controllata e garantita "Amarone della Valpolicella" e "Recioto della Valpolicella" ed il prosieguo dell'iter istruttorio riguardante unicamente la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valpolicella", comprensivo delle due tipologie sopra menzionate;
Visto, sulla sopracitata richiesta di modifica, il parere favorevole della regione Veneto;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Valpolicella" formulati dal Comitato stesso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 214 del 12 settembre 2002;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, ulteriori istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valpolicella";
Decreta:
Art. 1.
1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valpolicella", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2003.
 
Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2003, i vini a denominazione di origine controllata "Valpolicella" provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo Albo, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, le denunce dei rispettivi terreni vitati presso i competenti organi territoriali ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti "Valpolicella", entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per l'annata 2003, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo sopra citato, se a giudizio degli organi tecnici della regione Veneto, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarata impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente.
 
Art. 3.
1. Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valpolicella", in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purche' non superino del 20% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.
2. Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.
 
Art. 4.
1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata "Valpolicella" e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 marzo 2003
Il direttore generale: Abate
 
Allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA "VALPOLICELLA".

Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Valpolicella" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie: "Valpolicella" (designabile anche con i riferimenti "classico" e "Valpantena" e con la specificazione "superiore"), "Recioto della Valpolicella" (designabile anche con i riferimenti "classico" e "Valpantena"), "Recioto della Valpolicella" spumante (designabile anche con il riferimento "Valpantena") e "Amarone della Valpolicella" (designabile anche con i riferimenti "classico" e "Valpantena" e con la specificazione "riserva").

Art. 2.
I vini della denominazione di origine controllata "Valpolicella" devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Corvina Veronese (Cruina o Corvina) dal 40% all'80%; e' tuttavia ammesso in tale ambito, la presenza del Corvinone nella misura massima del 50%, in sostituzione di una pari percentuale di Corvina;
Rondinella dal 5% al 30%;
possono concorrere alla produzione di detti vini le uve provenienti dai vitigni a bacca rossa non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Verona, fino ad un massimo del 15% totale, nel limite del 10% per ogni singolo vitigno utilizzato.
In deroga ai commi precedenti i vigneti gia' iscritti all'albo della denominazione di origine controllata "Valpolicella" alla data di approvazione del presente disciplinare di produzione, sono idonei alla produzione dei vini di cui all'art. 1.
Art. 3.
a) La zona di produzione dei vini della denominazione di origine controllata "Valpolicella" comprende, in tutto o in parte, i territori amministrativi dei comuni di Marano, Fumane, Negrar, S. Ambrogio, S. Pietro in Cariano, Dolce', Verona, S. Martino Buon Albergo, Lavagno, Mezzane, Tregnago, Illasi, Colognola ai Colli, Cazzano di Tramigna, Grezzana, Pescantina, Cerro Veronese, S. Mauro di Saline e Montecchia di Crosara.
Tale zona e' cosi' delimitata:
la linea di delimitazione inizia nella parte nord staccandosi dal confine occidentale del comune di Sant'Ambrogio in faccia a monte Rocca sullo strapiombo dell'ansa dell'Adige, presso Ceraino.
Prosegue poi per Casa Fontana, passa sopra i caseggiati di Monte (frazione di Sant'Ambrogio) tocca quota 534, Casa Campopiano di Sotto (q. 649) e passa a nord di M. Pugna (q. 74) entrando in comune di Fumane. Raggiunta subito Ca' Torre e Stravalle, appartenenti alla frazione di Cavalo, sale Monte Castello (q. 676), e raggiunto il Vaio Pangoni, discende con questo fino a Ca' Pangoni (q. 230). Risale poi per il breve tratto il progno di Fumane fino a incontrare il confine comunale di Marano e lo segue fino presso il Molino Gardane. Sale allora leggermente per Ca' Camporal e Monte (q. 630) per discendere poi con la strada che porta a San Rocco fino all'ingresso della frazione omonima.
Tocca poi la localita' Tonei e risale fino ad incontrare e poi seguire la carrareccia che porta a S. Cristina. Quando questa strada sbocca nella rotabile comunale che porta a Prun, incontra il confine comunale di Negrar, abbandona subito il limite comunale e, lungo la strada ora nominata, il confine del territorio raggiunge i caseggiati di Pertega. Da qui ha inizio il lato orientale del territorio delimitato. Il confine discende a Molino di Pra' e con il Vaio omonimo, fino al Molino Monier attraversa allora il Vaio delle Canale e raggiunge la strada Mazzano-Fane. Con questa strada discende fino a Proale (q. 449) e poi, sinuoso, al largo di Mazzano, tocca Casa Prael, casa di q. 580, la Palazzina (q. 534), Casa La Conca e Colombare. Sempre discendendo, attraversa il Progno Castello, passa ad ovest di Case Antolini, tocca casa Sottosengia, rasenta Case La Fratta e Siresol, raggiunge Bertolini. Da questo punto la delimitazione nord della zona del "Valpolicella" segue la linea di q. 500 lungo le pendici montuose della vallata Valpantena, partendo da localita' Sasso, in comune di Negrar, e con andamento sinuoso passa nelle vicinanze di localita' Montecchio e quindi Volpare e successivamente, dopo aver formato una leggera ansa a nord, passa in prossimita' di localita' Righi e Case Vecchie. Si sposta quindi verso il Monte Dordera e proseguendo con orientamento nord-ovest passa in prossimita' della localita' Salvalaio e Vigo fino a raggiungere S. Benedetto sulla strada Vigo-Coda. Da S. Benedetto segue il vaio Salsone fino al progno Valpantena, di qui sale lungo il vaio Sannava, per inserirsi sulla comunale che porta a Proale e Rosaro. Di qui prosegue per i Busoni, per i Vai, Cabalai ed i Molini, raggiungendo Azzago passando per la strada del cimitero; per la carrareccia che passa a q. 655, e si inoltra nel vaio Orsaro fino a raggiungere il confine del comune di Grezzana con Verona che percorre fino al vaio Laraccio; attraversa la comunale di Pigozzo e la risale fino al vaio Bruscara che segue fino ad incontrare la comunale Morago-Cancello. Corre lungo questa strada fino alla localita' Chiesa, prende poi la carreggiabile che passa sotto la q. 615, incontra la provinciale Montorio-Rovero, ridiscende questa fino all'incrocio della carreggiabile per S. Vito, Casette, Chiesa; da Chiesa a Scaransi per inserirsi nel vaio di Tretto, che lo percorre fino al progno di Mezzane. Risale questo progno fino al vaio dell'Obbligo per toccare C. Valle a q. 502; da qui lungo la strada che passa ad ovest di Monte Tormine, tocca la Bettola del Pian, prosegue verso est lungo il confine comunale tra Tregnago e Badia Calavena, fino ad incontrare il progno di Illasi; ridiscende questo progno per breve tratto fino al guado per Cogolo, attraversa la borgata prende la strada superiore che porta alla localita' Carbonara, indi si porta verso sud per la localita' Fonte, Croce del Vento, passa nei pressi di Ca' Precastio, prosegue sempre verso sud passando ad est di Vinco e Pandolfi fino a raggiungere l'incrocio dei confini comunali di Tregnago, Cazzano di Tramigna ed Illasi; segue quindi il confine nord del comune di Cazzano fino ad incrociare il punto di confine tra i tre comuni di Tregnago, Cazzano di Tramigna e S. Giovanni Ilarione (dove incontra il confine con la zona del Soave). Di qui ridiscende lungo il confine del comune di Cazzano sino a Soraighe; segue la strada che da Soraighe, correndo sotto le pendici del M. Bastia, prima verso nord e quindi verso est, passa sotto C. Andreani. Di qui seguendo la strada per Montecchia di Crosara raggiunge per risalirlo il rio Albo. Raggiunta la strada proveniente da Tolotti, devia verso sud per la q. 300 che passando sotto C. Brustoloni raggiunge la strada che per q. 326 porta ai Dami e quindi alla q. 400 sul confine comunale di Cazzano a sud di M. Bastia. Ridiscende per detto confine fino all'altezza del colle C. Beda e di poco superatolo prosegue per la strada che si congiunge con la provinciale Cazzano-Soave in prossimita' della q. 54. Proseguendo verso ovest attraversa la strada provinciale e prosegue nella stessa direzione per quella che conduce a Cercolo di Sopra, e poco prima di giungervi segue in direzione sud-est per la strada che attraversato Cercolo di Sotto, raggiunge il centro abitato di San Vittore. Da San Vittore segue verso ovest la strada che attraversa Orniano e prosegue per Colognola ai Colli costeggiando nell'ultimo tratto l'acquedotto. Da Colognola ai Colli il limite prosegue in direzione nord per la strada che costeggia C. Canesella, tocca Ceriani costeggiando anche in questo ultimo tratto l'acquedotto quindi lungo la strada in direzione nord, fino all'altezza di C. Brea, quindi prende la strada verso ovest in direzione di tale localita' per circa 350 metri e poi la strada verso nord per Campidello fino a superare di poco la q. 134 (Cisterna), piega quindi verso ovest per la strada che conduce a S. Giustina, supera il centro abitato e giunto al torrente Illasi, supera il guado per proseguire poi in direzione ovest per la strada che tocca le localita' Casotti, Contrasti, e 150 metri circa prima di giungere a C. Nuova piega verso nord per la strada che va ad incrociare il confine comunale di Illasi all'altezza di Ca' Scuarzego prosegue quindi per la strada, in direzione nord, per Lione e giunto all'altezza di Fienile piega verso ovest per quella che superato Fienile conduce a Turano all'incrocio con il progno di Mezzane, prosegue verso sud per la strada che costeggia Turano, Val di Mezzo, attraversa Boschetto S. Pietro e raggiunge la q. 56. Da q. 56 (localita' Monticelli) segue verso ovest la strada che passa a nord di S. Giacomo e raggiunge a q. 47 il confine del comune di S. Martino Buon Albergo segue questi verso nord e poco prima di giungere alla Tavolera piega verso ovest per la strada che seguendo una linea spezzata a sud di Fenilone raggiunge a q. 52 la strada che da S. Martino Buon Albergo raggiunge Marcellise e la percorre sino all'abitato di quest'ultimo. La delimitazione segue quindi il corso del fiume Fibio e lo risale fino alla localita' Spinetta. Da detta localita' segue la strada per Montorio, attraversa il centro abitato e prosegue lungo la strada che passa per Olmo e Morin sino al ponte Florio; da qui segue la strada per Corte Paroncini e Villa Cometti indi devia per la carrareccia che attraversando la strada per S. Felice tocca Ca' dell'Olmo e raggiunge la strada della Valpantena che la risale fino a Villa Beatrice; segue poi la carrareccia per Corte Policanta per deviare poi per il sentiero che porta a Castel S. Felice. Da Castel S. Felice la delimitazione segue la strada delle Torricelle toccando localita' Villa Ferrari; Torre n. 1, Torre n. 2 e S. Mattia; da qui si inoltra lungo il sentiero per Villa Bottica e discende a valle sino alla strada per Avesa in localita' S. Martino; prosegue su detta strada sino alla localita' Osteria, imbocca quindi la strada che, passando in vicinanza del cimitero di Avesa, giunge nei pressi della localita' Villa e prosegue fino al centro di Quinzano; da Quinzano segue la strada che porta alla statale n. 12 sino all'incrocio con la stessa; si inserisce poi sulla statale n. 12 sino alla stazione ferroviaria di Parona dove l'abbandona per seguire la ferrovia del Brennero sino alla stazione di Domegliara; qui si reinserisce sulla statale n. 12 sino alla localita' Paganella; da detta localita' segue la carrareccia che porta alle Fornaci Tosadori a sud di Volargne, per risalire la riva sinistra dell'Adige sino in prossimita' della chiesa di Ceraino congiungendosi al punto iniziale di partenza.
b) La zona di produzione delle uve per la produzione dei vini della denominazione di origine controllata "Valpolicella" designabili con la menzione "Classico" comprende, in tutto o in parte, i territori amministrativi dei comuni di: Negrar, Marano, Fumane, S. Ambrogio, San Pietro in Cariano ed e' cosi' delimitata:
la parte nord del perimetro si stacca dal confine occidentale del comune di S. Ambrogio in faccia a Monte Rocca, sullo strapiombo dell'ansa dell'Adige presso Ceraino. Prosegue poi per casa Fontana; passa sopra i caseggiati di Monte (frazione di S. Ambrogio), tocca q. 534, casa Campopiano di sotto (q. 649) e passa a nord di M. Pugna entrando in comune di Fumane. Raggiunta subito Ca' Torre e Stravalle, appartenenti alla frazione di Cavalo, sale Monte Castello (q. 676) e, raggiunto il vaio Pangoni, discende con questo fino a Ca' Pangoni (q. 230). Risale poi per breve tratto il progno di Fumane, fino ad incontrare il confine comunale di Marano e lo segue fin presso il Molino Gardane. Sale allora leggermente per Ca' Camporal a M. Per (q. 630) per discendere poi con la strada che porta a S. Rocco fino all'ingresso della frazione omonima. Tocca poi la localita' Tonei e risale fino ad incontrare e poi seguire la carrareccia che porta a S. Cristina. Quando questa strada sbocca nella rotabile comunale che conduce a Prun, si incontra il confine comunale di Negrar, abbandona subito il limite comunale e, lungo la strada ora nominata, il confine del territorio raggiunge i caseggiati di Pertega. Da qui ha inizio il lato orientale del territorio delimitato. Il confine discende a Molino da Pra' e con il vaio omonimo fino a Molino Monier.
Attraversa allora il vaio delle Canale e raggiunge la strada Mazzano-Fane. Con questa strada discende fino a Proale (q. 499) e poi, sinuoso, al largo di Mazzano, tocca casa Prael, case di q. 580, la Palazzina (q. 534), casa La Conca e Colombare. Sempre discendendo, attraversa il progno Castello, passa ad ovest di Case Antolini, tocca casa SottoSengia, rasenta case La Fratta e Siresol, raggiunge Bertolini, Prosperi, Campi di Sopra (q. 410) e case Campi, fino ad incontrare il confine comunale tra Negrar e Verona presso la Tenda (q. 426). Segue allora questo confine fin sotto Montericco, tra la q. 250 e q. 251. Da questo punto ha inizio il confine sud del territorio del vino "Valpolicella". La linea di demarcazione prosegue verso ovest continuando a seguire il confine di Negrar fino presso a casa Acquilini; tocca poi C. Fedrigoni, la Chiesa di Arbizzano, Cambroga, casa Albertini, ed il Molino raggiungendo in questa localita' la curva di livello di q. 100 che delimita gran parte del confine sud del territorio. Questa quota segna il limite netto tra il terrazzo fluvio-glaciale ed eocenico e la pianura per buona parte irrigua, che degrada verso l'Adige. Seguendo detta curva attraverso il Ghetto e raggiunta la ferrovia Verona-Garda, la discende per breve tratto fino alla localita' Stella; di qui la linea di demarcazione, proseguendo verso ovest, si immette sulla strada che, attraversando prima la comunale Parona-Pedemonte e poi Quar, raggiunge la linea di q. 100 passando per Ca Brusa'. Sempre per la linea q. 100 prosegue per Cedrara e S. Martino Sotto Corrubio, raggiunge ed attraversa dopo circa un chilometro il progno di Fumane e raggiunge subito il confine comunale tra S. Pietro I. e Pescantina e Sotto Ceo. Continua allora con questo confine fino a Prognetta Lena (sopra Ca' Cere) ed in seguito con confine tra Pescantina e S. Ambrogio, toccando Ca' Sotto Ceo, fino a raggiungere la carrareccia che per Vignera di Sopra porta sulla strada di Ospedaletto.
Lasciato il confine comunale prosegue fino alla strada di S. Ambrogio-Ospedaletto. Da questo punto il nostro limite abbandona quota 100, poiche' il terrazzo bruscamente si eleva, ma continua sempre a correre sull'orlo superiore di esso: circuisce Montindon (q. 200), attraversa la ferrovia sotto S. Ambrogio, sfiora Ca' de Picetto, aggira la valle con l'elevato dosso cretaceo soprastante le due stazioni di Domegliara e raggiunge subito dopo il confine comunale tra S. Ambrogio e Dolce', a casa Sottosengia. In seguito continua di conserva con questo confine fino presso casa Fontana costituendo il lato occidentale del territorio del "Valpolicella" e chiudendone il perimetro.
c) La zona di produzione delle uve per la produzione dei vini della denominazione di origine controllata "Valpolicella", designabili con la specificazione geografica "Valpantena", e' cosi' delimitata:
dal confine nord occidentale che parte da S. Benedetto segue il gia' descritto confine della zona del "Valpolicella" fino a q. 655; da qui si diparte verso sud seguendo la rotabile che passa per q. 626 e prosegue verso sud per Erbino, risale sulla strada verso la localita' la Croce di Romagnano. Indi prosegue per Casette, passa sotto il Monte Gazzo nei pressi della q. 458, poi nei pressi di Corte Gualiva, prosegue ad ovest di Monte Cucco sulla strada che porta a Villa Marchiori. Da qui si inoltra lungo la carrareccia che passa ad est del Roccolo Marchiori e prosegue per detta via fino a C. Sguizza per raggiungere C. Gazzol da dove ripiega verso ovest per toccare la localita' Campagnola; risale poi verso Novaglie e Nesente, quindi ridiscende verso sud ed ovest per toccare C. Maioli, C. Misturin e Poiano per risalire lungo la carrareccia verso C. Zorzi. Tocca quindi il confine di zona e risale la carreggiabile per Torre n. 3, Torre n. 4, Villa Fiandin, Villa Tedeschi, Villa Barbesi; passa sotto Ca' del Roccolo raggiunge Rovere (sotto la q. 355) e poi lungo il sentiero posto sotto q. 469, la localita' le Case Vecchie, da dove si porta sul confine di zona nei pressi della localita' Casette, sotto il Monte Dorzera che lo segue fino a raggiungere la localita' di partenza S. Benedetto.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata "Valpolicella" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.
Pertanto sono da escludere, in ogni caso, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 15 della legge n. 164/1992, i vigneti impiantati su terreni freschi situati in pianura o nei fondovalle.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera semplice o doppia o a pergola unilaterale inclinata o pergoletta veronese mono o bilaterale.
Per le superfici vitate, gia' iscritte all'albo della denominazione di origine controllata "Valpolicella" prima dell'approvazione del presente disciplinare e allevate a pergola veronese, e' tuttavia consentito di utilizzare la presente denominazione per un ulteriore periodo massimo di 15 anni, alle condizioni indicate al comma successivo.
E' fatto obbligo, per le pergole veronesi, la tradizionale potatura, a secco ed in verde, che assicuri l'apertura della vegetazione nell'interfila e una carica massima di 60.000 gemme ettaro.
Il numero minimo di ceppi per ettaro, ad esclusione dei vigneti gia' iscritti all'albo, non deve essere inferiore a 3.300 riducibili nel caso di terrazzamenti a secco stretti in zona collinare, previa autorizzazione della regione Veneto.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valpolicella" non deve essere superiore a 12 tonnellate ad ettaro di vigneto in coltura specializzata.
A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata nei limiti di cui sopra purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
Fermo restando il limite sopraindicato la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto a quella specializzata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
La regione Veneto, su richiesta motivata dalle organizzazioni di categoria interessate e/o del Consorzio di tutela e previo parere espresso dal comitato tecnico consultivo per la vitivinicoltura di cui alla legge regionale n. 55/1985, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, puo' stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione, anche in riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli fissati dandone immediatamente comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento del limite massimo previsto dal settimo comma del presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola con indicazione geografica tipica.
Per la produzione dei vini "Recioto della Valpolicella" e "Amarone della Valpolicella" si dovra' attuare la cernita delle uve in vigneto, secondo gli usi tradizionali, mettendo a riposo un quantitativo di uve non superiore al 70% della produzione massima ad ettaro prevista al precedente comma 6.
La resa massima delle uve in vino finito per la tipologia "Valpolicella", con le varie menzioni e specificazioni, non deve essere superiore al 70%.
Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e puo' essere preso in carico come vino a indicazione geografica tipica.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 40% per i vini "Recioto della Valpolicella" e "Amarone della Valpolicella".
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione della denominazione di origine controllata "Valpolicella" devono essere effettuate nell'interno della zona delimitata nel precedente art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Verona.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino "Valpolicella" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10% vol.
Tuttavia in annate con andamenti climatici particolarmente sfavorevoli e' ammessa, con provvedimento della regione Veneto, la riduzione del titolo alcolometrico volumico naturale minimo a non meno di 9,50% vol.
Le uve destinate all'appassimento, per la produzione dei vini "Recioto della Valpolicella" e "Amarone della Valpolicella", devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11% vol.
Le uve, dopo l'appassimento, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 14% vol.
Le operazioni di conservazione delle uve destinate alla produzione dei vini "Recioto della Valpolicella" e "Amarone della Valpolicella", nonche' la vinificazione delle stesse, devono aver luogo unicamente nell'ambito della delimitazione territoriale della zona di produzione di cui all'art. 3.
L'appassimento delle uve deve avvenire in ambienti idonei e puo' essere condotto con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale purche' operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento escludendo qualsiasi sistema di deumidificazione operante con l'ausilio del calore.
Le uve messe ad appassire per ottenere le tipologie "Amarone della Valpolicella" e "Recioto della Valpolicella" non possono essere vinificate prima del 15 dicembre.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
E' consentito l'impiego della vinaccia residua dalla preparazione del vino "Recioto della Valpolicella" e "Amarone della Valpolicella" per il rigoverno del vino Valpolicella secondo le norme, all'uopo stabilite, dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, nel rispetto delle norme dell'Unione europea.
Le uve destinate alla vinificazione della tipologia "superiore" del vino "Valpolicella" debbono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11% vol.
La tipologia "superiore" del vino "Valpolicella", prima dell'immissione al consumo, deve essere sottoposta ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno un anno a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla produzione delle uve.
Le operazioni di invecchiamento, sia per la tipologia "superiore" e "riserva" e sia per la tipologia "Classico" devono aver luogo alle condizioni stabilite ai commi 1 e 2 del presente articolo.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, su richiesta delle aziende conduttrici, previa istruttoria della regione Veneto, autorizzare l'appassimento delle uve e la vinificazione ai fini dell'impiego della specificazione "classico", in cantine aziendali situate al di fuori, ma nelle vicinanze, del territorio precisato e comunque all'interno della zona di produzione del vino "Valpolicella", a condizione che i richiedenti dimostrino la conduzione delle superfici iscritte all'albo dei vigneti. I richiedenti devono confermare annualmente la conduzione dei vigneti atti a produrre la denominazione con la specificazione "classico".
Il vino "Amarone della Valpolicella" prima della immissione al consumo deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni con decorrenza dal 1° dicembre dell'annata di produzione delle uve.
Le operazioni di spumantizzazione del vino "Recioto della Valpolicella" debbono essere effettuate in stabilimenti siti nell'ambito territoriale della regione Veneto.
Art. 6.
Il vino a denominazione di origine controllata "Valpolicella", anche con le specificazioni "classico", "Valpantena" e "superiore", all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso con profumo gradevole, delicato, caratteristico, che ricorda talvolta le mandorle amare;
sapore: vellutato, di corpo, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol, con un residuo alcolometrico volumico potenziale massimo di 0,4% vol, e 12% vol per la tipologia "superiore";
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18 g/l.
Il vino a denominazione di origine controllata "Recioto della Valpolicella", anche con le specificazioni "classico" e "Valpantena", all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino carico, talvolta con riflessi violacei eventualmente tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: caratteristico, accentuato;
sapore: pieno, vellutato, caldo, delicato, dolce;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 12% vol con un residuo alcolometrico volumico potenziale minimo di 2,8% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 26 g/l.
Il vino a denominazione di origine controllata "Amarone della Valpolicella", anche con le specificazioni "classico", "Valpantena" e "riserva", all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino carico tendente eventualmente al granato con l'invecchiamento;
odore: caratteristico, accentuato;
sapore: pieno, vellutato, caldo;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 14% vol con residuo alcolometrico volumico potenziale massimo di 0,7% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 26 g/l, 35 g/l nella versione "riserva".
Il vino a denominazione di origine controllata "Recioto della Valpolicella" spumante, anche con la specificazione "Valpantena", all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino piuttosto carico talvolta con riflessi violacei;
odore: caratteristico, accentuato, intenso;
sapore: delicato, pieno, caldo, dolce;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 12% vol con un residuo alcolometrico volumico potenziale minimo di 2,8% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 26 g/l.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco.
Art. 7.
Le uve atte alla produzione della tipologia "Recioto della Valpolicella" o i mosti o i vini della tipologia "Recioto della Valpolicella" possono essere utilizzati per produrre i vini spumanti ottenuti secondo le metodologie di elaborazione previste dalle norme comunitarie e nazionali.
La menzione "superiore" e' riservata ai vini tranquilli della denominazione di origine controllata "Valpolicella", ad esclusione delle tipologie "Recioto della Valpolicella" ed "Amarone della Valpolicella", che siano immessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12% vol.
La menzione "Classico" e' consentita ai vini "Valpolicella", "Recioto della Valpolicella" e "Amarone della Valpolicella" con l'esclusione delle tipologie spumante.
La menzione "Valpantena" e' consentita ai vini "Valpolicella", "Recioto della Valpolicella" e "Amarone della Valpolicella".
La qualificazione aggiuntiva "Riserva" puo' essere utilizzata dal vino "Amarone della Valpolicella" immesso al consumo dopo un periodo minimo di invecchiamento non inferiore a 48 mesi a decorrenza dal 1° novembre dell'anno della vendemmia.
Art. 8.
Alla denominazione di origine controllata dei vini "Valpolicella" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi specificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto" e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati o di consorzi, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.
E' ammesso inoltre l'impiego di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e localita' comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, in conformita' al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992.
Nella designazione dei vini "Valpolicella" superiore, "Recioto della Valpolicella" e "Amarone della Valpolicella" puo' essere utilizzata la menzione "vigna", ai sensi del comma 3 dell'art. 6 della legge n. 164/1992, a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che l'appassimento, la vinificazione, l'invecchiamento del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata nella denuncia dell'uva, nella dichiarazione della produzione, nei registri e nei documenti di accompagnamento.
Tutti i vini designati con la denominazione di origine controllata "Valpolicella" devono essere immessi al consumo in tradizionali bottiglie di vetro, con abbigliamento consono al loro carattere di pregio. Nella chiusura di dette bottiglie e' consentito solo l'uso di tappi raso bocca.
Per i vini "Valpolicella" superiore ed i vini "Recioto della Valpolicella" e "Amarone della Valpolicella", con le diverse specificazioni e menzioni, e' obbligatorio riportare in etichetta e nella documentazione prevista dalla specifica normativa, l'indicazione della annata di produzione delle uve.
 
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