Gazzetta n. 79 del 4 aprile 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI
DELIBERAZIONE 20 marzo 2003
Modifica ed integrazioni della delibera 9 gennaio 2002, recante "Linee guida" per l'Ente autorizzato allo svolgimento di procedure di adozione di minori stranieri ("Approvazione delle Linee guida per l'Ente autorizzato ex art. 39, comma 1, lettera c), della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476"). (Deliberazione n. 39/2003/SG).

LA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

Letta la legge 31 dicembre 1998, n. 476, di ratifica ed esecuzione della convenzione per la tutela dei Minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993;
Letto l'art. 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dalla richiamata legge n. 476/1998, che al comma 1, lettera c), prevede che la Commissione per le adozioni internazionali autorizzi enti, aventi i requisiti di cui all'art. 39-ter della medesima legge n. 184/1983, allo svolgimento, per conto di terzi, di pratiche di adozione di minori stranieri;
Letta la delibera n. 1/2002/AE/ALBO del 9 gennaio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2002, contenente "Linee guida per l'ente autorizzato allo svolgimento di procedure di adozione di minori stranieri";
Letta la propria delibera n. 77/2002, inerente l'estensione dell'operativita' in Italia, per macro-aree geografiche e sul territorio nazionale;
Lette le risultanze del gruppo di lavoro Commissione-Enti autorizzati con le quali sono stati individuati parametri omogenei per i costi delle procedure di adozione da applicarsi in Italia e nei Paesi stranieri, in attuazione degli impegni assunti con la suddetta delibera n. 1/2002/AE/ALBO;
Considerata la necessita' di modificare ed integrare alcune disposizioni di indirizzo contenute nelle linee guida sopra indicate;
Delibera:
E' approvato il documento di indirizzo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per le adozioni internazionali denominato "Modifica ed integrazione delle linee guida per l'Ente autorizzato ex art. 39, comma 1, lettera c), della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476".
Roma, 20 marzo 2003
La Presidente: Cavallo
 
Premessa.
La Commissione per le adozioni internazionali, a seguito dei risultati del monitoraggio effettuato nel corso dell'anno 2002 sull'attivita' degli enti autorizzati e alla collaborazione instauratasi con i medesimi, avendo osservato piu' approfonditamente le modalita' con le quali ognuno di essi ha svolto i compiti istituzionali, in Italia e all'estero, ritiene necessario aggiornare le precedenti disposizioni di indirizzo.
La Commissione conferma il proprio impegno a sostenere gli enti nell'attivita' di cooperazione internazionale che li vede partner privilegiati nelle politiche per l'infanzia in difficolta' e per i bambini abbandonati e collocati in strutture assistenziali, affinche' possa realizzarsi un vero e proprio salto di qualita' negli interventi a favore dei minori stranieri istituzionalizzati per il rientro nella famiglia di origine, in famiglia affidataria o in piccole comunita' di tipo familiare del loro Paese.
Al riguardo si sottolinea come l'impegno degli enti in attivita' di cooperazione nel Paese straniero, ove sono operativi, e' uno dei requisiti richiesti ai fini dell'autorizzazione; la Commissione, pertanto, sta verificando, anche attraverso le rappresentanze diplomatiche all'estero, le modalita' con le quali detto impegno viene assolto.
Un'applicazione condivisa delle modifiche che vengono introdotte con la presente delibera ai quadri A, B, C e D della delibera n. 1/2002/AE/ALBO esige, in via preliminare, alcune osservazioni:
il numero degli enti autorizzati e' significativamente lievitato divenendo, per alcuni Paesi, non equilibrato in rapporto al numero dei minori disponibili per l'adozione internazionale, specie se confrontato con il numero degli enti autorizzati dagli altri Paesi di accoglienza ivi operanti;
alcuni degli enti autorizzati non sono ancora riusciti ad ottenere l'accreditamento, come si puo' constatare consultando l'ultima edizione dell'Albo. Cio' genera disorientamento e confusione nelle coppie, le quali frequentemente vengono prese in carico dall'ente autorizzato e non accreditato, con la conseguenza che la durata del loro percorso adottivo si protrae o, addirittura, rischia di interrompersi;
le istanze presentate per ottenere l'autorizzazione da parte di nuove associazioni non appaiono ridursi sensibilmente; esse pervengono, tra l'altro, fuori dai termini previsti nelle precedenti linee guida e non sono conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 492/1999;
molti degli Enti autorizzati chiedono l'estensione per Paesi gia' ampiamente coperti da enti. Cio' testimonia il mancato accoglimento dell'auspicio manifestato dalla Commissione ad ampliare la collaborazione fra enti. Appare percio' opportuno che le nuove istanze di autorizzazione si dirigano verso Paesi scoperti da enti;
l'Autorita' straniera di riferimento chiede, a volte informalmente, a volte espressamente, di limitare il numero degli enti autorizzati, in quanto, dovendosi essa rapportare con molti Paesi, preferisce interagire con pochi enti per ciascuno dei Paesi di accoglienza;
gli enti autorizzati per uno o due Paesi, di ridotte dimensioni e di nuova istituzione, segnalano di avere difficolta' a rientrare nei costi che sono stati individuati dalla Commissione d'intesa con gli enti;
alcuni enti autorizzati hanno accompagnato l'ingresso in Italia di un numero limitato di bambini e hanno scarsamente curato, a differenza dell'impegno assunto in sede di autorizzazione, le attivita' umanitarie e i progetti di sussidiarieta' nel Paese straniero;
alcuni tra i Paesi di origine dei bambini seguono sempre piu' la prassi, non condivisa dalla Commissione, ma di fatto esistente, di stabilire una quota di bambini destinati all'adozione internazionale e una quota-parte per ciascun Paese di accoglienza. Ne consegue che eventuali ulteriori autorizzazioni di enti produrrebbero soltanto una redistribuzione dello stesso numero di bambini tra un numero maggiore di enti;
il superamento della limitazione regionale dell'operativita' dell'ente da una parte e la copertura di ben 45 Paesi stranieri dall'altra, non impongono piu', in via urgente, deliberazioni riferite a modifiche dell'Albo, in quanto l'utente puo' trovare ampia risposta alle proprie esigenze nel quadro gia' esistente. Tale osservazione e' fondamento della successiva previsione riferita al termine di presentazione delle nuove istanze;
i corsi di preparazione alle coppie non sono sempre tenuti con regolarita' e con gli approfondimenti necessari sul Paese verso cui la dichiarazione di disponibilita' e' diretta;
i gruppi costi hanno prodotto, grazie al contributo di tutti gli enti, un lavoro condiviso al quale sara' data visibilita' mediante pubblicazione disposta dal Governo; l'avere individuato parametri utili per la definizione dei costi, per qualita' e quantita' dei servizi offerti, assicura credibilita' e fiducia nell'operativita' degli enti e nei loro rapporti con le istituzioni;
l'eta' dei bambini autorizzati all'ingresso e' sempre piu' elevata; si rende percio' necessaria, unitamente ad una sempre maggiore attenzione alle competenze degli aspiranti genitori adottivi, un'adeguata assistenza ed un significativo sostegno nei loro confronti durante il periodo di conoscenza del bambino;
la competitivita' fra gli enti deve essere leale e di stimolo ad una corretta operativita', non deve assolutamente comportare la caduta dei principi deontologici di base, a rischio della mancata realizzazione del superiore interesse del minore adottato. Quadro A - Competenze

Autorizzazione.
L'istanza di autorizzazione o di estensione a nuovi Paesi, ove non osservi le disposizioni di cui all'art. 39-ter della legge n. 476/98 e all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 492/1999, o presentata incompleta, o fuori del termine di seguito indicato, sara' dichiarata immediatamente irricevibile senza ulteriore istruttoria.
All'atto della richiesta di autorizzazione o estensione ad operare in un determinato Paese straniero, l'ente deve corredare l'istanza:
a) di un approfondito studio Paese affinche' possa evincersi il livello di conoscenza della realta' locale, specificatamente in ordine alle condizioni dell'infanzia ed al sistema giuridico e sociale di protezione, ed in particolare all'aspetto procedurale dell'istituto dell'adozione;
b) di un dettagliato progetto sull'attivita' di cooperazione che si propone di avviare nel Paese straniero, per il quale deve essere indicata la metodologia individuata per la sua realizzazione;
c) dell'indicazione della sede operativa all'estero, la quale potra' anche essere messa a disposizione dell'ente da organismi localmente riconosciuti.
L'istanza di autorizzazione e/o di estensione dovra' essere presentata entro il 30 giugno di ogni anno. La Commissione avra' cosi' modo di effettuare una valutazione sistematica delle istanze, per una piu' agevole informazione dei cittadini, in considerazione che l'Albo viene pubblicato annualmente, ed al 31 dicembre.
E' indispensabile, ai fini di valutarne la capacita' operativa, che l'ente dia precisa indicazione dello Stato ove intende operare, in caso si tratti di Federazione di Stati (es. Brasile, Russia), e dei contesti territoriali ove intende svolgere attivita' di cooperazione, per la realizzazione del principio di sussidiarieta'.
Per quanto attiene alle "residue" limitazioni regionali all'operativita' dell'ente (nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle associazioni che ne hanno fatto specifica richiesta), perduranti nonostante la delibera n. 77/02 del 17 luglio 2002, con la quale la Commissione ha riconosciuto l'operativita' su tutto il territorio nazionale agli enti provvisti di almeno una sede in due macro-aree, va precisato che l'eventuale presa in carico da parte di enti con limitazioni di operativita' a livello regionale di coppie residenti in regioni diverse da quelle in cui l'ente opera, dovra' essere autorizzata dalla Commissione.
La sospensione delle procedure di adozione da parte dell'Italia con un Paese straniero non pregiudica le coppie che hanno gia' ottenuto l'abbinamento di un bambino o che, al fine di ottenerlo, hanno consegnato la documentazione richiesta: esse potranno, comunque, portare a termine l'adozione.
Le coppie, invece, che hanno soltanto iniziato la procedura presso l'ente hanno facolta' - ove quest'ultimo sia autorizzato esclusivamente per il Paese in questione ed ove non intendano attendere la revoca della disposta sospensione - di richiedere alla Commissione l'autorizzazione a conferire un secondo mandato ad altro ente, in quanto la Commissione ritiene tale sospensione dettata da causa di forza maggiore e, conseguentemente, riconosce come valido il nuovo mandato ad altro ente, anche in presenza di un decreto d'idoneita' non piu' efficace.
In difetto della predetta autorizzazione, pertanto, il secondo ente non potra' prendere in carico la coppia, se il decreto di idoneita' ha perso la sua efficacia per decorso del termine di un anno dall'avvenuta comunicazione. L'autorizzazione dovra' essere rilasciata esclusivamente dalla Commissione, restando il tribunale per i minorenni competente per l'eventuale modifica, estensione (a piu' bambini) o revoca del decreto di idoneita'.
La sospensione delle procedure di adozione disposta dal Paese straniero nei confronti dell'Italia parimenti non pregiudica le coppie che abbiano in corso una procedura di adozione; esse, ove non intendano attendere la revoca della disposta sospensione da parte del Paese straniero, potranno essere autorizzate dalla Commissione alla revoca del mandato, in quanto detta sospensione configura forza maggiore; esse potranno, pertanto, rivolgersi ad altro ente per conferirgli mandato.
Il secondo Paese al quale la coppia indirizza la sua scelta, non deve pero' essere tra quelli per i quali anche l'ente precedentemente individuato e bloccato dalla sospensione era autorizzato ad operare; cio' perche' altrimenti il secondo mandato rappresenterebbe una sfiducia implicita nell'operato del primo ente e poiche' la revoca del mandato per motivazioni inerenti la condotta dell'ente soggiace alle regole generali, la coppia, in presenza di un decreto inefficace, deve rinnovare la dichiarazione di disponibilita' ed ottenere un nuovo decreto di idoneita'.

L'ente.
L'ente, pur essendo un soggetto privato, ottenuta l'autorizzazione ad operare e la conseguente iscrizione all'albo, svolge alcune funzioni delegate dalla Commissione. E' percio' tenuto ad accettare l'incarico che la coppia intende conferirgli e a portarlo avanti dopo aver avuto con la stessa piu' colloqui descrittivi della metodologia operativa messa in campo, sia in Italia che all'estero, e delle eventuali difficolta', in ordine, ad esempio, all'eta', ai tempi dell'adozione nel Paese indicato dalle coppie. Il conferimento dell'incarico configura accettazione di quella metodologia e consapevolezza delle difficolta' rappresentate.
L'ente, in particolare, nell'assolvimento dei compiti inerenti la presa in carico delle coppie aspiranti all'adozione di un minore straniero, ha l'obbligo di verificare, insieme con loro, le concrete possibilita' di realizzazione del progetto adottivo, fornendo, nel corso dell'iter adozionale, tutte le informazioni necessarie sulla procedura da svolgere all'estero. Con la presa in carico della coppia, l'ente resta vincolato anche al rispetto della normativa prevista dal Paese straniero nel quale la coppia ha scelto di adottare e nel quale andra' ad esplicare la sua attivita' di assistenza. Ne consegue che l'ente sara', tra l'altro, tenuto ad inviare le relazioni sull'avvenuta integrazione del minore nella famiglia adottiva per i tre, o piu' anni, successivi alla avvenuta adozione, come previsto dalla legislazione del Paese di provenienza del minore.
L'ente deve tenere un registro, anche di tipo informatico, da cui risultino le date di svolgimento dei corsi di preparazione, il nominativo dei formatori e delle coppie partecipanti, ai fini di rendere possibile la verifica dello svolgimento dei corsi; in caso di utilizzo del registro informatico, alla coppia dovra' essere rilasciato un attestato di partecipazione al corso, mentre il registro cartaceo dovra' essere controfirmato dagli interessati
L'ente puo' orientare la coppia verso un Paese straniero in relazione alle disponibilita' manifestate dalla stessa ed alle indicazioni eventualmente contenute nel decreto di idoneita', ma non puo' rifiutare la scelta operata dalla coppia, in quanto la normativa espressamente riconosce agli aspiranti genitori adottivi l'opportunita' di individuare il Paese in cui adottare.
L'ente potrebbe richiedere alla coppia di sottoscrivere, in calce al conferimento incarico, la piena consapevolezza delle difficolta' rappresentate, in particolare in relazione ai tempi d'attesa ed all'eta' dei bambini disponibili in quel Paese per l'adozione internazionale. Alla Commissione pervengono, infatti, ripetute doglianze in relazione ai tempi di attesa, ai tempi di permanenza in loco, all'eta' dei bambini proposti in relazione all'eta' prospettata negli incontri organizzati dall'ente, e cio' in quanto tali elementi non sarebbero stati esplicitati al momento del conferimento del mandato.
L'ente, utilizzando momenti d'incontro informativi e di preparazione, in collaborazione con i servizi territoriali, o direttamente, deve far si' che le coppie prese in carico raggiungano un buon livello di consapevolezza del significato profondo dell'adozione internazionale e, parimenti, delle molteplici responsabilita' che da essa conseguono, cosi' da farle aprire all'accoglienza di uno o piu' minori, superando - proprio grazie ai percorsi maturativi di sostegno - ogni pregiudizio, specialmente quelli inerenti la diversita' somatica.
L'ente, appena ottenuto l'incarico deve darne comunicazione alla Commissione, al tribunale per i minorenni ed ai servizi socio-sanitari; un'eventuale revoca va parimenti comunicata, indipendentemente dalle motivazioni e dalla parte che l'ha messa in atto.
Si tratta di un mandato a carattere atipico, in quanto la liberta' contrattuale ed il rapporto fiduciario, elementi entrambi caratterizzanti il mandato, nel caso di specie sussistono soltanto in capo alla coppia che conferisce l'incarico; la coppia, una volta dichiarata idonea, ha infatti acquisito un diritto ad attivare e proseguire una procedura all'estero attraverso l'attivita' di sostegno di un ente autorizzato; percio' mentre all'atto della dichiarazione di disponibilita' essa si mette a disposizione come risorsa familiare con le proprie potenzialita', ma non ha ancora il diritto di attivare la procedura nel Paese straniero, intervenuto il decreto autorizzativo, acquisisce, invece, il diritto di attivare la procedura presso l'ente autorizzato. Quest'ultimo, si ribadisce, non puo' rifiutare l'incarico, perche' esercita una funzione delegata dalla Commissione, cioe' da un organo pubblico di rilevanza internazionale.
Ove nel corso del rapporto insorgano difficolta' di tipo relazionale, o si verifichino eventi eccezionali precedentemente non rilevati, e di tale gravita' da poter eventualmente configurare motivo valido per la revoca stessa del decreto di idoneita', l'ente potra' dismettere l'incarico, dandone comunicazione motivata al tribunale per i minorenni che ha dichiarato l'idoneita', ai servizi che hanno redatto la relazione, nonche' alla Commissione per le adozioni internazionali.
La coppia puo' conferire mandato anche prima di ottenere il decreto di idoneita', cioe' in corso di procedura; si tratta in questo caso di un conferimento di incarico subordinato all'ottenimento del decreto di idoneita'. E' chiaro che l'ente non potra' caricare alla coppia alcun costo, se non quello dei corsi di formazione eventualmente frequentati dalla stessa.
La coppia, ove intenda revocare il mandato e rivolgersi ad altro ente, e' tenuta, una volta effettuata la revoca, a darne comunicazione ai servizi territoriali e al tribunale per i minorenni, nonche' ad indicare i percorsi formativi seguiti; cio' al fine di mettere in grado il secondo ente di approfondire le motivazioni e di individuare eventuali problematiche sottese e sommerse e, comunque, di continuare nell'iter formativo eventualmente interrottosi.
Tranne nei casi di espressa autorizzazione della Commissione il secondo mandato ad altro ente deve, comunque, essere conferito entro il termine di un anno dalla emissione del decreto di idoneita', altrimenti la revoca diverrebbe uno strumento utile a dilatare i termini di efficacia del citato decreto, e cio' per espressa previsione di legge. E' chiaro che trattasi di conferimento condizionato all'emissione del decreto di idoneita'.
Il nuovo incarico non puo', comunque, intendersi validamente conferito se non e' stato notiziato il primo ente; cio' al fine di permettere la conoscenza dei motivi della revoca del mandato sia da parte del nuovo ente, sia da parte dei servizi socio-sanitari che del tribunale per i minorenni, in particolar modo se non e' stato ancora emesso il decreto di idoneita'.
Nel caso di risoluzione concordata dell'incarico dato dagli aspiranti genitori adottivi ad un ente e successivamente affidato ad un altro ente, quest'ultimo puo' chiedere agli adottanti la partecipazione ai propri percorsi di informazione e preparazione, ma puo' anche tenere conto del percorso gia' seguito; pertanto l'ente e' libero di riconoscere il percorso effettuato o di richiedere che i coniugi seguano il percorso specifico individuato dal secondo ente come adeguato. Qualora il rapporto tra ente ed aspiranti genitori adottivi si interrompa a procedura inoltrata e a fronte di somme versate, l'ente potra' trattenere solo l'importo relativo ai servizi effettivamente resi; ove la coppia non abbia versato alcuna somma di danaro e' tenuta a rimborsare l'ente per le prestazioni documentate ed effettivamente svolte in suo favore fino a quel momento.
La previsione di una revoca tacita non puo', tuttavia, essere esclusa: se l'inerzia dipende dalla coppia e' quest'ultima che ne resta penalizzata (mancata presentazione a piu' incontri, mancata corresponsione di oneri previsti, ecc.); se dipende dall'ente parimenti quest'ultimo ne restera' penalizzato, perche' rischia di vedersi revocato il mandato; l'ente potra' essere chiamato da questa Commissione a giustificare la propria inerzia, ove essa non si fondi su validi e rilevanti motivi, indipendenti dalla sua volonta'; l'inerzia segnalata potra' essere valutata ai fini di eventuali provvedimenti limitativi dell'operativita' dell'ente.
La Commissione ha potuto verificare quanta e quale rilevanza il Paese straniero dia alle relazioni post-adozione, la cui mancata trasmissione entro i termini previsti ha provocato in piu' occasioni il blocco delle adozioni. E' chiaro che laddove il Paese intenda avvalersi dei servizi territoriali le regioni, nell'ambito dei protocolli d'intesa, individueranno le unita' di servizio responsabili della predisposizione e trasmissione dei rapporti.
Gli enti sono tenuti a rispettare non solo la normativa di settore ma anche i principi deontologici alla base di tutte le professioni, pena la sospensione o la revoca dell'autorizzazione, in quanto le qualita' morali sono espressamente richieste dalla legge all'atto del rilascio dell'autorizzazione e devono continuare a sussistere nel corso dell'operativita' dell'ente: l'ipotesi di concorrenza sleale non e' sicuramente espressione di "idonee qualita' morali".
La Commissione si riserva di comunicare, a breve termine, uno specifico documento relativo alle modalita' di espletamento della vigilanza, da realizzarsi in sinergia con altre competenze istituzionali centrali e territoriali previste dalla legge.
La Commissione si propone di promuovere un tavolo di consultazione con gli enti, dal quale possano emergere elementi utili per definire un codice di autoregolamentazione.

Personale dell'ente.
L'ente, nella scelta dei propri consulenti, non puo' - come previsto dalla normativa vigente per i pubblici dipendenti, per non incorrere nel conflitto d'interessi - avvalersi di professionisti che siano dipendenti di amministrazioni pubbliche o abbiano incarichi riguardanti la tutela dei minori, l'adozione nazionale ed internazionale e l'affidamento familiare in particolare. In caso di dipendenti part-time, il lavoro privato deve riguardare materia diversa di quella svolta nell'ufficio di appartenenza nelle ore di lavoro.
Si ritiene altresi' non corretto, sotto il profilo deontologico, che coloro i quali rivestono cariche sociali nell'ambito dell'ente - presidente, vicepresidente, consigliere, tesoriere, altro - emettano parcelle a fronte di prestazioni, fornite nell'ambito della realizzazione dell'iter adozionale (informazione e preparazione delle coppie, colloqui, traduzioni, relazioni post-adozione); chi ricopre una carica nell'organizzazione dell'ente puo' offrire la prestazione, a titolo puramente gratuito.

Accreditamento.
E' specifico compito dell'ente autorizzato provvedere al proprio accreditamento presso le competenti Autorita' del Paese straniero.
Tale adempimento deve essere espletato entro il piu' breve tempo possibile. Decorso un anno dalla data di inserimento nell'albo senza che esso abbia iniziato in concreto alcuna attivita' di adozione o di cooperazione, l'autorizzazione potra' essere revocata, salvo nel caso in cui si verifichi un arresto delle attivita' riferibile a decisioni di politica generale e disposto dalle competenti Autorita' straniere.
E', invece, compito di questa Commissione, nel quadro di intese bilaterali e nell'ambito dei rapporti internazionali, concordare le procedure per l'accreditamento degli enti autorizzati, al fine di garantire il corretto svolgimento delle adozioni di minori stranieri nei Paesi di provenienza.
L'ente e' tenuto a comunicare con tempestivita' alla Commissione per le adozioni internazionali l'avvenuto accreditamento presso ogni singolo Paese Aja per il quale e' stato autorizzato, ovvero, i motivi del diniego.
Per i Paesi non ratificanti la Convenzione de L'Aja, per i quali non e' richiesto l'accreditamento, si invita l'ente a sollecitare, ove e' possibile, un documento da cui risulti il gradimento ovvero la volonta' non ostativa all'attivita' dell'ente in quel territorio da parte dell'Autorita' di riferimento.
Trascorso un anno dalla richiesta di accreditamento nel Paese straniero da parte dell'ente senza che l'Autorita' di riferimento vi abbia dato corso e in assenza di qualsiasi segnale di operativita', la Commissione esaurite le indagini del caso, provvedera' alla cancellazione dall'Albo.
Se trattasi di rinnovo dell'accreditamento la cancellazione avverra' dopo due anni dalla richiesta.

Referenti.
Si sottolinea che e' compito esclusivo dell'ente individuare i propri rappresentanti, referenti e collaboratori, nonche' formalizzare con gli stessi, attraverso un accordo scritto, le modalita' di assistenza, inclusa quella psico-sociale, che dovra' essere fornita alle coppie in loco, nonche' le condizioni economiche sulle quali il rapporto di collaborazione si fonda.
Per esigenze di trasparenza, si evidenzia l'inopportunita' di delegare ad altri soggetti, anche istituzionali, la scelta dei referenti. In linea generale si ritiene preferibile che ogni ente ricorra ad un proprio referente, a meno che piu' enti, avendo la stessa metodologia operativa, non concordino preventivamente le modalita' di impiego della medesima persona.
La Commissione all'atto della comunicazione del nominativo del referente e del suo curriculum dispone gli opportuni accertamenti attraverso i canali istitu-zionali competenti e ne autorizza l'impiego nel percorso di assistenza alle coppie.
Il referente deve seguire un numero limitato di coppie, tale da consentire un servizio di qualita'.
Si richiama l'attenzione degli enti sull'importanza di vigilare sul comportamento dei propri referenti configurandosi, in caso di irregolarita', responsabilita' dell'ente stesso.
Le condizioni di rapporto con i referenti dell'ente devono essere trasmesse alla Commissione compilando, per ciascun Paese e realta' locale, dove effettivamente l'ente opera, il "Mod. B/10bis" corredato da una breve nota contenente gli elementi dell'accordo di collaborazione.
Sara' compito della Commissione inviare alle rappresentanze italiane all'estero e alle Autorita' straniere ogni utile informazione riguardante ciascun ente autorizzato. Il rappresentante legale dell'ente avra' cura di presentare alle Autorita' straniere per il tramite delle rappresentanze italiane i propri collaboratori.
Si richiamano gli enti ad avvalersi solo ed esclusivamente delle persone da loro nominate e indicate come referenti nei modelli allegati e a non consentire ad essi la delega a terzi di adempimenti riguardanti le procedure.
L'ente e' tenuto a segnalare con tempestivita' alla Commissione eventuali cambiamenti in ordine ai referenti gia' accreditati.
Costi in Italia e all'estero.
La Commissione per le adozioni internazionali, in collaborazione con gli enti autorizzati ha proceduto ad un approfondimento dei costi, finora applicati ed in futuro applicabili, per i servizi resi alle coppie in Italia ed all'estero.
Sono state predisposte le tabelle Mod. E3 e Mod. E4, secondo le modalita' ed i parametri approvati dalla Commissione ed inseriti nel sito www.commissioneadozioni.it; esse sostituiscono la precedente Scheda-Costi, Mod. E3.
L'entrata in vigore delle schede-costi approvate nella riunione congiunta Commissione adozioni internazionali - enti autorizzati, in data 9 gennaio 2003, avverra' a seguito di pubblicazione disposta dal Governo.
Si ribadisce infine che, per esigenze di trasparenza, e' necessario che sia l'ente a provvedere, nei modi e nei tempi concordati, al trasferimento all'estero delle somme necessarie all'avvio e al completamento della pratica. E' inoltre opportuno che tra la data in cui vengono effettuati i versamenti dai coniugi e l'utilizzo delle somme non intercorra un lungo lasso di tempo.
L'elargizione in denaro, nonche' le donazioni e/o richieste di partecipazione a programmi di cooperazione e solidarieta', potranno essere corrisposti all'ente dalle coppie solo dopo la conclusione dell'iter adottivo, in considerazione che esse non possono essere ricompresse tra i costi procedurali, ma rappresentano l'espressione di un coinvolgimento negli obiettivi perseguiti dall'ente.
L'ente, per quanto riguarda i costi delle procedure, dovra' dare conto delle somme percepite e raccogliere tutti i giustificativi delle spese sostenute dai genitori adottivi, anche ai fini del rilascio delle attestazioni utili alle esenzioni fiscali previste dalla legge. Per quanto attiene le certificazioni utili alle esenzioni, gli enti dovranno attenersi alle disposizioni emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze; essi, pertanto, sono tenuti a rilasciare le certificazioni su spese riguardanti esclusivamente le attivita' procedurali. Le coppie possono autonomamente in sede di denuncia dei redditi aggiungere quella documentazione che a loro avviso puo' essere oggetto di esenzione. Quadro B - Collaborazione interistituzionale Per implementare la collaborazione tra servizio pubblico degli enti locali e delle ASL e servizio privato al fine di fornire alle Autorita' straniere il maggior numero di informazioni sugli aspiranti genitori adottivi, al fine di rendere loro piu' semplice l'individuazione e la formulazione della migliore proposta di incontro bambino-famiglia, l'ente puo' anche compilare, nel caso sia avvenuta la presa in carico sin dall'inizio, un proprio rapporto teso a sottolineare quei fatti e/o quelle notizie rilevati durante il percorso di preparazione, che potrebbero richiedere ulteriori approfondimenti da parte dei servizi sociali o del tribunale per i minorenni prima dell'emissione del decreto di idoneita'.
L'ente - per la rilevanza pubblica riconosciutagli dalla normativa - ha l'obbligo di segnalare tempestivamente, e in qualsiasi momento, fatti, notizie e cambiamenti sostanziali della realta' personale e/o familiare riguardante gli aspiranti genitori adottivi di cui e' venuto a conoscenza e che possono richiedere l'intervento dei servizi territoriali o dello stesso tribunale per i minorenni in relazione all'idoneita', alla sua eventuale estensione, modifica o revoca.
Va precisato che alle competenti Autorita' straniere dovra' essere inviato il decreto di idoneita' congiun-tamente alla relazione psico-sociale predisposta dal servizio pubblico; l'ente ha la facolta' di allegare una comunicazione, redatta dai propri consulenti, a carattere integrativo rispetto a quella predisposta dai servizi del territorio, mandandone copia agli stessi. Tale integrazione avra' lo scopo di arricchire e completare la relazione psico-sociale, rendendola cosi' conforme allo standard richiesto dal singolo Paese, si tratta di informazioni note all'ente e non sempre ai servizi.
L'ente deve mantenere informati gli aspiranti genitori adottivi sull'iter adozionale all'estero e sulle tappe procedurali, riferendo tempestivamente agli interessati tutte le notizie riguardanti il minore e quant'altro possa essere utile conoscere sin dall'inizio per la buona riuscita dell'incontro.
Compete naturalmente alle Autorita' del Paese di origine provvedere alla valutazione e dichiarazione dello stato di abbandono e adottabilita' del minore, nonche' fornire tutte le informazioni che lo riguardano unitamente ad un suo profilo psico-fisico-sociale "reale", che tenga conto anche del livello di socializ-zazione raggiunto nella struttura di accoglienza, delle sue necessita', aspettative e capacita' di affrontare l'inserimento in una nuova realta' familiare, scolastica e sociale. Tenuto pero' conto che non tutti i Paesi sono in grado di acquisire e mettere a disposizione quel bagaglio di notizie utili a preparare gli aspiranti genitori adottivi al miglior incontro con il minore, e' auspicabile che dopo l'avvenuta dichiarazione di abbandono e adottabilita', l'ente, ove ne abbia la possibilita', integri le informazioni in suo possesso utilizzando i propri professionisti in loco (tali dovrebbero essere i referenti) in uno spirito squisitamente collaborativo, che permetta anche di preparare concretamente il minore, aiutandolo ad interiorizzare le fisionomie di coloro che diverranno i suoi nuovi genitori e, per quanto possibile, il nuovo modello di vita che lo attende. (Vedi scheda Mod. M/1 e M/2).
Nel caso di segnalazione di un gruppo di fratelli, il cui numero o caratteristiche non consentano l'inserimento in un'unica famiglia, l'ente dovra' adoperarsi affinche' i minori siano collocati in nuclei familiari preferibilmente residenti nella stessa zona, cosi' da favorire il mantenimento dei rapporti affettivi e sociali della comunita' fraternale. Se cio' non e' realizzabile con la disponibilita' delle famiglie in attesa presso tale ente, questi e' tenuto a chiedere la collaborazione di altri enti autorizzati per ottenere che i fratelli siano adottati tutti nella stessa regione o in regioni limitrofe.
Si richiama l'attenzione degli enti sul dovere di collegarsi con le rappresentanze italiane all'estero nel pieno rispetto dei ruoli istituzionali, presentando al Consolato i propri referenti con l'indicazione dei ruoli loro attribuiti, non eccedendo nelle richieste, stante l'abituale esiguita' degli organici di tali organi, evitando pressioni e solleciti se non nei casi di effettiva necessita' ed urgenza.
La rappresentanza italiana all'estero non e' soltanto parte del territorio italiano, ove vengono svolti adempimenti e procedure, ma e' anche un organo preposto a svolgere un ruolo di controllo. E 'anche necessario che l'ente faccia conoscere i propri riferimenti nel Paese straniero, specie per quanto attiene le iniziative di cooperazione, cio' potra' tradursi anche in un reale sostegno per lo svolgimento dell'attivita' nel suo complesso, nell'interesse dei cittadini che l'ente assiste e che, in quanto italiani, hanno il diritto di ottenere adeguate risposte istituzionali. Quadro C - Profili organizzativi e amministrativi Per raggiungere un buon livello di organizzazione l'ente ha il compito di tenere un registro (anche informatizzato), nel rispetto delle disposizioni sulla sicurezza dei dati personali, dal quale risultino:
1) generalita' degli adottanti e luogo di residenza;
2) data e luogo di emissione del decreto di idoneita';
3) data del conferimento dell'incarico;
4) data in cui la coppia consegna i documenti;
5) date dei corsi di formazione seguiti con annotazione del nominativo dell'esperto che ha tenuto il corso;
6) Paese di destinazione, data dell'invio dei documenti nel Paese stesso;
7) data del ricevimento della proposta del/i minore/i;
8) data della formulazione della proposta alla coppia interessata e raccolta dell'eventuale accettazione o rifiuto;
9) generalita' del/i minore/i, sesso, luogo e data di nascita;
10) data della trasmissione alle competenti Autorita' nel Paese d'origine;
11) data di partenza della coppia e data del suo rientro in Italia;
12) dati relativi ad un eventuale secondo viaggio, quando previsto o se necessario;
13) costo complessivo dell'adozione certificato dall'ente;
14) spazio per annotazioni relative a fatti di rilievo emersi durante l'iter adottivo (cambio del Paese, aggiunta di fratelli, revoca della segnalazione del minore, sospensione della pratica, opposizione all'adottabilita' degli aventi diritto, ecc.).
A. Al fine di ottenere l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore l'ente dovra' trasmettere alla Commissione per le adozioni internazionali, preferibilmente attraverso un unico invio, i seguenti documenti:
1) richiesta di autorizzazione all'ingresso e residenza permanente in Italia del minore secondo l'allegato Mod. E/32;
2) decreto di idoneita' dei coniugi rilasciato dal TM;
3) copia del conferimento dell'incarico all'ente;
4) provvedimento dichiarativo dello stato di abbandono;
5) attestazione del principio di sussidiarieta' rilasciata dalla competente autorita' straniera;
6) proposta di abbinamento comprensiva di scheda sanitaria e profilo psico sociale del minore;
7) dichiarazione di accettazione della proposta firmata dai coniugi adottanti;
8) sentenza di adozione e certificazione del suo passaggio in cosa giudicata;
9) certificato di nascita emesso in conformita' del provvedimento che dichiara l'adozione e quello originario, se non vietato dalla legislazione del Paese di origine;
10) per i Paesi Aja certificato di conformita' alla Convenzione ex art. 23, comma 1. Quadro D - Cooperazione e sussidiarieta' Nel quadro della politica di cooperazione promossa dal Governo e dagli altri organismi a cio' autorizzati (cooperazione decentrata), si invitano gli enti, che operano nello stesso Paese o area geografica, ad individuare obiettivi comuni, o comunque collegabili fra loro, cosi' da non disperdere e vanificare gli interventi di cooperazione. Ancora piu' produttiva risultera' la collaborazione e la concreta attuazione del principio di sussidiarieta' se i contributi sono concentrati su obiettivi condivisi fra gli enti che operano nella stessa area.
La Commissione in sinergia con le amministrazioni competenti si fara' carico, nell'individuazione degli obiettivi di verificare che non vi siano sovrapposizioni di finanziamenti per lo stesso progetto, oppure individuare le modalita' per la convergenza di risorse di piu' amministrazioni o organismi pubblico o privati che intendono concorrere alla realizzazione del progetto medesimo.
A tal fine la Commissione adozioni internazionali - nell'ambito dello stanziamento di bilancio di competenza - tenendo presenti le priorita' ed i bisogni individuati d'intesa con gli enti, puo' finanziare progetti di sussidiarieta' per le aree di provenienza dei bambini, rendendo preventivamente pubblici i requisiti, gli obiettivi in base ai quali saranno prescelti i progetti, il termine per la presentazione degli stessi, nonche' la quantita' delle risorse impegnate.
I progetti, valutati ed approvati dalla Commissione, saranno resi pubblici e saranno monitorati con la collaborazione degli enti che concorrono alla realizzazione dei medesimi, onde finalizzare al meglio le risorse impegnate nell'arco temporale previsto per gli interventi progettati.
La Commissione come ha sottolineato in varie occasioni di confronto, ritiene che un'efficace politica di cooperazione e sussidiarieta' possa essere realizzata con l'impegno comune di tutti coloro che, in un'area geografica ben definita, operano a vario titolo in favore della salvaguardia dei diritti del bambino nello spirito della Convenzione de L'Aja e di quella delle Nazioni Unite. Ed e' su questa direzione che prioritariamente intende orientare la propria linea politica.
La Presidente: Cavallo
 
MODELLO B10 bis

SCHEDA RELATIVA AL REFERENTE/COLLABORATORE ALL'ESTERO.

==================================================================== Ente................................................................

Paese straniero..................................................... ==================================================================== 1 Cognome:..........................................................

2 Nome:.............................................................

3 Data di nascita:..................................................

4 Luogo di nascita:.................................................

5 Residenza domicilio:..............................................

6 Documento di identita' passaporto:.................................

7 Titolo di studio (allegare fotocopia):............................

8 Professione svolta negli ultimi tre anni:.........................

9 Professione attuale:..............................................

10 Tipo di incarico svolto per conto dell'ente
(se referente, se legale, se interprete,
se psicologo etc.) indicare quale:...............................

11 E' prevista la sua presenza e partecipazione
agli incontri famiglia-minore?
Se SI indicare con quali modalita':...............................

12 Tipologia di accordo stipulato in merito
alle modalita' di collaborazione, eventuale
scadenza e o condizioni poste (se esiste
allegare)........................................................

13 Compenso pattuito per la prestazione
(indicare se mensile, forfettario, se a
singola pratica): quanto quando e come
viene riconosciuto...............................................

----- NOTE: .............................................................. .................................................................... ....................................................................

Data ............. Il Legale Rappresentante

MOD. E1

SCHEDA RELATIVA ALLA SEDE ALL'ESTERO

L'ente............................................................. autorizzato ad operare (o che chiede di essere autorizzato ad operare) in..................................................... e piu' precisamente nel territorio di:......................(indicare la citta' o provincia o distretto o regione o, in caso di confedera- zione, lo stato)

DICHIARA

Di avere individuato ai fini di instaurare/mantenere rapporti di collaborazione i seguenti riferimenti:

a)...........................(indicare se associazione, fondazione, ONG, istituto o altro) ubicato al seguente indirizzo............... ...................................................................

b) di avere una sede propria..............................(indicare
denominazione e indirizzo)

c) di essere reperibile presso lo studio...................(indicare
cognome, nome e indirizzo)

d) di essere reperibile presso il domicilio di.............(indicare
cognome, nome e indirizzo)

e) altro..................................................(indicare)

Dichiara inoltre che referente principale o rappresentante legale dell'ente in.................................e' stato nominato il/la Sig.............................. che a sua volta per l'espletamento dell'attivita' relativa alla finalizzazione delle pratiche di adozio- ne internazionale con relativo accoglimento, accompagnamento e assi- stenza in luogo agli aspiranti genitori adottivi, sara' coadiuvato dai collaboratori di cui si allegano le schede individuali, unita- mente a quella del referente o rappresentante legale secondo il Mod. B/10/bis

Data................. Firma del legale rappresentante
MOD. E2

SCHEDA DELLA METODOLOGIA SEGUITA DAI SERVIZI DELL'ENTE

Al fine di avviare un processo conoscitivo ed un monitoraggio del percorso psicologico - sociale offerto alle coppie aspiranti alla adozione, questa Commissione invita ciascun Ente autorizzato a fornire i dati richiesti compilando ed inviando via fax la allegata scheda informativa. Oltre alla scheda che presenta un carattere schematico, l'ente potra' anche inviare - volendo - una breve relazione a carattere discorsivo, esplicativa del percorso condotto con le coppie aspiranti all'adozione prima della partenza e di un eventuale sostegno al loro rientro in Italia. L'ente e' invitato a premettere alla compilazione di questa scheda:
a) una presentazione dei servizi predisposti per gli aspiranti
genitori adottivi;
b) una presentazione della metodologia di intervento;
c) una presentazione dei progetti di prevenzione dell'abbandono,
cooperazione e sussidiarieta' nel Paese da cui proviene il
minore.

-------------------------------------------------------------------- n. ................... del ..................
Inserire numero e data della delibera con la quale l'ente e' stato autorizzato --------------------------------------------------------------------

=================================================================== Ente Autorizzato...................................................

Paese Straniero.................................................... ===================================================================

-------------------------------------------------------------------- A INFORMAZIONE -------------------------------------------------------------------- A quali elementi viene dato maggiore spazio nella fase informativa:
1. geografia/storia del Paese
2. cultura e religione
3. lingua
4. tradizioni, usi e costumi

-------------------------------------------------------------------- B FORMAZIONE IN ITALIA -------------------------------------------------------------------- A quali modalita' viene dato spazio nella fase formativa:
1. colloqui individuali
se si, quanti:......................................(in media)
con quali finalita' (specificare)..............................
quali sono gli argomenti maggiormente trattati (specificare)..
..............................................................

2. incontri di gruppo
se si, quante sessioni:.......................................
se si. quanti partecipanti:...................................
quali professionalita' vengono impegnate:......................

3. cadenza degli incontri di gruppo..............................

4.a) esiste uno schema di riferimento teorico
se si, quale:.................................................

4.b) da quali professionalita' viene utilizzato:....................

-------------------------------------------------------------------- C L'ABBINAMENTO --------------------------------------------------------------------
Ricevuta la proposta di abbinamento dal Paese di origine, di fatto, attraverso quale metodologia viene presentato il bambino alla coppia:
a) per telefono
b) per posta
c) se la coppia viene convocata indicare dove e chi provvede a fare la "presentazione" del bambino e raccoglie l'assenso.......... ...................................................................

-------------------------------------------------------------------- D ACCOMPAGNAMENTO ALL'ESTERO -------------------------------------------------------------------- 1 Qual'e' la professionalita' del referente/ti all'estero:
- assistente sociale
- psicologo
- psicopedagogista
- assistente all'infanzia
- avvocato
- altro

2 Quali servizi l'ente, attraverso i propri collaboratori all'estero
e' in grado di offrire effettivamente.............................

3 Questo/i referente/i e' presente all'incontro
con il bambino/a: (si) (no)

4 Questi incontri per quanto tempo avvengono prima della partenza

5 Esiste un referente in ambito sociale o psicologico nel Paese straniero, cui l'ente puo' relazionarsi (si) (no)

-------------------------------------------------------------------- E POST ADOZIONE -------------------------------------------------------------------- 1 Il sostegno psicologico dopo il rientro viene fornito:
1a) sempre a tutti:
con quali modalita'

1b) su richiesta delle coppie:
con quali modalita'

2 e' previsto l'intervento di:
2a) assistente sociale
2b) psicologo
2c) psicopedagogista
2d) altra figura (specificare)
in media quante richieste (in percentuale) sono prevenute dalle coppie dopo il rientro in Italia...................................

3 in media quante consulenze o servizi vengono offerti dall'Ente

4 come l'ente si e' organizzato per ottemperare all'impegno di invio
dei follow-up richiesti dal Paese d'origine del minore:........... ....................................................................

Data............... Il Legale Rappresentante
SERVIZI RESI DALL'ENTE IN ITALIA

ENTE: SCHEDA SEMPLIFICATA MOD. E3

1. ASSISTENZA ALLE COPPIE ====================================================================
CRITERI DI VALUTAZIONE COSTO NOTE ==================================================================== 1.1. Personale dipendente Costo lordo del dipendente Euro
qualificato diviso la media degli incarichi
annuali.

1.2. Personale di supporto Costo lordo dipendente Euro
diviso la media degli incarichi
annuali.
-------------------------------
TOTALE Euro 0,00

2. CONSULENZA PSICOLOGICA ====================================================================
CRITERI DI VALUTAZIONE COSTO NOTE ==================================================================== 2.1 Costo del professionista Costo orario professionista Euro
o da dipendente con per ore medie dedicate ad una
medesima qualifica, non coppia.
compreso nei punti 1.1
e 1.2
--------------------------------
TOTALE Euro 0,00

3. CONSULENZA LEGALE E NOTARILE ====================================================================
CRITERI DI VALUTAZIONE COSTO NOTE ==================================================================== 3.1 Costo del professionista Costo orario professionista Euro
abilitato o da dipendente per ore medie dedicate ad una
con medesima qualifica, coppia.
non compreso nei punti
1.1 e 1.2
--------------------------------
TOTALE Euro 0,00

4. CONSULENZA FISCALE E CONTRIBUTIVA ====================================================================
CRITERI DI VALUTAZIONE COSTO NOTE ==================================================================== 4.1 Costo del professionista Costo orario professionista Euro
abilitato o da dipendente per ore medie dedicate ad una
con medesima qualifica, coppia.
non compreso nei punti
1.1 e 1.2
--------------------------------
TOTALE Euro 0,00

5. AREE ESTERE DI ATTIVITA' ====================================================================
CRITERI DI VALUTAZIONE COSTO NOTE ==================================================================== 5.1 Costo mantenimento Costo complessivo dei paesi
canale estero autorizzati (costo per paese
pari a Euro ), diviso il
numero di incarichi.
--------------------------------
TOTALE Euro 0,00

6. STRUTTURE DI SUPPORTO ====================================================================
CRITERI DI VALUTAZIONE COSTO NOTE ==================================================================== 6.1 Costo della struttura Costo metro quadro individuato
- supercie totale - pari a Euro per metro quadro
utilizzata per utilizzato per un incarico.
l'attivita' legata
all'adozione, compren-
sivo di fitto, condomi-
nio, riscaldamento,
energia elettrica.
--------------------------------
TOTALE Euro 0,00

7 COSTI GENERALI ====================================================================
VOCI DI SPESA COSTO NOTE ==================================================================== 7.1 Telefono Costo estero Euro e Italia Euro
a telefonata per il numero di
telefonate effettuate per ogni
singola coppia.

7.2 Concelleria, valori bollati Costo in relazione alle copie
e postali utilizzate

7.3 Corrieri Costo in relazione alle copie
spedite

7.4 Tasse: IRAP etc Costo in relazione ai dipendenti
iscritti sul libro matricola e/o
rapporti di collaborazione
continuativi

7.5 Assicurazione per gli Costo in relazione al numero di
operatori che, svolgono volontari impiegati
volontariato

7.6 Ammortamento dei beni In relazione alla deduzione del
strumentali costo dei beni materiali stru-
mentali, utilizzati per
l'attivita' legata all'adozione

7.7 Rapporti istituzionali Costo in relazione al numero
(escluse le Regioni) delle sedi operative

7.8 Aggiornamento personale Costo in relazione al numero del
personale istruito

7.9 Gestione programmi Costo in relazione al numero dei
software terminali utilizzati
--------------------------------
TOTALE Euro 0,00

------------------------------------ Somma dei punti 1, 2, 3, 4,
5, 6 e 7 Euro 0,00 ------------------------------------ Importo derivante dalla percentuale, attribuita alla qualita' del servizio reso (percentuale max fascia "B" % % alla fascia "C"), applicata al costo totale ------------------------------------
TOTALE COMPLESSIVO Euro 0,00

Paese: Ente: MOD. E 4

SERVIZI RESI DALL'ENTE ALL'ESTERO

1. SERVIZI OBBLIGATORI PROCEDURALI ESSENZIALI ====================================================================
VOCI DEI SERVIZI COSTO NOTE ==================================================================== 1.1 Attivita' del rappre- Per l'attivita' di rappresen-
sentante tanza vedasi il punto 6

1.2 Attivita' del referente Euro 0.00 Il referente e' l'operatore
all'estero che segue tutto l'iter della
procedura, dall'arrivo del
dossier sino al termine della
procedura (compreso l'accompa-
gnamento). Ogni referente deve
seguire un numero limitato di
adozioni al mese, tale da
consentire una buona qualita'
del servizio reso. Per la
attivita' del referente vedasi
il punto 7, per il calcolo dei
costo vedasi il punto 8. 1.3 Attivita' dell'interprete

1.4 Attivita' di eventuali Quali:
altri professionisti
(ove prevista dalla
procedura adottiva)

1.5 Consulenza ed attivita'
legale (ove prevista
dalla procedura adottiva)

1 6 Spese di gestione Costi in alternativa
complessive per i soli enti che
1.6.1 Ufficio hanno una stabile
1.6.2 rappresentanza organizzazione
--------------------------------
TOTALE Euro 0,00

2. SERVIZI OBBLIGATORI VARIABILI ====================================================================
VOCI DEI SERVIZI COSTO NOTE ==================================================================== 2.1 Viaggi interni del Ove la procedura adottiva in
referente all'estero localita' diversa da quella
dove e' sita la rappresentanza
dell'ente
--------------------------------
TOTALE Euro 0,00

3. SERVIZI SUPPLEMENTARI ====================================================================
VOCI DEI SERVIZI COSTO NOTE ==================================================================== 3.1 Autisti

3.2 Personale psico sociale

3.3 Personale Sanitario

3.4 Personale volontario Il valore e' stato individuato
dell'ente impiegato partendo dal costo lordo
all'estero mensile di un volontario
espatriato (Euro ) conside-
rando una quota parte per
l'attivita' dell'adozione
internazionale pari al 50% per
numero 2 coppie al mese

3.5 Altro personale impiegato
--------------------------------
TOTALE Euro 0,00
SPESE VARIE NON RICONDUCIBILI AI SERVIZI RESI DELL'ENTE

4. SPESE OBBLIGATORIE PROCEDURALI
====================================================================
VOCI DEI SERVIZI COSTO NOTE ==================================================================== 4.1 Formazione del fasci-
colo in Italia
4.1.1 Produzione
documentazione I costi sono riferiti alta
4.1.2 Traduzione preparazione del dossier
documenti delle coppie
4.1.3 legalizzazioni
consolari

4.2 Tasse per verifica e/o
autentica dei documenti
imposte dall'autorita'
straniera

4.3 Traduzione (se fatta In alternativa o a completa-
direttamente nel Paese mento di quelle fatte in
straniero) Italia

4.4 Visti consolari Visto di ingresso nel Paese
(ove previsto) straniero alla coppia per la
procedura adottiva

4.5 Iter legale nel Paese Spese legate alla procedura
straniero (bolli e giudiziaria per l'adozione del
diritti) minore

4.6 Eventuali rimborsi al
personale psico sociale
dell'autorita' straniera

4.7 Visite mediche (ove
previsto dalla procedura
adottiva)

4.8 Mantenimento del minore
(ove previsto dalla
procedura adottiva)

4.9 Iter burocratico all'estero
dopo l'adozione
4.9.1 Uffici di stato
civile
4.9.2 Traduzione I costi sono quelli sostenuti
documenti minore all'estero dalla coppia dopo
4.9.3 Legalizzazioni il rilascio della sentenza di
documenti minore adozione, prima del definitivo
4.9.4 Rilascio Passa- rientro in Italia
porto
4.9.5 Visto di uscita
--------------------------------
TOTALE Euro 0,00
SOMMATORIA DEI PUNTI 1-2-3-4

TOTALE MAX PUNTO 1 Euro 0,00 TOTALE MAX PUNTO 2 Euro 0,00 TOTALE MAX PUNTO 3 Euro 0,00 TOTALE MAX PUNTO 4 Euro 0,00 -------------------------------- TOTALE Euro 0,00
POST-ADOZIONE

5. SPESE OBBLIGATORIE ====================================================================
VOCI DI COSTO COSTO NUMERO TOTALE NOTE
UNITARIO RELAZIONI ==================================================================== 5.1
5.1.1 Predisposizione rela-
zione e gestione
5.1.2 Traduzione relazione
5.1.3 Legalizzazione
consolare
5.1.4 Invio relazione con
corriere
5.1.5 Legalizzazioni Paese
Straniero
5.1.6 Costo personale
all'estero (costo
per giornate
impiego)
-----------------------------------------------
TOTALE COSTO UNITARIO* Euro 0,00 TOTALE

* Viene indicato il costo unitario perche' il numero di relazioni varia in relazione all'eta' dell'adottato e dal paese di provenienza.

TOTALE PUNTI 1-2-3-4 Euro 0,00 TOTALE PUNTO 5 Euro 0,00 -------------------------------- TOTALE GENERALE Euro -

6. MANSIONARIO DEL RAPPRESENTANTE

1 Richiesta presso l'autorita' locale delle procedure di
accreditamento 2 Predisposizione della documentazione nel Paese per
l'accreditamento 3 Controllo della documentazione prodotta dall'ente per
l'accreditamento 4 Deposito della richiesta di accreditamento 5 Aggiornamenti sull'iter dell'accreditamento 6 Rapporti con l'ente in Italia 7 Rapporti istituzionali con le Autorita' referenti nel Paese 8 Rapporti con Ambasciate, Consolati italiani all'estero

7. MANSIONARIO DEL REFERENTE ALL'ESTERO

1 Ricevimento e controllo del dossier 2 Eventuale inoltro al traduttore 3 Deposito istanza di adozione 4 Rapporti con l'autorita' incaricata del Paese per la singola
procedura adottiva 5 Ricezione e valutazione proposte abbinamento 6 Eventuali contatti con autorita' locali o Istituti 7 Trasmissione documentazione relativa all'abbinamento 8 Ricezione, traduzione ed inoltro del consenso 9 Predisposizione della sistemazione residenziale 10 Predisposizione di eventuali spostamenti interni 11 Coordinamento con avvocati, traduttori, accompagnatori, personale
specializzato 12 Primo incontro con la coppia 13 Accompagnamento agli incontri Istituzionali 14 Primo incontro con il minore 15 Eventuali incontri successivi 16 Accompagnamento agli incontri durante affidamento 17 Ritiro sentenze e trascrizione 18 Richiesta per l'emissione dei nuovi certificati di nascita,
passaporto 19 Predisposizione documentazione per legalizzazioni consolari 20 Invio documentazione in Italia per l'autorizzazione al visto 21 Accompagnamento per il rilascio del visto 22 Varie ed eventuali

8. FORMULA PER IL CALCOLO DEL COSTO DEL REFERENTE ALL'ESTERO ====================================================================
PARAMETRI NOTE FORMULE RISULTATO ==================================================================== A. Giorni di permanenza N. giorni A
della coppia

B. Parametro di reperibilita' Percentuale B= A x 0,2 0
per ogni adozione stabilita 20%
sul numero
di giorni di
permanenza

C. Giorni di impiego fase N. giorni C
preadottiva

D. Giorni di effettiva N. giorni D
attivita' con la coppia

E. Totale giorni impiego
referente E= B + C + D 0

F. Costo annuale del referente
in Italia

G. Costo giornaliero del Rapportato al Euro /220 Euro
referente estero costo di un giorni 0,00
dipendente lavorativi
qualificato
dell'ente in
Italia indivi-
duato in Euro

H. Parametro del potere Vedi colonna I H
di acquisto (valore della tabella
da World bank) allegata sul
potere di acquisto
comparato al Paese
straniero

I. Costo giornaliero del I= G x H Euro
referente 0,00

J. Costo complessivo J= E x I Euro
servizio referente 0,00
-----------------------------------------------------------------
TOTALE Euro 0,00
MOD. E/32 CARTA INTESTATA DELL'ENTE

Alla Commissione per le Adozioni Internazionali
Via Barberini, 38 - 00187 Roma
Al Tribunale per i Minorenni di................
Al Servizio dell'Ente Locale
(servizio che ha redatto la relazione psicosociale per il TMM)
e,p.c. Al Consolato d'Italia di.......................
Oggetto: Accordo sulla prosecuzione della procedura di adozione internazionale e richiesta di autorizzazione all'ingresso in Italia (art,39/f legge 184/83 come modificata dalla legge 476/98, e art. 17/c Convenzione de L'Aja 29.05.1993).

(nome dell'ente) autorizzato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali a curare le procedure di adozione internazionale e iscritto nell'albo degli enti autorizzati (G.U. nr..... del......)

Dato atto:

che (L'autorita' Straniera del paese)
ha proposto che il/i minore/i (nome cognome e data di nascita,)
sia/siano affidato/i ai coniugi (nomi e cognomi)
i quali in data....... hanno sottoscritto il loro consenso alla proposta

che sussistono le condizioni di cui all'art. 4 della Convenzione de L'Aja del 29.05.1993 sulla protezione dei minori e la coope- razione in materia di adozione internazionale;

Visto l'art. 31 della legge 4.05.1983 n. 184 modificata con legge 31.12.1998 n. 476, e l'art. 17 lettera c della Convenzione stessa;

CONCORDA

Sull'opportunita' che il procedimento di adozione sopra indicato possa proseguire e pertanto

RICHIEDE

Alla Commissione per le Adozioni Internazionali l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente in Italia del/i minore/i

Allega (per la sola Commissione Adozioni) la seguente documentazione.

Luogo e data
Timbro e firma dell'ente

M/1

PROFILO PSICO-SOCIALE DEL/DELLA MINORE

Cognome ............................................................

Nome ...............................................................

Data di nascita .................. (o eta' presunta) Sesso .........

Luogo di nascita ............... Provincia .......... Stato ........

Caratteristiche somatiche ..........................................

Presenza di handicap fisici, psichici o eventuali altre limitazioni, se si specificare quali ............................................

Composizione della famiglia d'origine, se conosciuta:

Nome del padre .................................... eta' ...........

Nome della madre .................................. eta' ...........

Fratelli/sorelle (specificare nomi, sesso, eta' e luogo ove risiedono) .........................................................

Dopo l'allontanamento il minore ha avuto la possibilita' di mante- nere rapporti con i fratelli/sorelle e/o i componenti della famiglia allargata ..........................................................

Motivi dell'abbandono ..............................................

In che data e da chi e' stata decretata l'adottabilita'? ...........

Data del suo ingresso in istituto o comunita' di accoglienza o famiglia affidataria (specificarne, il nome, la localita' e se si tratta di struttura pubblica o privata) .........................

Indicare se esistono servizi di sostegno al minore e se questi sono disponibili all'interno o all'esterno della struttura .............. ....................................................................

Se il minore e' in eta' scolare indicare se frequenta le lezioni all'interno o all'esterno della struttura? .........................

Quale classe frequenta e con quali risultati? ......................

Prima dell'attuale collocazione il/la minore e' stato presso altre strutture? Se si' indicare per quanto tempo e i motivi del suo trasferimento ......................................................

Esiste una traccia delle precedenti collocazioni che possono in qualche modo permettere di ricostruire la storia e i comportamenti pregressi del/la minore ............................................

Indicare come il/la minore ha reagito all'ingresso nell'istituto e agli eventuali trasferimenti avvenuti ..............................

Si e' a conoscenza di eventuali maltrattamenti e/o abusi subiti dal minore prima o dopo il suo ingresso nella struttura di accoglienza? ....................................................................

Qual e' il suo rapporto con gli educatori? .........................

Qual e' il rapporto con il gruppo dei pari? ........................

Qual e' il rapporto con i ragazzi/e piu' grandi e piu' piccoli di lui" ...............................................................

Ha ricevuto visite di familiari durante il periodo della sua istitu- zionalizzazione? Se si' indicare da chi, con quale frequenza, le reazioni e il comportamento durante e dopo tali visite ............. ....................................................................

Indicare se ha avuto la possibilita' di mantenere rapporti signifi- cativi con eventuali fratelli/sorelle ..............................

Nell'eventualita' dell'esistenza di fratelli e/o sorelle dove sono attualmente collocati? Sono anche loro in situazione di abbandono e adottabilita'? .....................................................

Sono state ricercate soluzioni alternative all'adozione internazio- nale? Se si quali e con che risultati ..............................

Il/la minore ha avuto precedenti esperienze di adozioni nazionali? Se fallite indicarne i motivi ......................................

Il/la minore e' informato della sua situazione giuridica e della ipotesi di essere inserito in una nuova famiglia straniera che non ha nulla in comune con lui e cio' che questo comporta? (Rotura dei rapporti sociali, inserimento in altra comunita' che ha regole, comportamenti, leggi e cultura diversi) ............................ ....................................................................

Come ha reagito a questa ipotesi? ..................................

Ha espresso, se in grado di farlo, ipotesi sulla tipologia della famiglia nella quale vorrebbe essere accolto? ......................

Chi si occupa della sua preparazione all'incontro con la nuova famiglia? ..........................................................

Analisi complessiva e attualizzata sulla situazione del minore, caratteristiche, comportamenti e quant'altro possa essere utile conoscere ..........................................................

Note/suggerimenti utili sulle caratteristiche della famiglia che dovrebbe accogliere il/la minore e sugli atteggiamenti che la stessa dovrebbe tenere per comprendere e contenere il bagaglio di esperien- ze, problemi, sogni ed aspettative che il/la minore portera' in "dote" ..........................................................

Cognome, nome e qualifica professionale di chi ha compilato il profilo psico-sociale (indicare inoltre se operatore pubblico o dell'ente autorizzato ..............................................

Firma

Luogo e data di compilazione
M/2

SCHEDA SANITARIA Cognome e nome ................................... Sesso ...........

Data, luogo e paese di nascita .....................................

Nome, indirizzo e luogo dell'ospedale, istituto, comunita' o fami- glia affidataria dove il/la minore risiede al momento della compila- zione di questa scheda .............................................

ANAMNESI FISIOLOGICA NEONATALE Gruppo sanguigno ............ Fattore Rh ......... Parto ...........

Peso ............. Lunghezza ......... Circonferenza cranica .......

Allattamento .......................................................

Screening neonatale ................................................

Sonno: ( ) tranquillo
( ) irrequieto
( ) insufficiente
( ) difficolta' ad addormentarsi

Alimentazione: ( ) normale
( ) insufficiente
( ) eccessiva
( ) rifiuto

Contatto fisico: ( ) cercato
( ) respinto
( ) selettivo

Reazioni: ( ) attiva
( ) passiva
( ) apatica
( ) ansiosa
( ) quieta
( ) variabile
( ) mista

Comportamento: ( ) tranquillo
( ) iperattivo
( ) provocatorio
( ) irritato

ANAMNESI FISIOLOGICA INFANTILE Motricita' .........................................................

Linguaggio .........................................................

Dentizione .........................................................

Stato di nutrizione ................................................

Handicap o limitazioni .............................................

VACCINAZIONI Tipo di vaccino ....................................................

D T P P Data Data Data Data DTPP 1 ( ) ( ) ( ) ( ) ...... ...... ...... ......
2 ( ) ( ) ( ) ( ) ...... ...... ...... ......
3 ( ) ( ) ( ) ( ) ...... ...... ...... ......
4 ( ) ( ) ( ) ( ) ...... ...... ...... ...... Morbillo ( ) ( ) ( ) ( ) ...... ...... ...... ......

Altre vaccinazioni: ................................................

Tests: Cuti BK test-Mantoux ( ) Data ......... Esito ..........
AIDS ( ) Data ......... Esito ..........
VDRL ( ) Data ......... Esito ..........
Epatite B ( ) Data ......... Esito ..........
Altro (specificare) .........................................

Ha sofferto o soffre di patologie quali: malattie esantematiche infettive - allergie o altro? ......................................

Ha sofferto o soffre di altre malattie? Se si' indicare ............

Ha subito ricoveri ospedalieri? Se si', indicare cause, decorso e date ...............................................................

Ha subito interventi chirurgici? Se si' indicare ...................

INFORMAZIONI CIRCA LA FAMIGLIA D'ORIGINE

Padre: data di nascita o eta' ............................. eta' al momento della nascita del/la figlio/a ...................................... Si e' a conoscenza di sue eventuali malattie, incluso quelle ereditarie? ........................................................ Ha fatto uso di sostanze stupefacenti, psicofarmaci, alcool o altro che possono in qualche modo essere correlate alla salute del/la minore? ............................................................ E' Vivente? Se deceduto indicare l'anno e la causa se conosciuta ... ....................................................................

Madre: data di nascita o eta' ............................. eta' al momento della nascita del/la figlio/a ...................................... Si e' a conoscenza di sue eventuali malattie, incluso quelle ereditarie? ........................................................ Ha fatto uso di sostanze stupefacenti, psicofarmaci, alcool o altro che possono in qualche modo essere correlate alla salute del/la minore? ............................................................ E' Vivente? Se deceduto indicare l'anno e la causa se conosciuta ... ....................................................................

SITUAZIONE ATTUALE

A livello generale lo stato fisico e psichico del/la minore si puo' considerare consono all'eta'? .....................................

Quali esami medici sono stati effettuati di recente? Presso quale struttura? In che data? ............................................

Controllo degli sfinteri: ( ) SI ( ) NO Enuresi diurna ( ) SI ( ) NO Enuresi notturna ( ) Si ( ) NO Sviluppo puberale ( ) SI ( ) NO Menarca: ( ) SI ( ) NO

Manifesta i sintomi dell'abbandono? (dondolamento, scuotimento della testa, strappo di capelli o altre manifestazioni autolesive) ....... ....................................................................

Quale gratificazione ricerca maggiormente? (cibo, contatto fisico con bambini e/o adulti, oggetti) ...................................

Sono reperibili informazioni sanitarie, o di altro rilievo, antece- denti alla compilazione di questa scheda? Se si', indicarli e/o allegare copia .....................................................

Cognome, nome e qualifica professionale del compilatore ............ ....................................................................

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