Gazzetta n. 79 del 4 aprile 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 marzo 2003
Ripartizione delle risorse finanziarie autorizzate ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15. (Ordinanza n. 3277).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, recante "Misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamita' naturali";
Visto in particolare l'art. 1, comma 3, del predetto decreto-legge, che rinvia per la ripartizione delle risorse stanziate nel medesimo decreto-legge e per la determinazione delle procedure e delle modalita' di utilizzo delle risorse stesse ad ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992;
Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;
Sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:
Art. 1.

1. I limiti di impegno di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, sono destinati nella misura del sessanta per cento a fronteggiare le situazioni emergenziali richiamate al comma 3 della medesima disposizione legislativa.
2. Per effetto di quanto stabilito al comma 1, le quote dei limiti di impegno da attribuire alle finalita' ivi indicate vengono a determinarsi in complessivi euro 34,8 milioni a decorrere dall'anno 2003 ed euro 6 milioni a decorrere dall'anno 2004 e sono ripartite tra le regioni nei termini di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza.
3. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede all'ammortamento dei mutui quindicennali che le regioni ovvero i Commissari delegati, qualora nominati, sono autorizzati a contrarre, sulla base delle quote dei limiti di impegno a ciascuna spettanti, con la Banca Europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
4. Le risorse derivanti dai predetti mutui affluiscono ai bilanci delle regioni interessate ovvero ad apposite contabilita' speciali istituite ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, intestate ai Presidenti delle regioni - Commissari delegati.
5. Le regioni ovvero i Commissari delegati, qualora nominati, hanno facolta' di delegare al Dipartimento della protezione civile il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti ai sensi della presente ordinanza.
 
Art. 2.

1. I mutui di cui all'art. 1 saranno stipulati a tasso fisso come definito dalla presente ordinanza.
2. Nel caso di mutui con la Cassa depositi e prestiti, l'operazione sara' regolata secondo la normativa concernente l'attivita' del predetto istituto. In tal caso i mutui sono concessi con determina del direttore generale della Cassa stessa ed il relativo ammortamento puo' decorrere dal 1° luglio 2003 e dal 1° gennaio 2004 in relazione a quelli attivabili a valere sui limiti d'impegno decorrenti, rispettivamente, dall'anno 2003 e dall'anno 2004.
3. Nel caso di ricorso ad istituti finanziatori diversi dalla Cassa depositi e prestiti, il tasso di interesse non puo' essere superiore al tasso per le operazioni di Interest rate swap (Euribor sei mesi versus tasso fisso) in euro dieci anni, rilevabile alle ore dodici del giorno lavorativo antecedente la stipula del contratto di mutuo sulla pagina ISDAFIX 2 del circuito Reuters, maggiorato di uno spread massimo di 0,10 punti percentuali per anno.
4. A valere sulle quote di limiti di impegno ripartiti tra le regioni di cui all'allegato 1 della presente ordinanza potranno essere effettuate piu' operazioni di finanziamento una volta formalizzati i programmi delle attivita' che si intendono realizzare attraverso il finanziamento stesso. Nei contratti di finanziamento sono indicate le finalita' cui sono destinati i finanziamenti e la data di versamento.
5. Entro trenta giorni dalla stipula del mutuo gli istituti finanziatori trasmettono al Dipartimento della protezione civile copia conforme dei contratti. Entro trenta giorni dall'avvenuta erogazione gli istituti finanziatori inviano al Dipartimento della protezione civile copia conforme della relativa quietanza.
6. Le rate di ammortamento sono rimborsate me-diante il pagamento di 30 rate semestrali posticipate, costanti, comprensive di capitali ed interessi calcolati a partire dal giorno successivo alla data di erogazione. A tal fine l'istituto finanziatore trasmette al soggetto che ha assunto la relativa obbligazione giuridica la richiesta di pagamento delle rate, che dovra' pervenire almeno quarantacinque giorni prima della scadenza, specificando le modalita' di accredito.
 
Art. 3.

1. Le regioni ovvero i Commissari delegati, qualora nominati, predispongono, entro trenta giorni dalla stipula dei mutui, i cronoprogrammi delle attivita' da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre le regioni ovvero i Commissari delegati, qualora nominati, comunicano al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabilti dai cronoprogrammi.
2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il Capo del Dipartimento della protezione civile istituisce per ciascuna situazione emergenziale un Comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.
3. La composizione e l'organizzazione dei Comitati di cui al comma 2, che per l'espletamento delle proprie attivita' si avvalgono di nuclei operativi all'uopo costituiti, sono stabilite dal Capo del Dipartimento della protezione civile utilizzando personale in servizio presso il Dipartimento stesso. Per le medesime finalita' il Capo del Dipartimento della protezione civile e' inoltre autorizzato a stipulare fino a 5 contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con personale estraneo all'amministrazione, determinandone il relativo compenso, nonche' ad avvalersi della collaborazione di personale, nel limite di quattro unita', anche appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali. Ai lavori dei Comitati possono partecipare rappresentanti degli istituti finanziatori.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 marzo 2003
Il Presidente: Berlusconi
 
Allegato 1

----> Vedere Allegato a pag. 7 della G.U. <----
 
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