Gazzetta n. 80 del 5 aprile 2003 (vai al sommario) |
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LEGGE 2 aprile 2003, n. 56 |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 2 aprile 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Pisanu, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Castelli |
| MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 4 FEBBRAIO 2003, N. 13
All'articolo 1, al comma 1, lettera a), le parole: "nei limiti del" sono sostituite dalle seguenti: "pari al ".
L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"ART. 2. - (Modalita' di concessione dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407). - 1. All'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 e' corrisposto ai soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, anche in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza risultando univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua connotazione di fatto ascrivibile alla criminalita' organizzata, nonche' il nesso di causalita' tra l'azione stessa e l'evento invalidante o mortale" ".
L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
"ART. 3. - (Norme per la concessione di borse di studio di cui all articolo 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407). - 1. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 23 novembre 1998, n. 407, le parole da: "scuola secondaria superiore e di corso universitario", fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore, e di corso universitario" ".
L'articolo 5 e' sostituito dal seguente: "ART. 5. - (Copertura finanziaria). - 1. Per le finalita' di cui al presente decreto la spesa prevista e' valutata in 2.934.745 euro a decorrere dall'anno 2003, di cui 1.000.000 di curo relativamente all'articolo 1, 626.745 euro relativamente all'articolo 2, 50.000 euro relativamente all'articolo 3 e 1.258.000 euro relativamente all'articolo 4, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 18 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978 ".
LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 1985): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro dell'interno (Pisanu) il 5 febbraio 2003. Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 5 febbraio 2003 con parere delle commissioni 1a, 2a, 5a, 7a e 11a. Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' l'11 febbraio 2003. Esaminato dalla 1a commissione l'11, 19 e 25 febbraio 2003. Esaminato in aula ed approvato il 26 febbraio 2003. Camera dei deputati (atto n. 3724): Assegnato alla I commissione, in sede referente, il 27 febbraio 2003 con pareri del Comitato per la legislazione. Esaminato dalla I commissione il 6, 11, 12, 13 e 20 marzo 2003. Esaminato in aula il 24 marzo 2003 ed approvato il 26 marzo 2003. Avvertenza: Il decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 2003. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 19. |
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