Gazzetta n. 80 del 5 aprile 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI PORTOFERRAIO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Portoferraio (provincia di Livorno) ha adottato il 31 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
1. Di modificare l'aliquota ordinaria per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, innalzandola dal 6,7 per mille al 7 per mille.
L'aliquota dovra' applicarsi alle unita' immobiliari ricadenti nelle categorie catastali A/10, C/1 e D (tutte le classi); alle aree fabbricabili ed alla categoria residuale "altri immobili soggetti ad imposizione".
Evidenzia che appartengono alla categoria "altri immobili soggetti ad imposizione" le unita' immobiliari diverse da "abitazione principale", da "unita' immobiliare concessa in comodato a parenti e affini entro il secondo grado, che la utilizzino come abitazione principale"; da "unita' immobiliare locata con contratto registrato a persone fisiche che la utilizzino come abitazione principale". Per le unita' identificate nel capoverso precedente continuano ad applicarsi le aliquote vigenti piu avanti elencate.
2. Di prevedere l'applicazione dell'aliquota agevolata del 6 per mille anche all'ipotesi di unita' immobiliari ricadenti nella categoria A (escluso A/10) utilizzate dal proprietario, titolare di licenza di pubblico esercizio, limitatamente ai casi di attivita' ricettive (alberghi e pensioni) e attivita' di ristorazione (ristoranti, pizzerie, bar, etc.), quali alloggi ad uso esclusivo per il personale dipendente.
La qualifica di dipendente dovra' risultare dalla tenuta dei previsti libri obbligatori ai fini I.N.P.S. e I.N.A.I.L.
I soggetti interessati all'agevolazione dovranno presentare entro il 30 giugno di ogni anno apposita istanza su moduli predisposti dal comune;
3. Di prevedere l'applicazione dell'aliquota ridotta pari al 4,4 per mille, per l'ipotesi di unita' immobiliari ricadenti nelle categorie A/10, C/1, C/3 e D, per la durata massima di tre anni d'imposta decorrenti dal 1 gennaio 2003, possedute da soggetti nuovi imprenditori (imprenditori individuali o societa' di persone) che acquistino una nuova unita' immobiliare, come sopra identificata, per svolgervi attivita' artigianale, professionale o commerciale.
L'aliquota ridotta verra' concessa esclusivamente per il periodo di effettivo utilizzo dell'immobile acquistato quale bene strumentale.
L'ipotesi agevolativa e' riconosciuta altresi' nel caso in cui l'imprenditore, cosi' come definito dall'art. 2083 del codice civile, divenga proprietario, a seguito dell'esercizio del diritto di prelazione, di un immobile in precedenza concesso in locazione.
I soggetti interessati all'applicazione dell'aliquota ridotta, se nuovi proprietari, dovranno produrre apposita istanza entro il 30 giugno di ogni anno e, limitatamente al primo anno, produrre copia del certificato di attribuzione della partita IVA, nonche' dell'atto di acquisto dell'immobile. Nello stesso termine il soggetto che ha esercitato il diritto di prelazione dovra' procedere all'esibizione del contratto di acquisto e della comunicazione effettuata al proprietario con la quale veniva comunicata la facolta' di esercizio del diritto di prelazione.
4. Di confermare per l'anno 2003 le altre aliquote valide per l'anno 2002 e cosi' riassunte:
aliquota ridotta del 4,4 per mille da applicarsi agli immobili definiti abitazione principale;
aliquota maggiorata del 7 per mille da applicarsi agli alloggi non locati;
aliquota agevolata del 6 per mille da applicarsi agli immobili locati con contratto registrato ad un soggetto (persona fisica) che la utilizzi come abitazione principale o concessi dal proprietario in comodato a parenti ed affini fino al secondo grado che la utilizzino come abitazione principale.
I contribuenti che intendono usufruire dell'aliquota agevolata per la prima dovranno presentare al comune, entro il termine previsto per il versamento della rata in acconto (30 giugno), l'apposito modello disponibile presso il servizio tributi di questo Ente.
I contribuenti che hanno gia' richiesto le agevolazioni, a partire dall'anno 2003 non dovranno ripetere la presentazione del modello se non per comunicare eventuali variazioni riguardanti il nominativo del locatario, il nominativo del comodatario e/o i nuovi termini del contratto di locazione.
Il contribuente dovra' comunque comunicare al servizio tributi il momento in cui vengono meno i presupposti per usufruire dell'agevolazione quali, a mero titolo esemplificativo, la fine degli effetti del contratto di locazione o del comodato.
(Omissis).
 
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