Gazzetta n. 80 del 5 aprile 2003 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2003, n. 13
Testo del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2003), coordinato con la legge di conversione 2 aprile 2003, n. 56 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: "Disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))

Art. 1.
Modifiche all'articolo 7
della legge 20 ottobre 1990, n. 302

1. All'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 le parole: "pari al 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 90 per cento";
b) al comma 4 dopo le parole: "Non si da' luogo a ripetizione di quanto gia' erogato" sono aggiunte le seguenti: "limitatamente ad una quota pari al 20 per cento.".
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 7, commi 3 e 4, della
legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime
del terrorismo e della criminalita' organizzata), come
modificati dal decreto-legge qui pubblicato:
"3. Ove si giunga a decisione positiva per il
conferimento di benefici, in assenza di sentenza, ancorche'
non definitiva, i competenti, organi possono disporre, su
istanza degli interessati, esclusivamente la corresponsione
dello assegno vitalizio, nei casi previsti dalla presente
legge e previa espressa opzione, ovvero, nei casi di
elargizione in unica soluzione, una provvisionale pari al
90 per cento dell'ammontare complessivo dell'elargizione
stessa.
4. Nei casi di cui al comma 3, all'esito della sentenza
di primo grado gli organi competenti delibano le risultanze
in essa contenute e verificano nuovamente la sussistenza
dei presupposti per la concessione dei benefici, disponendo
o negando la definitiva erogazione dell'assegno vitalizio o
del residuo dell'elargizione in unica soluzione. Non si da'
comunque luogo a ripetizione di quanto gia' erogato
limitatamente ad una quota pari al 20 per cento.".
 
Art. 2. Modalita' di concessione dell'assegno vitalizio di cui all'articolo
2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407.

(( 1. All'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 e' corrisposto ai soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, anche in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza risultando univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua connotazione di fatto ascrivibile alla criminalita' organizzata, nonche' il nesso di causalita' tra l'azione stessa e l'evento invalidante o mortale."))
.
Riferimenti normativi:
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo
integrale dell'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407
(Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata), come modificato dal decreto
legge qui pubblicato:
"Art. 2. - 1. A chiunque, per effetto di ferite o
lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai
commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990,
n. 302, come modificati dall'art. 1, comma 1, della
presente legge, subisca una invalidita' permanente non
inferiore ad un quarto della capacita' lavorativa, nonche'
ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della
criminalita' organizzata e' concesso, oltre alle
elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un
assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila
mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui
all'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, e successive modificazioni. Per l'attuazione del
presente comma e' autorizzata la spesa di lire 1.993
milioni per l'anno 1998, di lire 2.092 milioni per l'anno
1999, di lire 2.193 milioni per l'anno 2000 e di lire 2.293
milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
1-bis. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 e'
corrisposto ai soggetti individuati dall'art. 2, comma 3,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, anche in assenza di
sentenza, qualora i presupposti per la concessione siano di
chiara evidenza risultando univocamente e concordemente
dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la
natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua
connotazione di fatto ascrivibile alla criminalita'
organizzata, nonche' il nesso di causalita' tra l'azione
stessa e l'evento invalidante o mortale.
2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano superstiti
le persone di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 13
agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'art. 2 della
legge 4 dicembre 1981, n. 720, secondo l'ordine ivi
indicato.
3. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 1,
ai superstiti aventi diritto alla pensione di
reversibilita' secondo le disposizioni del testo unico
delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti
civili e militari dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e
successive modificazioni, sono attribuite due annualita'
del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al
coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni
inabili, ai genitori e ai fratelli e sorelle, se conviventi
ed a carico. Per l'attuazione del presente comma e'
autorizzata la spesa di lire 11.225 milioni per ciascuno
degli anni 1999 e 2000 e di lire 430 milioni annue a
decorrere dall'anno 2001.
4. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 ha natura di
indennizzo ed e' esente dall'imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF).
5. Il trattamento speciale di reversibilita'
corrisposto ai superstiti dei caduti non concorre a formare
il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF; sul trattamento
speciale e' corrisposta l'indennita' integrativa speciale
con decorrenza dalla data di liquidazione del predetto
trattamento e senza corresponsione di somme a titolo di
rivalutazione o interessi anche se il beneficiario
percepisca tale indennita' ad altro titolo. Per
l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di
lire 1.823 milioni per l'anno 1998, di lire 226 milioni per
l'anno 1999, di lire 229 milioni per l'anno 2000 e di lire
232 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
6. Le pensioni privilegiate dirette di prima categoria
erogate ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, che siano
anche titolari dell'assegno di superinvalidita' di cui
all'articolo 100 del citato testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092, e successive modificazioni, non concorrono a
formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF. Per
l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di
lire 1.952 milioni per l'anno 1999 e di lire 122 milioni
annue a decorrere dall'anno 2000.".
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510
(Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime
del terrorismo e della criminalita' organizzata):
"3. All'attribuzione dei benefici previsti in favore
dei cittadini italiani che non rientrano in alcuna delle
categorie per le quali e' determinata l'amministrazione
competente, nonche' degli stranieri e degli apolidi, ovvero
dei loro superstiti, provvede il Ministero dell'interno
Direzione generale dei servizi civili.".
 
Art. 3. Norme per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 4,
comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407

(( 1. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 23 novembre 1998, n. 407, le parole da: "scuola secondaria superiore e di corso universitario", fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore, e di corso universitario")).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, della legge
23 novembre 1998, n. 407 (per l'argomento v. nelle note
all'art. 2), come modificato dal decreto legge qui
pubblicato:
"Art. 4. - 1. A decorrere dall'anno scolastico
1997-1998 e dall'anno accademico 1997-1998 sono istituite
borse di studio riservate ai soggetti di cui all'articolo 1
della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato
dall'art. 1, comma 1, della presente legge, nonche' agli
orfani e ai figli delle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata per ogni anno di scuola elementare
e secondaria, inferiore e superiore, e di corso
universitario. Tali borse di studio sono esenti da ogni
imposizione fiscale. Per l'attuazione del presente articolo
e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni annue a
decorrere dall'anno 1998.".
 
Art. 4.
Disposizioni transitorie

1. Gli importi gia' corrisposti a titolo di provvisionale ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono soggetti a rideterminazione in base a quanto previsto dal presente decreto.
Riferimenti normativi:
- Per il testo dell'art. 7, comma 3, della legge 20
ottobre 1990, n. 302, v. nella nota all'art. 1.
 
Art. 5.
Copertura finanziaria

(( 1. Per le finalita' di cui al presente decreto la spesa prevista e' valutata in 2.934.745 euro a decorrere dall'anno 2003, di cui 1.000.000 di euro relativamente all'articolo 1, 626.745 euro relativamente all'articolo 2, 50.000 euro relativamente all'articolo 3 e 1.258.000 euro relativamente all'articolo 4, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 18 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978."))
.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 20
ottobre 1990, n. 302 (per l'argomento v. nelle note
all'art. 2):
"Art. 18 (Copertura finanziaria). - 1. All'onere
derivante dall'attuazione della presente legge, pari, per
gli anni 1990, 1991 e 1992, rispettivamente, a lire 121,85
miliardi, lire 109,75 miliardi e lire 50,5 miliardi, si fa
fronte:
a) per l'anno 1990, quanto a lire 10 miliardi
mediante utilizzo dello specifico accantonamento
"Indennizzi per le vittime del terrorismo"; quanto a lire
32 miliardi mediante parziale utilizzo dell'accantonamento
"Ripiano debiti settore editoriale (rate ammortamento
mutui)"; quanto a lire 50 miliardi, mediante utilizzo
dell'accantonamento "Finanziamento del XIII censimento
generale della popolazione e delle abitazioni 1991 e del
VII censimento generale dell'industria, del commercio, dei
servizi e dell'artigianato 1991"; quanto a lire 20 miliardi
mediante parziale utilizzo dell'accantonamento "Riforma
della legge sulle servitu' militari"; quanto a lire 9,85
miliardi mediante parziale utilizzo dell'accantonamento
"Nuove norme per la protezione di coloro che collaborano
con la giustizia", iscritti, ai fini del bilancio triennale
1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1990;
b) per gli anni 1991 e 1992, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990,
all'uopo utilizzando, quanto a lire 10 miliardi per
ciascuno degli anni 1991 e 1992, lo specifico
accantonamento "Indennizzi per le vittime del terrorismo"
nonche', quanto a lire 99,75 miliardi per il 1991 e lire
40,5 miliardi per il 1992, l'accantonamento "Finanziamento
del XIII censimento generale della popolazione e delle
abitazioni 1991 e del VII censimento generale
dell'industria, del commercio, dei servizi e
dell'artigianato 1991" iscritti, ai fini del bilancio
triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
- Si riporta il testo vigente degli articoli 7, secondo
comma, n. 2), e 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978,
n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale
dello Stato in materia di bilancio):
"Art. 7. - Omissis.
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi
alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che
di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) Omissis.
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di
spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con
l'accertamento e la riscossione delle entrate.".
"Art. 11-ter. - Omissis.
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.".
 
Art. 6.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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